TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6270/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 01.10.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Marco Mario Ettore Loro e dall'Avv. Anna Giannoni ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 14.10.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. voler il Tribunale autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. voler il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi e , di Parte_2 Parte_1 cui al matrimonio civile contratto il 3 settembre 2016 in Roncello (MB) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncello il 3 settembre 2016 al n. 8 parte 1 Serie Ufficio 1, Anno
2016;
3. voler il Tribunale prendere e dare atto che la casa coniugale sita in Roncello, Via del Guadagno
n. 13/1, di proprietà del marito, rimarrà in uso al medesimo in quanto la moglie si trasferirà in altro immobile oggetto di compravendita da parte della stessa;
4. voler il Tribunale, essendo i coniugi economicamente indipendenti e autosufficienti, soprassedere dalla previsione di assegni di mantenimento in favore dell'una o dell'altro di essi;
5. voler il Tribunale prendere e dare atto che, in relazione ad ogni altra questione economica tra i coniugi, questi ultimi hanno già provveduto alla loro disciplina e definizione;
6. voler il Tribunale prendere e dare atto che le spese di assistenza legale relativamente al presente procedimento saranno sostenute integralmente dal marito;
7. voler il Tribunale prendere e dare atto che in relazione al cane ZOE, di proprietà del marito, come risultante dall'iscrizione presso l'Anagrafe Canina della Regione Lombardia, la stessa:
a) viene affidata al marito, che ne sosterrà integralmente i costi di tenuta e mantenimento;
b) la moglie avrà diritto di far visita senza limiti all'animale, previo accordo con il marito ai fini organizzativi;
c) la moglie avrà diritto di tenere con sé l'animale, anche in questo caso previo accordo con il marito ai fini organizzativi;
d) qualora l'animale, per necessità od opportunità, dovesse essere affidato temporaneamente a terze persone o lasciato in pensioni o strutture accreditate, la scelta dell'affidatario o della struttura dovrà essere preventivamente concordata tra i coniugi;
e) laddove l'animale necessitasse di terapie sanitarie straordinarie la scelta sulle modalità di somministrazione delle stesse dovrà essere assunta previo accordo dei coniugi e allo stesso modo dovrà essere assunta l'eventuale decisione di far sopprimere l'animale
Contestualmente i Signori e , ut supra assistiti, rappresentati e difesi Parte_2 Parte_1
CHIEDONO voler l'adito Tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 49 c.p.c., una volta verificatisi
i relativi requisiti
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 3 settembre 2016 in Roncello (MB) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncello al n. 8 parte 1 Serie Ufficio 1,
Anno 2016;
2. confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei Signori e Parte_2 [...]
alle condizioni ut supra;
Pt_1
3. porre ogni spesa di procedura a carico del Sig. . Parte_1
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che: - le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Roncello in data 03.09.2016;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roncello per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte I, anno 2016);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
RA TT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 01.10.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Marco Mario Ettore Loro e dall'Avv. Anna Giannoni ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 14.10.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. voler il Tribunale autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. voler il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi e , di Parte_2 Parte_1 cui al matrimonio civile contratto il 3 settembre 2016 in Roncello (MB) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncello il 3 settembre 2016 al n. 8 parte 1 Serie Ufficio 1, Anno
2016;
3. voler il Tribunale prendere e dare atto che la casa coniugale sita in Roncello, Via del Guadagno
n. 13/1, di proprietà del marito, rimarrà in uso al medesimo in quanto la moglie si trasferirà in altro immobile oggetto di compravendita da parte della stessa;
4. voler il Tribunale, essendo i coniugi economicamente indipendenti e autosufficienti, soprassedere dalla previsione di assegni di mantenimento in favore dell'una o dell'altro di essi;
5. voler il Tribunale prendere e dare atto che, in relazione ad ogni altra questione economica tra i coniugi, questi ultimi hanno già provveduto alla loro disciplina e definizione;
6. voler il Tribunale prendere e dare atto che le spese di assistenza legale relativamente al presente procedimento saranno sostenute integralmente dal marito;
7. voler il Tribunale prendere e dare atto che in relazione al cane ZOE, di proprietà del marito, come risultante dall'iscrizione presso l'Anagrafe Canina della Regione Lombardia, la stessa:
a) viene affidata al marito, che ne sosterrà integralmente i costi di tenuta e mantenimento;
b) la moglie avrà diritto di far visita senza limiti all'animale, previo accordo con il marito ai fini organizzativi;
c) la moglie avrà diritto di tenere con sé l'animale, anche in questo caso previo accordo con il marito ai fini organizzativi;
d) qualora l'animale, per necessità od opportunità, dovesse essere affidato temporaneamente a terze persone o lasciato in pensioni o strutture accreditate, la scelta dell'affidatario o della struttura dovrà essere preventivamente concordata tra i coniugi;
e) laddove l'animale necessitasse di terapie sanitarie straordinarie la scelta sulle modalità di somministrazione delle stesse dovrà essere assunta previo accordo dei coniugi e allo stesso modo dovrà essere assunta l'eventuale decisione di far sopprimere l'animale
Contestualmente i Signori e , ut supra assistiti, rappresentati e difesi Parte_2 Parte_1
CHIEDONO voler l'adito Tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 49 c.p.c., una volta verificatisi
i relativi requisiti
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 3 settembre 2016 in Roncello (MB) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncello al n. 8 parte 1 Serie Ufficio 1,
Anno 2016;
2. confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei Signori e Parte_2 [...]
alle condizioni ut supra;
Pt_1
3. porre ogni spesa di procedura a carico del Sig. . Parte_1
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che: - le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Roncello in data 03.09.2016;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roncello per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte I, anno 2016);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
RA TT