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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713/2025 R.G.
T R A
(nato a [...] il [...] e residente a [...]; c.f.: Parte_1 [...]
), in proprio e quale legale rappresentante di (P.Iva: C.F._1 CP_1
, corrente in Veglie -LE- quale obbligato in solido, rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avv. Fabio Tommasi come da mandato in atti, ricorrenti
E
Controparte_2
(c.f.: ), in persona del Direttore generale e
[...] P.IVA_2 legale rappresentante p.t., corrente in Pordenone, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Manzari come da mandato in atti, resistente avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 12.11.2025 venivano precisate le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.02.2025 , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante p.t. di adiva tempestivamente in riassunzione il Tribunale di CP_1
Lecce esponendo: - di aver depositato in data 16.02.2024 dinanzi al Giudice di Pace di
Lecce ricorso ex art. 22 e s.s. L. 689/81 avverso ordinanza ingiunzione di pagamento n.
14/2024 del 25.01.2024 (notificata il 26.01.2024) dell
[...]
, chiedendone Controparte_3
l'annullamento per la sua illegittimità e per insussistenza del fatto contestato, previa sospensione dell'esecuzione; - che il procedimento, radicato al n. 2296/2024 r.g. del
Giudice di Pace di Lecce, veniva assegnato al Giudice dottor Trane, il quale, con ordinanza del 16.01.2025, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale territorialmente competente sulla violazione contestata;
- che essi avevano interesse a riassumere il giudizio e, dopo aver richiamato premesse, argomentazioni e conclusioni dell'atto introduttivo depositato dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, concludevano chiedendo: 1) annullare e dichiarare priva di ogni effetto l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14/2024 dell Controparte_3
di Pordenone, per la sua illegittimità e per l'insussistenza del fatto;
2)
[...] con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori.
A fondamento del ricorso esponevano: - che si occupava del CP_1 commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti per l'igiene casa e persona con speciale riferimento al commercio di prodotti per parrucchieri, di prodotti di alta e bassa profumeria, di detersivi e di ogni altro prodotto similare destinato sia all'igiene della casa, sia della persona;
- che essa commercializzava i suoi prodotti anche a mezzo di un portale di commercio elettronico raggiungibile su internet all'url: www.blaco.it; - che in data
22.04.2023 essa, quale obbligato in solido, aveva riceveva pec dall'Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di Pordenone con la quale si richiedevano informazioni sul prodotto messo in vendita on-line denominato “MR
MUSCLE AG CUCINA GRANULARE”, la cui presenza era stata riscontrata in data
18.04.2023 nell'ambito della propria attività di controllo e precisamente si chiedeva: “a) specificare per quale motivo l'immagine della foto del prodotto in vendita non mostra la possibilità di visionare tutti i lati delle confezioni; b) specificare se le confezioni riportano anche altre informazioni in etichetta oltre a quelle visibili;
c) essendo il prodotto classificato pericoloso e quindi con specifiche indicazioni di pericolo (es. pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, classificazione della miscela, volume, modalità di impiego/uso, informazioni sul produttore, numero telefonico di emergenza, ecc.); d) specificare per quale motivo le etichette nella loro interezza non sono completamente visibili nel sito ispezionato;
e) specificare se la ditta Controparte_4 vi ha fornito la Scheda Dati di Sicurezza (SDS); f) inviare copia della ultima Scheda
[...]
Dati di Sicurezza fornita dalla ditta ; - che nessuna Controparte_4 comunicazione aveva ricevuto il preteso trasgressore in proprio;
- che in Parte_1 data 16.05.2023 obbligata in solido, in riscontro alla richiesta di informazioni, CP_5 comunicava di aver provveduto a rimuovere dal proprio store la vendita del prodotto in questione;
- che in data 30.05.2023 a mezzo pec prendeva atto della rimozione CP_2 dell'articolo, riscontrando la presenza di prodotti simili quali “Mr Muscolo Tubi e Scarichi Cont Gel – 500 ml” e “Mr Muscolo Idraulico gel 3 in1 – 1000 ml”; - che in data 01.06.2023
[...
aveva inviato a mezzo pec verbale di contestazione n. 558 del 24.05.2023 a seguito di ispezione effettuata il 18.04.2023 presso il sito di vendite www.blaco.it, nella quale, senza alcuna contestazione immediata poiché eseguita on-line, si rammentava che la sanzione poteva oscillare tra € 10.000,00 ed € 60.000,00 e che l'importo della stessa sarebbe stato definito con successiva ordinanza-ingiunzione; - che in data 26.01.2024 aveva CP_2 notificato a obbligato in solido, ordinanza ingiunzione di pagamento n. CP_5
14/2024, nella quale, premesso che “durante la ricerca on-line del prodotto in vendita
“MR MUSCLE AG CUCINA GRANULARE”, il prodotto risultava dal sito disponibile e quindi si è proceduto ad eseguire l'acquisto fino al momento del pagamento.
Le immagini del prodotto tuttavia erano piuttosto deficitarie, in quanto riproducevano un solo lato del formato del prodotto disponibile, senza permettere di prendere visione dell'etichetta completa e quindi della classificazione con particolare riferimento alle specifiche indicazioni di pericolo, (es. pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, classificazione della miscela, volume, modalità d'impiego/uso, informazioni sul produttore, numero telefonico di emergenza, ecc.). Infatti, il prodotto risulta, dalla scheda dati di sicurezza (Sds) avere un pittogramma di pericolo GHS05 corrosivo, le indicazioni di pericolo H290, H314; oltre ai consigli di prudenza P101, P102,
P260, P310, P303+P361+P353+ P305+P351+ P338, P301+P 330, P304 +P340, P405,
P501, P234, P280, P264. A specifica richiesta inoltrata tramite PEC alla ditta la CP_5 stessa ditta ha dato riscontro, informando di aver provveduto a rimuovere dal loro store il prodotto oggetto del presente campionamento. Quanto sopra si ritiene sia in palese contrasto con quanto previsto dall' art. 48 punto 2 del Regolamento CE 1272/2008”, ordinava e ingiungeva al trasgressore e all'obbligato in solido il Parte_1 CP_1 pagamento della somma complessiva di € 10.000,00 a titolo di sanzione per l'infrazione di cui all'art. 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 REACH, sanzionata dall'art. 10bis del
D.Lgs. 186/2011, relativa al verbale di accertamento e contestazione n. 558 del 24.05.2023;
- che detto provvedimento era illegittimo sotto diversi profili, e, nello specifico: 1) per la violazione dell'art. 17 L. 689/1981 – Nullità dell'Ordinanza Ingiunzione per carenza di legittimazione attiva;
2) per violazione art. 14 L. 689/1981 - estinzione della potestà sanzionatoria con riferimento a;
3) per mancato sopralluogo e procedimento Parte_1 avviato e concluso esclusivamente on line.
Fissata udienza di discussione;
ritualmente notificati ricorso e decreto;
con comparsa depositata il 02.05.2025 si costituiva in giudizio l
[...]
che, contestate le avverse Controparte_6 deduzioni e richieste, chiedeva: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversa, in fatto ed in diritto, e conseguentemente rigettarla in toto; 2) con vittoria di spese e compensi di lite.
Tenutasi la prima udienza di trattazione, con ordinanza del 09.09.2025 il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione, stante anche la mancata richiesta e articolazione di mezzi istruttori e fissava per la discussione orale l'udienza del 10.12.2025, poi anticipata a quella del 12.11.2025, nella quale, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, decideva il ricorso, dando lettura in udienza di dispositivo e motivazione dopo la camera di consiglio e in assenza dei difensori delle parti, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
Per il principio della ragione più liquida può essere prioritariamente esaminata -in quanto di più agevole definizione- la questione relativa all'estinzione della potestà sanzionatoria dell'autorità resistente per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 14 L.
689/81.
I ricorrenti al riguardo sostengono che , legale rappresentante di Parte_1 [...]
e trasgressore persona fisica, non abbia ricevuto la notifica del verbale di CP_1 accertamento entro i 90 giorni previsti a pena di decadenza da detta norma.
, per parte sua, ritiene di contro di avervi provveduto, avendo trasmesso a CP_2 mezzo posta elettronica certificata alla casella pec dell'impresa con due distinte notifiche
(con differenziazione della intestazione rispetto ai due destinatari) tanto il verbale di contestazione n. 588, quanto l'ordinanza ingiunzione n. 14 sia a che a CP_1 [...]
nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, ivi domiciliato (anziché in Pt_1 un unico esemplare sia per la persona fisica, sia per la società di cui il era Parte_1 amministratore unico).
Tuttavia, (che vi era onerata) non ha provato in giudizio che CP_2 CP_1 avesse comunicato alla competente camera di commercio per l'iscrizione nel registro delle imprese il medesimo domicilio digitale dell'impresa anche quale indirizzo pec del proprio amministratore, e nemmeno che nel registro INAD (o negli altri pubblici elenchi previsti dalla legge) avesse comunicato quale proprio indirizzo digitale lo stesso Parte_1 indirizzo pec di peraltro, nella relativa relata di notifica si indica la casella CP_1 pec della società quale domicilio digitale del trasgressore persona fisica (solo) per la carica ricoperta, senza alcuna attestazione riferita al registro dal quale sarebbe stato tratto l'indirizzo pec di;
la notifica del verbale di contestazione così effettuata da Parte_1
a deve pertanto ritenersi invalida. CP_2 Parte_1
Ne consegue che è incorsa nella decadenza di cui all'art. 14 l. 689/81, per non CP_2 aver notificato a (legale rappresentante dell'obbligata in solido Parte_1 CP_1 il verbale di contestazione dell'illecito nel termine perentorio ivi previsto. All'accoglimento del ricorso segue il regolamento delle spese e competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria (dimidiata per l'assenza di attività istruttoria) e decisionale, tutti ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta, annulla l'opposta ordinanza ingiunzione di pagamento n. 14/2024 emessa dall
[...]
per la già avvenuta Controparte_6 estinzione della sua potestà sanzionatoria;
2) condanna l Controparte_6
al pagamento, in favore dell'Avv. Fabio Tommasi,
[...] procuratore dei ricorrenti dichiaratosi anticipatario, delle spese e delle competenze di giudizio, liquidati in complessivi € 3.202,90, di cui € 237,00 per esborsi ed € 2.965,90 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Lecce, addì 12 novembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)