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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 927/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 927 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
Avv. RI RT Antonio c.f. , rappresentato e difeso in C.F._1
proprio ex art. 86 c.p.c., nonchè rappresentato e difeso dall'Avv. Aurora Turco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monfalcone alla via Matteotti 22/A, giusta procura in calce al presente atto;
RICORRENTE
E
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Controparte_1 C.F._2
Piemontesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste alla via del Coroneo
n. 33, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: azione di accertamento.
Conclusioni: per parte ricorrente: “NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. RI RT Antonio, proprietario dell'u.i. sita in
Monfalcone – Via V. Monti n. 45 già adibita a residenza familiare (e relative pertinenze), assegnata
a con sentenza n. 192/2016 del Tribunale di Gorizia (concernente Controparte_1 scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra RI RT Antonio e P_
, ad effettuare periodici sopralluoghi in tale u.i. (quantomeno annuali);
1 - accertare e
[...]
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dichiarare il perdurante ed ingiustificato rifiuto di all'effettuazione dei detti Controparte_1 sopralluoghi quantomeno dal 31/05/2022; - condannare a consentire all'Avv. Controparte_1
RI RT Antonio ad effettuare periodici sopralluoghi (quantomeno annuali) mediante ingresso nell'u.i. sita in Monfalcone – Via V. Monti n. 45 già adibita a residenza familiare (e relative pertinenze), assegnata a personalmente e/o a mezzo di tecnici e/o Controparte_1 professionisti di propria fiducia;
- disporre le modalità con le quali devono essere effettuati i suddetti periodici sopralluoghi nella detta u.i. sita in Monfalcone – Via V. Monti n. 45; - fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta da all'Avv. RI Controparte_1
RT Antonio per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza;
IN OGNI
CASO: - spese, esborsi e competenze di lite interamente rifusi, comprese spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 e s.m.i. nella misura del 15%, oltre C.P. ed IVA se ed in quanto dovute.”
Per parte resistente: “Rigettare il ricorso avversario, in tutte le sue articolazioni, perché nullo, improcedibile, inammissibile e\o comunque infondato in fatto e in diritto;
Condannare il ricorrente al ristoro dei danni, ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia. Con rifusione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 7.11.2023 l'avv. RT Antonio RI instava nei confronti dell'ex coniuge, , lamentando che la stessa gli negava la Controparte_1
possibilità di accedere e visionare l'immobile in Monfalcone alla via Monti n. 45 di sua esclusiva proprietà, già loro residenza familiare e rimasto in uso alla moglie ed ai figli a seguito di assegnazione in forza della decisione emessa dal Tribunale di Gorizia in sede di divorzio. In tali sensi il ricorrente chiedeva che, in relazione al suddetto cespite, dichiarato il suo "diritto … ad effettuare periodici sopralluoghi … (quantomeno annuali)", stante il
"perdurante ed ingiustificato rifiuto" in termini della resistente, la stessa fosse condannata a
"consentire" l'accesso all'ex marito, "personalmente e/o a mezzo di tecnici e/o professionisti di propria fiducia", all'uopo disponendone le relative "modalità" ed altresì fissando ex art. 614 bis c.p.c. una somma dovuta dall'intimata "per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza", con rivalsa delle spese di lite.
Disposta l'udienza di comparizione e radicatosi il contraddittorio, con comparsa del
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24.4.2024 si costituiva in giudizio , resistendo all'iniziativa giudiziaria Controparte_1 attorea, deducendo la non veridicità della narrazione di controparte della più ampia vicenda e, comunque, infondata nei presupposti e "connotata da un intento molesto e/o emulativo", non sussistendo alcuna fondata ragione giuridica per procedere ad un accesso in loco, difatti richiesto ex adverso in maniera generica e senza "un qualsivoglia supporto probatorio e/o anche solo di puntuali argomentazioni meritevoli di sostenere la sinora solo asserita necessità di accedere all'immobile", dall'intimata ricondotta ad un "atteggiamento persecutorio sistematicamente posto in essere avverso la convenuta", concludendo ella perciò per la totale reiezione delle domande del RI, con la condanna dello stesso "al ristoro dei danni ex art. 96 c.p.c." ed alla refusione delle spese.
Con provvedimento dell'11.6.2024, in assenza di richieste istruttorie delle parti, veniva fissata l'udienza del 4.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata.
In via generale va premesso che il proprietario di un immobile detenuto da altri, indipendentemente da quale sia il titolo di tale detenzione conserva degli obblighi e delle responsabilità in relazione ad esso (v., in tesi, le previsioni degli artt. 2053, 1575 n. 1 e 1576 co. 1° c.c.). Da ciò discende la facoltà e così il diritto di verificare lo stato e le condizioni dell'immobile, tuttavia non aprioristicamente ad libitum, bensì allorquando ne sussistano comprovate ragioni di necessità, dovendosi tale diritto bilanciare, nel caso specifico, con lo ius excludendi del soggetto assegnatario dell'immobile ex casa coniugale.
Ciò detto, in assenza di una specifica pattuizione tra le parti, non è quindi accertabile il diritto di accesso annuale all'immobile in via generale, come richiesto da parte ricorrente, dovendo tale diritto essere di volta in volta regolamentato tra le parti, in un'ottica di bilanciamento di contrapposti interessi in relazione al caso concreto.
Va invero evidenziato che, in ogni caso, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal corredo probatorio depositato non emergono comprovate esigenze che possano portare all'accoglimento della domanda come formulata.
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Deve, peraltro, darsi atto che non risulta nemmeno provato un generico diniego da parte resistente all'accesso all'immobile, in quanto dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, ascrivibile al settembre 2023, si evince la disponibilità della a consentire l'accesso P_
all'appartamento del ricorrente proprietario, concernendo il suo rifiuto il solo ingresso dei tecnici di fiducia di quest'ultimo. (cfr e-mail allegate alla produzione di parte ricorrente)
Pertanto, la domanda di RT Antonio RI va rigettata, ritenendo ogni altra questione assorbita.
Va, altresì, rigettata la domanda formulata da parte resistente con cui si chiede la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 (scaglione di valore indeterminato tra euro 5.2000,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto della nota spese depositata da parte resistente)
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da RT Antonio RI nei confronti di P_
;
[...]
• Condanna RT Antonio RI al pagamento in favore di , delle Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 3.330,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
Così deciso in Gorizia il 30.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
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