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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26490/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Controparte_1 dell'avv. PIETROSANTO BARBARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN Parte_1 Controparte_1
SEBASTIANO DA PO il 12/07/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...], il [...] e , Persona_1 Persona_2
nata a [...], il [...].
Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'esercizio della potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi, precisando che per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente. Nello specifico con l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturali e delle aspirazioni delle medesime. In particolare, le minori vengono affidate ad entrambe i genitori con la facoltà, per ognuno di essi, di esercitare separatamente la potestà sulle medesime limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione. Con riferimento, invece alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della potestà. Soprattutto con riferimento allo stato di salute delle minori i coniugi si impegnano a darsi comunicazione reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni delle medesime (malattia e/o infortunio).
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori;
i figli avranno la loro residenza stabile presso l'alloggio coniugale in Torino, via Barletta n. 127.
DISPONE in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo: - i coniugi si alterneranno presso la casa coniugale a settimane alterne, così che le figlie non debbano subire spostamenti continui;
- le settimane verranno così suddivise: la settimana A, dal giovedì sera (dopo aver preso le bimbe a scuola) al giovedì mattina (con riaccompagnamento a scuola) la signora CP_1 starà con le figlie presso l'alloggio coniugale, la settimana B, dal giovedì sera (dopo aver preso le figlie a scuola) al giovedì mattina (con riaccompagnamento a scuola) il signor starà con le figlie presso Pt_1 l'alloggio coniugale e così proseguendo. - le festività Natalizie saranno così suddivise: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (ad anni alterni), precisando che in caso di mancato accordo il primo anno le bimbe trascorreranno con la mamma dal 24 al 30 dicembre e con il papà dal 31 dicembre al 6 gennaio. - le festività Pasquali saranno così suddivise: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni, precisando che in caso di mancato accordo il primo anno le bimbe trascorreranno con la mamma il giorno di Pasqua
e con il papà il giorno di Pasquetta. - i compleanni delle bimbe verranno festeggiati da ciascun genitore alternandosi con l'altro genitore, precisando che in caso di mancato accordo il primo anno il compleanno delle bimbe verrà festeggiato con la mamma. - durante l'estate, nel periodo di chiusura delle scuole, ciascun genitore trascorrerà un periodo di vacanze con le figlie di 15 giorni, anche non consecutivi;
i pagina 2 di 4 rispettivi periodi di vacanze dovranno essere concordati dai coniugi entro il periodo pasquale. Si precisa che nel caso di impossibilità di seguire il presente calendario, le Parti si impegnano a collaborare e trovare diversi accordi nell'interesse primario delle figlie. Per tutto ciò che non è previsto e regolamentato nel presente ricorso, le Parti si impegnano a collaborare nell'interesse primario delle bambine
DÀ ATTO CHE i genitori concordano che gli assegni famigliari verranno percepiti dal padre
[...]
; Pt_1
DÀ ATTO CHE per quanto riguarda le detrazioni fiscali per le figlie minori, le parti concordano che il padre e la madre ne usufruiranno al 50% a testa;
DÀ ATTO CHE i coniugi reciprocamente consentono il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento equivalente valido per l'espatrio.
DÀ ATTO CHE la casa familiare, sita in Torino, via Barletta n. 127, è stata acquistata da entrambi i coniugi al 50% (doc. 10) e sullo stesso immobile grava un mutuo, attualmente cointestato al 50% (doc. 11)
ASSEGNA l'alloggio coniugale in godimento alla signora e l'altro coniuge se ne allontanerà CP_1 entro il 30 novembre 2024. La signora si impegna a lasciare al marito il godimento esclusivo CP_1 dell'alloggio nella settimana in cui lo stesso trascorrerà il suo tempo con le figlie, come stabilito al punto 1) del presente ricorso.
DÀ ATTO CHE la signora si impegna ad acquistare la quota di comproprietà del marito pari CP_1 al 50% sull'alloggio coniugale entro il 30 novembre 2024 al prezzo di € 245.000,00, che dovrà essere versato nel seguente modo: - € 70.000,00 (SETTANTAMILA/00 euro), a titolo di acconto entro e non oltre la data del 30 novembre 2023; - saldo alla data del rogito notarile che dovrà essere fissata entro e non oltre il 30 novembre 2024. Tale trasferimento immobiliare pro quota è posto in essere dai coniugi nell'intento di regolare, sotto il controllo del Giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio. Il signor continuerà a versare
Pt_1 mensilmente la metà della quota del mutuo sino a quando avrà la propria residenza presso la casa coniugale, in attesa di trasferirla appena sarà disponibile la sua nuova abitazione. Nel momento in cui il signor trasferirà la propria residenza dall'alloggio coniugale ad altra abitazione, la signora
Pt_1 provvederà, impegnandosi sin d'ora, ad accollarsi interamente il mutuo gravante sulla casa CP_1 coniugale, liberando definitivamente e interamente il signor con l'Istituto di Credito mutuante. In
Pt_1 ogni caso, al momento dell'acquisto della quota di comproprietà del signor dalla signora
Pt_1
quest'ultima provvederà, impegnandosi sin d'ora, ad accollarsi interamente il mutuo CP_1 gravante sulla casa coniugale, liberando definitivamente e interamente il signor con l'Istituto di Pt_1
Credito mutuante. Si precisa che sino a tale momento, i coniugi manterranno cointestato il conto corrente su cui grava il mutuo al solo fine di versare sullo stesso conto gli importi dovuti per il pagamento delle mensilità, ciascuno pro quota, impegnandosi sin d'ora a chiudere il citato conto corrente (o nel momento in cui il marito trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale ad altra abitazione ovvero nel momento in cui la signora acquisterà la quota di comproprietà del marito sull'alloggio coniugale) nel Parte_2 momento in cui la signora si accollerà interamente il mutuo, liberando il marito con l'Istituto CP_1 mutuante. Le Parti concordano che in caso di mancato versamento dell'acconto di euro 70.000,00 da parte della moglie in favore del marito entro il termine indicato e pattuito del 30 novembre 2023, il presente accordo, limitatamente al trasferimento della quota di comproprietà del marito alla moglie si intenderà decaduto e inefficace e le Parti si impegnano sin d'ora dal giorno successivo alla scadenza del 30 novembre 2023 a mettere l'immobile in vendita, tramite Agenzia e/o intermediario per le vendite immobiliari, ovvero privatamente a terzi con divisione del prezzo al 50% tra i coniugi. Tale trasferimento immobiliare dell'alloggio coniugale in favore di terzi sarà posto in essere dai coniugi nell'intento di pagina 3 di 4 regolare, sotto il controllo del Giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio.
DÀ ATTO CHE i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
DISPONE che ciascun genitore si obblighi a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per le figlie per il periodo in cui le avrà con sé. Non viene stabilito, di comune accordo tra i coniugi, alcun mantenimento a carico di uno o dell'altro genitore. Ciascun genitore si obbliga a rimborsare all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche) delle figlie necessitate e/o concordate secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (doc. n. 12). Si allegano le ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi
DÀ ATTO CHE l'autovettura, targata FC267AC, attualmente cointestata tra i coniugi, rimarrà nella piena ed esclusività proprietà e disponibilità del marito. In caso di vendita del veicolo la signora si impegna sin d'ora a sottoscrivere l'atto di trasferimento e a lasciare l'intero prezzo di CP_1 vendita al marito. Con il puntuale adempimento di quanto previsto dalle condizioni del presente accordo,
i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione economica e che non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro per qualunque ragione o titolo comunque connesso ai rapporti economici tra gli stessi in essere.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.03.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26490/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Controparte_1 dell'avv. PIETROSANTO BARBARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN Parte_1 Controparte_1
SEBASTIANO DA PO il 12/07/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...], il [...] e , Persona_1 Persona_2
nata a [...], il [...].
Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO DA PO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'esercizio della potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi, precisando che per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente. Nello specifico con l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturali e delle aspirazioni delle medesime. In particolare, le minori vengono affidate ad entrambe i genitori con la facoltà, per ognuno di essi, di esercitare separatamente la potestà sulle medesime limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione. Con riferimento, invece alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della potestà. Soprattutto con riferimento allo stato di salute delle minori i coniugi si impegnano a darsi comunicazione reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni delle medesime (malattia e/o infortunio).
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori;
i figli avranno la loro residenza stabile presso l'alloggio coniugale in Torino, via Barletta n. 127.
DISPONE in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo: - i coniugi si alterneranno presso la casa coniugale a settimane alterne, così che le figlie non debbano subire spostamenti continui;
- le settimane verranno così suddivise: la settimana A, dal giovedì sera (dopo aver preso le bimbe a scuola) al giovedì mattina (con riaccompagnamento a scuola) la signora CP_1 starà con le figlie presso l'alloggio coniugale, la settimana B, dal giovedì sera (dopo aver preso le figlie a scuola) al giovedì mattina (con riaccompagnamento a scuola) il signor starà con le figlie presso Pt_1 l'alloggio coniugale e così proseguendo. - le festività Natalizie saranno così suddivise: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (ad anni alterni), precisando che in caso di mancato accordo il primo anno le bimbe trascorreranno con la mamma dal 24 al 30 dicembre e con il papà dal 31 dicembre al 6 gennaio. - le festività Pasquali saranno così suddivise: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni, precisando che in caso di mancato accordo il primo anno le bimbe trascorreranno con la mamma il giorno di Pasqua
e con il papà il giorno di Pasquetta. - i compleanni delle bimbe verranno festeggiati da ciascun genitore alternandosi con l'altro genitore, precisando che in caso di mancato accordo il primo anno il compleanno delle bimbe verrà festeggiato con la mamma. - durante l'estate, nel periodo di chiusura delle scuole, ciascun genitore trascorrerà un periodo di vacanze con le figlie di 15 giorni, anche non consecutivi;
i pagina 2 di 4 rispettivi periodi di vacanze dovranno essere concordati dai coniugi entro il periodo pasquale. Si precisa che nel caso di impossibilità di seguire il presente calendario, le Parti si impegnano a collaborare e trovare diversi accordi nell'interesse primario delle figlie. Per tutto ciò che non è previsto e regolamentato nel presente ricorso, le Parti si impegnano a collaborare nell'interesse primario delle bambine
DÀ ATTO CHE i genitori concordano che gli assegni famigliari verranno percepiti dal padre
[...]
; Pt_1
DÀ ATTO CHE per quanto riguarda le detrazioni fiscali per le figlie minori, le parti concordano che il padre e la madre ne usufruiranno al 50% a testa;
DÀ ATTO CHE i coniugi reciprocamente consentono il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento equivalente valido per l'espatrio.
DÀ ATTO CHE la casa familiare, sita in Torino, via Barletta n. 127, è stata acquistata da entrambi i coniugi al 50% (doc. 10) e sullo stesso immobile grava un mutuo, attualmente cointestato al 50% (doc. 11)
ASSEGNA l'alloggio coniugale in godimento alla signora e l'altro coniuge se ne allontanerà CP_1 entro il 30 novembre 2024. La signora si impegna a lasciare al marito il godimento esclusivo CP_1 dell'alloggio nella settimana in cui lo stesso trascorrerà il suo tempo con le figlie, come stabilito al punto 1) del presente ricorso.
DÀ ATTO CHE la signora si impegna ad acquistare la quota di comproprietà del marito pari CP_1 al 50% sull'alloggio coniugale entro il 30 novembre 2024 al prezzo di € 245.000,00, che dovrà essere versato nel seguente modo: - € 70.000,00 (SETTANTAMILA/00 euro), a titolo di acconto entro e non oltre la data del 30 novembre 2023; - saldo alla data del rogito notarile che dovrà essere fissata entro e non oltre il 30 novembre 2024. Tale trasferimento immobiliare pro quota è posto in essere dai coniugi nell'intento di regolare, sotto il controllo del Giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio. Il signor continuerà a versare
Pt_1 mensilmente la metà della quota del mutuo sino a quando avrà la propria residenza presso la casa coniugale, in attesa di trasferirla appena sarà disponibile la sua nuova abitazione. Nel momento in cui il signor trasferirà la propria residenza dall'alloggio coniugale ad altra abitazione, la signora
Pt_1 provvederà, impegnandosi sin d'ora, ad accollarsi interamente il mutuo gravante sulla casa CP_1 coniugale, liberando definitivamente e interamente il signor con l'Istituto di Credito mutuante. In
Pt_1 ogni caso, al momento dell'acquisto della quota di comproprietà del signor dalla signora
Pt_1
quest'ultima provvederà, impegnandosi sin d'ora, ad accollarsi interamente il mutuo CP_1 gravante sulla casa coniugale, liberando definitivamente e interamente il signor con l'Istituto di Pt_1
Credito mutuante. Si precisa che sino a tale momento, i coniugi manterranno cointestato il conto corrente su cui grava il mutuo al solo fine di versare sullo stesso conto gli importi dovuti per il pagamento delle mensilità, ciascuno pro quota, impegnandosi sin d'ora a chiudere il citato conto corrente (o nel momento in cui il marito trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale ad altra abitazione ovvero nel momento in cui la signora acquisterà la quota di comproprietà del marito sull'alloggio coniugale) nel Parte_2 momento in cui la signora si accollerà interamente il mutuo, liberando il marito con l'Istituto CP_1 mutuante. Le Parti concordano che in caso di mancato versamento dell'acconto di euro 70.000,00 da parte della moglie in favore del marito entro il termine indicato e pattuito del 30 novembre 2023, il presente accordo, limitatamente al trasferimento della quota di comproprietà del marito alla moglie si intenderà decaduto e inefficace e le Parti si impegnano sin d'ora dal giorno successivo alla scadenza del 30 novembre 2023 a mettere l'immobile in vendita, tramite Agenzia e/o intermediario per le vendite immobiliari, ovvero privatamente a terzi con divisione del prezzo al 50% tra i coniugi. Tale trasferimento immobiliare dell'alloggio coniugale in favore di terzi sarà posto in essere dai coniugi nell'intento di pagina 3 di 4 regolare, sotto il controllo del Giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio.
DÀ ATTO CHE i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
DISPONE che ciascun genitore si obblighi a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per le figlie per il periodo in cui le avrà con sé. Non viene stabilito, di comune accordo tra i coniugi, alcun mantenimento a carico di uno o dell'altro genitore. Ciascun genitore si obbliga a rimborsare all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche) delle figlie necessitate e/o concordate secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (doc. n. 12). Si allegano le ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi
DÀ ATTO CHE l'autovettura, targata FC267AC, attualmente cointestata tra i coniugi, rimarrà nella piena ed esclusività proprietà e disponibilità del marito. In caso di vendita del veicolo la signora si impegna sin d'ora a sottoscrivere l'atto di trasferimento e a lasciare l'intero prezzo di CP_1 vendita al marito. Con il puntuale adempimento di quanto previsto dalle condizioni del presente accordo,
i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione economica e che non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altro per qualunque ragione o titolo comunque connesso ai rapporti economici tra gli stessi in essere.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.03.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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