Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 10657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10657 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10657/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01791/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Lanuvio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
limitatamente alle parti infra specificate, della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ciclo dei Rifiuti, Area Rifiuti, n. G00503 del 21 gennaio 2022 (proposta n. 2043 del 21 gennaio 2022) avente ad oggetto “determinazione per l'aggiornamento della tariffa di accesso all'impianto di Albano Laziale, Loc. Cecchina (RM) della società -OMISSIS- s.r.l. - C.F. e P.IVA: -OMISSIS- - sede legale in Via -OMISSIS- Roma (RM) - Ottemperanza alla sentenza n. 6249/2019 del Tar per il Lazio (Sez. Prima Quater)”; della relazione istruttoria della Regione Lazio, Direzione Ciclo dei Rifiuti, Area Rifiuti per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6249/2019; della proposta n. 2043 del 21 gennaio 2022; della nota di trasmissione della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ciclo dei Rifiuti, Area Rifiuti, n. G00503 del 21 gennaio 2022 registro ufficiale -OMISSIS- del 26 gennaio 2022; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 16.2.2022 e depositato il 21.2.2022 la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità o, comunque, l’annullamento della determina adottata dalla Regione Lazio nella parte in cui ha sottoposto il pagamento della somma dovuta dalla medesima alla società istante al venir meno degli effetti disposti dall’interdittiva antimafia e, in ogni caso, ha chiesto l’accertamento della nullità della determina nella diversa e ulteriore parte in cui non ha liquidato gli interessi moratori dovuti a titolo di risarcimento del danno, come accertato nella sentenza di questo Tribunale del 21.5.2019 n. 6249/2019, resa tra le odierne parti di causa.
Ha allegato di aver svolto per diversi anni il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti a favore di alcuni Comuni laziali e di aver ottenuto, dopo numerosi procedimenti giudiziali, la sentenza sopra indicata con cui l’Amministrazione resistente è stata condannata a ricalcolare la tariffa dovuta alla ricorrente per la propria attività di smaltimento rifiuti, a partire dal 1.1.2010 e tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti dalla ricorrente, oltre al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, ragguagliata agli interessi di mora maturati sulle somme dovute, dalla data di decorrenza della tariffa sino all’effettivo pagamento.
Ha dedotto, con tre motivi di ricorso, la nullità per difetto assoluto di attribuzioni del provvedimento nella parte in cui ha dato atto che “ ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e smi, la possibilità per il gestore di incassare i pagamenti dai comuni utenti è comunque subordinata al positivo superamento delle misure Interdittive ” e comunque la sua annullabilità, sia per incompetenza che per violazione di legge, essendo la Regione titolare del solo potere di determinazione tariffaria, non di introduzione di condizioni di pagamento.
In ogni caso, ha dedotto l’illegittimità delle previsioni in questione poiché, sulla base della giurisprudenza amministrativa, anche nella sua massima composizione, sarebbero fuori dal perimetro della normativa antimafia i corrispettivi dovuti a titolo di controprestazione, riferendosi la sospensione dei pagamenti soltanto all’erogazione di contributi pubblici ed altri benefici.
Con riguardo agli interessi, ha dedotto la nullità della determina per violazione del giudicato, non avendo l’Amministrazione liquidato la somma a titolo di interessi di mora, come statuito dal TAR.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso ed eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle pretese della ricorrente, rilevando che la stessa, sin dal 2006 e senza soluzione di continuità, è stata destinataria di provvedimenti antimafia, confermati dal TAR e dal Consiglio di Stato.
Quanto agli interessi, ha rilevato che nessun danno è stato accertato giudizialmente e che la sentenza del TAR non imponesse alla Regione di procedere alla materiale liquidazione monetaria, disponendo che la medesima rideterminasse la tariffa sulla base dei criteri ivi indicati.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 23.5.2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come rilevato dalla difesa regionale nella memoria di costituzione (pag. 6, secondo periodo) ed escludendo quindi la necessità di sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ex art. 73, comma 3 c.p.a., deve ritenersi che la determina, impugnata nella parte in cui ha dato atto della previsione del D.lgs. 150/2011 ss.mm., che subordina i pagamenti al positivo superamento delle misure interdittive, deve ritenersi priva di lesività, poiché avente funzione di indirizzo e soprattutto, perché si limita a richiamare (genericamente) una normativa cogente, la cui applicazione – a prescindere se applicabile al caso di specie, ove è stata effettivamente svolta una prestazione negoziale – non può essere limitata o imposta da un atto amministrativo generale o da uno specifico provvedimento amministrativo.
D’altra parte, anche ove i Comuni negassero il pagamento sulla scorta dell’atto di cui la parte ricorrente si duole in questa sede, sarebbe il provvedimento dell’Ente locale a dover essere impugnato, facendo valere l’illegittimità propria ed, eventualmente, quella derivata dall’atto presupposto, la cui lesività si concretizzerebbe in ogni caso con l’atto applicativo a valle (Cons. Stato, Sez. III, n. 6922/2022).
Ciò esclude, in definitiva, la necessità di valutare nel merito i motivi di ricorso, partendo quindi dal presupposto che la determina si è limitata a richiamare previsioni generali e immediatamente applicabili, senza esercitare alcun potere amministrativo spettante ai Comuni, titolari del rapporto negoziale con la ricorrente, destinataria della misura antimafia.
Quanto invece, al separato motivo di ricorso con cui la parte ricorrente si è lamentata della violazione/elusione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Lazio del 21.5.2019 n. 6249/2019, con cui l’Amministrazione resistente è stata condannata al pagamento degli interessi di mora, anche questo motivo è inammissibile.
Anzitutto, onde verificare la sussistenza dei presupposti dell’azione e poi del merito della domanda, occorre verificare il contenuto del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione e quanto eseguito dalla P.A. secondo la triplice operazione di interpretazione del giudicato al fine di a) individuare il comportamento doveroso per la Pubblica amministrazione in sede di esecuzione; b) accertare il comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione; c) valutare la conformità del comportamento tenuto rispetto a quello imposto dal giudicato (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2017).
E quindi, la sentenza testualmente dispone che: “ una volta rideterminata la tariffa definitiva spettante alla parte ricorrente, alla stregua delle coordinate sopra indicate, la Regione Lazio dovrà procedere al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ragguagliata agli interessi di mora maturati sulle somme che dovranno essere corrisposte per differenza dalla data di decorrenza della nuova tariffa e fino al momento del relativo pagamento, quale idonea misura atta a compensare il danno subito a causa del ritardo nella adozione della determinazione recante la revisione tariffaria, e, di conseguenza, nel pagamento di quanto spettante in virtù di tale provvedimento ”.
Il provvedimento impugnato ha, dal canto suo, rideterminato sia la tariffa che il momento da cui la stessa deve essere applicata e quindi, implicitamente, anche il momento da cui far decorrere gli interessi. Esso infatti, ha previsto “ in Euro 115,8 a tonnellata, al netto del costo di gestione post mortem , ecotassa, benefit ambientale e IVA (se ed in quando dovuti) la tariffa definitiva di accesso all’impianto TMB della società -OMISSIS- S.r.l.” .
Ha anche dato atto che “ la tariffa così determinata decorre dal 01/01/2010 ed è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo l’indice ISTAT ”.
In definitiva, da un lato, è stata così individuata specificamente la sorte capitale e la data di decorrenza (€115,80 per il 2010 e, per gli anni successivi, la stessa somma rivalutata anno per anno secondo l’indice ISTAT).
Dall’altro, quanto al tipo di interessi (qualificati dalla sentenza come moratori, trattandosi di un’obbligazione di pagamento), il saggio dovrà individuarsi secondo i criteri legali ai sensi dell’art. 1224 c.c., e quindi, verificando se le parti abbiano negoziato un determinato tasso superiore a quello legale oppure no, dovendo in quest’ultimo caso applicarsi il tasso legale.
Sulla base di questi rilievi si può inferire che la somma in questione sia già liquida, poiché individuabile attraverso un semplice calcolo matematico, che avrà come momento finale del computo degli interessi la data di effettivo pagamento.
E quindi, dal confronto tra quanto previsto dal giudicato e quanto disposto dall’atto che ne ha costituito una prima forma di applicazione, deve ritenersi che il provvedimento impugnato non abbia affatto inciso, comprimendolo, sull’interesse sostanziale della parte ricorrente, che potrà ricevere il pagamento sulla base dei citati presupposti.
Al più, deve ritenersi che l’atto in questione, che si è correttamente mosso nel quadro indicato dalla sentenza, non abbia (ancora) garantito una soddisfazione integrale del bene della vita.
Ne consegue una decisione in rito anche sotto questo profilo, dichiarando la carenza di interesse del ricorso, fermo restando il potere della parte di agire per l’ottemperanza non – come nel caso di specie – contra la determina che ha fissato i criteri, ma ove a questa non segua alcun mandato di pagamento indicante la somma per come dovuta nel suo esatto a montare e che vede quale debitore la sola Regione, e non i singoli Comuni, essendo la medesima unica responsabile del danno accertato in sentenza, che costituisce una posta differente dal mero corrispettivo dovuto dai primi per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.
In definitiva, per le ragioni sopra indicate, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono valide ed opportune ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, considerando la peculiarità della causa ma anche il tipo ed il contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.