Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00710/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2024, proposto da
NN CI AG, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Capobianco, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 154/2024 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, pubblicata il 25.1.2024, notificata in data 29.1.2024, non impugnata e divenuta definitiva dal 25.7.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con il ricorso in ottemperanza all’esame, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza n. 154/2024 resa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.1.2024 e divenuta definitiva, che - per quanto qui di interesse - ha così statuito: “… condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito ad accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo determinato, l’importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato in favore dei ricorrenti ” (tra cui, appunto, anche l’odierna istante).
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, depositando documentazione.
3. Alla camera di consiglio del 27.4.2026 l’affare è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritiene, infatti, il Collegio che non possa dichiararsi nel caso di specie, in accordo con quanto richiesto da parte ricorrente (cfr. nota di udienza depositata il 23.4.2026), la cessazione della materia del contendere, non riscontrandosi in atti la piena dimostrazione dell’intervenuto pagamento in favore della ricorrente degli emolumenti spettanti, e quindi, in definitiva, la piena prova dell’integrale soddisfazione della pretesa attorea fatta valere in questa sede (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191).
Tenuto tuttavia conto che parte attrice, nelle note da ultimo depositate, ha rappresentato espressamente che “ l’accredito del bonus carta docente inerente la pronuncia per la quale si è richiesta l’ottemperanza è, medio tempore (nel mese di Dicembre 2025), avvenuto ”, il Tribunale ritiene di poter valorizzare la circostanza prospettata al fine di concludere per l’improcedibilità del ricorso, essendo evidentemente venuto meno l’interesse dell’istante a una statuizione di merito.
5. In punto di spese di lite, in ragione della modalità di definizione del contenzioso e dell’effettiva impossibilità per il Collegio di verificare quanto rappresentato da parte ricorrente (in particolare, per quanto concerne l’intervenuto pagamento del dovuto in un momento successivo rispetto all’introduzione del giudizio), il Tribunale reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO LO IT, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | NO LO IT |
IL SEGRETARIO