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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2213/2021, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, depositata in data 19.4.2021, pendente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto d'appello Deliberazione n. 788 del 14.05.2021, dall'Avv.
Ferdinando Gelo (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Oreste Cerotto (C.F.:
[...]
); C.F._3 APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 13.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante principale concludeva per il rigetto dell'appello incidentale e per l'accoglimento dell'appello principale, con il quale aveva chiesto volersi: “.. Respingere la domanda formulata in primo grado dal sig.re in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
.. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertata responsabilità dell appellante, ridimensionarsi in ogni caso grandemente la Pt_1
quantificazione del danno da liquidarsi, e mantenersi comunque
l'obbligazione della stessa entro gli stessi limiti di congruità, pertinenza, proporzionalità e prova, secondo comunque il grado di colpa e tenendo in dovuta considerazione l'esistenza di altre cause, concause, fattori esterni che abbiano reciso o affievolito il nesso causale tra la condotta lamentata ed il danno;
In via istruttoria: Si chiede venga disposta la rinnovazione della CTU, con incarico da affidarsi ad un nuovo medico legale, tesa all'accertamento dell'adeguatezza delle procedure mediche praticate dai sanitari che ebbero in cura l'odierno appellato.
In subordine, e nella denegata ipotesi in cui non venisse disposta una nuova consulenza medicolegale, si chiede che sia comunque chiamato a chiarimenti il CTU, sui punti esposti nella narrativa del presente atto”;
pag. 2/22 nelle note depositate il 20.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellato, appellante incidentale, concludeva come segue: “.. 1. dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile per palese violazione degli artt. 348 bis e 348 ter cpc il proposto appello principale;
2. rigettare, in ogni caso, lo stesso perché infondato in fatto ed in diritto;
3. in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare l'Ordinanza ex art. 702 ter cpc del 19.04.2021 secondo il progetto alternativo di decisione esposto al punto 2, che precede, e per l'effetto, 4. condannare, in via incidentale, l' CP_2
, in persona del Direttore e legale rapp.te p.t., al pagamento, in
[...]
favore del Sig. , della ulteriore somma di € Controparte_1
7.645,00, a titolo di incremento per la sofferenza patita del 31% del danno biologico di base del 15%, e della ulteriore somma di € 10.851,00
a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 44%, sempre come previsto dalle Tabelle Milanesi per il 15% di danno Biologico, o di quella somma maggiore o minore che emergerà sarà ritenuta equa e di
Giustizia, il tutto in aggiunta alla somma di € 24.661,00, già liquidata dal a titolo di danno biologico permanente nella Parte_2
misura del 15%, oltre interessi come per Legge e rivalutazione monetaria;
5. per il resto, confermare integralmente la gravata
Ordinanza ex art. 702 ter cpc del 19.04.2021 emessa dal Tribunale di S.
Maria C.V.; 6. condannare l , in persona del Direttore e Controparte_2
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre oneri come per Legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
pag. 3/22 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 03.07.2018,
[...]
esponeva: che, in data 9.4.2014, in regime di DH, CP_1
veniva ricoverato presso la Endoscopia Digestiva del PO di Aversa, con una storia recente (5 mesi) e nota di rettorragie e stipsi da poliposi del colon;
che con il ricovero veniva raccolto il dato anamnestico ed erano praticati i routinari controlli ematochimici risultati sostanzialmente nella normalità; che, in data 11.4.2014, veniva sottoposto alla programmata colonscopia operativa;
che si procedeva ad asportazione con ansa diatermica previo posizionamento di endoloot alla base del polipo di circa 1,5 cm al colon discendente distale;
che si asportavano con ansa diatermica previa adrenalina alla base anche gli altri due polipi di dimensioni inferiori (esame istologico refertato il 23/4/2014: tre formazioni polipoidi, una riferibile ad un adenoma tubolare con displasia epiteliale a basso grado, una ad un polipo misto, iperplasiogeno ed adenoma tubolare con displasia epiteliale a basso grado ed una riferibile ad un adenoma tubulo-villoso con displasia epiteliale ad alto grado con focale invasione stromale -carcinoma focale intramucoso su adenoma displastico- base di impianto e peduncolo indenni); che la dimissione veniva concessa nella stessa giornata, subito dopo la procedura, senza prescrizioni;
che, subito dopo le dimissioni, insorgeva dolore addominale a carattere ingravescente, non migliorato dalla terapia medica che gli veniva telefonicamente prescritta dai sanitari dell'endoscopia digestiva del PO di Aversa;
che, pertanto, nel tardo pomeriggio del 12.4.2014 si ricoverava presso il PO
pag. 4/22 di S. Maria C. V. con diagnosi di ingresso di perforazione enterica;
che aveva già instaurato, dinanzi al medesimo Tribunale di S.M. Capua
Vetere, un procedimento di ATP, all'esito del quale il nominato CTU, dott. , aveva concluso nel senso che “la perforazione è Persona_1
da ricondurre ad inadeguate manovre nel corso della diatermocoagulazione, con ogni probabilità da individuare in una eccessiva durata di applicazione della fonte di calore sul tessuto, considerando anche che l'uso del laccio (endoloop) previene eventuali emorragie ma non impedisce la perforazione”.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente concludeva affinché, l'adito
Tribunale, volesse “dichiarare che il danno alla persona subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta imprudente, imperita e negligente del dott. il quale, in data 11.04.2014, Persona_2
sottoponeva presso Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa
(…) il sig. ad intervento chirurgico di Controparte_1
“polipectomia endoscopica con la rimozione di tre polipi e, per l'effetto, condannare l' , in persona del Direttore pro tempore, al Controparte_2
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 58.920,00 (…) a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. Controparte_1
(danno biologico da invalidità temporanea e da invalidità
[...]
permanente, danno morale subiettivo), in conseguenza delle lesioni patite in per effetto della condotta imprudente, imperita e negligente dei
Sanitari del P.O. di Aversa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Parte_1
resistendo per quanto di ragione alla domanda.
pag. 5/22 Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice, con ordinanza del
20.2020, chiedeva al CTU dell'ATP di integrare l'originario elaborato peritale, riferendo se, nella specie, si fosse in presenza di danno iatrogeno differenziale e, nel caso, di procedere alla relativa quantificazione.
Depositato dal CTU il chiesto chiarimento e riferito dallo stesso che
“Nella relazione medico-legale avevo evidenziato “la perforazione del colon presentata dal ricorrente è causalmente da ricondursi esclusivamente ad una inadeguata manualità operativa dell'endoscopista” ... la corretta esecuzione della colonscopia operativa era idonea a rimuovere la patologia senza determinare nessun danno apprezzabile al paziente;
in definitiva, una componente menomativa solamente iatrogena, e quindi nessun incremento “differenziale” del pregiudizio legato alla correzione chirurgica della perforazione, per tale motivo esclusivamente valutata”, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito, l'ordinanza in epigrafe indicata.
Con tale provvedimento, il primo Giudice così statuiva: “Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento, in favore di CP_2
parte ricorrente, della complessiva somma di € 37.828,00 a titolo di danno non patrimoniale, conseguente all'errata polipectomia endoscopica. Su tutte le somme riconosciute (devalutate al momento del fatto e rivalutate anno per anno) spettano gli interessi legali fino alla presente pronunzia oltre interessi sulle somme calcolate all'attualità dalla pronunzia a saldo;
- Condanna altresì l al pagamento, in favore del ricorrente, CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 6.193,00 per compensi (di cui €
pag. 6/22 2.910,00 per la fase ATP ed € 3.283,00 per il merito), oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, iva e c.p.a,, nonché al pagamento della somma di € 693,00 a titolo di spese di entrambi i procedimenti (preventivo e merito), con distrazione al procuratore antistatario;
- Pone le spese di ctu, come già liquidate nel procedimento di ATP rg
1550/2018, definitivamente a carico di parte soccombente con eventuali oneri restitutori”.
§ 2.
Avverso la predetta ordinanza, comunicatale dalla Cancelleria del
Tribunale il 19.4.2021, l' proponeva appello con atto CP_2
ritualmente notificato il 18.5.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., con il quale citava Controparte_1
a comparire alla prima udienza del 31.10.2021, sollecitandone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 13.10.2021, tardivamente rispetto alla prima udienza indicata nell'atto di appello, si costituiva
[...]
resistendo al gravame principale e proponendo CP_1
appello incidentale al fine di sentire riformata l'ordinanza, nella parte in cui aveva, a suo avviso, riduttivamente liquidato il danno non patrimoniale, omettendo di riconoscerne la personalizzazione.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.2.2024, poi differita al 29.11.2024 per esigenze di ruolo e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
pag. 7/22 Quindi, con ordinanza comunicata alle parti in data 20.12.2024, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini, ex art. 190, I comma c.p.c., di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.3.2025.
Depositata dal solo appellante incidentale la comparsa conclusionale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, qualificata come contrattuale la responsabilità dell'azienda sanitaria, rilevava “che sia a carico del danneggiato la sola prova dell'esistenza del contratto e dell'insorgenza o aggravamento della patologia di cui risulta affetto, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”.
Posta tale premessa, il Giudice riteneva assolto dal ricorrente l'onere probatorio.
Infatti, in adesione a quanto affermato nella CTU a firma del dott.
, redatta nell'ambito del procedimento di ATP Persona_1
identificato dal n. R.G. 1550/2018, ritualmente acquisita agli atti, il
Tribunale riteneva che “la perforazione del colon presentata dal ricorrente sia causalmente da ricondursi esclusivamente ad una inadeguata manualità operativa dell'endoscopista e non a “complicanze”
pag. 8/22 non evitabili, come parte resistente ha dedotto in propria “difesa”. Come giustamente osservato dal ctu, il fatto per cui la perforazione possa costituire una delle potenziali complicanze della polipectomia endoscopica, in un numero anche statisticamente apprezzabile di casi, non costituisce prova, neppure indiretta, della correttezza dell'operato dei sanitari. Il ctu, infatti, ritiene evidente che la perforazione del colon presentata dal ricorrente sia causalmente da ricondursi esclusivamente ad una inadeguata manualità operativa dell'endoscopista e non a
“complicanze” non evitabili”.
Ad avviso del Giudice, quindi, le risultanze della CTU, confermate nell'integrazione peritale depositata dal medesimo ausiliare in data
31.03.2020, dovevano indurre a ritenere provato, secondo il “più probabile che non”, “ che se i sanitari avessero correttamente eseguito la colonscopia sul non ci sarebbe stata la perforazione del CP_1
colon”.
§ 4.
Con il primo motivo del suo appello principale, l deduceva che l'ordinanza era affetta da "error in iudicando" nella parte in cui aveva
“acriticamente fatto proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU
nel procedimento di ATP rg 1550/2018, con riferimento Per_1
all'individuazione del nesso di causalità tra la condotta del Medico e
l'evento lesivo subito dal paziente”.
Al riguardo, deduceva che l'affermazione del CTU, secondo cui la causa della perforazione intestinale subita dal ricorrente andava ricondotta pag. 9/22 “ad inadeguate manovre nel corso della diatermocoagulazione, con ogni probabilità da individuare in una eccessiva durata di applicazione della fonte di calore sul tessuto”, doveva considerarsi apodittica.
Ed invero, il CTU non aveva ancorato ad alcun parametro scientifico la sua affermazione, avendo omesso di indicare i limiti “oltre i quali
l'applicazione della fonte di calore possa considerarsi “eccessiva” e quando invece la stessa possa considerarsi “nella norma”, in relazione alla natura dell'intervento ed alle condizioni cliniche del paziente”.
Nella specie, secondo la “la definizione ed individuazione di tali limiti era indispensabile al fine di discernere se la perforazione intestinale riscontrata a seguito di intervento di polipectomia endoscopica, fosse dovuta ad intervento non eseguito correttamente ovvero costituisse una complicanza inevitabile di un intervento eseguito secondo leges artis”.
Tra l'altro, il CTU aveva omesso di valorizzare il fatto che l'intervento riguardava “la rimozione di ben tre polipi di cui uno di significative dimensioni (1,5 cm), risultato all'esame istologico un carcinoma focale”.
Invero “tali fattori (numero di polipi da rimuovere, grandezza, morfologia ed istologia degli stessi) erano certamente idonei ad incidere sulla durata di applicazione della fonte di calore sul tessuto”.
Né, peraltro, il CTU aveva chiarito se “un'applicazione di durata minore rispetto a quella ipotizzata, avrebbe consentito ugualmente la rimozione dei tre polipi”.
pag. 10/22 Quindi, l'intervento doveva ritenersi effettuato secondo le leges artis da parte del sanitario “il quale aveva operato le scelte terapeutiche necessarie, opportune maggiormente adeguate al caso di specie, con scrupolosa attenzione e professionalità”.
Nella specie, pertanto, doveva ritenersi che alcun inadempimento si fosse verificato e che, di conseguenza, la valutazione del nesso di causalità tra l'intervento e le lesioni subite dal paziente risultava superflua.
Del pari erronea era l'affermazione del CTU secondo cui “la perforazione del colon non venne neppure immediatamente riconosciuta
o anche solo sospettata dall'operatore “, in quanto “secondo la letteratura scientifica in materia, la perforazione del colon rientra tra le complicanze della polipectomia endoscopica che possono insorgere nell'arco delle 24 ore dall'intervento e anche oltre” e, nella specie, non vi erano elementi per poter ricondurre il verificarsi della perforazione al momento stesso dell'intervento, in quanto i primi sintomi della perforazione si manifestavano dopo la dimissione del paziente, il che lasciava presumere che la perforazione fosse avvenuta dopo la conclusione dell'intervento, senza che l'operatore la potesse in alcun modo riconoscere o anche solo sospettare.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Il CTU dell'ATP riteneva che il verificarsi della perforazione fosse da imputare ad un'incongrua manovra dell'operatore.
pag. 11/22 A siffatta conclusione l'ausiliare perveniva valorizzando l'assenza di particolari condizioni del grosso intestino, teoricamente idonee ad aumentare in maniera significativa il rischio. Di conseguenza, asseriva che, con ogni probabilità, la lesione era stata provocata da un'eccessiva durata di applicazione della fonte di calore sul tessuto.
Né, del resto, sussistevano, a parere dell'ausiliare, situazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità.
Al cospetto di tali chiare asserzioni competeva all' al fine di andare esente da responsabilità, provare di avere correttamente adempiuto la prestazione ovvero che la lesione doveva ricondursi al verificarsi di eventi imprevedibili o inevitabili.
A tale onere, tuttavia, l'appellante non risulta avere assolto.
A tal fine, non basta, infatti, limitarsi a sostenere che mancherebbe l'indicazione, nella CTU, del limite di durata della diatermocoagulazione compatibile con un intervento tecnicamente corretto.
Invero, spettava, semmai, all' dedurre e documentare, mediante il richiamo di accreditate fonti scientifiche, che, in un caso come quello di specie, avuto riguardo alla condizione clinica (numero, ubicazione e natura dei polipi), l'intervento era da ritenersi correttamente eseguito.
Ma, sul punto, la critica si risolveva in una contestazione apodittica delle risultanze della CTU, non argomentata sulla base di idonei riferimenti medico legali.
pag. 12/22 Con riguardo, poi, al mancato tempestivo riscontro, da parte dei sanitari del PO di Aversa, della perforazione intestinale, che, secondo il
CTU, era causa del verificarsi di un danno maggiore, atteso che “una diagnosi immediata avrebbe evitato la comparsa di un addome acuto da peritonite stercoreacea .. ed avrebbe potuto giovarsi di un intervento laparoscopico assai meno invasivo”, l'assunto difensivo dell'appellante è contrastato dallo stesso rilievo, sotteso alla censura in esame, secondo il quale “secondo la letteratura scientifica in materia, la perforazione del colon rientra tra le complicanze della polipectomia endoscopica che possono insorgere nell'arco delle 24 ore dall'intervento e anche oltre”.
Infatti, proprio in base a tale parametro, si rivela imprudente la scelta dei sanitari che, nella specie, come emerge dall'espletata CTU, dimettevano il paziente nella stessa giornata in cui il medesimo era stato sottoposto all'intervento di colonoscopia operativa (cfr. pag. 2 della relazione di CTU allegata alla produzione telematica dell'appellato), senza nemmeno attendere il decorso del lasso temporale nel quale l'evento avverso avrebbe, secondo le riportate statistiche, potuto verificarsi.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava il capo di ordinanza nel quale il Giudice, in accordo con il CTU, aveva ritenuto che la corretta esecuzione della colonscopia operativa era idonea a rimuovere la patologia, senza determinare nessun danno apprezzabile al paziente.
pag. 13/22 Ed invero, opinava l' secondo accreditate fonti scientifiche, la perforazione intestinale era da intendersi “come una possibile complicanza intesa come evento avverso prevedibile ma non prevenibile, dunque inevitabile, della polipectomia endoscopica”, come dimostrato dall'esistenza di percentuali di verificazione del rischio anche in caso di intervento correttamente eseguito.
Nella specie, tra l'altro, il CTU aveva omesso di valorizzare i fattori di rischio esistenti, quali l'elevata età del paziente e la presenza di polipi di grosse dimensioni.
§ 7.
Il motivo è infondato, avendo il CTU chiarito che il verificarsi di un evento avverso, in una certa percentuale di casi, consente di qualificare quel rischio come complicanza statisticamente più o meno frequente di un trattamento. Tuttavia, tale concetto è irrilevante sul piano medico legale, atteso che, in siffatto ambito, solo il verificarsi di un evento non prevedibile e non evitabile è idoneo ad escludere la responsabilità del sanitario.
Tale conclusione appare pienamente condivisibile, siccome coerente con quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale
“Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico,
pag. 14/22 astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile“ (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022).
Nella specie, la difesa dell' si è limitata ad invocare il dato statistico, secondo cui la perforazione intestinale è in una certa percentuale di casi associata alla colonoscopia operativa, ma non ha provato che, nel caso specifico, la lesione sia stata dovuta, non già ad una manovra incongrua del medico, quanto, piuttosto, ad un evento imprevedibile o inevitabile.
E, del resto, come dinanzi chiarito, le condizioni cliniche e l'età avanzata del paziente non costituivano, ad avviso del CTU, fattori di rischio tali da rendere non evitabile o non prevedibile la lesione.
§ 8.
Con il terzo ed ultimo motivo, l' sottoponeva a censura il capo di ordinanza nel quale il Giudice, sempre in accordo con il CTU, aveva stimato il danno estetico di natura cicatriziale, valutato come pregiudizio estetico lieve-moderato, in misura pari al 10 %, ovvero in misura mediana rispetto al minimo (6%) ed al massimo (15 %), riconosciuto dalle linee guida della Società Italiana di Medicina Legale
e delle Assicurazioni, e, inoltre, aveva complessivamente quantificato il danno biologico permanente nella misura del 15%, operando la mera pag. 15/22 sommatoria delle percentuali di invalidità riconosciute per il danno estetico (10 %) e per una lieve sindrome aderenziale (5%).
Quanto al danno estetico, l'appellante si doleva dell'utilizzo, operato dal CTU, delle sopra indicate linee guida, piuttosto che della "Tabella delle menomazioni", ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvata con DM
12/07/2000, la quale conteneva una chiara classificazione del danno estetico dovuto ad esiti cicatriziali fino a 5 punti nel caso di “Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” e fino a 12 punti nel caso di “Cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo”.
Opinava che, trattandosi di cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, non distrofiche o discromiche, il danno biologico permanente conseguente ai suddetti esiti cicatriziali avrebbe dovuto essere valutato in misura non eccedente il 5 %.
Ed ancora, nel valutare il danno estetico, il CTU aveva considerato come unico elemento di gravità la lunghezza della cicatrice (24 cm), mentre non aveva tenuto in debita considerazione il fatto che la stessa interessava una sede non esposta.
Inoltre, il CTU aveva tralasciato i fattori che, secondo la migliore scienza medico legale, avrebbero potuto incidere sulla valutazione individuale del danno estetico “quali: lo stato anteriore con possibile decurtazione fino ad ¼ per la ripercussione del danno sul complesso estetico individuale preesistente;
l'età: con possibile decurtazione fino ad
pag. 16/22 ¼ per la ripercussione del danno sulle modifiche indotte dall'invecchiamento fisiologico;
il Sesso: con possibile riduzione di ¼ se la cicatrice interessa individuo di sesso maschile”.
La CTU era, del pari, errata, avendo l'ausiliare valutato complessivamente il danno biologico permanente in misura pari al
15%, data dalla mera sommatoria delle percentuali di invalidità riconosciute per il danno estetico (10 %) e per una lieve sindrome aderenziale (5%), in tal modo disattendendo “il principio consolidato in medicina legale secondo cui, nel caso di danni plurimi monocroni, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate”.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Corretto appare il riferimento, operato dal CTU, alle linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, pubblicate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, trattandosi del bareme di più diffuso e condiviso utilizzo, nella perdurante assenza di criteri di valutazione medico legali normativamente codificati, fatta eccezione per quello approvato con il d.m. 3 luglio 2003, che, tuttavia, riguarda le cd. lesioni micropermanenti, cioè, contenute nei limiti del 9% (e, quindi, risulta inapplicabile nella specie, in cui è stato stimato un danno del 15%).
Del resto, il riferimento, operato dall'appellante, alla tabella di valutazione del danno, approvata con DM 12/07/2000, risulta pag. 17/22 inconferente, trattandosi di una tabella destinata a trovare applicazione, non in ambito civilistico, ma lavoristico e previdenziale.
Peraltro, sul punto, deve soggiungersi che la stima del danno estetico, indicata dal CTU nella misura del 10%, risulta pienamente adeguata all'entità della lesione prodottosi, in quanto contenuta nel range, dato dai valori minimo e massimo suggeriti dal citato bareme, e perché valorizza le concrete caratteristiche del danno (vale a dire il fatto che si tratti di una lesione superiore ai 10 cm di lunghezza, cui si associa una diastasi dei retti addominali).
Alla stregua di quanto precede, quindi, la pretesa dell'appellante di voler stimare il danno estetico in misura (pari al 5%) finanche inferiore al limite minimo (che è il 6%) del range di valutazione suggerito dalle linee guida pubblicate dalla SIMLA, risulta oggettivamente ingiustificata.
Inoltre, nel valorizzare fattori, quali l'età, il sesso, le condizioni pregresse, che, a suo avviso, avrebbero dovuto condurre ad una riduzione della valutazione, l'appellante citava una fonte bibliografica
(i.e. “ – - Il danno da cicatrici cutanee – CP_3 CP_4
Classificazione e valutazione medico legale. Ed. Minerva Medica, Torino
1997 2) – – CP_3 Controparte_5
Valutazione del danno biologico. Ed. Minerva Medica, Torino 1999”), non solo più datata rispetto a quella considerata dal CTU (risalente al
2016), ma innegabilmente meno diffusa ed accreditata sul piano scientifico.
pag. 18/22 Infine, la contestazione afferente alla pretesa sommatoria, operata dal
CTU, delle percentuali di invalidità relative al danno estetico ed alla lieve sindrome aderenziale, è priva di pregio.
Infatti, sebbene il totale indicato dal CTU (pari al 15%) corrisponda alla somma del 10%, riferito al danno estetico, e del 5%, relativo alla sindrome aderenziale, l'ausiliare non ha operato un semplice calcolo aritmetico, avendo motivato in maniera adeguata la conclusione cui perveniva.
Lo stesso, infatti, asseriva che la valutazione complessiva del 15% doveva ritenersi pienamente adeguata alla realtà esitale presentata dal soggetto, esprimendo, quindi, la corretta traduzione, in termini medico legali, del pregiudizio in concreto subito dal leso.
L'appello principale deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
§ 10
L'appello incidentale, con il quale l'appellato sollecitava una liquidazione migliorativa del danno, deve, invece, dichiararsi inammissibile, siccome tardivamente proposto senza l'osservanza del termine, imposto a pena di decadenza dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c. ratione temporis vigenti, di venti giorni prima rispetto all'udienza di prima comparizione fissata dall'appellante nell'atto di citazione.
Infatti, avendo l'appellante citato il a comparire per il CP_1
31.10.2021, il citato termine veniva a scadere l'11.10.2021, mentre la costituzione dell'appellato interveniva solo il 13.10.2021.
pag. 19/22 In contrario non rileva il differimento d'ufficio della data della prima udienza al 5.11.2021, dal momento che la stessa veniva disposta ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma c.p.c. e non del comma quinto dello stesso articolo (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del
06/02/2017).
Resta, quindi, precluso l'esame nel merito del gravame incidentale.
§ 11.
Versandosi in ipotesi di soccombenza reciproca parziale, per il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale, le spese del presente grado di giudizio debbono compensarsi per la metà, mentre per la residua parte debbono seguire la soccombenza dell' della quale, anche all'esito del presente grado di giudizio, risulta confermata la responsabilità.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, nel quale rientra il disputatum.
Le spese processuali, come liquidate, debbono distrarsi in favore dell'Avv. Oreste Cerotto, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti per il versamento, da parte dell' e di , di Controparte_1
pag. 20/22 un ulteriore importo pari al contributo unificato, rispettivamente, dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale, proposto da , nonché Parte_1
sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) compensa le spese processuali del grado di appello nella misura del 50% e condanna alla Parte_1
rifusione, in favore di , della residua Controparte_1
metà delle spese processuali, che, tenuto conto della disposta compensazione, liquida in euro 4.995,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Oreste Cerotto;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di Parte_1 Controparte_1
, di un ulteriore importo pari al contributo unificato
[...]
rispettivamente dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 21/22 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2213/2021, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, depositata in data 19.4.2021, pendente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto d'appello Deliberazione n. 788 del 14.05.2021, dall'Avv.
Ferdinando Gelo (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Oreste Cerotto (C.F.:
[...]
); C.F._3 APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 13.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante principale concludeva per il rigetto dell'appello incidentale e per l'accoglimento dell'appello principale, con il quale aveva chiesto volersi: “.. Respingere la domanda formulata in primo grado dal sig.re in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
.. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertata responsabilità dell appellante, ridimensionarsi in ogni caso grandemente la Pt_1
quantificazione del danno da liquidarsi, e mantenersi comunque
l'obbligazione della stessa entro gli stessi limiti di congruità, pertinenza, proporzionalità e prova, secondo comunque il grado di colpa e tenendo in dovuta considerazione l'esistenza di altre cause, concause, fattori esterni che abbiano reciso o affievolito il nesso causale tra la condotta lamentata ed il danno;
In via istruttoria: Si chiede venga disposta la rinnovazione della CTU, con incarico da affidarsi ad un nuovo medico legale, tesa all'accertamento dell'adeguatezza delle procedure mediche praticate dai sanitari che ebbero in cura l'odierno appellato.
In subordine, e nella denegata ipotesi in cui non venisse disposta una nuova consulenza medicolegale, si chiede che sia comunque chiamato a chiarimenti il CTU, sui punti esposti nella narrativa del presente atto”;
pag. 2/22 nelle note depositate il 20.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellato, appellante incidentale, concludeva come segue: “.. 1. dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile per palese violazione degli artt. 348 bis e 348 ter cpc il proposto appello principale;
2. rigettare, in ogni caso, lo stesso perché infondato in fatto ed in diritto;
3. in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare l'Ordinanza ex art. 702 ter cpc del 19.04.2021 secondo il progetto alternativo di decisione esposto al punto 2, che precede, e per l'effetto, 4. condannare, in via incidentale, l' CP_2
, in persona del Direttore e legale rapp.te p.t., al pagamento, in
[...]
favore del Sig. , della ulteriore somma di € Controparte_1
7.645,00, a titolo di incremento per la sofferenza patita del 31% del danno biologico di base del 15%, e della ulteriore somma di € 10.851,00
a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 44%, sempre come previsto dalle Tabelle Milanesi per il 15% di danno Biologico, o di quella somma maggiore o minore che emergerà sarà ritenuta equa e di
Giustizia, il tutto in aggiunta alla somma di € 24.661,00, già liquidata dal a titolo di danno biologico permanente nella Parte_2
misura del 15%, oltre interessi come per Legge e rivalutazione monetaria;
5. per il resto, confermare integralmente la gravata
Ordinanza ex art. 702 ter cpc del 19.04.2021 emessa dal Tribunale di S.
Maria C.V.; 6. condannare l , in persona del Direttore e Controparte_2
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre oneri come per Legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
pag. 3/22 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 03.07.2018,
[...]
esponeva: che, in data 9.4.2014, in regime di DH, CP_1
veniva ricoverato presso la Endoscopia Digestiva del PO di Aversa, con una storia recente (5 mesi) e nota di rettorragie e stipsi da poliposi del colon;
che con il ricovero veniva raccolto il dato anamnestico ed erano praticati i routinari controlli ematochimici risultati sostanzialmente nella normalità; che, in data 11.4.2014, veniva sottoposto alla programmata colonscopia operativa;
che si procedeva ad asportazione con ansa diatermica previo posizionamento di endoloot alla base del polipo di circa 1,5 cm al colon discendente distale;
che si asportavano con ansa diatermica previa adrenalina alla base anche gli altri due polipi di dimensioni inferiori (esame istologico refertato il 23/4/2014: tre formazioni polipoidi, una riferibile ad un adenoma tubolare con displasia epiteliale a basso grado, una ad un polipo misto, iperplasiogeno ed adenoma tubolare con displasia epiteliale a basso grado ed una riferibile ad un adenoma tubulo-villoso con displasia epiteliale ad alto grado con focale invasione stromale -carcinoma focale intramucoso su adenoma displastico- base di impianto e peduncolo indenni); che la dimissione veniva concessa nella stessa giornata, subito dopo la procedura, senza prescrizioni;
che, subito dopo le dimissioni, insorgeva dolore addominale a carattere ingravescente, non migliorato dalla terapia medica che gli veniva telefonicamente prescritta dai sanitari dell'endoscopia digestiva del PO di Aversa;
che, pertanto, nel tardo pomeriggio del 12.4.2014 si ricoverava presso il PO
pag. 4/22 di S. Maria C. V. con diagnosi di ingresso di perforazione enterica;
che aveva già instaurato, dinanzi al medesimo Tribunale di S.M. Capua
Vetere, un procedimento di ATP, all'esito del quale il nominato CTU, dott. , aveva concluso nel senso che “la perforazione è Persona_1
da ricondurre ad inadeguate manovre nel corso della diatermocoagulazione, con ogni probabilità da individuare in una eccessiva durata di applicazione della fonte di calore sul tessuto, considerando anche che l'uso del laccio (endoloop) previene eventuali emorragie ma non impedisce la perforazione”.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente concludeva affinché, l'adito
Tribunale, volesse “dichiarare che il danno alla persona subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta imprudente, imperita e negligente del dott. il quale, in data 11.04.2014, Persona_2
sottoponeva presso Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa
(…) il sig. ad intervento chirurgico di Controparte_1
“polipectomia endoscopica con la rimozione di tre polipi e, per l'effetto, condannare l' , in persona del Direttore pro tempore, al Controparte_2
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 58.920,00 (…) a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. Controparte_1
(danno biologico da invalidità temporanea e da invalidità
[...]
permanente, danno morale subiettivo), in conseguenza delle lesioni patite in per effetto della condotta imprudente, imperita e negligente dei
Sanitari del P.O. di Aversa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Parte_1
resistendo per quanto di ragione alla domanda.
pag. 5/22 Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice, con ordinanza del
20.2020, chiedeva al CTU dell'ATP di integrare l'originario elaborato peritale, riferendo se, nella specie, si fosse in presenza di danno iatrogeno differenziale e, nel caso, di procedere alla relativa quantificazione.
Depositato dal CTU il chiesto chiarimento e riferito dallo stesso che
“Nella relazione medico-legale avevo evidenziato “la perforazione del colon presentata dal ricorrente è causalmente da ricondursi esclusivamente ad una inadeguata manualità operativa dell'endoscopista” ... la corretta esecuzione della colonscopia operativa era idonea a rimuovere la patologia senza determinare nessun danno apprezzabile al paziente;
in definitiva, una componente menomativa solamente iatrogena, e quindi nessun incremento “differenziale” del pregiudizio legato alla correzione chirurgica della perforazione, per tale motivo esclusivamente valutata”, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito, l'ordinanza in epigrafe indicata.
Con tale provvedimento, il primo Giudice così statuiva: “Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento, in favore di CP_2
parte ricorrente, della complessiva somma di € 37.828,00 a titolo di danno non patrimoniale, conseguente all'errata polipectomia endoscopica. Su tutte le somme riconosciute (devalutate al momento del fatto e rivalutate anno per anno) spettano gli interessi legali fino alla presente pronunzia oltre interessi sulle somme calcolate all'attualità dalla pronunzia a saldo;
- Condanna altresì l al pagamento, in favore del ricorrente, CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 6.193,00 per compensi (di cui €
pag. 6/22 2.910,00 per la fase ATP ed € 3.283,00 per il merito), oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, iva e c.p.a,, nonché al pagamento della somma di € 693,00 a titolo di spese di entrambi i procedimenti (preventivo e merito), con distrazione al procuratore antistatario;
- Pone le spese di ctu, come già liquidate nel procedimento di ATP rg
1550/2018, definitivamente a carico di parte soccombente con eventuali oneri restitutori”.
§ 2.
Avverso la predetta ordinanza, comunicatale dalla Cancelleria del
Tribunale il 19.4.2021, l' proponeva appello con atto CP_2
ritualmente notificato il 18.5.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., con il quale citava Controparte_1
a comparire alla prima udienza del 31.10.2021, sollecitandone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 13.10.2021, tardivamente rispetto alla prima udienza indicata nell'atto di appello, si costituiva
[...]
resistendo al gravame principale e proponendo CP_1
appello incidentale al fine di sentire riformata l'ordinanza, nella parte in cui aveva, a suo avviso, riduttivamente liquidato il danno non patrimoniale, omettendo di riconoscerne la personalizzazione.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.2.2024, poi differita al 29.11.2024 per esigenze di ruolo e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
pag. 7/22 Quindi, con ordinanza comunicata alle parti in data 20.12.2024, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini, ex art. 190, I comma c.p.c., di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.3.2025.
Depositata dal solo appellante incidentale la comparsa conclusionale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, qualificata come contrattuale la responsabilità dell'azienda sanitaria, rilevava “che sia a carico del danneggiato la sola prova dell'esistenza del contratto e dell'insorgenza o aggravamento della patologia di cui risulta affetto, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”.
Posta tale premessa, il Giudice riteneva assolto dal ricorrente l'onere probatorio.
Infatti, in adesione a quanto affermato nella CTU a firma del dott.
, redatta nell'ambito del procedimento di ATP Persona_1
identificato dal n. R.G. 1550/2018, ritualmente acquisita agli atti, il
Tribunale riteneva che “la perforazione del colon presentata dal ricorrente sia causalmente da ricondursi esclusivamente ad una inadeguata manualità operativa dell'endoscopista e non a “complicanze”
pag. 8/22 non evitabili, come parte resistente ha dedotto in propria “difesa”. Come giustamente osservato dal ctu, il fatto per cui la perforazione possa costituire una delle potenziali complicanze della polipectomia endoscopica, in un numero anche statisticamente apprezzabile di casi, non costituisce prova, neppure indiretta, della correttezza dell'operato dei sanitari. Il ctu, infatti, ritiene evidente che la perforazione del colon presentata dal ricorrente sia causalmente da ricondursi esclusivamente ad una inadeguata manualità operativa dell'endoscopista e non a
“complicanze” non evitabili”.
Ad avviso del Giudice, quindi, le risultanze della CTU, confermate nell'integrazione peritale depositata dal medesimo ausiliare in data
31.03.2020, dovevano indurre a ritenere provato, secondo il “più probabile che non”, “ che se i sanitari avessero correttamente eseguito la colonscopia sul non ci sarebbe stata la perforazione del CP_1
colon”.
§ 4.
Con il primo motivo del suo appello principale, l deduceva che l'ordinanza era affetta da "error in iudicando" nella parte in cui aveva
“acriticamente fatto proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU
nel procedimento di ATP rg 1550/2018, con riferimento Per_1
all'individuazione del nesso di causalità tra la condotta del Medico e
l'evento lesivo subito dal paziente”.
Al riguardo, deduceva che l'affermazione del CTU, secondo cui la causa della perforazione intestinale subita dal ricorrente andava ricondotta pag. 9/22 “ad inadeguate manovre nel corso della diatermocoagulazione, con ogni probabilità da individuare in una eccessiva durata di applicazione della fonte di calore sul tessuto”, doveva considerarsi apodittica.
Ed invero, il CTU non aveva ancorato ad alcun parametro scientifico la sua affermazione, avendo omesso di indicare i limiti “oltre i quali
l'applicazione della fonte di calore possa considerarsi “eccessiva” e quando invece la stessa possa considerarsi “nella norma”, in relazione alla natura dell'intervento ed alle condizioni cliniche del paziente”.
Nella specie, secondo la “la definizione ed individuazione di tali limiti era indispensabile al fine di discernere se la perforazione intestinale riscontrata a seguito di intervento di polipectomia endoscopica, fosse dovuta ad intervento non eseguito correttamente ovvero costituisse una complicanza inevitabile di un intervento eseguito secondo leges artis”.
Tra l'altro, il CTU aveva omesso di valorizzare il fatto che l'intervento riguardava “la rimozione di ben tre polipi di cui uno di significative dimensioni (1,5 cm), risultato all'esame istologico un carcinoma focale”.
Invero “tali fattori (numero di polipi da rimuovere, grandezza, morfologia ed istologia degli stessi) erano certamente idonei ad incidere sulla durata di applicazione della fonte di calore sul tessuto”.
Né, peraltro, il CTU aveva chiarito se “un'applicazione di durata minore rispetto a quella ipotizzata, avrebbe consentito ugualmente la rimozione dei tre polipi”.
pag. 10/22 Quindi, l'intervento doveva ritenersi effettuato secondo le leges artis da parte del sanitario “il quale aveva operato le scelte terapeutiche necessarie, opportune maggiormente adeguate al caso di specie, con scrupolosa attenzione e professionalità”.
Nella specie, pertanto, doveva ritenersi che alcun inadempimento si fosse verificato e che, di conseguenza, la valutazione del nesso di causalità tra l'intervento e le lesioni subite dal paziente risultava superflua.
Del pari erronea era l'affermazione del CTU secondo cui “la perforazione del colon non venne neppure immediatamente riconosciuta
o anche solo sospettata dall'operatore “, in quanto “secondo la letteratura scientifica in materia, la perforazione del colon rientra tra le complicanze della polipectomia endoscopica che possono insorgere nell'arco delle 24 ore dall'intervento e anche oltre” e, nella specie, non vi erano elementi per poter ricondurre il verificarsi della perforazione al momento stesso dell'intervento, in quanto i primi sintomi della perforazione si manifestavano dopo la dimissione del paziente, il che lasciava presumere che la perforazione fosse avvenuta dopo la conclusione dell'intervento, senza che l'operatore la potesse in alcun modo riconoscere o anche solo sospettare.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Il CTU dell'ATP riteneva che il verificarsi della perforazione fosse da imputare ad un'incongrua manovra dell'operatore.
pag. 11/22 A siffatta conclusione l'ausiliare perveniva valorizzando l'assenza di particolari condizioni del grosso intestino, teoricamente idonee ad aumentare in maniera significativa il rischio. Di conseguenza, asseriva che, con ogni probabilità, la lesione era stata provocata da un'eccessiva durata di applicazione della fonte di calore sul tessuto.
Né, del resto, sussistevano, a parere dell'ausiliare, situazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità.
Al cospetto di tali chiare asserzioni competeva all' al fine di andare esente da responsabilità, provare di avere correttamente adempiuto la prestazione ovvero che la lesione doveva ricondursi al verificarsi di eventi imprevedibili o inevitabili.
A tale onere, tuttavia, l'appellante non risulta avere assolto.
A tal fine, non basta, infatti, limitarsi a sostenere che mancherebbe l'indicazione, nella CTU, del limite di durata della diatermocoagulazione compatibile con un intervento tecnicamente corretto.
Invero, spettava, semmai, all' dedurre e documentare, mediante il richiamo di accreditate fonti scientifiche, che, in un caso come quello di specie, avuto riguardo alla condizione clinica (numero, ubicazione e natura dei polipi), l'intervento era da ritenersi correttamente eseguito.
Ma, sul punto, la critica si risolveva in una contestazione apodittica delle risultanze della CTU, non argomentata sulla base di idonei riferimenti medico legali.
pag. 12/22 Con riguardo, poi, al mancato tempestivo riscontro, da parte dei sanitari del PO di Aversa, della perforazione intestinale, che, secondo il
CTU, era causa del verificarsi di un danno maggiore, atteso che “una diagnosi immediata avrebbe evitato la comparsa di un addome acuto da peritonite stercoreacea .. ed avrebbe potuto giovarsi di un intervento laparoscopico assai meno invasivo”, l'assunto difensivo dell'appellante è contrastato dallo stesso rilievo, sotteso alla censura in esame, secondo il quale “secondo la letteratura scientifica in materia, la perforazione del colon rientra tra le complicanze della polipectomia endoscopica che possono insorgere nell'arco delle 24 ore dall'intervento e anche oltre”.
Infatti, proprio in base a tale parametro, si rivela imprudente la scelta dei sanitari che, nella specie, come emerge dall'espletata CTU, dimettevano il paziente nella stessa giornata in cui il medesimo era stato sottoposto all'intervento di colonoscopia operativa (cfr. pag. 2 della relazione di CTU allegata alla produzione telematica dell'appellato), senza nemmeno attendere il decorso del lasso temporale nel quale l'evento avverso avrebbe, secondo le riportate statistiche, potuto verificarsi.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava il capo di ordinanza nel quale il Giudice, in accordo con il CTU, aveva ritenuto che la corretta esecuzione della colonscopia operativa era idonea a rimuovere la patologia, senza determinare nessun danno apprezzabile al paziente.
pag. 13/22 Ed invero, opinava l' secondo accreditate fonti scientifiche, la perforazione intestinale era da intendersi “come una possibile complicanza intesa come evento avverso prevedibile ma non prevenibile, dunque inevitabile, della polipectomia endoscopica”, come dimostrato dall'esistenza di percentuali di verificazione del rischio anche in caso di intervento correttamente eseguito.
Nella specie, tra l'altro, il CTU aveva omesso di valorizzare i fattori di rischio esistenti, quali l'elevata età del paziente e la presenza di polipi di grosse dimensioni.
§ 7.
Il motivo è infondato, avendo il CTU chiarito che il verificarsi di un evento avverso, in una certa percentuale di casi, consente di qualificare quel rischio come complicanza statisticamente più o meno frequente di un trattamento. Tuttavia, tale concetto è irrilevante sul piano medico legale, atteso che, in siffatto ambito, solo il verificarsi di un evento non prevedibile e non evitabile è idoneo ad escludere la responsabilità del sanitario.
Tale conclusione appare pienamente condivisibile, siccome coerente con quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale
“Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico,
pag. 14/22 astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile“ (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022).
Nella specie, la difesa dell' si è limitata ad invocare il dato statistico, secondo cui la perforazione intestinale è in una certa percentuale di casi associata alla colonoscopia operativa, ma non ha provato che, nel caso specifico, la lesione sia stata dovuta, non già ad una manovra incongrua del medico, quanto, piuttosto, ad un evento imprevedibile o inevitabile.
E, del resto, come dinanzi chiarito, le condizioni cliniche e l'età avanzata del paziente non costituivano, ad avviso del CTU, fattori di rischio tali da rendere non evitabile o non prevedibile la lesione.
§ 8.
Con il terzo ed ultimo motivo, l' sottoponeva a censura il capo di ordinanza nel quale il Giudice, sempre in accordo con il CTU, aveva stimato il danno estetico di natura cicatriziale, valutato come pregiudizio estetico lieve-moderato, in misura pari al 10 %, ovvero in misura mediana rispetto al minimo (6%) ed al massimo (15 %), riconosciuto dalle linee guida della Società Italiana di Medicina Legale
e delle Assicurazioni, e, inoltre, aveva complessivamente quantificato il danno biologico permanente nella misura del 15%, operando la mera pag. 15/22 sommatoria delle percentuali di invalidità riconosciute per il danno estetico (10 %) e per una lieve sindrome aderenziale (5%).
Quanto al danno estetico, l'appellante si doleva dell'utilizzo, operato dal CTU, delle sopra indicate linee guida, piuttosto che della "Tabella delle menomazioni", ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvata con DM
12/07/2000, la quale conteneva una chiara classificazione del danno estetico dovuto ad esiti cicatriziali fino a 5 punti nel caso di “Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” e fino a 12 punti nel caso di “Cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo”.
Opinava che, trattandosi di cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, non distrofiche o discromiche, il danno biologico permanente conseguente ai suddetti esiti cicatriziali avrebbe dovuto essere valutato in misura non eccedente il 5 %.
Ed ancora, nel valutare il danno estetico, il CTU aveva considerato come unico elemento di gravità la lunghezza della cicatrice (24 cm), mentre non aveva tenuto in debita considerazione il fatto che la stessa interessava una sede non esposta.
Inoltre, il CTU aveva tralasciato i fattori che, secondo la migliore scienza medico legale, avrebbero potuto incidere sulla valutazione individuale del danno estetico “quali: lo stato anteriore con possibile decurtazione fino ad ¼ per la ripercussione del danno sul complesso estetico individuale preesistente;
l'età: con possibile decurtazione fino ad
pag. 16/22 ¼ per la ripercussione del danno sulle modifiche indotte dall'invecchiamento fisiologico;
il Sesso: con possibile riduzione di ¼ se la cicatrice interessa individuo di sesso maschile”.
La CTU era, del pari, errata, avendo l'ausiliare valutato complessivamente il danno biologico permanente in misura pari al
15%, data dalla mera sommatoria delle percentuali di invalidità riconosciute per il danno estetico (10 %) e per una lieve sindrome aderenziale (5%), in tal modo disattendendo “il principio consolidato in medicina legale secondo cui, nel caso di danni plurimi monocroni, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate”.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Corretto appare il riferimento, operato dal CTU, alle linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, pubblicate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, trattandosi del bareme di più diffuso e condiviso utilizzo, nella perdurante assenza di criteri di valutazione medico legali normativamente codificati, fatta eccezione per quello approvato con il d.m. 3 luglio 2003, che, tuttavia, riguarda le cd. lesioni micropermanenti, cioè, contenute nei limiti del 9% (e, quindi, risulta inapplicabile nella specie, in cui è stato stimato un danno del 15%).
Del resto, il riferimento, operato dall'appellante, alla tabella di valutazione del danno, approvata con DM 12/07/2000, risulta pag. 17/22 inconferente, trattandosi di una tabella destinata a trovare applicazione, non in ambito civilistico, ma lavoristico e previdenziale.
Peraltro, sul punto, deve soggiungersi che la stima del danno estetico, indicata dal CTU nella misura del 10%, risulta pienamente adeguata all'entità della lesione prodottosi, in quanto contenuta nel range, dato dai valori minimo e massimo suggeriti dal citato bareme, e perché valorizza le concrete caratteristiche del danno (vale a dire il fatto che si tratti di una lesione superiore ai 10 cm di lunghezza, cui si associa una diastasi dei retti addominali).
Alla stregua di quanto precede, quindi, la pretesa dell'appellante di voler stimare il danno estetico in misura (pari al 5%) finanche inferiore al limite minimo (che è il 6%) del range di valutazione suggerito dalle linee guida pubblicate dalla SIMLA, risulta oggettivamente ingiustificata.
Inoltre, nel valorizzare fattori, quali l'età, il sesso, le condizioni pregresse, che, a suo avviso, avrebbero dovuto condurre ad una riduzione della valutazione, l'appellante citava una fonte bibliografica
(i.e. “ – - Il danno da cicatrici cutanee – CP_3 CP_4
Classificazione e valutazione medico legale. Ed. Minerva Medica, Torino
1997 2) – – CP_3 Controparte_5
Valutazione del danno biologico. Ed. Minerva Medica, Torino 1999”), non solo più datata rispetto a quella considerata dal CTU (risalente al
2016), ma innegabilmente meno diffusa ed accreditata sul piano scientifico.
pag. 18/22 Infine, la contestazione afferente alla pretesa sommatoria, operata dal
CTU, delle percentuali di invalidità relative al danno estetico ed alla lieve sindrome aderenziale, è priva di pregio.
Infatti, sebbene il totale indicato dal CTU (pari al 15%) corrisponda alla somma del 10%, riferito al danno estetico, e del 5%, relativo alla sindrome aderenziale, l'ausiliare non ha operato un semplice calcolo aritmetico, avendo motivato in maniera adeguata la conclusione cui perveniva.
Lo stesso, infatti, asseriva che la valutazione complessiva del 15% doveva ritenersi pienamente adeguata alla realtà esitale presentata dal soggetto, esprimendo, quindi, la corretta traduzione, in termini medico legali, del pregiudizio in concreto subito dal leso.
L'appello principale deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
§ 10
L'appello incidentale, con il quale l'appellato sollecitava una liquidazione migliorativa del danno, deve, invece, dichiararsi inammissibile, siccome tardivamente proposto senza l'osservanza del termine, imposto a pena di decadenza dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c. ratione temporis vigenti, di venti giorni prima rispetto all'udienza di prima comparizione fissata dall'appellante nell'atto di citazione.
Infatti, avendo l'appellante citato il a comparire per il CP_1
31.10.2021, il citato termine veniva a scadere l'11.10.2021, mentre la costituzione dell'appellato interveniva solo il 13.10.2021.
pag. 19/22 In contrario non rileva il differimento d'ufficio della data della prima udienza al 5.11.2021, dal momento che la stessa veniva disposta ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma c.p.c. e non del comma quinto dello stesso articolo (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3081 del
06/02/2017).
Resta, quindi, precluso l'esame nel merito del gravame incidentale.
§ 11.
Versandosi in ipotesi di soccombenza reciproca parziale, per il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale, le spese del presente grado di giudizio debbono compensarsi per la metà, mentre per la residua parte debbono seguire la soccombenza dell' della quale, anche all'esito del presente grado di giudizio, risulta confermata la responsabilità.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, nel quale rientra il disputatum.
Le spese processuali, come liquidate, debbono distrarsi in favore dell'Avv. Oreste Cerotto, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti per il versamento, da parte dell' e di , di Controparte_1
pag. 20/22 un ulteriore importo pari al contributo unificato, rispettivamente, dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale, proposto da , nonché Parte_1
sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) compensa le spese processuali del grado di appello nella misura del 50% e condanna alla Parte_1
rifusione, in favore di , della residua Controparte_1
metà delle spese processuali, che, tenuto conto della disposta compensazione, liquida in euro 4.995,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Oreste Cerotto;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di Parte_1 Controparte_1
, di un ulteriore importo pari al contributo unificato
[...]
rispettivamente dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 21/22 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
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