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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2269/2017 Reg. Gen. vertente tra
- , nato a [...] il tre dicembre 1996, C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, Viale Regina C.F._1
Margherita, 69, presso lo studio dell'Avv. Saverio Grillone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
E - in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Milano, C.F. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, Viale Cadorna, 14, presso lo studio dell'Avv. Maria Germana Logorelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuta –
E
- , C.F.: , residente in [...], Controparte_2 C.F._2
via Garibaldi, 286;
– convenuta contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e esponendo che, in data 6 marzo Controparte_1 Controparte_2
2015, alle ore 8:05, percorreva la via Boner in Messina, con direzione di marcia sud-
nord, a bordo del motociclo Yamaha, targato EA90252, allorquando veniva investito dal veicolo Toyota Yaris, targato DW626GC, di proprietà e condotto da
[...]
, la quale percorreva la via Canova ad alta velocità e impegnava l'incrocio CP_2
senza rispettare il segnale di stop.
In particolare, l'attore deduceva che, a causa dell'urto, il motociclo da lui condotto subiva una deviazione della propria traiettoria di marcia collidendo con l'autovettura Citroen C3, targata EF479TK, e con l'autovettura Citroen C4, targata
DC382HH, in sosta in prossimità dell'incrocio.
Il precisava che, a seguito del sinistro, intervenivano gli agenti della Pt_1
Polizia Municipale di Messina che redigevano il rapporto di incidente stradale e gli elevavano un verbale di contestazione, per la violazione dell'art. 145, co.1 e co.10, e dell'art. 171, co. 1, co. 2 e co. 3, Codice della strada, poi successivamente annullato dal Giudice di Pace di Messina con sentenza n. 1948/2016.
L'attore, inoltre, evidenziava che, a causa dell'impatto, subiva delle lesioni personali e veniva trasportato, a mezzo ambulanza, presso l'ospedale Papardo di
Messina, ove gli venivano diagnosticati un trauma cranico e delle fratture ossee.
L'attore aggiungeva, altresì, di aver subito il danneggiamento dell'apparecchio ortodontico che indossava all'arcata inferiore e delle lenti correttive.
Il deduceva, poi, che l'assicurazione convenuta effettuava una offerta Pt_1
reale di euro 6.500,00, ad integrale risarcimento del danno.
L'attore, quindi, proponeva ricorso, ex art. 696 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale
di Messina, a seguito del quale veniva nominato un consulente che quantificava il danno biologico e accertava che le lesioni riportate dal erano compatibili con Pt_1
la dinamica del sinistro.
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva di accertare che l'evento dannoso per cui è causa si era verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo Toyota Yaris, garantito per la RCA dalla compagnia Per Controparte_1
l'effetto, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, che quantificava nella misura di euro 100.000,00, per il danno biologico subito,
temporaneo e permanente, con la relativa personalizzazione, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Controparte_1
delle domande attoree.
Non si costituiva Controparte_2
Acquisito il fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo, n.
5090/2016 R.G., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di prova testimoniale e di una ulteriore c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 16 maggio 2025, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo
2024 n. 56.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta. Alla luce delle risultanze istruttorie, invero, deve affermarsi l'esclusiva responsabilità di conducente e proprietaria del veicolo Toyota Controparte_2
Yaris, nella causazione del sinistro de quo.
In particolare, la dinamica del sinistro descritta dall'attore è confermata dai testimoni escussi, e , che hanno assistito all'incidente, Testimone_1 Tes_2
nonchè dal rapporto di polizia in atti.
Più esattamente, il teste riferiva di essersi trovato sul luogo del Testimone_1
sinistro, in quanto “[…] ero uscito insieme al mio amico e stavamo Parte_1
andando a scuola. Mi trovavo con il mio mezzo dietro al al momento Pt_1
dell'incidente”.
Il teste precisa che “l'incrocio è regolato da segnale di stop e segnaletica
verticale, che prescrivono che i veicoli provenienti dalla via Canova devono dare la
precedenza ai veicoli provenienti dalla via Boner […]. L'incidente è avvenuto quasi
alla fine dell'incrocio tra le due strade”.
Il teste evidenziava, poi, che la Toyota Yaris “che percorreva in velocità la Via
Canova”, non si fermava allo stop e non concedeva la precedenza al motociclo condotto dall'attore.
Anche la teste confermava la dinamica dei fatti descritta Tes_2
dall'attore in citazione. In proposito, deve essere rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste , in quanto tardiva e, quindi, inammissibile. Tes_2
Invero, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, pertanto, nel caso in cui la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione della prova, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa proporsi successivamente quando il mezzo sia stato assunto. Viceversa, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e nonostante ciò il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la prova è affetta da nullità, pertanto,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste, ovvero – in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza – nella successiva udienza, determinandosi – altrimenti – la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.). La
parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di gravame (Cass. 9456/2023).
Orbene, nella specie, parte convenuta non ha riproposto l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste subito dopo la sua escussione, ovvero Tes_2
nella successiva udienza, ma solamente nella comparsa conclusionale depositata in data due maggio 2025. Ciò chiarito, la deposizione della teste può essere utilizzata nel presente Tes_2
giudizio.
In particolare, la predetta ha dichiarato di aver assistito al sinistro, poiché terza trasportata, precisando che insieme a lei e al vi era anche , con Pt_1 Testimone_1
il proprio ciclomotore.
La teste ha ricordato che “mentre stavo percorrendo la via Boner nell'incrocio
con la via Canova ho notato una autovettura che proveniva dalla via Canova a forte
velocità e non ho avuto il tempo di avvisare il mio amico , perché quando l'ho Pt_1
vista avevamo quasi già oltrepassato l'incrocio […]”. La teste precisa, inoltre, che
“[..] il è andato a sbattere contro due auto parcheggiate, ricordo che noi Pt_1
eravamo a terra […]”.
La ha aggiunto, altresì, che “l'incrocio è regolato da segnaletica che Tes_2
prescrive lo stop per i veicoli provenienti dalla via Canova”.
Oltre alle dichiarazioni testimoniali, anche il rapporto di polizia ha confermato la dinamica dell'occorso.
Invero, gli agenti della Polizia Municipale, recatisi sui luoghi, rinvenivano i veicoli coinvolti nel sinistro fermi nella posizione di quiete assunta dopo l'urto e, una volta effettuati i rilievi tecnici, constatati i danni subiti dai mezzi e acquisite spontanee dichiarazione rese da entrambi i conducenti, ricostruivano la dinamica del sinistro per come riferita dall'attore. Peraltro, i danni riportati ai veicoli, descritti dagli agenti e raffigurati nelle foto allegate al rapporto, sono perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi che, in materia di circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c., secondo comma, introduce una presunzione iuris tantum di eguale responsabilità in caso di scontro tra due veicoli con funzione sussidiaria in quanto opera soltanto nel caso in cui, come nella specie, le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. È evidente come la norma miri a risolvere la questione della responsabilità in caso di scontro eliminando le difficoltà
di prova circa la ricostruzione delle precise modalità del sinistro. Per il superamento della presunzione di eguale responsabilità grava sull'attore l'onere di provare la determinante influenza della colpa del convenuto. Più precisamente, solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dell'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 12884/2021).
Orbene, nessun addebito di colpa può – nella specie – essere mosso al , Pt_1
in quanto è stato accertato, nel corso del giudizio, che egli non ha apportato alcun contributo causale nella produzione dell'evento dannoso che ci occupa.
Invero, con riferimento al segnale di “stop”, questo pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (Cass. 4055/2009).
Il mancato rispetto del segnale di stop non esclude, però, l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico
(Cass. 24676/2014).
Nel caso di specie, la presunzione di concorso di colpa è certamente superabile.
Infatti, non è stato dimostrato che il procedesse ad una velocità elevata o Pt_1
non utilizzasse la necessaria prudenza nell'approssimarsi all'incrocio, non rispettando le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza.
In particolare, la circostanza, evidenziata dagli agenti di polizia nel rapporto,
che il non avesse utilizzato la massima prudenza per evitare incidenti, è Pt_1
rimasta sfornita di prova.
Deve ricordarsi, a tal proposito, che i verbali di accertamento delle infrazioni fanno piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché in relazione alla provenienza del documento dallo stesso p.u. e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre non è
necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.,
l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento
(Cass. 29974/2017 e 20441/2006).
Ne consegue, quindi, che le circostanze di fatto descritte dai verbalizzanti, e non appurate da loro direttamente, non costituiscono piena prova, ma possono essere valutate liberamente dal giudice unitamente ad altri elementi.
Sul punto, quanto ricostruito dai verbalizzanti non è supportato da alcun elemento probatorio che dimostri l'assenza di diligenza del alla guida. Pt_1
A nulla valgono, inoltre, le argomentazioni dell'assicurazione convenuta, che sostiene che la mancanza di prudenza del si possa desumere da quanto Pt_1
affermato dal , il quale ha dichiarato di aver visto la Toyota Yaris che Tes_1
percorreva la via Canova a velocità e che, conseguentemente, anche il se ne Pt_1
sarebbe potuto accorgere se avesse prestato maggiore diligenza alla guida.
Questa contestazione è priva di pregio se si tiene conto del fatto che il , Tes_1
al momento del sinistro, si trovava dietro il e che, dunque, ha potuto vedere il Pt_1
veicolo investitore procedere ad alta velocità e, conseguentemente, evitarlo. Invece, il
, trovandosi davanti il , è stato travolto dalla Toyota, non potendo Pt_1 Tes_1
evitare tempestivamente l'impatto. A sostegno di ciò, la teste riferisce che Tes_2 “[...] ho notato una autovettura che proveniva dalla via Canova a forte velocità e non
ho avuto il tempo di avvisare il mio amico , perché quando l'ho vista avevamo Pt_1
quasi già oltrepassato l'incrocio”.
Per converso, è stato dimostrato -si ribadisce- che la , conducente della CP_2
Toyota Yaris, non rispettava il segnale di stop, non concedendo la precedenza al
, e procedeva ad una velocità elevata. Pt_1
L'eccessiva velocità assunta dalla si può desumere, oltre che dalle CP_2
univoche dichiarazioni testimoniali (Cass. 1937/2003), anche dalla posizione di quiete assunta dai veicoli dopo il sinistro, nonché dai danni riportati dagli stessi.
Infatti, per la violenza dell'impatto, il motociclo attoreo effettuava una parziale rotazione, assumendo una direzione contraria a quella di provenienza e urtava con altri due veicoli parcheggiati in sosta irregolare nell'intersezione.
Inoltre, è stato provato che il , al momento dell'impatto, indossasse il Pt_1
casco protettivo.
Sul punto, la teste riferisce che “entrambi avevamo il casco;
ricordo che Tes_2
a terra entrambi avevamo il casco, io sono riuscita a togliere il casco
autonomamente, non so se il se lo sia tolto autonomamente oppur lo abbia Pt_1
tolto qualcuno”. Anche il teste ha precisato la presenza del casco sul luogo del sinistro, Tes_1
dichiarando che “[…] abbiamo raccolto gli oggetti del ed il casco che era a Pt_1
terra e lo abbiamo consegnato alla Polizia Municipale”.
La presenza del casco è stata dimostrata, peraltro, dalla c.t.u. medico-legale espletata nel presente processo.
In particolare, il c.t.u., le cui osservazioni si ritengono attendibili e condivisibili, ha affermato che le conseguenze anatomo-patologiche, soprattutto al distretto cranio-maxillo faciale, riportate successivamente al sinistro dal , Pt_1
sarebbero state ben più gravi se il non avesse indossato il casco protettivo. Pt_1
Pertanto, deve definitivamente escludersi ogni addebito o concorso di colpa in capo al nel sinistro per cui è causa. Pt_1
L'istruttoria svolta ha, poi, adeguatamente provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni subite dal , che sono del tutto compatibili con la Pt_1
dinamica del sinistro e si sono manifestate subito dopo l'evento, come risulta dalla documentazione medica prodotta.
In particolare, il c.t.u., dott. , nelle considerazioni medico- Persona_1
legali riporta: “La documentazione medica in atti, l'esame anamnestico e l'esame
clinico semeiologico effettuati in sede di operazioni peritali dal sottoscritto C.T.U.,
con l'ausilio del Consulente Neurochirurgo Dott.ssa , permettono di Persona_2
asserire che il sig. di anni 26, in seguito all' infortunio stradale Parte_2
occorsogli in data 6/03/2015 ha riportato: Trauma cranio-facciale commotivo con fratture composte delle pareti del seno mascellare di destra con emoseno e del seno
mascellare sinistro. Frattura delle ossa proprie del naso. Frattura dell'epifisi distale
del radio di destra e di sinistra. Frattura della branca ileo-ischio pubica di destra”,
evidenziando che “i traumi del massiccio facciale rappresentano circa il 20% di tutti
i traumi”.
In conclusione, il c.t.u. ha accertato che “Dalla valutazione della
documentazione clinica, dallo studio degli esami diagnostici per immagini, con
l'ausilio della Consulenza neurochirurgica della Dott.ssa , si può Persona_2
affermare che il sig. , a causa di tale evento traumatico, ha subito un periodo Pt_1
di Invalidità globale di gg. 82 (ottantadue)”.
Il consulente ha precisato che l'invalidità temporanea debba essere così
ripartita: l'invalidità temporanea totale è pari a giorni 40; l'invalidità temporanea parziale al 75% è di 16 giorni;
l'invalidità temporanea parziale al 50% è di 14 giorni;
l'invalidità temporanea parziale al 25% è di 12 giorni.
Con riferimento, invece, alla valutazione del danno biologico, il c.t.u. ha appurato che “gli esiti invalidanti reliquati nel periziato sono valutabili nella misura
del 19% […]”.
Infine, il c.t.u. ha accertato che “le spese mediche affrontate dall'infortunato, a
seguito delle lesioni patite per l'avvenuto politrauma conseguente all'incidente
stradale per cui è causa, documentate ed esistenti in atti, ammontano ad Euro
1.894,09”. Ebbene, le conclusioni cui è addivenuto il CTU, dott. , sulle quali le Per_1
parti hanno ampiamente disquisito, sono condivise da questo Giudice, perchè
adeguatamente motivate e tecnicamente sostenute.
Peraltro, il c.t.u. ha formulato delle valutazioni sostanzialmente coincidenti con quelle rese dall'altro consulente nominato nell'ATP, dovendosi condividere, in particolare, la maggiore misura dell'invalidità permanente in considerazione del riscontrato -sulla base di deduzioni assolutamente condivisibili- danno psichico che ha determinato un aumento della percentuale del 2% (dal 17 % al 19 %) rispetto a quella stabilita dal primo consulente.
Ciò posto, deve osservarsi che la liquidazione del danno resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004).
Si ritiene, pertanto, di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati dati dalla media dei precedenti giudiziari operando una personalizzazione ove il caso presenti delle specificità; i suddetti parametri predeterminati e standardizzati coincidono, in questo caso, con le c.d. Tabelle del
Tribunale di Milano del 2024 per il calcolo del danno biologico.
Pertanto, in relazione a quanto accertato dal CTU, deve essere riconosciuta a
, per l'inabilità temporanea, la somma di euro 7.130,00 (così Parte_1
determinata: 40 giorni di inabilità temporanea assoluta, pari ad euro 4.600,00; 16
giorni al 75%, pari ad euro 1.380,00; 14 giorni al 50% pari ad euro 805,00; 12 giorni al 25% pari ad euro 345,00). Per l'invalidità permanente del 19%, in un soggetto di anni 18 all'epoca del sinistro, si riconosce la somma di euro 70.118,55 (valore del punto del danno biologico: euro 3.690,45).
Ne discende che la somma a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore ammonta ad euro 77.248,55.
La somma così determinata, poi, non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un.
1712/1995), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.
Non si individuano, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, altre significative voci di danno non patrimoniale.
Segnatamente, con riferimento al danno morale e alla personalizzazione del danno biologico, si osserva che, con la pronuncia n. 25164 del 2020, la Corte di
Cassazione ha fatto chiarezza sulla distinzione tra danno morale e personalizzazione del danno biologico esplicitando, altresì, il relativo regime probatorio.
Più precisamente quanto al danno morale, inteso quale pretium doloris
(vergogna, disperazione, sensazione di angoscia), con la citata pronuncia, i giudici di legittimità hanno ribadito che trattasi di un pregiudizio che “[…] mantiene la sua
autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di
natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso
aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici
compromessi” (Cass. 25164/2020; in senso conforme Cass. 910/2018, Cass.
7513/2018, Cass. 28989/2019) sancendo così “il principio della autonomia del danno
morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” 1) non è
suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di
uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole
influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass.
25164 /2020).
Acclarata la sua autonomia rispetto al danno biologico, quanto all'onere probatorio viene precisato che il danno morale non può essere riconosciuto in re ipsa.
Tuttavia, considerata la dimensione soggettiva di tale pregiudizio e che alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata, la prova può avvenire anche mediante un percorso presuntivo.
In altri termini, fermo restando l'onere di parte danneggiata di allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento “con specifico riguardo alle conseguenze
pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve
consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la
riparazione”, la Suprema Corte legittima un ragionamento probatorio di tipo presuntivo in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione sulla base delle massime di esperienza.
Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali,
statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
L'attore danneggiato ha tuttavia il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è
onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Ciò detto, ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, non siano emerse delle specifiche circostanze dalle quali desumere, sia pure in via presuntiva, che l'attore abbia subito il detto danno.
In particolare, dalla consulenza tecnica viene in rilievo che il abbia Pt_1
subito, a seguito del sinistro, “turbe psichiche (depressione del tono dell'umore,
ansia, labilità emotiva e insicurezza) e sintomi somatici (cefalea, turbe del sonno)
che hanno compromesso lievemente le relazioni sociali”.
Ma, il c.t.u., anche nei chiarimenti resi a seguito delle osservazioni di parte convenuta, precisa che gli screzi psicogeni sono di carattere lieve, che non abbisognano di trattamenti psicoterapeutici o di una certificazione sanitaria dello psichiatra. Il consulente chiarisce ulteriormente che “Appare evidente che nel caso di
specie non sia reliquato alcun dramma psichico o alcuna turba severa psichiatrica o
neurologica di tipo centrale, ma nel campo delle soggettività psicogene, come una
modesta sindrome traumatica da stress”.
Pertanto, nulla può essere liquidato a titolo di danno morale.
Non si ritengono, altresì, sussistenti gli elementi per procedere alla personalizzazione del danno. In proposito, costituisce principio, ormai, consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “In tema di danno non patrimoniale
da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa
sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del
danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo,
inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del
suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in
relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi
di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente
riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere
incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed
eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il
danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni
personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di
salute” (Cass. 27482/2018). Orbene, nella specie, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente ai fini della personalizzazione del danno biologico non avendo allegato né dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali e specifiche che renderebbero il pregiudizio subito più grave rispetto alle ordinarie conseguenze derivanti da lesioni personali dello stesso grado subite da persona della stessa età e condizione di salute.
Al contrario, la richiesta di personalizzazione viene formulata in maniera generica e scevra da un adeguato apporto probatorio e, pertanto, va rigettata. In altri termini, non si individuano, né sono state provate altre peculiarità tali da determinare un ulteriore incremento (c.d. personalizzazione) della liquidazione del danno non patrimoniale, sia in termine di specifica sofferenza soggettiva, sia in termini di lesione ad altri beni protetti.
È infondata, altresì, la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa dell'attore.
Invero, l'attore al momento del sinistro non lavorava, ma era studente.
Non è stato dimostrato, peraltro, che l'infortunio occorso abbia provocato al delle difficoltà ad esercitare una occupazione lavorativa futura, confacente alle Pt_1
sue attitudini e condizioni personali.
Vanno, infine, liquidate all'attore le somme per le spese mediche sostenute a causa del sinistro, per l'ammontare di euro 1.894,09 che, secondo il c.t.u., sono congrue alla luce della documentazione medica in atti. Anche su detta somma possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data dell'esborso e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data della quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.
Deve, poi, precisarsi che l'odierno attore, che ha subito un danno complessivo quantificato nella somma di euro 79.097,64, oltre rivalutazioni ed interessi per come sopra spiegato, ha già ricevuto, a titolo di acconto, la somma di euro 6.500,00, versata dalla assicurazione convenuta (come risulta dalla documentazione prodotta), mentre non risulta documentata l'ulteriore percezione della somma di euro 3.005,00,
asseritamente corrisposta dalla società convenuta.
Pertanto, i convenuti, in solido, vanno condannati al pagamento della differenza tra la somma determinata a titolo di danno, oltre rivalutazione ed interessi,
e la somma già percepita a titolo di acconto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Quelle della c.t.u. espletata nel presente giudizio e della c.t.u. espletata nel procedimento cautelare vengono poste, definitivamente, a carico dei convenuti, in solido, i quali devono essere condannati al relativo rimborso a favore della parte attrice che le avesse già corrisposte.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento in favore di della somma di euro CP_2 Parte_1
79.097,64, oltre interessi e rivalutazione per come spiegato in motivazione, cui va detratta la somma di euro 6.500,00.
Condanna i predetti convenuti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 786,00 per spese ed in complessivi euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido, che condanna al relativo rimborso in favore della parte attrice che le avesse già anticipate.
Messina, 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.