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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 751/2020 (riunito il RG 255/2021)
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 751 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
POMATA DANIELE
-parte attrice-
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in giudizio con l'avv. ZANELLA LORENZO
-parte convenuta-
OGGETTO: Associazione - Comitato
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così le conclusioni come da verbale dell'udienza del 14/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio , Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- IN VIA PRELIMINARE: previe le più opportune declaratorie del caso, rilevata l'esecuzione della deliberazione di esclusione del 15/12/2019, ricevuta dall'attore in data 18/12/2019,
1 sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione impugnata e, conseguentemente, ordinare
l'immediata reintegra del socio Prof. nella compagine sociale della Parte_1
convenuta;
- NEL MERITO: in ogni caso, revocare la delibera di espulsione del 15/12/2019, ricevuta dall'attore in data 18/12/2019, poiché illegittima, inefficace e annullabile per violazione di legge
e/o di clausole statutarie e/o regolamentari con la conseguente riammissione del socio Prof.
[...]
; Parte_1
- con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l , Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e formulando a sua volta le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
• rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata per i motivi esposti in narrativa.
• disporsi con ordinanza ex art.89, co.2, c.p.c. la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive contenute a pg.10 dell'atto di citazione:
“Egli […] è stato proditoriamente raggiunto da una stringatissima comunicazione”;
“Con mossa proditoria- si osa dire quasi decettiva- il Prof. è stato Parte_1
indotto a tenere indenne – pur in assenza di suo obbligo giuridico di farlo- l'Associazione dagli effetti della truffa patita dallo stesso attore”;
“gli è stata proditoriamente notificata la sua esclusione”.
In via pregiudiziale di rito: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile per i motivi esposti in narrativa l'impugnazione proposta dal dott. avverso la delibera del Parte_1
Consiglio Direttivo del del 15.12.2019. Controparte_1
Nel merito: rigettarsi la medesima impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
In data 6/7/2024 è stato riunito al presente il fascicolo n. 255/2021 RG.
Istruita sommariamente la causa, si è pervenuti all'udienza del 14/5/2025 in cui i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in quanto la parte attrice aveva dichiarato di non avere più interesse ad agire e la parte convenuta ha concordato sulla medesima istanza, con l'accordo tra le stesse circa la compensazione integrale delle spese di lite (v. note scritte depositate da entrambe le parti in data 13/5/2025) e con rinuncia ai termini di legge per scritti conclusionali.
All'esito, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
2 Alla luce di quanto sopra, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte attrice e la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dell'attore, e stante la condivisione di tale conclusione da parte della convenuta, non resta che dichiarare la cessazione la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante l'accordo tra le parti sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte attrice.
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, il 14/5/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 751/2020 (riunito il RG 255/2021)
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 751 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
POMATA DANIELE
-parte attrice-
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in giudizio con l'avv. ZANELLA LORENZO
-parte convenuta-
OGGETTO: Associazione - Comitato
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così le conclusioni come da verbale dell'udienza del 14/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio , Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- IN VIA PRELIMINARE: previe le più opportune declaratorie del caso, rilevata l'esecuzione della deliberazione di esclusione del 15/12/2019, ricevuta dall'attore in data 18/12/2019,
1 sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione impugnata e, conseguentemente, ordinare
l'immediata reintegra del socio Prof. nella compagine sociale della Parte_1
convenuta;
- NEL MERITO: in ogni caso, revocare la delibera di espulsione del 15/12/2019, ricevuta dall'attore in data 18/12/2019, poiché illegittima, inefficace e annullabile per violazione di legge
e/o di clausole statutarie e/o regolamentari con la conseguente riammissione del socio Prof.
[...]
; Parte_1
- con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l , Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e formulando a sua volta le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
• rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata per i motivi esposti in narrativa.
• disporsi con ordinanza ex art.89, co.2, c.p.c. la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive contenute a pg.10 dell'atto di citazione:
“Egli […] è stato proditoriamente raggiunto da una stringatissima comunicazione”;
“Con mossa proditoria- si osa dire quasi decettiva- il Prof. è stato Parte_1
indotto a tenere indenne – pur in assenza di suo obbligo giuridico di farlo- l'Associazione dagli effetti della truffa patita dallo stesso attore”;
“gli è stata proditoriamente notificata la sua esclusione”.
In via pregiudiziale di rito: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile per i motivi esposti in narrativa l'impugnazione proposta dal dott. avverso la delibera del Parte_1
Consiglio Direttivo del del 15.12.2019. Controparte_1
Nel merito: rigettarsi la medesima impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
In data 6/7/2024 è stato riunito al presente il fascicolo n. 255/2021 RG.
Istruita sommariamente la causa, si è pervenuti all'udienza del 14/5/2025 in cui i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in quanto la parte attrice aveva dichiarato di non avere più interesse ad agire e la parte convenuta ha concordato sulla medesima istanza, con l'accordo tra le stesse circa la compensazione integrale delle spese di lite (v. note scritte depositate da entrambe le parti in data 13/5/2025) e con rinuncia ai termini di legge per scritti conclusionali.
All'esito, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
2 Alla luce di quanto sopra, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte attrice e la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dell'attore, e stante la condivisione di tale conclusione da parte della convenuta, non resta che dichiarare la cessazione la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante l'accordo tra le parti sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte attrice.
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, il 14/5/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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