TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7918/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 7918/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADALINO Parte_1 C.F._1
MICHELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAMBURINI MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Foggia Parte_1 CP_1 Controparte_3
e chiedendo la condanna di al
[...] Controparte_2 Controparte_5 CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 5199,00 a titolo di risarcimento del danno subito dalla propria autovettura Mercedes Classe B tg. FL300FT in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 21.1.2018, alle ore 22.00 circa, sulla via Tratturo Camporeale in agro di Foggia. In particolare, ha dedotto in fatto l'attore che quel giorno, alle ore 22.00 circa, stava percorrendo alla guida della propria autovettura la via Tratturo Camporeale, in direzione Foggia, tenendo regolarmente la destra della carreggiata, allorquando, giunto all'altezza dell'autolavaggio ivi ubicato, la Fiat Punto tg. P5383BC di proprietà di , condotta nell'occasione da (assicurata Controparte_3 Controparte_2 all'estero presso la , proveniente dall'opposta direzione di marcia, aveva Controparte_5 completamente invaso la corsia di sua pertinenza provocando un impatto frontale tra i due veicoli con il conseguente danneggiamento della parte anteriore della Mercedes.
Si è costituita in giudizio l' contestando nell'an e nel quantum la domanda Controparte_6 risarcitoria.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
pagina 1 di 3 Il Giudice di Pace, dopo aver escusso il teste indicato da parte attrice ed esperito una c.t.u., ha accolto la domanda nell'an ma l'ha rigettata nel quantum, ritenendo non provata la riparazione della Mercedes e considerando che la stessa autovettura, acquistata dal in data 12.1.2018 al prezzo di euro Parte_1 12.000,00, è stata rivenduta dall'attore in data 27.1.2018, dopo il sinistro, al prezzo di euro 10.000,00; ha inoltre compensato le spese di lite nella misura del 60%, condannando l'attore alla rifusione della restante parte delle spese in favore della controparte costituita.
Il ha proposto appello lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie raccolte Parte_1
– in particolare la dichiarazione del teste , le foto ritraenti la Mercedes danneggiata dopo il Tes_1 sinistro, il “preventivo” con l'analitica descrizione e stima dei danni subiti dal veicolo – e, in ogni caso, la mancata considerazione del danno patrimoniale commisurato alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di rivendita della Mercedes.
Contr L si è costituito anche nel presente grado di giudizio eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di appello per inosservanza del termine minimo di comparizione e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'appello. Infatti, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c., la nullità per inosservanza del termine di comparizione deve intendersi sanata retroattivamente dalla costituzione della convenuta, la quale non ha dedotto una concreta violazione del proprio diritto di difesa e neppure ha chiesto il differimento dell'udienza previsto dalla norma citata.
Nel merito, ritiene questo giudicante che le complessive risultanze istruttorie raccolte in primo grado siano idonee a provare che il sinistro si è effettivamente verificato secondo le modalità indicate dall'attore e che in conseguenza della collisione frontale tra i due veicoli la Mercedes ha effettivamente subito il danneggiamento di tutta la parte interiore.
Al riguardo, occorre preliminarmente sottolineare il valore probatorio del modello CAI allegato, sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti e contenente l'espressa ammissione, da parte del conducente della Fiat Punto, della propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per aver completamente invaso l'opposta corsia di marcia.
Le Sezioni Unite della Cassazione, nella nota sentenza n. 10311/2006, hanno chiarito che la cd. constatazione amichevole del sinistro non ha valore di presunzione assoluta ma juris tantum e spiega la sua efficacia probatoria anche contro l'assicuratore, sul quale incombe l'onere di resistere fornendo prova contraria: il modulo CAI, infatti, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria. Ora, nel caso di specie la società assicuratrice ha genericamente contestato l'avversa domanda e non ha fornito una prova contraria idonea a superare la presunzione relativa derivante dal contenuto del modello CAI.
Inoltre, la dinamica del sinistro ed il danneggiamento della parte anteriore della Mercedes sono stati confermati dal teste oculare escusso, il quale ha reso una dichiarazione sufficientemente precisa e circostanziata.
Il contenuto del modello CAI e della testimonianza risulta altresì corroborato dalle foto della Mercedes scattate dopo il sinistro, nelle quali è appunto visibile il danneggiamento di tutta la parte anteriore dell'autovettura.
Tuttavia, il danno patrimoniale subito dall'attore non può essere commisurato ai costi di riparazione del veicolo, come stimati dal perito di parte o dal c.t.u. nominato in primo grado, in quanto non vi è prova dell'effettiva riparazione del mezzo e, per contro, è incontroverso e documentato dal certificato pagina 2 di 3 cronologico del PRA che la stessa autovettura, acquistata in data 12.1.2018 al prezzo di euro 12.000,00,
è stata rivenduta dal in data 27.1.2018 al prezzo di euro 10.000,00. Parte_1
Il danno patrimoniale può essere pertanto determinato nella misura di euro 2000,00, pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto ed il prezzo di rivendita del veicolo, dovendosi ragionevolmente ritenere che la variazione in diminuzione del valore di mercato del mezzo in un arco di tempo così breve sia stata determinata proprio dal danneggiamento subito in conseguenza del sinistro stradale. Sull'importo così determinato va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dal 27.1.2018, oltre agli interessi legali computati anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Il ridimensionamento dell'originaria pretesa risarcitoria giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio, che invece per la restante parte vanno poste a carico dei convenuti appellati in solido e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014
e successive modificazioni.
Le spese relative alla c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico delle parti costituite in solido tra loro, con suddivisione in parti uguali nel rapporto interno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore dell'attore appellante la somma di euro 2.000,00, oltre rivalutazione CP_1 monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti appellati in solido a rimborsare alla parte attrice la metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 170,00 per spese ed € 1900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Padalino dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti la restante metà; pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti costituite in solido tra loro, con suddivisione in parti uguali nel rapporto interno.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 7918/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PADALINO Parte_1 C.F._1
MICHELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAMBURINI MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Foggia Parte_1 CP_1 Controparte_3
e chiedendo la condanna di al
[...] Controparte_2 Controparte_5 CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 5199,00 a titolo di risarcimento del danno subito dalla propria autovettura Mercedes Classe B tg. FL300FT in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 21.1.2018, alle ore 22.00 circa, sulla via Tratturo Camporeale in agro di Foggia. In particolare, ha dedotto in fatto l'attore che quel giorno, alle ore 22.00 circa, stava percorrendo alla guida della propria autovettura la via Tratturo Camporeale, in direzione Foggia, tenendo regolarmente la destra della carreggiata, allorquando, giunto all'altezza dell'autolavaggio ivi ubicato, la Fiat Punto tg. P5383BC di proprietà di , condotta nell'occasione da (assicurata Controparte_3 Controparte_2 all'estero presso la , proveniente dall'opposta direzione di marcia, aveva Controparte_5 completamente invaso la corsia di sua pertinenza provocando un impatto frontale tra i due veicoli con il conseguente danneggiamento della parte anteriore della Mercedes.
Si è costituita in giudizio l' contestando nell'an e nel quantum la domanda Controparte_6 risarcitoria.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
pagina 1 di 3 Il Giudice di Pace, dopo aver escusso il teste indicato da parte attrice ed esperito una c.t.u., ha accolto la domanda nell'an ma l'ha rigettata nel quantum, ritenendo non provata la riparazione della Mercedes e considerando che la stessa autovettura, acquistata dal in data 12.1.2018 al prezzo di euro Parte_1 12.000,00, è stata rivenduta dall'attore in data 27.1.2018, dopo il sinistro, al prezzo di euro 10.000,00; ha inoltre compensato le spese di lite nella misura del 60%, condannando l'attore alla rifusione della restante parte delle spese in favore della controparte costituita.
Il ha proposto appello lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie raccolte Parte_1
– in particolare la dichiarazione del teste , le foto ritraenti la Mercedes danneggiata dopo il Tes_1 sinistro, il “preventivo” con l'analitica descrizione e stima dei danni subiti dal veicolo – e, in ogni caso, la mancata considerazione del danno patrimoniale commisurato alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di rivendita della Mercedes.
Contr L si è costituito anche nel presente grado di giudizio eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di appello per inosservanza del termine minimo di comparizione e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'appello. Infatti, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c., la nullità per inosservanza del termine di comparizione deve intendersi sanata retroattivamente dalla costituzione della convenuta, la quale non ha dedotto una concreta violazione del proprio diritto di difesa e neppure ha chiesto il differimento dell'udienza previsto dalla norma citata.
Nel merito, ritiene questo giudicante che le complessive risultanze istruttorie raccolte in primo grado siano idonee a provare che il sinistro si è effettivamente verificato secondo le modalità indicate dall'attore e che in conseguenza della collisione frontale tra i due veicoli la Mercedes ha effettivamente subito il danneggiamento di tutta la parte interiore.
Al riguardo, occorre preliminarmente sottolineare il valore probatorio del modello CAI allegato, sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti e contenente l'espressa ammissione, da parte del conducente della Fiat Punto, della propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per aver completamente invaso l'opposta corsia di marcia.
Le Sezioni Unite della Cassazione, nella nota sentenza n. 10311/2006, hanno chiarito che la cd. constatazione amichevole del sinistro non ha valore di presunzione assoluta ma juris tantum e spiega la sua efficacia probatoria anche contro l'assicuratore, sul quale incombe l'onere di resistere fornendo prova contraria: il modulo CAI, infatti, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria. Ora, nel caso di specie la società assicuratrice ha genericamente contestato l'avversa domanda e non ha fornito una prova contraria idonea a superare la presunzione relativa derivante dal contenuto del modello CAI.
Inoltre, la dinamica del sinistro ed il danneggiamento della parte anteriore della Mercedes sono stati confermati dal teste oculare escusso, il quale ha reso una dichiarazione sufficientemente precisa e circostanziata.
Il contenuto del modello CAI e della testimonianza risulta altresì corroborato dalle foto della Mercedes scattate dopo il sinistro, nelle quali è appunto visibile il danneggiamento di tutta la parte anteriore dell'autovettura.
Tuttavia, il danno patrimoniale subito dall'attore non può essere commisurato ai costi di riparazione del veicolo, come stimati dal perito di parte o dal c.t.u. nominato in primo grado, in quanto non vi è prova dell'effettiva riparazione del mezzo e, per contro, è incontroverso e documentato dal certificato pagina 2 di 3 cronologico del PRA che la stessa autovettura, acquistata in data 12.1.2018 al prezzo di euro 12.000,00,
è stata rivenduta dal in data 27.1.2018 al prezzo di euro 10.000,00. Parte_1
Il danno patrimoniale può essere pertanto determinato nella misura di euro 2000,00, pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto ed il prezzo di rivendita del veicolo, dovendosi ragionevolmente ritenere che la variazione in diminuzione del valore di mercato del mezzo in un arco di tempo così breve sia stata determinata proprio dal danneggiamento subito in conseguenza del sinistro stradale. Sull'importo così determinato va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dal 27.1.2018, oltre agli interessi legali computati anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Il ridimensionamento dell'originaria pretesa risarcitoria giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio, che invece per la restante parte vanno poste a carico dei convenuti appellati in solido e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014
e successive modificazioni.
Le spese relative alla c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico delle parti costituite in solido tra loro, con suddivisione in parti uguali nel rapporto interno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore dell'attore appellante la somma di euro 2.000,00, oltre rivalutazione CP_1 monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti appellati in solido a rimborsare alla parte attrice la metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 170,00 per spese ed € 1900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Padalino dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti la restante metà; pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti costituite in solido tra loro, con suddivisione in parti uguali nel rapporto interno.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3