Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano,
La Corte d'Appello di AP , sezione seconda civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Alessandra Piscitiello Presidente rel.
dr.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dr.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4289/2021, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 9.10.2024 celebrata ex art. 127 ter cpc con la concessione dei termini ex art. 190 cpc giusta ordinanza del 14.10.2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 1730/2021 pubblicata il 25.8.2021, notificata il 13.9.2021, vertente
TRA
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Prete n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Agozzino (c.f. C.F._2
p.e.c.: fax 081.8018455) giusta procura in calce all'atto di appello, Email_1
presso il cui studio in Castellammare di Stabia alla via Denza n. 9 elegge domicilio.
-Appellante-
CONTRO
società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano Controparte_1
(soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società “
[...]
), con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova, n. 19, codice fiscale e CP_2
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- Monza-Brianza-Lodi n.
10311000961, in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria con rappresentanza - giusta procura con atto per Notaio di Salice del Persona_1
Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, avente numero di codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno iscritta nell'elenco P.IVA_1 delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto presso la CA d'Italia, ai sensi del provvedimento della CA d'Italia del 7 giugno 2017, al numero 35818.4, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giulia GALATI del Foro di
Roma, nata a [...] il [...] – C.F. appartenente C.F._3
all' , con sede legale in Milano, Bastioni di Controparte_4
Porta Nuova, n. 19, in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito del Notaio di Milano Avvocati Corso Giuseppe Persona_2 Controparte_5
Garibaldi – Villa Menna, n. 115 – 80055 Portici (NA) Tel. 081.0608483 – Fax
081.19308132 – , CF e Email_2 Email_3
Iscrizione Registro Imprese di AP – REA NA 1009770 in data 29 P.IVA_2 novembre 2019, Rep. 5065 – Racc. 1259, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Milano 2 in data 3 dicembre 2019 al n. 54678, serie 1T, e dall'avv. Massimiliano MUNI del
Foro di AP (CF: ), in virtù di procura rilasciata su documento C.F._4
separato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e da considerarsi apposto in calce al medesimo, e con quest'ultimo elettivamente domiciliata alla pec massimiliano - Avvisi e comunicazioni di rito al fax Email_4
081.19308132 e alla PEC Email_5
-appellata-
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 cpc all'atto di precetto notificato il 6.10.2029 per residuo mutuo ipotecario.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 1730/2021 pubblicata il 325.8.2021 il Tribunale di Torre
Annunziata rigettava l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cpc ( cosi qualificata l'azione) proposta da avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatogli, quale terzo datore di ipoteca, ad istanza della
[...]
in data 6.10.2019 per l'importo di euro 358.816,34, oltre interessi di Controparte_6 mora e spese legali, in virtù del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario per Notar Dott. di Pagani del 14.03.2006 (Rep. n. 135.345 Persona_3
– Racc. n. 27.109), stipulato, in origine, tra e la società Controparte_7
“ , di cui la società era divenuta Controparte_8 Controparte_6 cessionaria in forza di cartolarizzazione dei crediti del AN di AP SP ( cessionaria, nelle more, dei crediti di SA SA AO SP in forza di altra precedente cessione in blocco) osservando che: - il primo motivo - qualificato come opposizione ex art. 617 cpc- con cui si denunciava l'inefficacia e/o invalidità dell'atto di precetto per omessa allegazione della procura alle liti- era inammissibile, in quanto proposto oltre il termine perentorio di venti giorni ex art. 617 cpc e in ogni caso infondato essendovi procura generale alle liti conferita con atto per Notar di Monterotondo del 21.7.2016; - anche Persona_4 la seconda eccezione- relativa alla nullità dell'atto di precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo- - era inammissibile perché tardivamente proposta rispetto al termine perentorio ex art. 617 cpc nonché , nel merito, infondata, trattandosi di credito fondiario per il quale era escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo anche quando il mutuante agiva nei confronti del terzo proprietario datore di ipoteca;
- del pari infondato era il terzo motivo- denunciante la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla (sub specie di mancanza di prova che il credito Controparte_6
precettato fosse incluso in quelli ceduti non essendo dimostrata la ricorrenza di tutti e quattro i requisiti previsti nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. del 29.3.2012, in particolare la prova dell'invio da parte della CA cedente della ultimativa intimazione di pagamento attestante anche la risoluzione del contratto recante data 27.2.2012 e la gestione della sofferenza da )- atteso che, secondo la Corte regolatrice, in tema di Parte_2 cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, era sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco , senza necessità di specifica enumerazione, laddove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, come nel caso in esame, ove dall'avviso nella G.U.R.I. del 29.3.2012 emergevano tutti i parametri identificati dell'oggetto della cessione, attraverso cui era possibile risalire al credito oggetto del precetto opposto;
- era, ancora , da respingere,
l'eccezione di prescrizione, in quanto essa iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e non già dalla data di stipula del contratto di mutuo;
andava, infine, disattesa la doglianza di nullità del precetto per mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme dovute, essendo nell'atto indicati gli importi richiesti per capitale residuo a scadere, capitale rate scadute e impagate, interessi corrispettivi impagati, interessi di mora su debito residuo al 6.9.2018.
2- Avverso tale decisione ha proposto appello denunciando l'errato Parte_1
rigetto del motivo- di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc- con cui era stata dedotta la mancanza di prova della titolarità in capo alla del credito Controparte_6
oggetto di precetto e ha chiesto, in riforma della stessa, accertarsi che la società opposta quale mandataria di non è titolare del Controparte_2 Controparte_6
credito azionato nei confronti di esso appellante;
vinte le spese del doppio grado.
3- Si è costituita he ha chiesto il rigetto del gravame per Controparte_1 totale infondatezza.
4- All'udienza del 9.10.2024, celebrata in forma cartolare ex art.127 ter cpc, la causa è stata assegnata in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, giusta ordinanza del 14.10.2024.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, l'impugnazione è stata tempestivamente proposta.
Invero, dagli atti del giudizio risulta che: la sentenza è stata notificata il 13.9.2021; l'appello
è stato notificato a mezzo pec il 12.10.2021.
Ne deriva che è stato rispettato il termine di trenta giorni ex art. 325 cpc.
Nel merito, il gravame è infondato.
Con unico articolato motivo l'appellante ripropone la tesi difensiva, già perorata in primo grado, secondo cui mancherebbe la prova della titolarità del credito oggetto di precetto in capo alla Controparte_6 Assume a tal fine, replicando argomenti già svolti nell'opposizione ex art. 615 cpc, che la cessionaria avrebbe dovuto dimostrare l'inclusione del credito precettato tra quelli ceduti in blocco dando prova della ricorrenza dei quattro requisiti previsti nell'avviso sulla G.U. , e cioè che il credito già del AN di AP era in sofferenza alla data del 30.6.2010( primo requisito); che lo stesso, cumulato agli altri ceduti, non superava la somma indicata di euro
6.973.090,21 ( secondo requisito); ( ma soprattutto) che la banca cedente avesse inviato una ultimativa intimazione di pagamento attestante anche la risoluzione del contratto recante la data del 27.2.2012 ( terzo requisito); che la “sofferenza” fosse stata gestita da . Parte_2
Richiama a supporto della sua tesi i medesimi precedenti di merito e di legittimità già invocati in primo grado per dire che in caso di contestazione da parte del debitore della titolarità del credito in capo al cessionario, quest'ultimo è onerato di fornire la prova del rapporto obbligatorio tra le parti.
L'impostazione dell'appellante è del tutto infondata.
Come recentemente ha chiarito la Corte regolatrice, passando in rassegna gli orientamenti di legittimità succedutisi in materia di cessione in blocco dei crediti, ai fini dell'onere probatorio, occorre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Infatti, quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Si è precisato che “(...) in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono
o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”.
Da tale ipotesi la Suprema Corte distingue quella in cui oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione:
“...in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.”( cfr in motivazione Cass. ordinanza n. 17944/2023)
Nel caso di specie, come sopra riportato, la contestazione avanzata dall'appellante per mettere in dubbio la titolarità del credito in capo alla non Controparte_6 investe l'esistenza della cessione bensì la circostanza che il credito precettato rientrasse, per le sue caratteristiche, nella categoria di quelli ceduti in blocco.
In forza dei principi sopra riportati, allora, bene ha ritenuto il tribunale di attribuire idonea valenza probatoria all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (prodotta dall'opposta in primo grado) recante l'indicazione per categoria dei crediti ceduti con puntuale specificazione dei parametri per la loro individuazione.
A ciò si aggiunge qui che, a fugare dubbi sulla inclusione del credito precettato tra quelli oggetto della cartolarizzazione in esame, milita la comunicazione effettuata da SA SA
AO SP (originaria banca mutuante) datata 4.2.2020 alla CA SP ( all'epoca procuratrice speciale di prodotta in giudizio dalla parte opposta ( cfr Controparte_6
allegato 13) del seguente tenore letterale: “A Vostra richiesta si conferma che l'allora
CA di AP SP ( oggi ) in data 9/3/2012 ha effettuato nei confronti Controparte_7
della un'operazione di cessione dei crediti in blocco ai sensi degli Controparte_6 artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 che include tra gli altri, i crediti di seguito elencati: rapporti n. 04996950100000099; 02400950100000145; 04996016227027 intestatario Della suddetta cessione in blocco è stata data notizia – ai Controparte_8 sensi dell'at. 58 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 29/03/2012al n. 38 parte II”.
Si conferma, pertanto, la correttezza della sentenza gravata che ha ritenuto provata la legittimazione attiva della precettante quale titolare del credito ceduto.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado, per il principio della soccombenza, come di seguito liquidate, sulla base parametrica degli importi minimi (stante la non complessità e la ripetitività delle questioni controverse) di cui al DM
55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (importo precettato;
scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti, stante il rigetto del gravame, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di AP-seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore della che liquida in complessivi euro 7120,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Così deciso in AP, 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Alessandra Piscitiello