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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11282/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11282/2023
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. Paolo Torresani in sostituzione dell'avv. VILLANACCI Parte_1
GERARDO Per l'avv. RONDANI FILIPPO Controparte_1
L'avv. Torresani si riporta all'atto di citazione, alle note depositate il 18.3.25 ed alle conclusioni ivi contenute L'avv. Rondani si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusive depositate
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11282/2023 promossa da:
C.F. già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con l'avv. Gerardo Villanacci OPPONENTE contro
C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. Paolo Grassi, Michele Guidugli e Filippo Rondani
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, (da ora, ), già Parte_1
[...]
(da ora, ), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_2
2326/2023, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Brescia le ha ingiunto, su ricorso di (da ora, , il pagamento dell'importo di € Controparte_1 CP_1
58.755,54, oltre interessi e spese della procedura monitoria per compenso ed esborsi.
Nel ricorso per ingiunzione, aveva esposto: 1) di aver gestito l'impianto di CP_1
distribuzione di carburante sito in Incisa Valdarno via Roma 39 come da contratto di cessione dell'uso dell'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi collegato al contratto di fornitura Part in esclusiva stipulato con (da ora, ); 2) che nel 2017 aveva Controparte_2 CP_2 acquistato da il ramo d'azienda, comprensivo dell'impianto gestito dall'odierna ricorrente, CP_2
avvisando i singoli gestori del subentro nei contratti in essere, ivi incluso il contratto di pagina 2 di 8 fornitura, e specificando espressamente che il subentro sarebbe avvenuto alle medesime
Part condizioni applicate da , rifiutandosi però di applicare le condizioni economiche previste nell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della del CP_2
16/07/2014; 4) che con ricorso in riassunzione essa aveva convenuto in giudizio, dinnanzi al Part Tribunale di Brescia, al fine di sentirla condannare all'applicazione delle condizioni economiche previste dal suddetto Accordo e conseguentemente al pagamento delle somme ad essa spettanti e maturate, al mese di febbraio 2018, pari ad € 11.100,00 a titolo di quote fisse ed
€ 21.928,21, oltre IVA, a titolo di differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di carburante;
5) che, espletata Parte_2 CP_2
consulenza tecnica, il Tribunale con sentenza n. 2712/2022 del 10/11/2022 aveva condannato Part : i) ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo con le associazioni di categoria;
ii) a pagare l'importo maturato fino al mese di febbraio 2018 per € 11.100,00 per quote fisse ed € 21.928,21 oltre
IVA per differenziali;
6) che, nonostante l'esecutività della sentenza, Pad, non aveva sottoscritto alcun nuovo accordo e si era rifiutata di ottemperare all'ordine imposto di applicare le condizioni economiche indicate;
7) che, dall'1 marzo 2018 sino al 23/08/2019, data di riconsegna dell'impianto, era maturato, in favore della ricorrente, l'ulteriore importo di €
48.084,87 oltre IVA, di cui € 14.800,00 per quote fisse ed € 33.284,87 oltre IVA per differenziali, come da relazione del proprio consulente dott. 8) che gli importi, come Per_1
richiesti, erano stati determinati in base ai medesimi criteri utilizzati dal CTU nominato dal giudice nel procedimento precedentemente incardinato;
9) che a tali importi andavano aggiunti i costi sostenuti per le perizie redatte dai consulenti di parte.
A fondamento dell'opposizione Pad ha:
- contestato la tesi dell'ingiungente, secondo cui in forza della cessione del ramo d'azienda del 12.1.2017, sarebbe subentrata, ai sensi dell'art. 2558 c.c., nella Parte_2
titolarità di tutti i rapporti negoziali già facenti capo alla cedente , compreso quindi CP_2
l'Accordo Aziendale del 16.7.2014; secondo l'opponente, infatti, escludendo espressamente detta norma i contratti aventi carattere personale, tra cui – a dire della pagina 3 di 8 stessa - quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”, essa non potrebbe applicarsi agli
Accordi Collettivi del 16.7.2014 e del 19.12.2011, in quanto soggetti alla disciplina speciale di cui all'art. 1, co.6 del d.lgs. 32/1998 e succ. modifiche;
- dedotto l'illegittimità ed inefficacia della clausola di “ultrattività” secondo la quale tale l'Accordo del 2014 aveva efficacia fino al 31.12.2015 o comunque “fino alla sottoscrizione di nuovo accordo tra le parti” (cfr. art. 1 doc. 5 convenuto) in quanto contraria alla “naturale temporaneità delle obbligazioni”;
- eccepito la carenza del presupposto della liquidità del credito. Sostiene l'opponente, in primo luogo, che il ricorso monitorio risulta fondato esclusivamente sul conteggio contenuto nella perizia di parte, costituente “una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio”. In secondo luogo, osserva che “l'ulteriore sconto variabile” (denominato da controparte “quota fissa”), come disciplinato e determinato nel precedente Accordo 19.12.2011 e richiamato nel successivo Accordo del 2014, risulta quantificato sulla base dell'erogato di ciascun punto vendita distinto per categoria di impianto1; nella specie l'ingiungente, in sede di ricorso monitorio, non avrebbe specificato la quantità di carburante erogato con la modalità Self Service “Post Pay” negli anni 2018 e 2019 di talchè non sarebbe dimostrata la sussistenza del presupposto per l'applicazione dello sconto;
- contestato la liquidazione degli interessi, applicati nel decreto ingiuntivo come richiesti in sede monitoria, e, quindi, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2002, e quantificati in sede di precetto in €16.354,27 dovendo gli interessi eventualmente maturati sull'asserito credito
(non concernendo il pagamento del prezzo della merce bensì i diversi trattamenti economici dell'“Ulteriore Sconto Variabile” (denominato da controparte “quote fisse”) e 1 “Ai gestori dei punti vendita della viabilità ordinaria, con decorrenza 01/01/2012, sarà riconosciuto, oltre allo SG, un Ulteriore Sconto Variabile, che è elemento integrante degli aspetti economici relativi al rapporto di gestione e che si applicherà sulla base dell'erogato di ciascun Punto di Vendita, distinto per tipologia di impianto. Tale sconto sarà suddiviso come segue: IMPIANTI POST-PAY a) a tutti i gestori della viabilità ordinaria che vendono carburante in modalità Post Pay, verrà riconosciuto uno sconto pari ad €/mc 111,04, sui primi 100 Metricubi ritirati nel corso dell'anno solare a partire dal 1/1/2012. Tale sconto variabile sarà liquidato alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno. Ai fini di una semplificazione del processo amministrativo e di controllo, la liquidazione sarà effettuata in 3 tranches: entro il 20 Febbraio 2012 € 3.700 entro il 20 Giugno 2012 € 3.700 entro il 20 Ottobre 2012 € 3.700 Nel caso in cui lo sconto percepito fosse superiore o inferiore a quello dovuto in base al quantitativo di carburante effettivamente ritirato nel corso dell'anno, si procederà all'effettuazione del conguaglio. Qualora la gestione del PV sia di durata inferiore all'anno solare, la somma delle 3 tranches sarà ricalcolata sulla frazione di anno”. pagina 4 di 8 dello “Sconto Unico di Gestione” (denominato da controparte “differenziali”), essere quelli legali piuttosto che quelli ex art. 5 D. Lgs. 231/2002. Part
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Si è costituta in giudizio la eccependo, preliminarmente, che l'applicabilità al CP_1
rapporto oggetto di causa delle condizioni di cui all'accordo del 2014 era stato già oggetto della sentenza di questo Tribunale n. 2712/22 confermata dalla Corte di Appello con la sentenza
Part 942/23, con la quale era stato ordinato a di applicare le condizioni economiche previste dall'accordo citato non solo alle forniture di carburante eseguite ed oggetto del procedimento, ma a tutte le forniture di carburante eseguite anche successivamente fino all'avvenuta
Part sottoscrizione da parte di di un nuovo accordo stipulato con le associazioni di categoria.
Ha comunque ribadito, in sostanza, le difese già svolte chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza adi sospensione della provvisoria esecutività, la causa, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Questo Tribunale, infatti, con sentenza n. 2712/2022 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), emessa nel procedimento RG 9205/20, confermata dalla sentenza n. 942/2023 della Corte di Part Appello (cfr. doc. 15 opposta), esecutiva, ha ordinato a di applicare a tutte le forniture eseguite nei confronti della quindi sia quelle oggetto del giudizio conclusosi con la CP_1
predetta sentenza che a quelle effettuate in epoca successiva, le condizioni economiche previste Part dall'accordo siglato da in data 16.7.14 sino alla stipula, da parte di , di un CP_2
nuovo accordo con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori, di talché è da escludere che questo giudice debba nuovamente entrare nel merito della questione circa
Part l'efficacia vincolante per delle condizioni economiche previste dall'Accordo più volte richiamato, efficacia ribadita, comunque, in plurime sentenze, di questa sezione del Tribunale, poi confermate dalla Corte di Appello di Brescia.
Passando alla quantificazione del credito ingiunto, il credito della deve CP_1
ritenersi adeguatamente provato tenuto conto, da un lato, del fatto che la perizia redatta dal pagina 5 di 8 consulente di parte dott. è stata redatta esaminando la documentazione fornita dal gestore, Per_1
ed allegata alla relazione (cfr. doc. 9 bis) e tenendo conto dei criteri già ritenuti corretti dal
CTU nominato nel precedente procedimento, e, dall'altro, del fatto che l'opponente si è limitata a contestare esclusivamente la quantificazione dell' “ulteriore sconto variabile” (o quota fissa) stante – a suo dire - la mancata indicazione, nella relazione del dott. dei litri di carburante Per_1
erogati dall'opposta con la modalità Self Service “Post Pay” negli anni 2018 e 2019, il che non consentirebbe di valutare la sussistenza o meno del presupposto per l'applicazione dello sconto.
La contestazione è, però, meramente pretestuosa se solo si considera che del dato
Part relativo al carburante erogato , in quanto proprietaria dell'impianto e fornitrice del carburante, non poteva non avere la disponibilità, con conseguente possibilità per la stessa di contestare in modo puntuale i calcoli del consulente di parte e la documentazione da quest'ultimo utilizzata per i conteggi ed allegata alla relazione.
Va, invece, parzialmente accolta l'opposizione con riferimento alla misura degli interessi moratori, contestazione rispetto alla quale l'opposta non ha formulato specifiche difese.
Part In sede monitoria, infatti, la ha chiesto la condanna di al pagamento degli CP_1
interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo ex art. 5 D.lgs. 231/02 e il decreto ingiuntivo
è stato emesso per l'importo richiesto a titolo di capitale e per gli interessi “come da domanda”.
Ora, la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.lgs. n. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominate, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, intesa quest'ultima espressione come riferibile “a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (da ultimo: Cass. 1747/25).
Ritiene, pertanto, questo giudice che tale disciplina sia applicabile al caso di specie, avendo quest'ultimo ad oggetto le condizioni economiche del rapporto di fornitura prima Part intercorrente tra il gestore ed e successivamente tra il primo e , CP_1 CP_2
pagina 6 di 8 limitatamente, però, all'importo dovuto a titolo di “ulteriore sconto variabile”, in relazione al Part quale erano previste rate fisse, maturate e non accreditate da alle specifiche scadenze pattuite, e non invece, né in riferimento all'importo dovuto a titolo di “sconto unico di gestione”, previsto all'art. 4 dell'Accordo Collettivo del 2014, rappresentato dal minor prezzo di approvvigionamento non applicato con conseguente indebito pagamento da parte del gestore di un maggior prezzo, né all'importo richiesto a titolo sostanzialmente risarcitorio quale rimborso della spesa sostenuta per la redazione delle relazioni da parte del tecnico nominato.
In conclusione, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato stante la fondatezza della
Part contestazione in merito a tale esclusivo profilo e va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 14.800,00 oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 e delle somme di € 33.284,87 oltre IVA ed € 3.348,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite con Part conseguente condanna di al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese, liquidate, per l'intero, in base ai parametri di cui al DM 55/14 e considerato il valore della lite, come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale, ogni altra domanda od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2326/23;
- condanna a pagare, in favore di parte opposta le somme di € Parte_1
14.800,00 oltre IVA oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalle rispettive scadenze al saldo, di € 33.284,87 oltre IVA e di € 3.348,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
- compensa per un quinto le spese di lite e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento dei restanti quattro quinti, liquidati per l'intero, in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa, come per legge.
pagina 7 di 8 Brescia, 3 aprile 2025
Il giudice Marina Mangosi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11282/2023
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. Paolo Torresani in sostituzione dell'avv. VILLANACCI Parte_1
GERARDO Per l'avv. RONDANI FILIPPO Controparte_1
L'avv. Torresani si riporta all'atto di citazione, alle note depositate il 18.3.25 ed alle conclusioni ivi contenute L'avv. Rondani si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusive depositate
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11282/2023 promossa da:
C.F. già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con l'avv. Gerardo Villanacci OPPONENTE contro
C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. Paolo Grassi, Michele Guidugli e Filippo Rondani
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, (da ora, ), già Parte_1
[...]
(da ora, ), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_2
2326/2023, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Brescia le ha ingiunto, su ricorso di (da ora, , il pagamento dell'importo di € Controparte_1 CP_1
58.755,54, oltre interessi e spese della procedura monitoria per compenso ed esborsi.
Nel ricorso per ingiunzione, aveva esposto: 1) di aver gestito l'impianto di CP_1
distribuzione di carburante sito in Incisa Valdarno via Roma 39 come da contratto di cessione dell'uso dell'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi collegato al contratto di fornitura Part in esclusiva stipulato con (da ora, ); 2) che nel 2017 aveva Controparte_2 CP_2 acquistato da il ramo d'azienda, comprensivo dell'impianto gestito dall'odierna ricorrente, CP_2
avvisando i singoli gestori del subentro nei contratti in essere, ivi incluso il contratto di pagina 2 di 8 fornitura, e specificando espressamente che il subentro sarebbe avvenuto alle medesime
Part condizioni applicate da , rifiutandosi però di applicare le condizioni economiche previste nell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della del CP_2
16/07/2014; 4) che con ricorso in riassunzione essa aveva convenuto in giudizio, dinnanzi al Part Tribunale di Brescia, al fine di sentirla condannare all'applicazione delle condizioni economiche previste dal suddetto Accordo e conseguentemente al pagamento delle somme ad essa spettanti e maturate, al mese di febbraio 2018, pari ad € 11.100,00 a titolo di quote fisse ed
€ 21.928,21, oltre IVA, a titolo di differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di carburante;
5) che, espletata Parte_2 CP_2
consulenza tecnica, il Tribunale con sentenza n. 2712/2022 del 10/11/2022 aveva condannato Part : i) ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo con le associazioni di categoria;
ii) a pagare l'importo maturato fino al mese di febbraio 2018 per € 11.100,00 per quote fisse ed € 21.928,21 oltre
IVA per differenziali;
6) che, nonostante l'esecutività della sentenza, Pad, non aveva sottoscritto alcun nuovo accordo e si era rifiutata di ottemperare all'ordine imposto di applicare le condizioni economiche indicate;
7) che, dall'1 marzo 2018 sino al 23/08/2019, data di riconsegna dell'impianto, era maturato, in favore della ricorrente, l'ulteriore importo di €
48.084,87 oltre IVA, di cui € 14.800,00 per quote fisse ed € 33.284,87 oltre IVA per differenziali, come da relazione del proprio consulente dott. 8) che gli importi, come Per_1
richiesti, erano stati determinati in base ai medesimi criteri utilizzati dal CTU nominato dal giudice nel procedimento precedentemente incardinato;
9) che a tali importi andavano aggiunti i costi sostenuti per le perizie redatte dai consulenti di parte.
A fondamento dell'opposizione Pad ha:
- contestato la tesi dell'ingiungente, secondo cui in forza della cessione del ramo d'azienda del 12.1.2017, sarebbe subentrata, ai sensi dell'art. 2558 c.c., nella Parte_2
titolarità di tutti i rapporti negoziali già facenti capo alla cedente , compreso quindi CP_2
l'Accordo Aziendale del 16.7.2014; secondo l'opponente, infatti, escludendo espressamente detta norma i contratti aventi carattere personale, tra cui – a dire della pagina 3 di 8 stessa - quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”, essa non potrebbe applicarsi agli
Accordi Collettivi del 16.7.2014 e del 19.12.2011, in quanto soggetti alla disciplina speciale di cui all'art. 1, co.6 del d.lgs. 32/1998 e succ. modifiche;
- dedotto l'illegittimità ed inefficacia della clausola di “ultrattività” secondo la quale tale l'Accordo del 2014 aveva efficacia fino al 31.12.2015 o comunque “fino alla sottoscrizione di nuovo accordo tra le parti” (cfr. art. 1 doc. 5 convenuto) in quanto contraria alla “naturale temporaneità delle obbligazioni”;
- eccepito la carenza del presupposto della liquidità del credito. Sostiene l'opponente, in primo luogo, che il ricorso monitorio risulta fondato esclusivamente sul conteggio contenuto nella perizia di parte, costituente “una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio”. In secondo luogo, osserva che “l'ulteriore sconto variabile” (denominato da controparte “quota fissa”), come disciplinato e determinato nel precedente Accordo 19.12.2011 e richiamato nel successivo Accordo del 2014, risulta quantificato sulla base dell'erogato di ciascun punto vendita distinto per categoria di impianto1; nella specie l'ingiungente, in sede di ricorso monitorio, non avrebbe specificato la quantità di carburante erogato con la modalità Self Service “Post Pay” negli anni 2018 e 2019 di talchè non sarebbe dimostrata la sussistenza del presupposto per l'applicazione dello sconto;
- contestato la liquidazione degli interessi, applicati nel decreto ingiuntivo come richiesti in sede monitoria, e, quindi, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2002, e quantificati in sede di precetto in €16.354,27 dovendo gli interessi eventualmente maturati sull'asserito credito
(non concernendo il pagamento del prezzo della merce bensì i diversi trattamenti economici dell'“Ulteriore Sconto Variabile” (denominato da controparte “quote fisse”) e 1 “Ai gestori dei punti vendita della viabilità ordinaria, con decorrenza 01/01/2012, sarà riconosciuto, oltre allo SG, un Ulteriore Sconto Variabile, che è elemento integrante degli aspetti economici relativi al rapporto di gestione e che si applicherà sulla base dell'erogato di ciascun Punto di Vendita, distinto per tipologia di impianto. Tale sconto sarà suddiviso come segue: IMPIANTI POST-PAY a) a tutti i gestori della viabilità ordinaria che vendono carburante in modalità Post Pay, verrà riconosciuto uno sconto pari ad €/mc 111,04, sui primi 100 Metricubi ritirati nel corso dell'anno solare a partire dal 1/1/2012. Tale sconto variabile sarà liquidato alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno. Ai fini di una semplificazione del processo amministrativo e di controllo, la liquidazione sarà effettuata in 3 tranches: entro il 20 Febbraio 2012 € 3.700 entro il 20 Giugno 2012 € 3.700 entro il 20 Ottobre 2012 € 3.700 Nel caso in cui lo sconto percepito fosse superiore o inferiore a quello dovuto in base al quantitativo di carburante effettivamente ritirato nel corso dell'anno, si procederà all'effettuazione del conguaglio. Qualora la gestione del PV sia di durata inferiore all'anno solare, la somma delle 3 tranches sarà ricalcolata sulla frazione di anno”. pagina 4 di 8 dello “Sconto Unico di Gestione” (denominato da controparte “differenziali”), essere quelli legali piuttosto che quelli ex art. 5 D. Lgs. 231/2002. Part
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Si è costituta in giudizio la eccependo, preliminarmente, che l'applicabilità al CP_1
rapporto oggetto di causa delle condizioni di cui all'accordo del 2014 era stato già oggetto della sentenza di questo Tribunale n. 2712/22 confermata dalla Corte di Appello con la sentenza
Part 942/23, con la quale era stato ordinato a di applicare le condizioni economiche previste dall'accordo citato non solo alle forniture di carburante eseguite ed oggetto del procedimento, ma a tutte le forniture di carburante eseguite anche successivamente fino all'avvenuta
Part sottoscrizione da parte di di un nuovo accordo stipulato con le associazioni di categoria.
Ha comunque ribadito, in sostanza, le difese già svolte chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza adi sospensione della provvisoria esecutività, la causa, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Questo Tribunale, infatti, con sentenza n. 2712/2022 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), emessa nel procedimento RG 9205/20, confermata dalla sentenza n. 942/2023 della Corte di Part Appello (cfr. doc. 15 opposta), esecutiva, ha ordinato a di applicare a tutte le forniture eseguite nei confronti della quindi sia quelle oggetto del giudizio conclusosi con la CP_1
predetta sentenza che a quelle effettuate in epoca successiva, le condizioni economiche previste Part dall'accordo siglato da in data 16.7.14 sino alla stipula, da parte di , di un CP_2
nuovo accordo con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori, di talché è da escludere che questo giudice debba nuovamente entrare nel merito della questione circa
Part l'efficacia vincolante per delle condizioni economiche previste dall'Accordo più volte richiamato, efficacia ribadita, comunque, in plurime sentenze, di questa sezione del Tribunale, poi confermate dalla Corte di Appello di Brescia.
Passando alla quantificazione del credito ingiunto, il credito della deve CP_1
ritenersi adeguatamente provato tenuto conto, da un lato, del fatto che la perizia redatta dal pagina 5 di 8 consulente di parte dott. è stata redatta esaminando la documentazione fornita dal gestore, Per_1
ed allegata alla relazione (cfr. doc. 9 bis) e tenendo conto dei criteri già ritenuti corretti dal
CTU nominato nel precedente procedimento, e, dall'altro, del fatto che l'opponente si è limitata a contestare esclusivamente la quantificazione dell' “ulteriore sconto variabile” (o quota fissa) stante – a suo dire - la mancata indicazione, nella relazione del dott. dei litri di carburante Per_1
erogati dall'opposta con la modalità Self Service “Post Pay” negli anni 2018 e 2019, il che non consentirebbe di valutare la sussistenza o meno del presupposto per l'applicazione dello sconto.
La contestazione è, però, meramente pretestuosa se solo si considera che del dato
Part relativo al carburante erogato , in quanto proprietaria dell'impianto e fornitrice del carburante, non poteva non avere la disponibilità, con conseguente possibilità per la stessa di contestare in modo puntuale i calcoli del consulente di parte e la documentazione da quest'ultimo utilizzata per i conteggi ed allegata alla relazione.
Va, invece, parzialmente accolta l'opposizione con riferimento alla misura degli interessi moratori, contestazione rispetto alla quale l'opposta non ha formulato specifiche difese.
Part In sede monitoria, infatti, la ha chiesto la condanna di al pagamento degli CP_1
interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo ex art. 5 D.lgs. 231/02 e il decreto ingiuntivo
è stato emesso per l'importo richiesto a titolo di capitale e per gli interessi “come da domanda”.
Ora, la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.lgs. n. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominate, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, intesa quest'ultima espressione come riferibile “a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (da ultimo: Cass. 1747/25).
Ritiene, pertanto, questo giudice che tale disciplina sia applicabile al caso di specie, avendo quest'ultimo ad oggetto le condizioni economiche del rapporto di fornitura prima Part intercorrente tra il gestore ed e successivamente tra il primo e , CP_1 CP_2
pagina 6 di 8 limitatamente, però, all'importo dovuto a titolo di “ulteriore sconto variabile”, in relazione al Part quale erano previste rate fisse, maturate e non accreditate da alle specifiche scadenze pattuite, e non invece, né in riferimento all'importo dovuto a titolo di “sconto unico di gestione”, previsto all'art. 4 dell'Accordo Collettivo del 2014, rappresentato dal minor prezzo di approvvigionamento non applicato con conseguente indebito pagamento da parte del gestore di un maggior prezzo, né all'importo richiesto a titolo sostanzialmente risarcitorio quale rimborso della spesa sostenuta per la redazione delle relazioni da parte del tecnico nominato.
In conclusione, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato stante la fondatezza della
Part contestazione in merito a tale esclusivo profilo e va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 14.800,00 oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 e delle somme di € 33.284,87 oltre IVA ed € 3.348,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite con Part conseguente condanna di al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese, liquidate, per l'intero, in base ai parametri di cui al DM 55/14 e considerato il valore della lite, come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale, ogni altra domanda od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2326/23;
- condanna a pagare, in favore di parte opposta le somme di € Parte_1
14.800,00 oltre IVA oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalle rispettive scadenze al saldo, di € 33.284,87 oltre IVA e di € 3.348,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
- compensa per un quinto le spese di lite e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento dei restanti quattro quinti, liquidati per l'intero, in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa, come per legge.
pagina 7 di 8 Brescia, 3 aprile 2025
Il giudice Marina Mangosi
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