Ordinanza cautelare 29 novembre 2023
Ordinanza collegiale 28 marzo 2024
Ordinanza collegiale 17 aprile 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
Decreto collegiale 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9254 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09254/2025REG.PROV.COLL.
N. 03654/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3654 del 2025, proposto da:
Azienda agricola NI Adelmo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Leo e Francesco Lanata', con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Fara in Sabina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Venettoni, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 19139 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Fara in Sabina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR MA;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025, l’avvocato Francesco Lanatà anche su delega dichiarata dell’avvocato Andrea Di Leo nonché l’avvocato Roberto Venettoni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. II quater , 30 ottobre 2024, n. 19139, con cui è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, rispettivamente proposti per l’annullamento di due note del comune di Fara Sabina di inibizione dei lavori di cui a due diverse segnalazioni certificate di inizio attività (scia).
Il comune appellato si è costituito nel presente grado di giudizio depositando memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione dell’appello.
Con ordinanza in data 11 giugno 2025, n. 2103 la sezione ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’esecutorietà della sentenza, e stabilendo l’obbligo del comune di rideterminarsi sulle due segnalazioni presentate dalla parte appellante.
Eseguito quanto disposto con la citata ordinanza e depositata, da parte del comune, la relativa relazione, in vista della trattazione le parti hanno depositato memorie conclusive.
All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Devono essere tratteggiati i fatti di causa.
La ditta NI conduce un’attività di agriturismo su terreno sito in Fara in Sabina, località Prime Case, avente destinazione d’uso turistico – ricettiva. Il lotto ricade in area plurivincolata, in quanto gravata da vincolo paesaggistico e sismico, oltre che idrogeologico.
In relazione a tale attività agrituristica la ditta ha avviato alcuni interventi edilizi assentiti con permesso di costruire n. 4 del 22 aprile 2016 e successiva scia di “variante in corso d’opera” del 3 gennaio 2022, prot. 78.
All’esito di un sopralluogo effettuato in data 6 giugno 2022 il comune ha adottato l’ordinanza n. 78 del 12 dicembre 2022, (le cui risultanze sono state verbalizzate nel processo verbale di accertamento dell’8 settembre 2022, corredato da documentazione fotografica dei luoghi) e preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, che è stata riscontrata sia dal legale rappresentante dell’Azienda agricola sia dal precedente direttore dei lavori.
Con il citato provvedimento l’amministrazione ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad interventi abusivi realizzati su alcuni “ fabbricati non ultimati ” oggetto dei menzionati titoli, avendo rilevato le seguenti difformità: per il fabbricato avente destinazione ristorante 1) era stata riscontrata, in relazione ai locali sala ristorante, cucina e zona cottura, una “ altezza interna utile variabile da circa mt 3,10 (alla gronda) a mt 4,05 (al colmo) anziché mt 2,40 alla gronda e mt 3,40 al colmo come autorizzata ”, mentre 2) sulla falda sud della copertura era presente la scritta “Agriturismo La Calcara”, a carattere pubblicitario, avente dimensioni di circa 30,00 x 2,00 mt (cfr. rispettivamente punti 1 e 2 dell’ordinanza di demolizione); 3) quanto al fabbricato avente destinazione magazzino e camere, era stata realizzata, nel locale ad uso ufficio ed esattamente sul prospetto “A”, una porta di dimensioni pari a circa mt 1,20 x 2,30, in luogo della finestra di mt 1,20 x 1,30 (cfr. punto 4 dell’ordinanza di demolizione).
Detta ordinanza non è stata impugnata: la ditta, infatti, ha ammesso in corso di causa l’esistenza delle difformità rilevate in sede di sopralluogo, affermando al riguardo che si tratterebbe di errori commessi in fase di esecuzione dall’originario direttore dei lavori e dall’impresa appaltatrice e per i quali penderebbe ad oggi un contenzioso in sede civile.
Viceversa la ditta ha manifestato la volontà di ottemperare all’ordine ripristinatorio impartito dal comune, presentando una prima scia, definita appunto “di ripristino” (acquisita con prot. n. 7689 del 28 marzo 2023), con la quale ha proposto alcune modifiche progettuali che, nelle sue intenzioni, avrebbero dovuto eliminare sia le difformità contestate al punto 1 dell’ordinanza di demolizione, tramite “ esecuzione di massetti, pavimenti e solaio in legno quale vano tecnico in cui realizzare l’impianto di climatizzazione, al fine di ottemperare alla violazione relativa all’altezza utile interna del suddetto edificio ”, oltre alla “ realizzazione di marciapiedi con riporto terreno, al fine di ripristinare l’originaria pendenza prevista nel progetto definitivo come assentito dalla P.A. ” (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo), sia quelle di cui al punto 4, per le quali era prevista la “ sistemazione della bucatura difforme ”.
Il comune, con la nota prot. n. 9287 del 14 aprile 2023, ha inibito la realizzazione di tali interventi con la seguente motivazione: 1. il controsoffitto in tavolato e il massetto sottopavimento “ non consentono di ridurre la volumetria del fabbricato in quanto, come previsto dall’art. 7, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, la stessa è data dal prodotto della superficie del piano per l’altezza dello stesso, misurata dal pavimento all’estradosso della copertura, per cui la realizzazione di una controsoffittatura non diminuisce detta altezza e di conseguenza neanche la volumetria contestata ”; 2. le opere esterne ( i.e., innalzamento della quota del terreno, modifica delle finestre e scritta “Agriturismo La Calcara”) risultavano prive della necessaria autorizzazione paesaggistica, comportando una modifica dei prospetti in area classificata “Beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche - lett. c) e d)” dalla Tavola “B” del vigente piano territoriale paesistico regionale approvato con delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019.
L’appellante, pur avendo impugnato tale provvedimento con il ricorso introduttivo dinanzi al Tar Lazio, ha comunque presentato una seconda scia (acquisita con prot. n. 18454 del 14 luglio 2023), sempre con la dichiarata intenzione di ottemperare all’ordinanza n. 78 del 2022 con specifico riferimento alle difformità di cui al punto 1, in relazione alle quali ha proposto una “ soluzione progettuale alternativa alla prima ” mercé la “ realizzazione di un nuovo e più alto massetto nel fabbricato, così da alzare il livello del pavimento e ridurre l’altezza interna del fabbricato ”.
Anche tale seconda scia è stata riscontrata negativamente dal comune con la nota prot. n. 19977 del 31 luglio 2023 (impugnata dinanzi al Tar con motivi aggiunti), in cui si rappresenta che “ lo stato post operam che si intende realizzare non ripristina la situazione autorizzata con i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni ed i nulla-osta originariamente rilasciati ” e che “ eventuali soluzioni progettuali discostanti dai titoli edilizi rilasciati sono soggette a rilascio di nuovo permesso di costruire previa acquisizione delle autorizzazioni di tutti gli enti preposti alla tutela dei vincoli presenti sull’area in esame (paesaggistica, sismica, idrogeologica…) ”.
Nel dettaglio, tale ulteriore provvedimento ha inibito gli interventi in progetto in quanto “ non assentibili ” sulla scorta di una molteplicità di motivi, quali: 1. la difformità del fabbricato “ristorante”, come edificato, dall’autorizzazione sismica già depositata presso il Genio civile per l’immobile (posizione n. 10733/V), non potendo la seconda scia comportare l’adeguamento della “attuale struttura portante” con relativa richiesta di nuova autorizzazione, e la mancata compilazione, nella relazione tecnica asseverata, della sezione relativa agli interventi in zona sismica; 2. l’assoggettabilità, contrariamente a quanto asseverato dal progettista, alle prescrizioni di cui all’art. 77 d.P.R. n. 380 del 2001 (eliminazione delle barriere architettoniche), trattandosi di intervento di “ristrutturazione edilizia”, e la riscontrata diminuzione dell’altezza del parapetto delle finestre, quale effetto dell’innalzamento del solaio di calpestio, fino a raggiungere la misura di circa 50 cm, inferiore al minimo (cm 100) previsto dall’art. 8.13 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989; 3. la carenza del progetto e della relazione tecnica di cui all’art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001, comportando l’intervento una “ riduzione del volume lordo del fabbricato con conseguente modifica dei parametri energetici ”; 4. la maggiore altezza della parete relativa al prospetto “C”, emergente dalla linea di terra, essendo pari a 3 mt a fronte dei 2,40 mt previsti dal permesso di costruire n. 4 del 2016 e dall’autorizzazione paesaggistica di cui alla determinazione regionale G05698 del 16 aprile 2014, con necessità di conseguire una nuova autorizzazione paesaggistica, contrariamente a quanto indicato dal progettista incaricato; 5. la falsità dell’attestazione, contenuta nella relazione tecnica asseverata, circa l’inesistenza di vincoli idrogeologici, trattandosi di area vincolata, giusta regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923.
3. Il Tar Lazio in sede cautelare ha disposto una verificazione, tesa ad appurare se la soluzione progettuale oggetto della scia prot. n. 18454 del 14 luglio 2023, presentata dalla società, sia o meno coerente con quanto rilevato con l’ordinanza di demolizione n. 78 del 12 dicembre 2022, e in particolare con la dichiarata finalità di ottemperare all’ingiunzione ripristinatoria relativa alla violazione contestata al punto 1 della suddetta ordinanza (con il quale il comune ha accertato che i locali aventi destinazione sala ristorante, cucina e zona cottura presentano «un’altezza interna utile variabile da circa mt. 3,10 (alla gronda) a mt 4,05 (al colmo) anziché mt 2,40 alla gronda e mt 3,40 al colmo come autorizzata»).
All’esito il Tar, dopo aver qualificato i suddetti provvedimenti come veri e propri dinieghi, ha respinto il ricorso avendo ritenuto legittima la valutazione condotta dall’amministrazione circa la non idoneità delle soluzioni progettuali proposte a ricondurre a legittimità il fabbricato “ristorante” (quale risultante dagli elaborati grafici allegati alla scia), escludendo che esse possano, di per sé, ripristinare l’altezza come autorizzata con i titoli abilitativi (edilizi, paesaggistici, antisismici, ecc.) originariamente rilasciati, in ottemperanza all’ingiunzione recata dall’ordinanza n. 78 del 2022, discostandosi la situazione post operam da quanto precedentemente assentito e necessitando, di contro, di un nuovo permesso di costruire previa acquisizione delle autorizzazioni di tutti gli enti preposti alla tutela dei vincoli presenti sull’area, come ben evidenziato nella nota prot. n. 19977 del 31 luglio 2023.
Il Tar ha anche osservato che il comune, con l’ordinanza di demolizione, ha inteso contestare non solo la maggiore altezza interna ma anche e soprattutto la maggiore altezza esterna del fabbricato, che ha determinato la creazione di nuovi volumi.
4. Tale sentenza è stata impugnata con l’appello in esame.
L’intero appello poggia su una unica tesi, ossia che l’ordinanza di demolizione avrebbe rilevato solo la difformità delle altezze interne: difformità alle quali la parte vorrebbe porre rimedio essenzialmente alzando con un massetto il pavimento e realizzando un controsoffitto fisso come volume tecnico in cui alloggiare gli impianti, oltre che innalzando il piano di campagna esterno al fabbricato.
Questa tesi si contrappone a quella del comune il quale, invece, nell’inibire le due scia (ed anche nel difendersi in giudizio) ha rilevato che la soluzione proposta non ottempera all’ordine di demolizione dal momento che mitigare le altezze interne non elimina il dato oggettivo che è stato realizzato un maggiore volume fuori terra, in “totale” difformità da quanto assentito, per di più in area vincolata.
In sede cautelare il Collegio ha ritenuto di sospendere l’esecutorietà della sentenza, disponendo che il comune si rideterminasse sulle due segnalazioni presentate dalla parte appellante, sul rilievo che « il comune, ferma restando la indubbia necessità dell’autorizzazione paesaggistica per l’insegna, non ha effettuato i doverosi rilievi delle altezze esterne del fabbricato e non ha indicato con esattezza di quanto tali altezze superino quelle consentite in base al permesso di costruire rilasciato, così che la parte appellante non risulta essere stata posta in grado di conoscere con chiarezza quali siano le modalità corrette per dare esecuzione all’ordine di demolizione ».
Quindi è stato disposto che il comune dovesse specificare « previa rilevazione in contraddittorio delle altezze esterne, quali siano le modalità corrette per dare esecuzione all’ordine di demolizione, indicando con precisione di quanti centimetri debba essere ridotta l’altezza complessiva dell’immobile per renderlo conforme al permesso di costruire e se vi siano possibilità tecniche alternative (all’abbassamento della struttura portante dell’immobile) facilmente assentibili ».
5. Il comune, quindi, in esecuzione della citata ordinanza, ha effettuato in contraddittorio un sopralluogo in data 25 settembre 2025.
Con relazione n. 25754 del 30 settembre 2025, depositata in atti in data 6 ottobre 2025, il responsabile del V settore del comune (gestione e sviluppo delle infrastrutture e del territorio sportello unico per l’edilizia) ha risposto a tutti i punti di cui è stata richiesta specificazione con la citata ordinanza.
In particolare, in detta relazione il tecnico comunale, rilevato che vi è stato nelle more anche un innalzamento del massetto interno, ha innanzitutto affermato che « Relativamente alle misurazioni effettuate in data 25.09.2025, attinenti alle altezze della porzione di fabbricato oggetto di ordinanza, si riferisce che dette misurazioni differiscono di 5-10 cm, in diminuzione rispetto a quelle misurate nel sopralluogo del 06.09.2022 (che ha scaturito l’ordinanza di demolizione n.78 del 12.12.2022) e che tale differenza, come si evince dalle foto di seguito riportate, è stata determinata dalla realizzazione di un massetto interno a copertura degli impianti realizzati ».
Inoltre, per una maggiore comprensione delle difformità contestate, anche al fine di facilitare le operazioni di ripristino, ha riportato graficamente il confronto tra quanto autorizzato e quanto accertato nel sopralluogo del 6 settembre 2025, successivamente confermato nel sopralluogo del 25 settembre 2025.
Da tale grafico risulta che le altezze da ripristinare sono le seguenti: cm 65 al colmo e cm 40 al livello di gronda, in modo da riportare le altezze a quelle autorizzate, ossia le interne a cm 340 al colmo e cm 270 alla gronda e le altezze esterne a cm 360 (prospetto nord-ovest) e cm 225 (prospetto opposto).
Il responsabile ha fatto presente che, durante le fasi di sopralluogo, il legale dell’appellante ha dichiarato, come già era stato proposto con scia, l’intenzione di ridurre l’altezza esterna di circa cm 60, innalzando il piano di calpestio esterno; in proposito il tecnico ha affermato che tale modifica, tra l’altro soggetta al rilascio di autorizzazione paesaggistica, non risolverebbe il problema.
Quindi ha concluso che « richiamato e confermato integralmente il contenuto delle note prot. 9287 del 14.04.2023 e prot. 19997 del 31.07.2023, quali ordini motivati di non eseguire i lavori previsti nelle SCIA in oggetto, si ribadiscono detti ordini, precisando che non vi sono possibilità tecniche assentibili alternative alla demolizione disposta con ordinanza di demolizione n.78 del 12.12.2022 ».
6. Osserva il Collegio che alla luce degli accertamenti istruttori di cui si è dato conto, l’appello deve essere respinto.
6.1. È infondato il primo motivo con cui la parte appellante lamenta che se il Tar avesse effettuato una corretta lettura dell’ordinanza impugnata n. 78/2022, avrebbe individuato con precisione le irregolarità contestate dal comune ed avrebbe colto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, rilevando come le opere oggetto delle scia « fossero assolutamente idonee a rimuovere le opere contestate nell’ordinanza n. 78/2022 » (pag. 4 dell’appello).
La tesi poggia sull’assunto, più volte ripetuto, che con l’ordinanza in questione siano state contestate soltanto le maggiori altezze interne del manufatto.
Tuttavia così non è, atteso che, come già rilevato con la nota prot. n. 9287 del 14 aprile 2023 e confermato dagli accertamenti da ultimo effettuati, il manufatto realizzato è, a partire dal piano di campagna, più alto e quindi presenta un maggior volume di quello autorizzato.
Si tratta di un dato oggettivo, che non cambia a seconda delle possibili interpretazioni dell’ordinanza di demolizione, la quale è divenuta inoppugnabile.
La divergenza tra consentito e realizzato infatti sussiste anche quando si costruisce più del consentito. In tali circostanze il comune è tenuto a disporne la demolizione ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, poiché le opere sono state eseguite in difformità rispetto al permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2025, n. 970).
La lettura di tale ordinanza data dal Tar è, dunque, corretta anche alla luce dei successivi chiarimenti e non rappresenta affatto una riscrittura del « predetto provvedimento in palese violazione delle regole di interpretazione degli atti amministrativi » (pag. 3 id.).
6.1.1. Anche la lamentata violazione dell’art. 7 punto 3 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore circa le modalità di misurazione delle altezze oggetto di contestazione risulta smentita dalle misurazioni effettuate in contraddittorio con la parte, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 2103 del 2025.
Il tecnico comunale, all’esito di tale misurazione in contraddittorio, ha dimostrato graficamente come risulti realizzato un maggior volume di quello autorizzato a causa della maggiore altezza esterna del fabbricato.
L’equivoco su cui poggia l’intero gravame, è che la contestazione riguardi soltanto le altezze, laddove, al contrario, le maggiori altezze registrate sono indicate come la causa dell’aumento di volumetria rispetto a quanto assentito con i titoli edilizi, strutturali e delle autorità preposte ai diversi vincoli insistenti sull’area.
Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto alla censura di ulteriore violazione dell’art. 7 delle norme tecniche di attuazione in relazione alla lettura offerta del dato del “colmo” e della “gronda”.
L’appellante sostiene che il generico riferimento al colmo e alla gronda contenuto nell’ordinanza n. 78 del 2022 sarebbe incompatibile con le indicazioni contenute nell’art. 7 in merito al calcolo delle altezze esterne, dal momento che la norma specifica che, ai fini del calcolo dell’altezze esterne, non rileva semplicemente il colmo o la gronda, bensì «l’intersezione della parete esterna con il piano estradosso del tetto», e dunque la “faccia” esterna della copertura.
Come si legge nella relazione del tecnico comunale, in riferimento all’altezza esterna del fabbricato (prospetto nord-ovest), misurata in m. 3,03 nel sopralluogo del 25 settembre 2025, la soluzione, già ritenuta inidonea e ribadita verbalmente, di ridurre detta altezza di circa cm 60 innalzando il piano di calpestio esterno, non produrrebbe l’effetto desiderato in quanto il volume del fabbricato, come previsto dall’art. 7, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente, è dato dal prodotto della superficie del piano per l’altezza dello stesso, misurata dal pavimento all’estradosso della copertura, per cui esso è indipendente rispetto ad eventuali innalzamenti della quota del terreno esterno.
In definitiva è pacifico e non contestato che il volume realizzato è maggiore di quello autorizzato.
6.1.2. Le considerazioni che precedono depongono, altresì, per l’infondatezza dell’ulteriore censura contenuta nel primo motivo, rivolta alla sentenza del Tar nella parte in cui afferma che, indipendentemente dal provvedimento impugnato, la violazione dell’altezza esterna nel fabbricato sarebbe comprovata (i) dalla seconda scia presentata dal sig. NI, ove viene rappresentata, nella sezione y-y dell’elaborato grafico, un innalzamento della parete relativa al prospetto C; (ii) dalla relazione depositata dal verificatore nominato in primo grado, all’interno della quale si legge che « l’altezza strutturale al colmo è attualmente pari a mt. 4.05, misurata dalla quota del grezzo a terra fino alla sommità delle carpiate in legno ».
La tesi dell’appellante è che tali valutazioni sarebbero del tutto errate e inattendibili in quanto « non si riferiscono ad accertamenti tecnici e misurazione effettivamente compiute dai tecnici comunali, né tanto meno si riferiscono ad accertamenti compiuti secondo le indicazioni dell’art. 7 delle NTA del PRG » (pag. 12 dell’appello).
Si tratta di una tesi smentita dalle risultanze dei rilievi effettuati in contraddittorio il giorno 25 settembre 2025, proprio dal tecnico comunale.
6.1.3. Dunque, sulla base di quanto fin qui evidenziato, risulta insussistente il vizio di ultrapetizione da cui, a parere dell’appellante, sarebbe affetta la sentenza impugnata.
6.2. Con il secondo motivo l’appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe disatteso l’esito della verificazione disposta in primo grado, la quale avrebbe accertato l’idoneità delle misure proposte a ridurre le altezze interne.
Si tratta di doglianza infondata atteso che, come visto, la questione tecnica da risolvere non è soltanto la riduzione delle altezze interne bensì la riduzione dell’altezza complessiva del manufatto, onde riportarne il volume a quello autorizzato. Pertanto scolorano tutte le censure volte a sostenere che le soluzioni proposte con la prima e con la seconda scia sarebbero state idonee a ridurre le altezze interne.
6.3. Di conseguenza è corretta anche la statuizione del Tar di carenza di interesse del sig. NI ad impugnare il provvedimento prot. 9287 del 14 aprile 2023 di inibizione della prima scia, nella parte in cui il comune ha contestato la trasformazione della finestra in porta finestra, nonché nella parte in cui ha contestato l’istallazione dell’insegna, statuizione contestata con il terzo motivo.
Fermo restando che, come già rilevato in sede cautelare, è indubbia la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per l’insegna, va ribadito ancora una volta che, a differenza di quanto afferma l’appellante, l’innalzamento della quota terreno non avrebbe potuto ottemperare all’ordine di demolizione, riportando così il fabbricato a quanto previsto nell’originario progetto autorizzato dal comune e assistito da autorizzazione paesaggistica:
infatti come precisato dal tecnico comunale, tale artificio non avrebbe ridotto l’aumento volumetrico.
6.3.1. L’appellante sostiene che non si sarebbe inteso porre in essere alcun innalzamento, in quanto si sarebbe riportato il piano di campagna a quello previsto nel progetto assentito, dal momento che egli avrebbe proceduto alla movimentazione di terreno lungo il perimetro del fabbricato per la realizzazione di opere fognarie.
L’affermazione per cui per via di tali movimentazioni, il livello del piano di campagna si sarebbe temporaneamente “abbassato”, per poi dover essere ripristinato, è rimasta una mera affermazione (dichiarazione di parte effettuata anche in sede di sopralluogo) che tuttavia non risulta confermata dalla relazione tecnica.
6.4. Parimenti infondato è il quarto motivo con il quale si sostiene che l’amministrazione si sarebbe dovuta esprimere non in termini inibitori bensì in termini conformativi, così da agevolare la rimozione delle opere irregolarità e ripristinare il prima possibile lo stato legittimo.
La tesi muove, ancora una volta, dal presupposto errato secondo cui il “rimedio” da apprestare dovesse riguardare il ripristino delle sole altezze interne.
6.5. Le argomentazioni fin qui spese esauriscono tutte le ripetitive questioni dedotte in giudizio, ivi comprese quelle di cui ai motivi riproposti, i quali, ancora una volta, ruotano intorno alla tesi per cui le difformità contestate con l’ordinanza di demolizione 78 del 12 dicembre 2022, riguardassero soltanto le altezze interne e non il maggior volume.
Nonostante la parte appellante insista ripetutamente, anche nella memoria conclusiva, sulla tesi per cui la contestazione originaria riguardasse soltanto le altezze interne, in realtà in nessuna parte smentisce l’accertato aumento di volumetria che, di per sé solo, comporta l’onere della demolizione.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al comune appellato le spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
UR MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR MA | Marco LI |
IL SEGRETARIO