Sentenza 7 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2004, n. 12507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12507 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO UG, IG OR, SS IO, RE IN, FF IO, OL CO, CE EV, RT OM, NN VI, RT NF, CE IO, OR AL, SA ON IM, IN DO, e UO NA, UC IO entrambi in qualità di eredi di UC AR, già elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrenti -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato AR VISCONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MONTUSCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 452/01 del Tribunale di FORLÌ, depositata il 29/11/01 - R.G.N. 619/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato VISCONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Forti, sezione staccata di Cesena, RE NI ed altri dipendenti della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a. convenivano in giudizio il datore di lavoro per sentirsi condannare al ricalcalo del premio annuale di rendimento per il periodo 1986 - 1995, includendo nella base di calcolo l'indennità di contingenza;
intatti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1991, con la quale era stata dichiarata la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1 comma D.L. n. 12 del 1/2/77, convertito nella L. n. 91 del 23/3/77, nella parte in cui non consentiva la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva, a far data dal febbraio 1986 aveva riacquistato legittimità ed efficacia la previsione del contratto collettivo che includeva nella base di calcolo del premio anche la detta indennità di contingenza. Chiedevano inoltre la valutazione dei contributi accantonati nel Fondo integrativo pensionistico aziendale ai fini della contribuzione previdenziale INPS, dell'indennità di anzianità e del TFR, per la quale il Pretore sollevava poi questione di legittimità costituzionale, sospendendo la decisione.
La Cassa contrastava la domanda ed il Pretore riuniva i ricorsi. Interveniva quindi fra la maggior parte dei ricorrenti e la Cassa di Risparmio un accordo transattivo, mentre insistevano nelle loro richieste gli attuali ricorrenti indicati in rubrica (oltre a OR NI e OS IG). Il Pretore accoglieva le domande di ricalcolo del premio annuale.
Il Tribunale di Forti, investito in grado di appello su ricorso della Cassa di Risparmio, con sentenza del 8 - 29/11/01, riformava la decisione e rigettava le originarie domande, precisando che l'art.2,1 comma D.L. n. 12/77, conv. in L. n. 91/77, allo scopo di contenere il costo del lavoro, aveva prescritto all'autonomia privata limiti massimi di trattamento dei lavoratori per l'indennità di contingenza ed ogni altra forma di indicizzazione della retribuzione, richiamando la disciplina collettiva prevalente nel settore dell'industria. Questa compressione legale della libertà delle parti sociali, secondo il giudice delle leggi, era giustificabile solo per periodi limitati ed in relazione ad eccezionali situazioni di crisi, condizioni che doveva ritenersi fossero venute meno alla data di entrata in vigore della L. n. 38 del 28/2/86, con la quale era stata attuata una riforma strutturale dell'indennità di contingenza nel settore privato.
A partire da questa data il limite all'autonoma priva era stato rimosso e le parti sociali avevano riacquistato la libertà di contrattazione e quindi di disporre, o meno, l'indicizzazione di ogni elemento retributivo. Non era esatta la tesi che dalla pronuncia della Corte derivasse l'effetto automatico di ripristino del computo della indennità di contingenza nella base di calcolo del premio di rendimento, sulla base della contrattazione nazionale nella quale era sempre rimasta la formula tralascia che includeva fra le voci retributive "ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato" che non avesse natura di rimborso spese, indennità di rischio o assegni familiari. Si doveva invece procedere all'esame della contrattazione collettiva di settore per ricostruire la volontà delle parti e quindi dei contratti integrativi aziendali nei quali erano fissati i parametri per la determinazione del premio. Il primo di tali contratti successivo alla L. n. 91/77, cioè l'accordo nazionale del 12/7/1978, richiamava quello del 20/6/78, che stabiliva la non computabilità dell'indennità di contingenza nella base di calcolo del premio in questione, ma subito dopo prevedeva che il premio di rendimento veniva aumentato di L. 170.000 lorde annue a decorrere dall'esercizio 1977. La contrattazione integrativa quindi, mentre da una parte prevedeva il formale ossequio alla legge che stabiliva la non computabilità della scala mobile ai fini delle determinazione del premio di rendimento, dall'altra eludeva la medesima disposizione di legge, con un meccanismo di indicizzazione del premio consistente nell'aumento in quota fissa dell'emolumento in questione a partire dalla stessa entrata in vigore della L. 91/77, aumentata poi con successivi accordi a L. 467.533 in virtù del contratto integrativo del 5/9/78 e poi a L. 768.000 con l'accordo del 18/11/80 ed a L.
1.000.000 con l'accordo del 24/6/88 e quindi ulteriormente aumentata con l'accordo 24/9/94.
Quest'ultimo accordo assumeva una particolare rilevanza, perché intervenuto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1991, con la quale le parti sociali avevano riacquistato la piena autonomia contrattuale, con possibilità quindi di tornare al sistema della scala mobile;
con esso le parti sociali avevano manifestato inequivocabilmente l'intenzione di confermare il meccanismo di determinazione del premio escogitato nel 1978 a fini elusivi;
molto significativa in proposito era la reiterazione all'art. 34, punto 3, della formula che escludeva dalla retribuzione le voci che per espressa previsione degli accordi fossero escluse dalla base di calcolo del premio di rendimento. Doveva quindi concludersi che dal comportamento complessivo delle parti e dal contenuto degli accordi e contratti conclusi emergeva la volontà di introdurre un nuovo sistema di computo del premio annuale di rendimento per quote fisse, introdotto dapprima con finalità elusive e mantenuto poi in via definitiva anche dopo il venir meno del divieto. L'apparente contrasto fra la norma del CCNL e quelle dei contratti integrativi aziendali doveva essere risolto nel senso di dare la prevalenza a questi ultimi, cui specificatamente era demandata la disciplina in materia. Doveva quindi essere accolto l'appello, con integrale rigetto delle originarie computabilità della scala mobile ai fini delle determinazione del premio di rendimento, dall'altra eludeva la medesima disposizione di legge, con un meccanismo di indicizzazione del premio consistente nell'aumento in quota fissa dell'emolumento in questione a partire dalla stessa entrata in vigore della L. 91/77, aumentata poi con successivi accordi a L. 467.533 in virtù del contratto integrativo del 5/9/78 e poi a L. 768.000 con l'accordo del 18/11/80 ed a L.
1.000.000 con l'accordo del 24/6/88 e quindi ulteriormente aumentata con l'accordo 24/9/94.
Quest'ultimo accordo assumeva una particolare rilevanza, perché intervenuto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1991, con la quale le parti sociali avevano riacquistato la piena autonomia contrattuale, con possibilità quindi di tornare al sistema della scala mobile;
con esso le parti sociali avevano manifestato inequivocabilmente l'intenzione di confermare il meccanismo di determinazione del premio escogitato nel 1978 a fini elusivi;
molto significativa in proposito era la reiterazione all'art. 34, punto 3, della formula che escludeva dalla retribuzione le voci che per espressa previsione degli accordi fossero escluse dalla base di calcolo del premio di rendimento. Doveva quindi concludersi che dal comportamento complessivo delle parti e dal contenuto degli accordi e contratti conclusi emergeva la volontà di introdurre un nuovo sistema di computo del premio annuale di rendimento per quote fisse, introdotto dapprima con finalità elusive e mantenuto poi in via definitiva anche dopo il venir meno del divieto. L'apparente contrasto fra la norma del CCNL e quelle dei contratti integrativi aziendali doveva essere risolto nel senso di dare la prevalenza a questi ultimi, cui specificatamente era demandata la disciplina in materia Doveva quindi essere accolto l'appello, con integrale rigetto delle originarie non più a punti, ma a fasce, tanto che sono dichiarate nulle le clausole degli accordi e contratti collettivi in contrasto con la norma;
"stante la strutturale diversità dei meccanismi, la precedente disciplina pattizia dell'indennità di contingenza non può razionalmente essere sopravvissuta"; è quindi arbitrario postulare che sia sopravvissuta l'unica norma del giugno 1978 che prevedeva la sterilizzazione di "quella" indennità di contingenza ai fini del premio di rendimento. Il Tribunale ha quindi violato l'art. 1 della L. n. 38/86, omettendo di pronunciare su di una questione dibattuta in giudizio relativa alla abrogazione dell'accordo 20/6/78; risulta quindi viziato tutto il ragionamento successivo della sentenza impugnata.
Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 c.c., nonché di omessa motivazione, deducono i ricorrenti che l'avere ritenuto vigente a tempo indeterminato l'accordo del 20/6/78 ha poi inficiato l'interpretazione data dal Tribunale agli altri contratti del 1980, 1988 e 1992, che secondo l'assunto avrebbero fatto riferimento a quello del 1978. Ciò comporta che il giudice da una parte ha trascurato l'effetto abrogativo della L. n. 38/1986 sull'accordo 20/6/78 e dall'altra non ha applicato correttamente i canoni legali di ermeneutica contrattuale relativi alla interpretazione complessiva delle clausole abrogative all'interno del complessivo testo contrattuale. Lamentando, con quarto motivo, illogicità e carenza di motivazione, deducono i ricorrenti che il Tribunale ha ritenuto che l'aumento del premio di rendimento previsto dai successivi accordi integrativi aziendali avrebbe manifestato la volontà delle parti di prevedere una retribuzione priva degli aumenti di contingenza, come previsto dall'accordo del giugno 1978, anche se la nozione di retribuzione era quella ampia accolta dalla contrattazione nazionale. Questa è una mera petizione di principio che da per dimostrato ciò che si deve essere ancora provare, perché una volta riconosciuto il superamento e l'abrogazione dell'accordo 20/6/78 (in virtù della L. n. 38/86 e della sentenza n. 124 del 1991) l'aumento di stipendio può essere dovuto al perseguimento di finalità di politica sindacale, a prescindere dalla questione della computabilità della indennità di contingenza. L'argomentazione del Tribunale secondo cui le parti non hanno voluto ripristinare la scala mobile nemmeno nel 1992, quando erano ormai libere di farlo, è mal posta ed è priva di significato, in quanto ciò è dovuto al fatto che già dal novembre 1991 aveva cessato di funzionare in Italia qualsiasi sistema di indicizzazione. Ciò però non significa che in precedenza, quando funzionava il vecchio sistema a punti la nozione di retribuzione accolta dai contratti integrativi aziendali non comprendesse l'indennità di contingenza stessa.
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Corte, componendo un contrasto che si era manifestato fra diversi Collegi delle sezioni semplici, hanno avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'efficacia di clausole contrattuali collettive ... originariamente valide, ma successivamente divenute mille per contrasto con le sopravvenute norme imperative sul cosiddetto blocco di contingenza di cui al decreto - legge 1 febbraio 1977, n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91), norme, queste ultime, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 1991, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1986, n 38 (28 febbraio 1986), non pone un problema di reviviscenza, in quanto gli accordi o contratti collettivi, ancora "vigenti" a tale data, ... e non conformi al disposto di cui all'art. 1, primo comma, seconda parte, della legge n. 38 del 1986, debbono ritenersi nulli, a norma del secondo comma del medesimo art. 1 di detta legge" (Cass. SU. n. 8232 del 6/6/02).
In proposito le Sezioni Unite hanno precisato che non si può comunque fare ricorso al concetto di reviviscenza, per l'assorbente rilievo che, nella specie, deve essere applicato il secondo comma dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1986 n. 38, che sancisce la nullità dell'accordo indicato, nel momento stesso (28 febbraio 1986) in cui, venuta meno la legittimità della precedente disciplina alla stregua della decisione della Corte Costituzionale, potrebbe in ipotesi farsi questione di reviviscenza. Una volta precisati, nell'art. 1 della L. n. 38/86, i nuovi meccanismi di adeguamento più limitato rispetto alla precedente disciplina, questa deve ritenersi in contrasto con il disposto di cui alla seconda parte del primo comma e quindi nulla, ai sensi del secondo comma, per il quale "sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui al primo comma le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma".
D'altra parte, concludono le Sezioni Unite, nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, il nuovo quadro normativo in materia, nel limitare la maggiore compressione dell'autonomia contrattuale collettiva a quella "vigente", sembra trovare la sua ratio in una sorta di "azzeramento" della medesima ove non conforme al suo dettato, salvo, "per il futuro, il possibile intervento di nuovi accordi collettivi contenenti una disciplina diversa, eventualmente più favorevole ai lavoratori" (così, Corte Cost. sent. n. 124 del 1991 cit). È la medesima Corte quindi che limita gli effetti della sua pronuncia ai futuri accordi collettivi, escludendo cosi la retroattività della declaratoria d'incostituzionalità, che peraltro sarebbe stata in contrasto con la sua precedente pronuncia n. 697 del 1988 (con la quale aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge di blocco della contingenza, in considerazione della situazione di emergenza creata dalla gravita della congiuntura economica) ed in contraddizione logica con la stessa sentenza 124/91, che pronuncia la sopravvenuta incostituzionalità della norma per il mutamento di quelle condizioni d'emergenza, posto in evidenza dalla L. n. 38/86 e quindi coincidente con l'entrata in vigore delle legge stessa;
incostituzionalità sopravvenuta, che presuppone la precedente conformità al dettato costituzionale della legge di blocco. Ed è questa forse la vera ragione assorbente della irretroattività della pronuncia della Consulta, perché, se il blocco è stato legittimo per circa nove anni, le precedenti norme contrattuali sul calcolo della indennità di contingenza erano nulle e tali rimangono per tutto il periodo in cui la legge del 1977 è ritenuta costituzionalmente legittima, fino al 28/2/86; le stesse poi non possono rivivere nel momento in cui entra in vigore la legge n. 38/1986, perché questa segna la fine della situazione di emergenza e rende illegittimo un ulteriore blocco, ma contemporaneamente dichiara la nullità di patti contrari. Da ciò consegue l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso: quanto al primo, perché gli effetti della declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta non possono retroagire al periodo precedente quando la norma era conforme alla Costituzione;
quanto al secondo ed al terzo, perché di fatto è irrilevante se le parti abbiano, o meno, avuto un intento elusivo nello stipulare gli accordi del 1978, oppure se abbiano, o meno, considerato raccordo del giugno 1978 vigente a tempo indeterminato, perché di fatto le parti sociali si sono adeguate alla legge vigente (e non potevano fere diversamente) ed hanno instaurato la prassi degli aumenti in quota fissa, mantenuta poi con gli accordi successivi;
quanto al quarto, perché il sistema di computo della scala mobile è stato legittimamente bloccato direttamente dalla legge del 1977 e non dagli accordi collettivi del 1978 che alla stessa hanno dato attuazione (sia pure mitigandone gli effetti con gli aumenti in quota fissa), e non può essere ripristinato in forme diverse da quelle stabilite dalla nuova legge n. 38/86, qualunque sia la nozione della retribuzione accolta nella contrattazione collettiva nazionale. Tutti i motivi di censura vanno quindi disattesi ed il ricorso rigettato. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTERigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004