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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/07/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 219/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 219/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Dario Zauli presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Via Bramante 11/1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
( , rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Veronica Valeriani presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), Corso Mazzini 62, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“precisare congiuntamente le conclusioni come da atti introduttivi con spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/2/2025 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio con , celebrato a Fusignano (RA), il 29/11/2019 iscritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n.10, parte I, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1/4/2025 si è costituito in giudizio
[...]
, che non si è opposto alla domanda di divorzio ed ha chiesto di disporsi Controparte_1 statuizioni accessorie uguali a quelle indicate da parte attrice, tranne che per le spese di lite dove parte attrice ha chiesto venissero poste interamente a carico della parte convenuta mentre quest'ultima ha chiesto la compensazione.
All'udienza del 15/7/2025 le parti si sono riportate agli atti e hanno chiesto di precisare congiuntamente le conclusioni come da atti introduttivi con spese di lite compensate;
Il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere (favorevole) del Pubblico
Ministero e documentazione varia, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n. 184/23 emessa in data 10/3/2023, il
Tribunale di Ravenna ha dichiarato la separazione personale tra le parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 219/2025 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1 celebrato a Fusignano (RA), il 29/11/2019 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2019, atto n.10, parte I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fusignano (RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 2 di 3 c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 29/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 219/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Dario Zauli presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Via Bramante 11/1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
( , rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Veronica Valeriani presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), Corso Mazzini 62, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“precisare congiuntamente le conclusioni come da atti introduttivi con spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/2/2025 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio con , celebrato a Fusignano (RA), il 29/11/2019 iscritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, atto n.10, parte I, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1/4/2025 si è costituito in giudizio
[...]
, che non si è opposto alla domanda di divorzio ed ha chiesto di disporsi Controparte_1 statuizioni accessorie uguali a quelle indicate da parte attrice, tranne che per le spese di lite dove parte attrice ha chiesto venissero poste interamente a carico della parte convenuta mentre quest'ultima ha chiesto la compensazione.
All'udienza del 15/7/2025 le parti si sono riportate agli atti e hanno chiesto di precisare congiuntamente le conclusioni come da atti introduttivi con spese di lite compensate;
Il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere (favorevole) del Pubblico
Ministero e documentazione varia, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza n. 184/23 emessa in data 10/3/2023, il
Tribunale di Ravenna ha dichiarato la separazione personale tra le parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 219/2025 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1 celebrato a Fusignano (RA), il 29/11/2019 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2019, atto n.10, parte I;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fusignano (RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 2 di 3 c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 29/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3