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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18042 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 29/01/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CALVANO ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 17/06/1978), con il patrocinio CP_1
dell'avv. MORO LODOVICA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
13/06/2015 contraeva in Roma matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nascevano i figli (21/02/2013) e
[...] Per_1 Per_2
(08/12/2014), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva CP_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 16/12/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori.
All'udienza del 18/02/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) La casa coniugale di Roma via E.L. Cerva n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi resta assegnata alla moglie, in quanto genitore collocatario dei figli;
C) I figli minori , nato a [...] il [...], e Persona_3 R_
, nata a Roma, in [...] 8.12. 2014, vengono affidati in via condivisa
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Roma, e con l'ulteriore previsione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori, debitamente informati della 3
necessità, per la sana crescita psicofisica dei figli, che i medesimi trascorrano uguale periodo con entrambi i genitori, considerano opportuno prevedere che il regime di frequentazione dei figli con il genitore non convivente sia disciplinato secondo liberi accordi di volta in volta raggiunti tra le parti. Infatti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà
nel rispetto delle esigenze di vita e di studio degli stessi e di quelle lavorative e/o organizzative di entrambi i genitori. In ogni caso, a fini organizzativi, salvo diverso accordo, viene stabilito che i minori trascorreranno con il padre i seguenti periodi: 1) a fine settimana alternati con il padre, dal venerdì, a partire dall'uscita da scuola (compatibilmente con gli impegni dei figli), fino alla domenica dopo cena 2) un pomeriggio a settimana (il martedì) con pernotto presso il padre e riaccompagno a scuola la mattina seguente 3) durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al
31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
mentre il 24 e il 25 dicembre con entrambi i genitori o alternati (e così da alternare anche il 31 dicembre e il
1° gennaio), con inizio dall'anno 2024 con il padre dal 26 al 1° gennaio. 4)
Festività Pasquali: per l'anno corrente 2025 i minori trascorreranno
Pasqua con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre;
dal 2026 ad anni alterni i minori trascorreranno Pasqua e Lunedì dell'Angelo con lo stesso genitore, iniziando l'alternanza con la madre. 5) una settimana durante l'inverno (alias: settimana bianca), seguendo l'alternanza annuale con l'altro genitore. 6) vacanze estive: i figli trascorreranno con ognuno dei due genitori 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, quindi, dal 1 al 15 e dal
16 al 31, con periodo da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno. i periodi verranno suddivisi secondo il principio dell'alternanza, e rispetteranno i periodi 1- 15/08 e 16-31/08, salvo diverso accordo;
4
quest'anno il primo periodo dal 4 al 17 agosto staranno con il padre come scelto dal medesimo. Resta inteso che nei periodi di vacanza con un genitore la frequentazione con l'altro genitore resta sospesa. 7) i figli passeranno il giorno del compleanno con il genitore che compie gli anni;
8)
i compleanni dei minori verranno trascorsi o unitamente ai genitori, oppure il pranzo con uno e la cena con l'altro;
D) inoltre si stabilisce che: I genitori si impegnano nel caso di malattia dei figli minori a consentire all'altro genitore di far visita ai figli nell'abitazione dell'altro, previo congruo preavviso. I genitori si impegnano a comunicare all'altro tutti i maggiori fatti, relativi a rendimenti scolastici negativi, malattie, visite mediche, incontri con i professori, riunioni scolastiche, progressi nelle attività ludico ricreative, note di merito per il buon andamento scolastico, guarigioni, occasioni di particolare rilievo per lo sviluppo della socialità, dell'autostima, della formazione dei figli quali:
feste con i coetanei, gare sportive, concorsi artistici, recite scolastiche,
visite culturali relativi ai figli di cui si sia venuti a conoscenza. Ciascun
genitore rispetterà le autonome decisioni dell'altro nell'esercizio della responsabilità genitoriale, quando i minori staranno con l'altro genitore,
senza interferenza reciproca e per la sana crescita psicofisica dei figli ed al fine di promuovere e tutelare il rapporto ed il contatto tra i medesimi ed i genitori, gli stessi si impegnano a non ledere l'onorabilità dell'altro genitore con comportamenti o affermazioni denigratorie verso l'altro.
E) Il marito si obbliga a versare alla moglie, entro il 5 di ogni mese,
con inizio dal mese di maggio 2024 l'importo di €3.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'Istat relativi alle variazioni dei prezzi al 5
consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal mese di maggio 2024. Per il mantenimento relativo al periodo maggio 2024 -
dicembre 2024, il marito ha versato l'intero ammontare pari a 20.000,00
euro in data 30.1.2025.
F) Il padre si impegna altresì a pagare il 100% delle spese straordinarie dei figli come da protocollo d'intesa del Tribunale di Roma e alle modalità ivi indicate.
G) I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto anche per i figli. Gli stessi, inoltre, si impegnano a porre in essere tutti i necessari adempimenti per il rilascio di autonomo passaporto e/o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio intestati ai minori.
H) il marito si obbliga al versamento, entro il 5 di ogni mese, alla moglie dell'importo mensile di €2.300,00 a titolo di mantenimento della moglie a far data da maggio 2024 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal mese di maggio 2024.
I) la moglie si obbliga al pagamento mensile del 50% del rateo mensile del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare a decorrere da maggio 2024 tramite il versamento, entro il 5 del mese, della propria quota pari al 50% del mutuo variabile gravante sulla casa di via Cerva n. 22 sul conto corrente del marito, il quale ne pagherà l'intero rateo. (Le quote mutuo per i mesi da maggio 2024 a dicembre 2024 sono state già
corrisposte dalla signora in quanto il signor ha bonificato in Pt_1 Per_3
data 30 e 31 dicembre 2024 alla moglie l'ammontare dell'assegno di mantenimento relativo a detto periodo stornando il relativo ammontare del 6
mutuo di pertinenza della coniuge).
L) il dott. rinuncia ora per allora a richiedere eventuali Per_3
rimborsi per il periodo da aprile 2021 ad aprile 2024 sia della quota parte di mutuo pagata per la moglie per la già casa coniugale, sia di indennità di occupazione della stessa abitazione, sia della quota parte del canone di noleggio dell'autovettura avuta in uso dalla moglie fino ad ottobre 2024.
M) il dott. entro il mese di febbraio 2025 si impegna a spostare Per_3
l'indirizzo di residenza dalla casa familiare.
N) i coniugi dichiarano, di aver definito con reciproca soddisfazione ogni pregresso rapporto dare /avere e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, per ogni pregresso rapporto economico intercorrente.
Alla stessa udienza il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18042/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 7
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 29/01/1980) e (NAPOLI (NA), CP_1
17/06/1978), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data
13/06/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 49, parte II, serie A01, anno 2016, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18042 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 29/01/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CALVANO ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 17/06/1978), con il patrocinio CP_1
dell'avv. MORO LODOVICA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
13/06/2015 contraeva in Roma matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nascevano i figli (21/02/2013) e
[...] Per_1 Per_2
(08/12/2014), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva CP_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 16/12/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori.
All'udienza del 18/02/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) La casa coniugale di Roma via E.L. Cerva n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi resta assegnata alla moglie, in quanto genitore collocatario dei figli;
C) I figli minori , nato a [...] il [...], e Persona_3 R_
, nata a Roma, in [...] 8.12. 2014, vengono affidati in via condivisa
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Roma, e con l'ulteriore previsione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori, debitamente informati della 3
necessità, per la sana crescita psicofisica dei figli, che i medesimi trascorrano uguale periodo con entrambi i genitori, considerano opportuno prevedere che il regime di frequentazione dei figli con il genitore non convivente sia disciplinato secondo liberi accordi di volta in volta raggiunti tra le parti. Infatti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà
nel rispetto delle esigenze di vita e di studio degli stessi e di quelle lavorative e/o organizzative di entrambi i genitori. In ogni caso, a fini organizzativi, salvo diverso accordo, viene stabilito che i minori trascorreranno con il padre i seguenti periodi: 1) a fine settimana alternati con il padre, dal venerdì, a partire dall'uscita da scuola (compatibilmente con gli impegni dei figli), fino alla domenica dopo cena 2) un pomeriggio a settimana (il martedì) con pernotto presso il padre e riaccompagno a scuola la mattina seguente 3) durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al
31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
mentre il 24 e il 25 dicembre con entrambi i genitori o alternati (e così da alternare anche il 31 dicembre e il
1° gennaio), con inizio dall'anno 2024 con il padre dal 26 al 1° gennaio. 4)
Festività Pasquali: per l'anno corrente 2025 i minori trascorreranno
Pasqua con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre;
dal 2026 ad anni alterni i minori trascorreranno Pasqua e Lunedì dell'Angelo con lo stesso genitore, iniziando l'alternanza con la madre. 5) una settimana durante l'inverno (alias: settimana bianca), seguendo l'alternanza annuale con l'altro genitore. 6) vacanze estive: i figli trascorreranno con ognuno dei due genitori 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, quindi, dal 1 al 15 e dal
16 al 31, con periodo da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno. i periodi verranno suddivisi secondo il principio dell'alternanza, e rispetteranno i periodi 1- 15/08 e 16-31/08, salvo diverso accordo;
4
quest'anno il primo periodo dal 4 al 17 agosto staranno con il padre come scelto dal medesimo. Resta inteso che nei periodi di vacanza con un genitore la frequentazione con l'altro genitore resta sospesa. 7) i figli passeranno il giorno del compleanno con il genitore che compie gli anni;
8)
i compleanni dei minori verranno trascorsi o unitamente ai genitori, oppure il pranzo con uno e la cena con l'altro;
D) inoltre si stabilisce che: I genitori si impegnano nel caso di malattia dei figli minori a consentire all'altro genitore di far visita ai figli nell'abitazione dell'altro, previo congruo preavviso. I genitori si impegnano a comunicare all'altro tutti i maggiori fatti, relativi a rendimenti scolastici negativi, malattie, visite mediche, incontri con i professori, riunioni scolastiche, progressi nelle attività ludico ricreative, note di merito per il buon andamento scolastico, guarigioni, occasioni di particolare rilievo per lo sviluppo della socialità, dell'autostima, della formazione dei figli quali:
feste con i coetanei, gare sportive, concorsi artistici, recite scolastiche,
visite culturali relativi ai figli di cui si sia venuti a conoscenza. Ciascun
genitore rispetterà le autonome decisioni dell'altro nell'esercizio della responsabilità genitoriale, quando i minori staranno con l'altro genitore,
senza interferenza reciproca e per la sana crescita psicofisica dei figli ed al fine di promuovere e tutelare il rapporto ed il contatto tra i medesimi ed i genitori, gli stessi si impegnano a non ledere l'onorabilità dell'altro genitore con comportamenti o affermazioni denigratorie verso l'altro.
E) Il marito si obbliga a versare alla moglie, entro il 5 di ogni mese,
con inizio dal mese di maggio 2024 l'importo di €3.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'Istat relativi alle variazioni dei prezzi al 5
consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal mese di maggio 2024. Per il mantenimento relativo al periodo maggio 2024 -
dicembre 2024, il marito ha versato l'intero ammontare pari a 20.000,00
euro in data 30.1.2025.
F) Il padre si impegna altresì a pagare il 100% delle spese straordinarie dei figli come da protocollo d'intesa del Tribunale di Roma e alle modalità ivi indicate.
G) I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto anche per i figli. Gli stessi, inoltre, si impegnano a porre in essere tutti i necessari adempimenti per il rilascio di autonomo passaporto e/o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio intestati ai minori.
H) il marito si obbliga al versamento, entro il 5 di ogni mese, alla moglie dell'importo mensile di €2.300,00 a titolo di mantenimento della moglie a far data da maggio 2024 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dal mese di maggio 2024.
I) la moglie si obbliga al pagamento mensile del 50% del rateo mensile del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare a decorrere da maggio 2024 tramite il versamento, entro il 5 del mese, della propria quota pari al 50% del mutuo variabile gravante sulla casa di via Cerva n. 22 sul conto corrente del marito, il quale ne pagherà l'intero rateo. (Le quote mutuo per i mesi da maggio 2024 a dicembre 2024 sono state già
corrisposte dalla signora in quanto il signor ha bonificato in Pt_1 Per_3
data 30 e 31 dicembre 2024 alla moglie l'ammontare dell'assegno di mantenimento relativo a detto periodo stornando il relativo ammontare del 6
mutuo di pertinenza della coniuge).
L) il dott. rinuncia ora per allora a richiedere eventuali Per_3
rimborsi per il periodo da aprile 2021 ad aprile 2024 sia della quota parte di mutuo pagata per la moglie per la già casa coniugale, sia di indennità di occupazione della stessa abitazione, sia della quota parte del canone di noleggio dell'autovettura avuta in uso dalla moglie fino ad ottobre 2024.
M) il dott. entro il mese di febbraio 2025 si impegna a spostare Per_3
l'indirizzo di residenza dalla casa familiare.
N) i coniugi dichiarano, di aver definito con reciproca soddisfazione ogni pregresso rapporto dare /avere e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, per ogni pregresso rapporto economico intercorrente.
Alla stessa udienza il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18042/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 7
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 29/01/1980) e (NAPOLI (NA), CP_1
17/06/1978), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data
13/06/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 49, parte II, serie A01, anno 2016, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi