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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata,
viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc,
vista l'ordinanza di separazione dei giudizi pronunciata in data odierna, visto l'art 2792 n°5) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.822/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentate dagli avv.ti R. e L. Berti
e
Controparte_1
rappresentata dagli avv.ti R. Fuso, C. Fazio e A. Di Matteo
OGGETTO: risarcimento danni
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti addebitano alla Società convenuta il decesso del suo ex dipendente (dal
20.06.1955 al 21.11.1967) e loro dante causa , nato il [...] e spirato Persona_1
in data 24/6/22 dopo che in data 20/5/22 gli era stato diagnosticato un “mesotelioma pleurico”; indicano come causa della patologia l'inalazione di polvere di amianto.
*** pagina 1 di 16 In ordine alla responsabilità della convenuta si osserva quanto segue.
1 La causa della morte («mesotelioma pleurico» «a seguito di esposizione…. all'amianto, così come confermato dalla presenza di fibre di asbesto a livello polmonare»), contrariamente a quanto dedotto dalla difesa convenuta (che sul punto si limita a generiche contestazioni), risulta essere stata chiaramente e senza incertezze verificata, (anche) dal CT del PM dr. all'esito di esame Persona_2
autoptico (doc.13 allegato al ricorso).
2 Come ricordato anche dal medesimo CT, l'origine del mesotelioma appare doversi attribuire, alla luce della uniforme letteratura scientifica (v doc.28, 29, 30 e 31 allegati al ricorso), in termini sostanzialmente univoci alla esposizione a fibre inalabili di amianto (che peraltro nella fattispecie risulta incontrovertibile all'esito del citato esame autoptico), essendo le alternative situazioni di rischio (ivi indicate) del tutto specifiche e non generalmente presenti nella popolazione (così come non risultano presenti, in particolare, nel caso in esame);
3 Che tale esposizione si sia verificata, oltre i limiti (oggi riconosciuti) di (relativa) sicurezza (cfr Cass.10671/12), nell'ambiente lavorativo alle dipendenze della convenuta, risulta tra l'altro ed in primo luogo, quanto all'esercizio delle sue
(incontestate) mansioni di «saldatore di bordo», dal riconoscimento dei conseguenti benefici da parte dell' (doc.15 e 16 allegati al ricorso ) e dagli accertamenti CP_2
amministrativi eseguiti nei confronti della ditta resistente dal Con.T.A.R.P., di cui al doc.20 allegato al ricorso;
3.1 peraltro, la stessa convenuta non manca di rimarcare «la potenziale pericolosità dell'amianto anche in dosi minime quale possibile agente cancerogeno»;
3.2 si evidenzia che la distanza temporale tra la fine della dedotta esposizione (1967) e la diagnosi (2022) rientra comodamente nel il periodo di «latenza» indicato dalla resistente («49,3 ± 11,6 anni »)
3.3 in casi analoghi l'eventuale esistenza di cause alternative (con particolare riferimento ad ulteriori datori di lavoro e al tipo di attività da essi esercitata) deve pagina 2 di 16 essere dedotta e provata dal convenuto;
3.4 sembra quindi potersi tranquillamente escludere una esposizione a rischio di altre origini, alla quale poter addebitare (con maggiore probabilità rispetto a quella certamente subìta alle dipendenze della convenuta) l'insorgenza della patologia;
3.5 in ogni caso, qualora risultasse una esposizione a rischio anche precedente (e significativa), ai sensi dell'art.2055 cc (applicabile anche in materia di responsabilità contrattuale: v tra le altre Cass.29218/17), trattandosi oltretutto identico rischio e di identica fonte giuridica di responsabilità, oltre che di unico danno (il che sarebbe già sufficiente: cfr Cass.1070/19), tutti i datori di lavoro dovrebbero in solido (il criterio causale del “più probabile che non” deve in altre parole essere riferito alla esposizione lavorativa complessiva, e non frazionato con riferimento ai vari periodi: salve rivalse tra i coobbligati, non sollevate in questa sede).
4 la consapevolezza della pericolosità dell'amianto, in capo al datore di lavoro, anche all'epoca (presumibile) della inalazione poi rivelatasi letale, si deve ritenere provata o comunque esigibile (quantomeno da una grande azienda di proprietà pubblica [cfr
Cass. 644/05]): secondo quanto rilevato, sul punto, anche nella sentenza 2251/12 dalla Corte di Cassazione, evidenziando che già «sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto. Cass.
9.5.98 n. 4721 richiama al riguardo fonti remote, quali: a) R.D.
14 giugno 1909, n.442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi;
b) D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
c) R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5). Le fonti più
pagina 3 di 16 recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la Legge Delega 12 febbraio
1955, n. 52 (art. 1, lett. F); e) il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; f) il D.P.R. 20 marzo
1956, n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n.1169, che prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi
(all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass. 20.08.91 n. 8970)».
4.1 non è quindi necessario che vi fossero (come oggi) precisi e generali limiti quantitativi della concentrazione di amianto nell'aria (evidenziando che la sentenza
14946/09 invocata da parte convenuta si riferisce a materiale diverso dall'amianto).
4.2 non è in alcun modo determinante la considerazione secondo cui all'epoca l'utilizzo dell'amianto sarebbe stato «addirittura imposto da committenti pubblici»: evidenziando che anche le Amministrazioni Statali possono essere chiamate a rispondere civilmente per il risarcimento di danni ai singoli, e che peraltro lo stesso azionariato della convenuta, e quindi le sue generali politiche industriali, sono riferibili in sostanza alla Pubblica Amministrazione;
5 Incombeva pertanto sulla convenuta, ai sensi dell'art. 2087 cc, l'onere di provare di aver adottato tutte «le misure .. necessarie per tutelare» il lavoratore dal rischio derivante dalla presenza di (polvere di) amianto;
5.1 il contrario risulta già dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dal doc.25 (deposizioni testimoniali - utilizzabili: cfr Cass. 20298/23 - assunte in procedimenti analoghi nei confronti della stessa convenuta e relativi a periodi anche successivi a quello qui in esame) dal quale si evince – per quanto comprensibile in mancanza dei relativi capitolati - in termini sostanzialmente pagina 4 di 16 univoci che:
5.1.1 anche se l'ambiente era vistosamente polveroso, gli operai di in CP_1
Ancona in genere non usavano mai mascherine (arrangiandosi tuttalpiù con un fazzoletto), a quel tempo ed almeno fino agli anni '90 [ testi Tes_1
, (udienza 11/5/11, causa 2069/09), teste Testimone_2 Testimone_3
udienza 10/11/10, causa 2075/09; teste Testimone_4 Tes_5
(udienza 10/6/13 causa 1692/13; udienza 21/10/15, causa 1699/13;
[...]
udienza 18/12/19, causa 425/19; udienza 7/10/20, causa 4653/17); teste Tes_6
, (udienza 11/2/15, causa 1696/13); (udienza 11/6/15, causa
[...] Testimone_7
1698/13); (udienza 17/6/15. causa 1701/13, e udienza 24/1/18, Testimone_8
causa 1271/16); teste (udienza 28/4/16, causa 2028/15); teste Tes_9 [...]
, (udienza 28/4/16, causa 2028/15); teste , Testimone_10 Testimone_11
(udienza 24/10/18, causa 1266/16; udienza 30/10/19, causa 4653/17); teste
[...]
(udienza 26/6/19, causa 1446/17); teste (udienza Tes_12 Testimone_13
22/5/19, causa 330/18); teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); Testimone_14
teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste , Tes_15 Testimone_16
(udienza 28/1/20, Giudice dr.ssa Sbano, RG non indicato); teste Testimone_17
(udienza 22/5/19, causa 330/18); teste , secondo cui «in alcuni Testimone_18
locali non si potevano usare in quanto erano chiusi e non si poteva respirare con le mascherine, (udienza 15/9/21, causa 29/21)]. I testi che hanno riferito della presenza di mascherine (in precedenza o senza precisazioni temporali) sono:
5.1.1.1 il teste , il quale (udienza 26/6/18, causa 1029/17) riferisce Tes_19
di averle usate poco e di non ricordare se c'erano anche nei primi tempi;
5.1.1.2 il teste , (udienza 26\6\18, causa 1029/17), assunto nel Testimone_20
1973, il quale riferisce che egli la mascherina abitualmente la portava ma
«stav[a] senza parte della mattina», in quanto essa «dopo qualche ora si riempiva di polvere e non passava più l'aria»;
5.1.1.3 il teste (udienza 18/9/18 causa 1029/17) , presente solo Testimone_21
pagina 5 di 16 dal 1976 (al 2007), il quale riferisce che la indossava «qualche volta..
c'erano delle volte che tra polvere e fumo quasi non si vedeva); ma poi
(all'udienza 24/10/18) afferma (causa 1271/16) di non aver «usato mai la mascherina» e riferisce (causa sa 1266/16) che ne erano privi gli operai del reparto tornitura, ove c'era la povere «come in tutti gli ambienti di lavoro»;
5.1.1.4 il teste (udienza 26/6/18, causa 1029/17; udienza Testimone_22
15/9/21, causa 29/21), il quale riferisce che la disponibilità delle mascherine si è avuta «solo verso gli anni '80» ovvero «dopo la metà degli anni '70» e di averle poi usate «qualche volta, ma non sempre»
5.1.1.5 il teste (udienza 27/7/11, causa 20/2/09), presente solo Tes_23
dal 1981 (al 2001) il quale ha precisato che esse erano disponibili ma non vi erano disposizioni sul quando e dove indossarle;
5.1.1.6 il teste (udienza 11/6/15, causa 1695/13) il quale ha Testimone_24
riferito di non averle viste non prima degli «anni 80»;
5.1.1.7 il teste , (udienza 11/2/15, causa 1696/13), presente Testimone_25
dal 1971, che ha riferito di averla usata solo «qualche volta … quando dovev[o] pulire il ferro», e non anche in altre occasioni, in ambienti in cui «la polvere c'era lo stesso»;
5.1.1.8 il teste (udienza 9/9/15, causa 1699/13), presente Testimone_26
dal 1969 al 1994, il quale riferisce di aver lavorato in con il CP_1
fratello, prima montatore e poi saldatore, il quale usava la mascherina solo “qualche volta”;
5.1.1.9 il teste di parte resistente presente solo dal 1980 Testimone_27
(fino al 2006), il quale ha riferito (udienza 27/7/11 causa 2069/19; udienza 26\6\18, causa 1029/17; udienza 26/6/19, causa 1446/17; udienza
28/5/19, causa 330/18), di averle sempre viste indossare ma non da tutti:
«qualcuno la portava, gli altri no »), per quanto a ha potuto notare nelle pagina 6 di 16 occasioni in cui gli «capitava di salire a bordo» durante le lavorazioni;
per poi specificare (udienza, udienza 11/2/15, causa 1696/13) di aver
«fino al 2000 lavorato in ufficio;
quindi non sempre vede[ndo] gli operai al lavoro»;
5.1.1.10 il teste di parte resistente (udienza 19/10/11, causa Testimone_28
2069/09) presente dal 1968 (fino al 2020) il quale ha ammesso che se anche «le mascherine c'erano nelle dispense» «c'era un po' di negligenza.. all'inizio» nell'uso dei DPI;
all'udienza 26\6\18, (causa
1029/17), ha confermato che (per esempio) i tubisti, «a volte avevano la mascherina e a volte no»;
5.1.1.11 il teste di parte resistente (udienza 10/6/13 causa 1692/13), Tes_29
presente solo dal 1980 (fino al 2013) il quale ha riferito che le mascherine venivano usate (solo) se a bordo e se «si andava in ambienti molto polverosi», ovvero «da alcuni dipendenti, da altri no» (udienza
24/10/18, causa 1271/16); ha riferito invece (udienza 26\6\18, causa
1029/17), di aver visto che «tutti i lavoratori avevano la mascherina» quando andava a bordo, il che tuttavia avveniva solo («saltuariamente» e) solo «dal 1985 in poi»; infine all'udienza 28/5/19 (causa 330/18) ha di nuovo riferito, indistintamente per tutto il periodo dal 1980 al 2013, che quando andava a bordo «ogni settimana», vedeva che, la mascherina, «la gente che lavorava lì, alcuni l'avevano altri no».
5.1.1.12 il teste di parte resistente (udienza 10/6/13 causa Testimone_30
1692/13), presente dal 1974 (fino al 1989) il quale ha riferito che le mascherine venivano usate «se era necessario, ma non c'era una gestione attenta nel senso che i DPI erano a disposizione e gli operai potevano prenderli ma non si faceva firmare per il ritiro»; peraltro, come i testi precedenti, ha fatto riferimento a «mascherine bianche di tipo chirurgico», negando l'uso (abituale) di maschere antigas da parte degli pagina 7 di 16 operai;
5.1.2 i dispositivi di aspirazione, sia in generale che, in particolare, a bordo, non risultano fossero adeguati né generalmente predisposti, ma piuttosto usabili ed usati (soprattutto nei primi tempi) essenzialmente solo (e non sempre) per i fumi e da parte dei saldatori (al di là di un grosso ventilatore aspirante della sala macchine: testi , udienza Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
11/5/11 cause 2071/09 e 2075/19; teste udienza 10/11/10, Testimone_4
causa 2075/09; teste udienza 10/6/15 causa 1692/13; teste Testimone_5
, udienza 11/2/15, causa 1696/13; teste (udienza Tes_6 Testimone_26
9/9/15, causa 1699/13); teste , (udienza 17/6/15. causa Testimone_11
1701/13); teste (udienza 28/4/16, causa 2028/15); teste Tes_9 Tes_10
, (udienza 28/4/16, causa 2028/15); teste , (udienza
[...] Testimone_11
24/10/18, causa 1266/16; teste (udienza 24/10/18, causa 1266/16); Testimone_21
teste (udienza 26/6/18, causa 1029/17); teste , Testimone_22 Testimone_20
(udienza 26\6\18, causa 1029/17); teste , (udienza 12/6/19, causa Testimone_24
1446/17); teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste Testimone_13 Tes_14
(udienza 22/5/19, causa 330/18); teste (udienza 22/5/19,
[...] Tes_15
causa 330/18); teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste Testimone_17
, udienza 7/10/20, causa 4653/17: solo il teste Testimone_5 Tes_19
(udienza 26/6/18, causa 1029/17) riferisce che le manichette per aspirare «c'erano dappertutto a bordo, o comunque era possibile andarle a prendere e attaccarle»; il teste di parte resistente, assunto nel 1968, riferisce che all'epoca Testimone_28
gli impianti di aspirazione bordo erano «molto … limitati. Poi sono aumentati sempre più»;
• la polvere infatti rimaneva comunque (anche a bordo) e veniva rimossa dai medesimi operai o in loro presenza (anche) con mezzi rudimentali che comunque non ne limitavano la dispersione nell'aria (scopa e paletta, o manichetta di aria compressa, o con le mani: testi , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
pagina 8 di 16 udienza 11/5/11; teste udienza 10/11/10, causa Tes_3 Testimone_4
2075/09; teste di parte resistente udienza 10/6/13 causa Testimone_30
1692/13; teste , udienza 11/2/15, causa 1696/13); teste Tes_6 [...]
, udienza 11/2/15, causa 1696/13); teste (udienza Tes_25 Testimone_26
9/9/15, causa 1699/13); teste udienza 21/10/15, causa Testimone_5
1699/13; udienza 7/10/20, causa 4653/17; teste (udienza 28/4/16, Tes_9
causa 2028/15); teste , (udienza 24/10/18, causa 1266/16 Testimone_11
udienza 30/10/19, causa 4653/17); teste , (udienza 24/10/18, Testimone_10
causa 1266/16); teste , (udienza 24/10/18, causa 1266/16, e udienza Testimone_8
24/1/18, causa 1271/16); teste , (udienza 24/10/18, causa 1266/16); Testimone_21
teste (udienza 26/6/18, causa 1029/17); teste , Testimone_22 Testimone_20
(udienza 26\6\18, causa 1029/17); teste , (udienza 12/6/19, causa Testimone_24
1446/17); teste (udienza 26/6/19, causa 1446/17); teste Testimone_12
(udienza 22/5/19, causa 330/18); teste Testimone_13 Testimone_14
(udienza 22/5/19, causa 330/18); teste (udienza 22/5/19, causa Tes_15
330/18); teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste Testimone_17 Tes_27
, di parte resistente, (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste
[...] Tes_5
, udienza 18/12/19, causa 425/19; teste , udienza
[...] Testimone_11
30/10/19, causa 4653/17; teste , udienza 7/10/20, causa Testimone_5
4653/17; teste (udienza 15/9/21, casua 29/21)], teste Testimone_18 Tes_16
(udienza 28/1/20, Giudice dr.ssa Sbano, RG non indicato)
[...]
5.2 tale mole di testimonianze si deve ritenere (considerando che – oltretutto – per la gran parte dei testi l'udienza e la causa sono state indicate con valore esemplificativo, in presenza di ripetute deposizioni di analogo tenore) del tutto sufficiente a provare che nell'ambiente produttivo, in cui si produceva e si lasciava accumulare (senza asportarla con mezzi idonei) una notevole quantità di polvere
(di vario genere, ma che sicuramente conteneva anche amianto), da un lato i sistemi pagina 9 di 16 di aspirazione erano carenti e dall'altro l'uso dei dispositivi di protezione personale era del tutto trascurato o (nel migliore dei casi) lasciato alla iniziativa dei singoli operai, e tutto ciò per l'intero periodo lavorativo del ricorrente, o quantomeno nella prima parte di esso.
5.2.1 con specifico riferimento alle mascherine, infatti, anche a volere dare credito e prevalenza alle affermazioni dei testi di parte resistente (in parte già tra loro contraddittorie, come sopra evidenziato):
5.2.1.1 nessuna risultanza attesta il loro uso prima del 1968, anno di assunzione del teste il quale ha ammesso che, nei primi tempi della sua presenza, Tes_28
nel loro uso «c'era un po' di negligenza»;
5.2.1.2 il teste assunto nel '74 ha riferito che «non c'era una gestione Tes_30
attenta nel senso che … erano a disposizione e gli operai potevano prenderl[e]» ma ciò non veniva controllato;
5.2.1.3 nessuno degli altri due testi e , assunti solo nel 1980, Tes_27 Tes_29
ha potuto riferire di un loro uso generalizzato, rigidamente imposto ed adeguatamente controllato.
5.2.2 Si deve ritenere quindi che null'altro debba dimostrare sul punto il lavoratore (sul quale peraltro¸ come accennato, non gravava l'onere della prova); risultano pertanto superflui e dunque irrilevanti i capitoli formulati in ricorso sul punto;
5.2.3 la mancata ammissione dei capitoli attorei preclude la necessità di esaminare la rilevanza di quelli di parte convenuta, la quale ha espressamente proposto la propria prova orale «solo in caso di loro ammissione»; per mera completezza, si osserva che i capitoli della memoria di costituzione appaiono in buona misura valutativi e\o generici (in particolare, privi sia di collocazione temporale, che di riferimenti specifici al dante causa dei ricorrenti).
6 si profila pertanto una condotta colposa (addirittura) “specifica”, per violazione di quanto disposto (all'epoca) dall'art.21 DPR 303/56. Sul punto si deve ritenere che la debita specificità della norma di prudenza sia soddisfatta considerando l'effetto pagina 10 di 16 (presumibilmente) nocivo sul sistema respiratorio di aria contenente (una quantità significativa di) residui di lavorazione delle più disparate materie, senza che la condotta colposa richieda ex ante la conoscenza (collettiva) dei peculiari effetti patogeni di ciascuna di esse.
*
7 Si configura quindi un'ipotesi di reato (omicidio colposo;
o comunque, ai fini di cui qui si tratta, lesioni aggravate colpose: v. Cass.5964/16, 27765\17) con inoperatività dell'esonero di cui all'art. 10 DPR 1124/65, e conseguente responsabilità diretta del datore di lavoro.
8 Appare opportuno evidenziare che in materia la configurabilità di un reato deve esser accertata con i criteri propri dei fini risarcitori di cui in oggetto, e quindi con legittimo ricorso alle norme ed ai principi civilistici relativi dell'onere della prova, ed in particolare alle presunzioni (cfr Cass.4184/06, 1918/15).
9 Ciò si deve ritenere riferibile anche alla questione dell'accertamento del rapporto di causalità (in cui al criterio dell' ”aldilà di ogni ragionevole dubbio” si contrappone quello del “più probabile che non”: cfr Cass.3390/15); non appaiono pertanto di rilievo, in particolare, le disquisizioni di parte resistente relative al fatto che all'epoca non sarebbero state disponibili «misure di protezione .. in grado di costituire idoneo ed efficace presidio».
10 In altre parole, si deve ritenere che l'obbligo di attenersi alle specifiche prescrizioni di cautela (come, del resto, di adottare le “misure” genericamente invocate dall'art.2087 cc) sussista e rilevi anche laddove non vi sia la certezza, ma solo la seria probabilità che la loro osservanza avrebbe diminuito (e non solo eliminato) il rischio: osservando che la qualificazione della patologia in termini di “dose- indipendenza” implica che essa può sorgere anche in caso di esposizioni brevi non particolarmente intense (e che, una volta innescata la malattia, ulteriori esposizioni non la rendono più grave, né diminuiscono il periodo di latenza), ma non anche che pagina 11 di 16 la probabilità di insorgenza sia del tutto indipendente dai tempi e livelli di esposizione.
11 E' evidente infatti che l'assunto contrario (implicando la netta divisione tra soggetti
“suscettibili” e come tali inesorabilmente colpiti alla minima esposizione, e soggetti invece “non suscettibili” ovvero sicuramente immuni da mesotelioma anche a seguito di esposizioni prolungate e consistenti), appare assai poco verosimile;
e
(infatti) non risulta provato.
12 Per completezza si rileva che la invocata sentenza 20142/10 della Cassazione non afferma il contrario, ma si limita a riconoscere che qualora ciò fosse vero (questione attinente al merito e relativamente alla quale pertanto la Corte espressamente si astiene dal disquisire), logicamente non sarebbero di per sé causalmente rilevanti omissioni di condotte volte a diminuire – ma non idonee ad eliminare - l'esposizione.
13 Per concludere sul punto si può richiamare Cass.291\17 la quale in un caso analogo
(mesotelioma imputato all'attività presso la di Ancona) ha evidenziato da CP_1
un lato la rilevanza della mancata imposizione di mascherine (anche se all'epoca di tipo inidoneo a scongiurare completamente il rischio) e dall'altro l'onere di tutelare comunque i dipendenti con onere, a tal fine, di «modifica dell'attività dei lavoratori».
*** 14 In ordine alla quantificazione del danno (non patrimoniale), subìto dal lavoratore, tra i vari criteri adottati dalla giurisprudenza si ritiene più equo e congruo quello che parte dalla considerazione, valida per fattispecie analoghe (malattia ingravescente con inevitabile e - pertanto – previsto e consapevole esito letale), secondo cui
«nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita pagina 12 di 16 dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") nè si stabilizza, ma degrada verso la morte» precisando che se anche «quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute», ciò non avviene per «la "progressione" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita» (Cass.1072/11: fattispecie in cui tra l'evento lesivo ed il recesso erano trascorsi appena 4 giorni;
in senso conforme
Cass.29759/17, ed essenzialmente corrispondente Corte di Appello Ancona 450/14 dep. il 19/6/14, doc.7 di parte ricorrente).
15 In mancanza di altri riferimenti nel diritto positivo, quello al danno “permanente” appare senz'altro il più adeguato, potendosi identificare l'oggetto del diritto alla salute con l'aspettativa ad una quantità di vita il più possibile sana, che viene persa in misura tanto maggiore quanto la morte è precoce;
si evidenzia quindi la inadeguatezza del criterio del (mero) danno “temporaneo” il quale implica un risarcimento direttamente proporzionale alla durata della vita (e quindi tanto minore quanto più essa viene abbreviata).
16 In altre parole, appare evidente che concetti di postumi (o danno) di natura rispettivamente “temporanea” e “permanente”, essendo stati concepiti con riferimento alla generale ipotesi di percorso di progressivo miglioramento, non possono essere senz'altro applicati (ai fini risarcitori) alla ipotesi inversa di peggioramento ineluttabile verso il decesso: nel senso che solo nella prima ipotesi è possibile esigere che la situazione “permanente” coincida con una “stabilizzazione”
(nel senso che si richiede una situazione in cui il danno non diminuisca più), mentre in casi analoghi a quello in esame il gradiente di pregiudizio alla integrità fisica è da subito “definitivo” in quanto rimarrà per sempre, costituendo la base di ulteriori aggravamenti fino al raggiungimento, in prossimità dell'esito infausto, di quello del pagina 13 di 16 100% (quest'ultimo, certamente non “temporaneo”, in quanto caratterizzato da quella “permanenza” la cui caratteristica concettualmente più essenziale è quella di non avere termine se non con il finire della vita).
17 Ai fini della liquidazione del danno di tale natura, si rileva che:
17.1 il diritto positivo non indica parametri esaurienti (l'art.138 del D. L.vo 209/05 non ha ad oggi trovato attuazione;
la somma liquidabile dall' ai sensi dell'art.132 CP_2
lett. a) del D.L.vo 38/00 ha natura di “indennizzo” quantitativamente inferiore al danno, per quanto recentemente ritenuto da Cass.777/15);
17.2 in materia, l'equità (v. in part. art.1226 cc, 434 cpc;
art. 2, 3, e 32 Costit) esige parità di trattamento nel Paese, che in tale situazione può essere assicurata (solo) con il ricorso al criterio di (notoria: art.1152 cpc, e) di gran lunga preponderante diffusione, ovvero con il ricorso alle “tabelle del Tribunale di Milano”, come ritenuto da v. Cass.12408/11 (e successive);
17.3 quest'ultima sentenza ha evidenziato che le attuali “tabelle” contemplano il “danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” prevedendo (per « persone della stessa età e con conseguenze identiche» sul piano strettamente inerente alla integrità psico-fisica), una componente fissa (riconducibile al “danno biologico” in senso stretto) ed una variabile, comprensiva delle altre conseguenze non patrimoniali (generalmente individuate nel danno “morale” ossia “per sofferenza” e in quello “esistenziale” ossia “personalizzato” in relazione alle concrete condizioni di vita ), e che – per quanto sopra esposto, in presenza di patologia pacificamente e consapevolmente incurabile – devono essere integralmente riconosciute nel caso di specie.
17.4 appare opportuno sottolineare che il ricorso alle “tabelle di Milano” per la monetizzazione del danno “permanete”, trova qui giustificazione (non tanto per la
“autorevolezza della fonte”, quanto essenzialmente) per esigenze di “pari trattamento” che assumono prevalenza nella impossibilità di individuare di criteri alternativi ontologicamente “migliori”; esso quindi non implica una necessaria pagina 14 di 16 contraddizione con la negazione della riconducibilità della malattia incurabile e ingravescente al “danno temporaneo” (abbinamento, che, - per quanto si evince anche dalle deduzioni da parte resistente, - è stato operato [anche] dalla medesima
“fonte” [di diritto essenzialmente “pretorio”]: ma che, per quanto sopra considerato, non appare né idoneo a fornire soluzione adeguata, né concettualmente convincente, né univocamente condivisa dalla giurisprudenza).
17.5 l'età di riferimento appare congruamente identificabile in quella dei 85 anni, compiuti dal lavoratore all'epoca della diagnosi della malattia che in poco più di un mese lo ha condotto al decesso (ricordando che tutta la liquidazione del danno non patrimoniale si fonda sul criterio equitativo);
17.6 il danno “temporaneo” (precedente alla diagnosi) non è stato chiesto e del resto non appare (propriamente) configurarsi in casi analoghi, laddove, come rilevato, la condizione menomante iniziale non può definirsi “temporanea” nel senso (tipico) di
“destinata ad estinguersi o a diminuire”, ma (in quanto destinata a permanere, se non anzi ad aumentare) già in buona sostanza “permanente” (e come tale assorbita nella effettuata valutazione “unitaria” ed “equitativa” del danno non patrimoniale”)
***
18 Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, nel quale le spese seguono la socccombenza, osservando in breve (a fronte delle ulteriori eccezioni e deduzioni formulate nella memoria di costituzione da parte della convenuta):
18.1 che le somme eventualmente erogate dall al lavoratore (o agli eredi in CP_2
quanto tali) devono essere detratte ai sensi dell'art.10 7 DPR 1124/65: (nella versione pro tempore applicabile e quindi) limitatamente a quanto riferibile ad danno biologico ovvero da un lato alla citata “componente fissa” della liquidazione qui effettuata, e dall'altro alla somma di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) D. L.vo
38/00.
18.2 che gli interessi e la rivalutazione sono dovuti (anche) ai sensi dell'art.429 cpc pagina 15 di 16 18.3 che la somma indicata nelle citate Tabelle di Milano, dovendo ritenersi adeguata alla data del loro ultimo ag-giornamento, deve essere rivalutata, da tale data al mo- mento del saldo;
18.4 che gli interessi decorrono dalla data del fatto (diagnosi della patologia), prima devalutata (dalla data dell'indicato aggiornamento) e poi rivalutata annualmente.
PQM
Il Giudice, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, e sull'oggetto residuo del giudizio definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA la Società convenuta civilmente responsabile del decesso di Per_1
e la
[...]
AN in favore delle eredi e al Parte_1 Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura indicata dalle “tabelle di
Milano” e riferita ad un pregiudizio alla integrità psicofisica pari al 100%, subìto all'età di 85 anni, con aumento “variabile” nella misura massima, e con rivalutazione ed interessi come per legge;
detratto quanto eventualmente erogato per lo stesso titolo dall' . CP_2
AN inoltre la resistente al pagamento delle spese di lite in CP_3
favore dei citati eredi che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 17.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata,
viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc,
vista l'ordinanza di separazione dei giudizi pronunciata in data odierna, visto l'art 2792 n°5) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.822/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentate dagli avv.ti R. e L. Berti
e
Controparte_1
rappresentata dagli avv.ti R. Fuso, C. Fazio e A. Di Matteo
OGGETTO: risarcimento danni
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti addebitano alla Società convenuta il decesso del suo ex dipendente (dal
20.06.1955 al 21.11.1967) e loro dante causa , nato il [...] e spirato Persona_1
in data 24/6/22 dopo che in data 20/5/22 gli era stato diagnosticato un “mesotelioma pleurico”; indicano come causa della patologia l'inalazione di polvere di amianto.
*** pagina 1 di 16 In ordine alla responsabilità della convenuta si osserva quanto segue.
1 La causa della morte («mesotelioma pleurico» «a seguito di esposizione…. all'amianto, così come confermato dalla presenza di fibre di asbesto a livello polmonare»), contrariamente a quanto dedotto dalla difesa convenuta (che sul punto si limita a generiche contestazioni), risulta essere stata chiaramente e senza incertezze verificata, (anche) dal CT del PM dr. all'esito di esame Persona_2
autoptico (doc.13 allegato al ricorso).
2 Come ricordato anche dal medesimo CT, l'origine del mesotelioma appare doversi attribuire, alla luce della uniforme letteratura scientifica (v doc.28, 29, 30 e 31 allegati al ricorso), in termini sostanzialmente univoci alla esposizione a fibre inalabili di amianto (che peraltro nella fattispecie risulta incontrovertibile all'esito del citato esame autoptico), essendo le alternative situazioni di rischio (ivi indicate) del tutto specifiche e non generalmente presenti nella popolazione (così come non risultano presenti, in particolare, nel caso in esame);
3 Che tale esposizione si sia verificata, oltre i limiti (oggi riconosciuti) di (relativa) sicurezza (cfr Cass.10671/12), nell'ambiente lavorativo alle dipendenze della convenuta, risulta tra l'altro ed in primo luogo, quanto all'esercizio delle sue
(incontestate) mansioni di «saldatore di bordo», dal riconoscimento dei conseguenti benefici da parte dell' (doc.15 e 16 allegati al ricorso ) e dagli accertamenti CP_2
amministrativi eseguiti nei confronti della ditta resistente dal Con.T.A.R.P., di cui al doc.20 allegato al ricorso;
3.1 peraltro, la stessa convenuta non manca di rimarcare «la potenziale pericolosità dell'amianto anche in dosi minime quale possibile agente cancerogeno»;
3.2 si evidenzia che la distanza temporale tra la fine della dedotta esposizione (1967) e la diagnosi (2022) rientra comodamente nel il periodo di «latenza» indicato dalla resistente («49,3 ± 11,6 anni »)
3.3 in casi analoghi l'eventuale esistenza di cause alternative (con particolare riferimento ad ulteriori datori di lavoro e al tipo di attività da essi esercitata) deve pagina 2 di 16 essere dedotta e provata dal convenuto;
3.4 sembra quindi potersi tranquillamente escludere una esposizione a rischio di altre origini, alla quale poter addebitare (con maggiore probabilità rispetto a quella certamente subìta alle dipendenze della convenuta) l'insorgenza della patologia;
3.5 in ogni caso, qualora risultasse una esposizione a rischio anche precedente (e significativa), ai sensi dell'art.2055 cc (applicabile anche in materia di responsabilità contrattuale: v tra le altre Cass.29218/17), trattandosi oltretutto identico rischio e di identica fonte giuridica di responsabilità, oltre che di unico danno (il che sarebbe già sufficiente: cfr Cass.1070/19), tutti i datori di lavoro dovrebbero in solido (il criterio causale del “più probabile che non” deve in altre parole essere riferito alla esposizione lavorativa complessiva, e non frazionato con riferimento ai vari periodi: salve rivalse tra i coobbligati, non sollevate in questa sede).
4 la consapevolezza della pericolosità dell'amianto, in capo al datore di lavoro, anche all'epoca (presumibile) della inalazione poi rivelatasi letale, si deve ritenere provata o comunque esigibile (quantomeno da una grande azienda di proprietà pubblica [cfr
Cass. 644/05]): secondo quanto rilevato, sul punto, anche nella sentenza 2251/12 dalla Corte di Cassazione, evidenziando che già «sul piano legislativo, da epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell'amianto. Cass.
9.5.98 n. 4721 richiama al riguardo fonti remote, quali: a) R.D.
14 giugno 1909, n.442, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, che all'art. 29 tab. B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi;
b) D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tab. B, n. 13, recante il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
c) R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 che, approvando le tabelle indicanti i lavori vietati ai fanciulli e alle donne minorenni, prevedeva alla tab. B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura (n. 5). Le fonti più
pagina 3 di 16 recenti richiamate dalla stessa giurisprudenza sono: d) la Legge Delega 12 febbraio
1955, n. 52 (art. 1, lett. F); e) il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; f) il D.P.R. 20 marzo
1956, n. 648; g) il regolamento 21.07.60 n.1169, che prevede che la presenza di amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio. La stessa giurisprudenza, inoltre, ha posto in evidenza come detta pericolosità sia evidenziata anche dalla norma che prevede l'attribuzione del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi
(all. 8), per le quali è presupposto un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (secondo Cass. 20.08.91 n. 8970)».
4.1 non è quindi necessario che vi fossero (come oggi) precisi e generali limiti quantitativi della concentrazione di amianto nell'aria (evidenziando che la sentenza
14946/09 invocata da parte convenuta si riferisce a materiale diverso dall'amianto).
4.2 non è in alcun modo determinante la considerazione secondo cui all'epoca l'utilizzo dell'amianto sarebbe stato «addirittura imposto da committenti pubblici»: evidenziando che anche le Amministrazioni Statali possono essere chiamate a rispondere civilmente per il risarcimento di danni ai singoli, e che peraltro lo stesso azionariato della convenuta, e quindi le sue generali politiche industriali, sono riferibili in sostanza alla Pubblica Amministrazione;
5 Incombeva pertanto sulla convenuta, ai sensi dell'art. 2087 cc, l'onere di provare di aver adottato tutte «le misure .. necessarie per tutelare» il lavoratore dal rischio derivante dalla presenza di (polvere di) amianto;
5.1 il contrario risulta già dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dal doc.25 (deposizioni testimoniali - utilizzabili: cfr Cass. 20298/23 - assunte in procedimenti analoghi nei confronti della stessa convenuta e relativi a periodi anche successivi a quello qui in esame) dal quale si evince – per quanto comprensibile in mancanza dei relativi capitolati - in termini sostanzialmente pagina 4 di 16 univoci che:
5.1.1 anche se l'ambiente era vistosamente polveroso, gli operai di in CP_1
Ancona in genere non usavano mai mascherine (arrangiandosi tuttalpiù con un fazzoletto), a quel tempo ed almeno fino agli anni '90 [ testi Tes_1
, (udienza 11/5/11, causa 2069/09), teste Testimone_2 Testimone_3
udienza 10/11/10, causa 2075/09; teste Testimone_4 Tes_5
(udienza 10/6/13 causa 1692/13; udienza 21/10/15, causa 1699/13;
[...]
udienza 18/12/19, causa 425/19; udienza 7/10/20, causa 4653/17); teste Tes_6
, (udienza 11/2/15, causa 1696/13); (udienza 11/6/15, causa
[...] Testimone_7
1698/13); (udienza 17/6/15. causa 1701/13, e udienza 24/1/18, Testimone_8
causa 1271/16); teste (udienza 28/4/16, causa 2028/15); teste Tes_9 [...]
, (udienza 28/4/16, causa 2028/15); teste , Testimone_10 Testimone_11
(udienza 24/10/18, causa 1266/16; udienza 30/10/19, causa 4653/17); teste
[...]
(udienza 26/6/19, causa 1446/17); teste (udienza Tes_12 Testimone_13
22/5/19, causa 330/18); teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); Testimone_14
teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste , Tes_15 Testimone_16
(udienza 28/1/20, Giudice dr.ssa Sbano, RG non indicato); teste Testimone_17
(udienza 22/5/19, causa 330/18); teste , secondo cui «in alcuni Testimone_18
locali non si potevano usare in quanto erano chiusi e non si poteva respirare con le mascherine, (udienza 15/9/21, causa 29/21)]. I testi che hanno riferito della presenza di mascherine (in precedenza o senza precisazioni temporali) sono:
5.1.1.1 il teste , il quale (udienza 26/6/18, causa 1029/17) riferisce Tes_19
di averle usate poco e di non ricordare se c'erano anche nei primi tempi;
5.1.1.2 il teste , (udienza 26\6\18, causa 1029/17), assunto nel Testimone_20
1973, il quale riferisce che egli la mascherina abitualmente la portava ma
«stav[a] senza parte della mattina», in quanto essa «dopo qualche ora si riempiva di polvere e non passava più l'aria»;
5.1.1.3 il teste (udienza 18/9/18 causa 1029/17) , presente solo Testimone_21
pagina 5 di 16 dal 1976 (al 2007), il quale riferisce che la indossava «qualche volta..
c'erano delle volte che tra polvere e fumo quasi non si vedeva); ma poi
(all'udienza 24/10/18) afferma (causa 1271/16) di non aver «usato mai la mascherina» e riferisce (causa sa 1266/16) che ne erano privi gli operai del reparto tornitura, ove c'era la povere «come in tutti gli ambienti di lavoro»;
5.1.1.4 il teste (udienza 26/6/18, causa 1029/17; udienza Testimone_22
15/9/21, causa 29/21), il quale riferisce che la disponibilità delle mascherine si è avuta «solo verso gli anni '80» ovvero «dopo la metà degli anni '70» e di averle poi usate «qualche volta, ma non sempre»
5.1.1.5 il teste (udienza 27/7/11, causa 20/2/09), presente solo Tes_23
dal 1981 (al 2001) il quale ha precisato che esse erano disponibili ma non vi erano disposizioni sul quando e dove indossarle;
5.1.1.6 il teste (udienza 11/6/15, causa 1695/13) il quale ha Testimone_24
riferito di non averle viste non prima degli «anni 80»;
5.1.1.7 il teste , (udienza 11/2/15, causa 1696/13), presente Testimone_25
dal 1971, che ha riferito di averla usata solo «qualche volta … quando dovev[o] pulire il ferro», e non anche in altre occasioni, in ambienti in cui «la polvere c'era lo stesso»;
5.1.1.8 il teste (udienza 9/9/15, causa 1699/13), presente Testimone_26
dal 1969 al 1994, il quale riferisce di aver lavorato in con il CP_1
fratello, prima montatore e poi saldatore, il quale usava la mascherina solo “qualche volta”;
5.1.1.9 il teste di parte resistente presente solo dal 1980 Testimone_27
(fino al 2006), il quale ha riferito (udienza 27/7/11 causa 2069/19; udienza 26\6\18, causa 1029/17; udienza 26/6/19, causa 1446/17; udienza
28/5/19, causa 330/18), di averle sempre viste indossare ma non da tutti:
«qualcuno la portava, gli altri no »), per quanto a ha potuto notare nelle pagina 6 di 16 occasioni in cui gli «capitava di salire a bordo» durante le lavorazioni;
per poi specificare (udienza, udienza 11/2/15, causa 1696/13) di aver
«fino al 2000 lavorato in ufficio;
quindi non sempre vede[ndo] gli operai al lavoro»;
5.1.1.10 il teste di parte resistente (udienza 19/10/11, causa Testimone_28
2069/09) presente dal 1968 (fino al 2020) il quale ha ammesso che se anche «le mascherine c'erano nelle dispense» «c'era un po' di negligenza.. all'inizio» nell'uso dei DPI;
all'udienza 26\6\18, (causa
1029/17), ha confermato che (per esempio) i tubisti, «a volte avevano la mascherina e a volte no»;
5.1.1.11 il teste di parte resistente (udienza 10/6/13 causa 1692/13), Tes_29
presente solo dal 1980 (fino al 2013) il quale ha riferito che le mascherine venivano usate (solo) se a bordo e se «si andava in ambienti molto polverosi», ovvero «da alcuni dipendenti, da altri no» (udienza
24/10/18, causa 1271/16); ha riferito invece (udienza 26\6\18, causa
1029/17), di aver visto che «tutti i lavoratori avevano la mascherina» quando andava a bordo, il che tuttavia avveniva solo («saltuariamente» e) solo «dal 1985 in poi»; infine all'udienza 28/5/19 (causa 330/18) ha di nuovo riferito, indistintamente per tutto il periodo dal 1980 al 2013, che quando andava a bordo «ogni settimana», vedeva che, la mascherina, «la gente che lavorava lì, alcuni l'avevano altri no».
5.1.1.12 il teste di parte resistente (udienza 10/6/13 causa Testimone_30
1692/13), presente dal 1974 (fino al 1989) il quale ha riferito che le mascherine venivano usate «se era necessario, ma non c'era una gestione attenta nel senso che i DPI erano a disposizione e gli operai potevano prenderli ma non si faceva firmare per il ritiro»; peraltro, come i testi precedenti, ha fatto riferimento a «mascherine bianche di tipo chirurgico», negando l'uso (abituale) di maschere antigas da parte degli pagina 7 di 16 operai;
5.1.2 i dispositivi di aspirazione, sia in generale che, in particolare, a bordo, non risultano fossero adeguati né generalmente predisposti, ma piuttosto usabili ed usati (soprattutto nei primi tempi) essenzialmente solo (e non sempre) per i fumi e da parte dei saldatori (al di là di un grosso ventilatore aspirante della sala macchine: testi , udienza Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
11/5/11 cause 2071/09 e 2075/19; teste udienza 10/11/10, Testimone_4
causa 2075/09; teste udienza 10/6/15 causa 1692/13; teste Testimone_5
, udienza 11/2/15, causa 1696/13; teste (udienza Tes_6 Testimone_26
9/9/15, causa 1699/13); teste , (udienza 17/6/15. causa Testimone_11
1701/13); teste (udienza 28/4/16, causa 2028/15); teste Tes_9 Tes_10
, (udienza 28/4/16, causa 2028/15); teste , (udienza
[...] Testimone_11
24/10/18, causa 1266/16; teste (udienza 24/10/18, causa 1266/16); Testimone_21
teste (udienza 26/6/18, causa 1029/17); teste , Testimone_22 Testimone_20
(udienza 26\6\18, causa 1029/17); teste , (udienza 12/6/19, causa Testimone_24
1446/17); teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste Testimone_13 Tes_14
(udienza 22/5/19, causa 330/18); teste (udienza 22/5/19,
[...] Tes_15
causa 330/18); teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste Testimone_17
, udienza 7/10/20, causa 4653/17: solo il teste Testimone_5 Tes_19
(udienza 26/6/18, causa 1029/17) riferisce che le manichette per aspirare «c'erano dappertutto a bordo, o comunque era possibile andarle a prendere e attaccarle»; il teste di parte resistente, assunto nel 1968, riferisce che all'epoca Testimone_28
gli impianti di aspirazione bordo erano «molto … limitati. Poi sono aumentati sempre più»;
• la polvere infatti rimaneva comunque (anche a bordo) e veniva rimossa dai medesimi operai o in loro presenza (anche) con mezzi rudimentali che comunque non ne limitavano la dispersione nell'aria (scopa e paletta, o manichetta di aria compressa, o con le mani: testi , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
pagina 8 di 16 udienza 11/5/11; teste udienza 10/11/10, causa Tes_3 Testimone_4
2075/09; teste di parte resistente udienza 10/6/13 causa Testimone_30
1692/13; teste , udienza 11/2/15, causa 1696/13); teste Tes_6 [...]
, udienza 11/2/15, causa 1696/13); teste (udienza Tes_25 Testimone_26
9/9/15, causa 1699/13); teste udienza 21/10/15, causa Testimone_5
1699/13; udienza 7/10/20, causa 4653/17; teste (udienza 28/4/16, Tes_9
causa 2028/15); teste , (udienza 24/10/18, causa 1266/16 Testimone_11
udienza 30/10/19, causa 4653/17); teste , (udienza 24/10/18, Testimone_10
causa 1266/16); teste , (udienza 24/10/18, causa 1266/16, e udienza Testimone_8
24/1/18, causa 1271/16); teste , (udienza 24/10/18, causa 1266/16); Testimone_21
teste (udienza 26/6/18, causa 1029/17); teste , Testimone_22 Testimone_20
(udienza 26\6\18, causa 1029/17); teste , (udienza 12/6/19, causa Testimone_24
1446/17); teste (udienza 26/6/19, causa 1446/17); teste Testimone_12
(udienza 22/5/19, causa 330/18); teste Testimone_13 Testimone_14
(udienza 22/5/19, causa 330/18); teste (udienza 22/5/19, causa Tes_15
330/18); teste (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste Testimone_17 Tes_27
, di parte resistente, (udienza 22/5/19, causa 330/18); teste
[...] Tes_5
, udienza 18/12/19, causa 425/19; teste , udienza
[...] Testimone_11
30/10/19, causa 4653/17; teste , udienza 7/10/20, causa Testimone_5
4653/17; teste (udienza 15/9/21, casua 29/21)], teste Testimone_18 Tes_16
(udienza 28/1/20, Giudice dr.ssa Sbano, RG non indicato)
[...]
5.2 tale mole di testimonianze si deve ritenere (considerando che – oltretutto – per la gran parte dei testi l'udienza e la causa sono state indicate con valore esemplificativo, in presenza di ripetute deposizioni di analogo tenore) del tutto sufficiente a provare che nell'ambiente produttivo, in cui si produceva e si lasciava accumulare (senza asportarla con mezzi idonei) una notevole quantità di polvere
(di vario genere, ma che sicuramente conteneva anche amianto), da un lato i sistemi pagina 9 di 16 di aspirazione erano carenti e dall'altro l'uso dei dispositivi di protezione personale era del tutto trascurato o (nel migliore dei casi) lasciato alla iniziativa dei singoli operai, e tutto ciò per l'intero periodo lavorativo del ricorrente, o quantomeno nella prima parte di esso.
5.2.1 con specifico riferimento alle mascherine, infatti, anche a volere dare credito e prevalenza alle affermazioni dei testi di parte resistente (in parte già tra loro contraddittorie, come sopra evidenziato):
5.2.1.1 nessuna risultanza attesta il loro uso prima del 1968, anno di assunzione del teste il quale ha ammesso che, nei primi tempi della sua presenza, Tes_28
nel loro uso «c'era un po' di negligenza»;
5.2.1.2 il teste assunto nel '74 ha riferito che «non c'era una gestione Tes_30
attenta nel senso che … erano a disposizione e gli operai potevano prenderl[e]» ma ciò non veniva controllato;
5.2.1.3 nessuno degli altri due testi e , assunti solo nel 1980, Tes_27 Tes_29
ha potuto riferire di un loro uso generalizzato, rigidamente imposto ed adeguatamente controllato.
5.2.2 Si deve ritenere quindi che null'altro debba dimostrare sul punto il lavoratore (sul quale peraltro¸ come accennato, non gravava l'onere della prova); risultano pertanto superflui e dunque irrilevanti i capitoli formulati in ricorso sul punto;
5.2.3 la mancata ammissione dei capitoli attorei preclude la necessità di esaminare la rilevanza di quelli di parte convenuta, la quale ha espressamente proposto la propria prova orale «solo in caso di loro ammissione»; per mera completezza, si osserva che i capitoli della memoria di costituzione appaiono in buona misura valutativi e\o generici (in particolare, privi sia di collocazione temporale, che di riferimenti specifici al dante causa dei ricorrenti).
6 si profila pertanto una condotta colposa (addirittura) “specifica”, per violazione di quanto disposto (all'epoca) dall'art.21 DPR 303/56. Sul punto si deve ritenere che la debita specificità della norma di prudenza sia soddisfatta considerando l'effetto pagina 10 di 16 (presumibilmente) nocivo sul sistema respiratorio di aria contenente (una quantità significativa di) residui di lavorazione delle più disparate materie, senza che la condotta colposa richieda ex ante la conoscenza (collettiva) dei peculiari effetti patogeni di ciascuna di esse.
*
7 Si configura quindi un'ipotesi di reato (omicidio colposo;
o comunque, ai fini di cui qui si tratta, lesioni aggravate colpose: v. Cass.5964/16, 27765\17) con inoperatività dell'esonero di cui all'art. 10 DPR 1124/65, e conseguente responsabilità diretta del datore di lavoro.
8 Appare opportuno evidenziare che in materia la configurabilità di un reato deve esser accertata con i criteri propri dei fini risarcitori di cui in oggetto, e quindi con legittimo ricorso alle norme ed ai principi civilistici relativi dell'onere della prova, ed in particolare alle presunzioni (cfr Cass.4184/06, 1918/15).
9 Ciò si deve ritenere riferibile anche alla questione dell'accertamento del rapporto di causalità (in cui al criterio dell' ”aldilà di ogni ragionevole dubbio” si contrappone quello del “più probabile che non”: cfr Cass.3390/15); non appaiono pertanto di rilievo, in particolare, le disquisizioni di parte resistente relative al fatto che all'epoca non sarebbero state disponibili «misure di protezione .. in grado di costituire idoneo ed efficace presidio».
10 In altre parole, si deve ritenere che l'obbligo di attenersi alle specifiche prescrizioni di cautela (come, del resto, di adottare le “misure” genericamente invocate dall'art.2087 cc) sussista e rilevi anche laddove non vi sia la certezza, ma solo la seria probabilità che la loro osservanza avrebbe diminuito (e non solo eliminato) il rischio: osservando che la qualificazione della patologia in termini di “dose- indipendenza” implica che essa può sorgere anche in caso di esposizioni brevi non particolarmente intense (e che, una volta innescata la malattia, ulteriori esposizioni non la rendono più grave, né diminuiscono il periodo di latenza), ma non anche che pagina 11 di 16 la probabilità di insorgenza sia del tutto indipendente dai tempi e livelli di esposizione.
11 E' evidente infatti che l'assunto contrario (implicando la netta divisione tra soggetti
“suscettibili” e come tali inesorabilmente colpiti alla minima esposizione, e soggetti invece “non suscettibili” ovvero sicuramente immuni da mesotelioma anche a seguito di esposizioni prolungate e consistenti), appare assai poco verosimile;
e
(infatti) non risulta provato.
12 Per completezza si rileva che la invocata sentenza 20142/10 della Cassazione non afferma il contrario, ma si limita a riconoscere che qualora ciò fosse vero (questione attinente al merito e relativamente alla quale pertanto la Corte espressamente si astiene dal disquisire), logicamente non sarebbero di per sé causalmente rilevanti omissioni di condotte volte a diminuire – ma non idonee ad eliminare - l'esposizione.
13 Per concludere sul punto si può richiamare Cass.291\17 la quale in un caso analogo
(mesotelioma imputato all'attività presso la di Ancona) ha evidenziato da CP_1
un lato la rilevanza della mancata imposizione di mascherine (anche se all'epoca di tipo inidoneo a scongiurare completamente il rischio) e dall'altro l'onere di tutelare comunque i dipendenti con onere, a tal fine, di «modifica dell'attività dei lavoratori».
*** 14 In ordine alla quantificazione del danno (non patrimoniale), subìto dal lavoratore, tra i vari criteri adottati dalla giurisprudenza si ritiene più equo e congruo quello che parte dalla considerazione, valida per fattispecie analoghe (malattia ingravescente con inevitabile e - pertanto – previsto e consapevole esito letale), secondo cui
«nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita pagina 12 di 16 dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") nè si stabilizza, ma degrada verso la morte» precisando che se anche «quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute», ciò non avviene per «la "progressione" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita» (Cass.1072/11: fattispecie in cui tra l'evento lesivo ed il recesso erano trascorsi appena 4 giorni;
in senso conforme
Cass.29759/17, ed essenzialmente corrispondente Corte di Appello Ancona 450/14 dep. il 19/6/14, doc.7 di parte ricorrente).
15 In mancanza di altri riferimenti nel diritto positivo, quello al danno “permanente” appare senz'altro il più adeguato, potendosi identificare l'oggetto del diritto alla salute con l'aspettativa ad una quantità di vita il più possibile sana, che viene persa in misura tanto maggiore quanto la morte è precoce;
si evidenzia quindi la inadeguatezza del criterio del (mero) danno “temporaneo” il quale implica un risarcimento direttamente proporzionale alla durata della vita (e quindi tanto minore quanto più essa viene abbreviata).
16 In altre parole, appare evidente che concetti di postumi (o danno) di natura rispettivamente “temporanea” e “permanente”, essendo stati concepiti con riferimento alla generale ipotesi di percorso di progressivo miglioramento, non possono essere senz'altro applicati (ai fini risarcitori) alla ipotesi inversa di peggioramento ineluttabile verso il decesso: nel senso che solo nella prima ipotesi è possibile esigere che la situazione “permanente” coincida con una “stabilizzazione”
(nel senso che si richiede una situazione in cui il danno non diminuisca più), mentre in casi analoghi a quello in esame il gradiente di pregiudizio alla integrità fisica è da subito “definitivo” in quanto rimarrà per sempre, costituendo la base di ulteriori aggravamenti fino al raggiungimento, in prossimità dell'esito infausto, di quello del pagina 13 di 16 100% (quest'ultimo, certamente non “temporaneo”, in quanto caratterizzato da quella “permanenza” la cui caratteristica concettualmente più essenziale è quella di non avere termine se non con il finire della vita).
17 Ai fini della liquidazione del danno di tale natura, si rileva che:
17.1 il diritto positivo non indica parametri esaurienti (l'art.138 del D. L.vo 209/05 non ha ad oggi trovato attuazione;
la somma liquidabile dall' ai sensi dell'art.132 CP_2
lett. a) del D.L.vo 38/00 ha natura di “indennizzo” quantitativamente inferiore al danno, per quanto recentemente ritenuto da Cass.777/15);
17.2 in materia, l'equità (v. in part. art.1226 cc, 434 cpc;
art. 2, 3, e 32 Costit) esige parità di trattamento nel Paese, che in tale situazione può essere assicurata (solo) con il ricorso al criterio di (notoria: art.1152 cpc, e) di gran lunga preponderante diffusione, ovvero con il ricorso alle “tabelle del Tribunale di Milano”, come ritenuto da v. Cass.12408/11 (e successive);
17.3 quest'ultima sentenza ha evidenziato che le attuali “tabelle” contemplano il “danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” prevedendo (per « persone della stessa età e con conseguenze identiche» sul piano strettamente inerente alla integrità psico-fisica), una componente fissa (riconducibile al “danno biologico” in senso stretto) ed una variabile, comprensiva delle altre conseguenze non patrimoniali (generalmente individuate nel danno “morale” ossia “per sofferenza” e in quello “esistenziale” ossia “personalizzato” in relazione alle concrete condizioni di vita ), e che – per quanto sopra esposto, in presenza di patologia pacificamente e consapevolmente incurabile – devono essere integralmente riconosciute nel caso di specie.
17.4 appare opportuno sottolineare che il ricorso alle “tabelle di Milano” per la monetizzazione del danno “permanete”, trova qui giustificazione (non tanto per la
“autorevolezza della fonte”, quanto essenzialmente) per esigenze di “pari trattamento” che assumono prevalenza nella impossibilità di individuare di criteri alternativi ontologicamente “migliori”; esso quindi non implica una necessaria pagina 14 di 16 contraddizione con la negazione della riconducibilità della malattia incurabile e ingravescente al “danno temporaneo” (abbinamento, che, - per quanto si evince anche dalle deduzioni da parte resistente, - è stato operato [anche] dalla medesima
“fonte” [di diritto essenzialmente “pretorio”]: ma che, per quanto sopra considerato, non appare né idoneo a fornire soluzione adeguata, né concettualmente convincente, né univocamente condivisa dalla giurisprudenza).
17.5 l'età di riferimento appare congruamente identificabile in quella dei 85 anni, compiuti dal lavoratore all'epoca della diagnosi della malattia che in poco più di un mese lo ha condotto al decesso (ricordando che tutta la liquidazione del danno non patrimoniale si fonda sul criterio equitativo);
17.6 il danno “temporaneo” (precedente alla diagnosi) non è stato chiesto e del resto non appare (propriamente) configurarsi in casi analoghi, laddove, come rilevato, la condizione menomante iniziale non può definirsi “temporanea” nel senso (tipico) di
“destinata ad estinguersi o a diminuire”, ma (in quanto destinata a permanere, se non anzi ad aumentare) già in buona sostanza “permanente” (e come tale assorbita nella effettuata valutazione “unitaria” ed “equitativa” del danno non patrimoniale”)
***
18 Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, nel quale le spese seguono la socccombenza, osservando in breve (a fronte delle ulteriori eccezioni e deduzioni formulate nella memoria di costituzione da parte della convenuta):
18.1 che le somme eventualmente erogate dall al lavoratore (o agli eredi in CP_2
quanto tali) devono essere detratte ai sensi dell'art.10 7 DPR 1124/65: (nella versione pro tempore applicabile e quindi) limitatamente a quanto riferibile ad danno biologico ovvero da un lato alla citata “componente fissa” della liquidazione qui effettuata, e dall'altro alla somma di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) D. L.vo
38/00.
18.2 che gli interessi e la rivalutazione sono dovuti (anche) ai sensi dell'art.429 cpc pagina 15 di 16 18.3 che la somma indicata nelle citate Tabelle di Milano, dovendo ritenersi adeguata alla data del loro ultimo ag-giornamento, deve essere rivalutata, da tale data al mo- mento del saldo;
18.4 che gli interessi decorrono dalla data del fatto (diagnosi della patologia), prima devalutata (dalla data dell'indicato aggiornamento) e poi rivalutata annualmente.
PQM
Il Giudice, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, e sull'oggetto residuo del giudizio definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA la Società convenuta civilmente responsabile del decesso di Per_1
e la
[...]
AN in favore delle eredi e al Parte_1 Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura indicata dalle “tabelle di
Milano” e riferita ad un pregiudizio alla integrità psicofisica pari al 100%, subìto all'età di 85 anni, con aumento “variabile” nella misura massima, e con rivalutazione ed interessi come per legge;
detratto quanto eventualmente erogato per lo stesso titolo dall' . CP_2
AN inoltre la resistente al pagamento delle spese di lite in CP_3
favore dei citati eredi che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 17.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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