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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 19/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2025, proposto da IE OL, DI ZZ, IA ER EL e EL AR, rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Barboni e Annamaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Mara Sardella, non costituita in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5453/2024
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. IE Di Carlo e udito l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Viste altresì le conclusioni come da verbale;
1. Considerato che i motivi d’appello cautelare non sono in grado di superare la prognosi ex art.
55, comma 9, cod. proc. amm. sull’esito del ricorso formulata dall’ordinanza impugnata;
2. In particolare, il Collegio si riporta ai precedenti specifici resi dalla Sezione in casi analoghi (ex multis, ordinanza cautelare n. 3829/2024), non ravvisando criticità con riferimento alla diversa modulazione della soglia di ammissione alle prove all’esito della preselezione, la quale costituisce invece una conseguenza della regionalizzazione della procedura concorsuale, espressamente prevista per legge (art. 29 t.u. pubblico impiego), con ripartizione su tale base territoriale dei posti a concorso; del pari, i presupposti e le modalità di funzionamento della prova preselettiva, la cui previsione è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione (sempre ai sensi del citato art. 29 t.u. pubblico impiego), sono coerenti con la sua tipica funzione di rendere spedito ed efficiente lo svolgimento del concorso, con salvezza al contempo delle esigenze di assicurare anche in questa sede un vaglio di carattere meritocratico della capacità e della preparazione dei candidati; infine, risulta apoditticamente espresso l’assunto secondo cui sarebbe illogica e irragionevole la mancata pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva, secondo peraltro quanto previsto a livello normativo regolamentare.
3. I rilievi che precedono sono assorbenti rispetto ai profili attinenti al pericolo.
4. La natura delle questioni controverse giustifica nondimeno la compensazione delle
spese del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 701/2025) e compensa le spese del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
IE Di Carlo, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE Di Carlo | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO