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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 104 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avvocati CACCIATORE ANGELO e ZUMMO MARCO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIZZINI PIETRO e Parte_2
MONASTERI STEFANO
- Appellato - All'udienza del 23/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato in data 28.12.2020 dinanzi al Tribunale di Palermo
esponeva di essere transitato ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della Parte_2
subentrata alla nella gestione della omonima Parte_1 Controparte_1
Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), lamentando che, per effetto dell'applicazione del CCNL UNEBA, anziché del CCNL AIOP Case di Cura, applicato dal precedente datore di lavoro, aveva subìto un peggioramento del trattamento retributivo;
deducendo di aver diritto al mantenimento dello stesso, in virtù di quanto previsto dall'allegato 2 al CCNL UNEBA (denominato “Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL”), da corrispondersi in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di superminimo “ad personam”, chiedeva condannarsi la al pagamento Parte_1 delle differenze così maturate.
1 Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto del ricorso, Parte_1 variamente contestando l'applicazione del Contratto AIOP (sia in quanto la cessione del ramo d'azienda sarebbe avvenuta in base all'art. 47 L. 428/1990, sia perché tale contratto sarebbe stato applicato erroneamente dalla cedente
[...]
, sia perché in sede di conciliazione sindacale i lavoratori avrebbero CP_1 accettato l'applicazione del contratto UNEBA, rinunciando ad eventuali pregresse differenze retributive maturate in virtù del contratto applicato dalla cedente); ove poi fosse stato ritenuto applicabile il predetto CCNL, in via riconvenzionale chiedeva condannarsi il ricorrente alla restituzione delle somme percepite a titolo di scatti di anzianità, previsti esclusivamente dal CCNL UNEBA ed allo stesso riconosciute in via transattiva in sede sindacale, dietro rinuncia alle maggiori pretese scaturenti dalla pretesa applicazione del CCNL AIOP. Con la sentenza n. 168/2023 del 20.01.2023 il Tribunale, istruita la causa con CTU contabile, accoglieva il ricorso condannando la al pagamento Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 5.374,07 a titolo di superminimo in base al citato Protocollo, calcolato per il periodo agosto 2016-dicembre 2020, e rigettando, invece, la domanda riconvenzionale della società. Osservava, in particolare, che “sebbene in caso di trasferimento aziendale ai dipendenti ceduti non è garantita l'applicazione del precedente trattamento retributivo eventualmente più favorevole già goduto presso la cedente (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 37291 del 29 novembre 2021 e Cass., sez. lav., sentenza n. 19303 del 29 settembre 2015), nella fattispecie la comparazione tra il trattamento economico del CCNL UNEBA ed il CCNL AIOP è imposto proprio dalla contrattazione collettiva applicata dalla cessionaria”; considerazione, questa, che resisteva all'eccezione, sollevata dalla resistente, di errata applicazione, da parte della del CCNL AIOP, Controparte_1 disattesa dal Tribunale sia per omessa produzione del relativo contratto che per la genericità dei motivi posti a sostegno di tale asserzione (“in quanto non aderente alla tipologia della struttura cui i dipendenti erano addetti, nonché alla relativa attività”) che non ne consentiva un esame esaustivo;
poiché, inoltre, la domanda proposta dal ricorrente non si poneva in rapporto di incompatibilità con l'applicazione del CCNL UNEBA (anzi presupponendola), ne conseguiva l'applicabilità al rapporto degli istituti in esso previsti, tra cui gli scatti di anzianità, alla cui restituzione, dunque, il lavoratore non era tenuto. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la Parte_1 riforma.
ha resistito al gravame. Parte_2
2 All'udienza del 23/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante censura la sentenza appellata per i seguenti motivi:
1. avrebbe errato il Tribunale nel rigettare l'eccezione di illegittimità dell'applicazione, da parte della cedente, del CCNL AIOP e, dunque, della sua inopponibilità all'appellante: in primo luogo, l'omessa produzione del predetto CCNL non avrebbe impedito al Giudice di acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.pc., al fine di analizzarne il contenuto, cosa peraltro resa possibile dalla sua introduzione in giudizio mediante l'espletamento della CTU;
ove, peraltro, il giudice ne avesse ritenuto non conoscibili le disposizioni, neppure avrebbe potuto ritenere fondata la domanda attrice, che nelle stesse disposizioni trovava fondamento;
in secondo luogo, l'eccezione medesima, lungi dall'essere “generica”, era invece fondata sulla specifica allegazione (verbalizzata dell'udienza del 22.04.2022) dell'attività in concreto esercitata dalla cedente (avente ad oggetto la gestione di una CTA – Comunità Terapeutica Assistenziale, “strutture sanitarie che ospitano persone affette da psicopatologia ma ormai stabilizzate a cui è dedicato un programma di intervento terapeutico socio-riabilitativo, in regime di residenzialità” - e non di una casa di cura, strutture dedicate alla cura di soggetti affetti da patologie acute da stabilizzare), che non consentiva l'applicazione del contratto AIOP ex art. 2070 cc.; in ogni caso l'Allegato 2, posto dal giudice a fondamento della dovuta comparazione del trattamento economico, non era applicabile in concreto, essendo la sottoposta a procedura Controparte_1 concorsuale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. , ex art. 47 comma V L. n. 428/1990, alla cui disciplina era stata assoggettata la vicenda circolatoria in argomento;
2. avrebbe altresì errato il Tribunale nell'escludere che l'accettazione da parte del lavoratore dell'applicazione del CCNL UNEBA fosse incompatibile con la conservazione dei vantaggi derivanti dal precedente contratto, e nel ritenere che anzi la richiesta del lavoratore aveva presupposto proprio l'applicazione del CCNL UNEBA;
non avrebbe, infatti, il primo giudice tenuto in debito conto l'accordo sindacale del 25.07.2016 con cui si era convenuta l'integrale applicazione degli scatti di anzianità CCNL UNEBA a far data dalla loro originaria assunzione, con conseguente riconoscimento di un trattamento retributivo in concreto migliorativo rispetto al precedente, a
3 fronte della rinuncia, da parte dei lavoratori, di ogni altra pretesa derivante dal passaggio in giusti verbali di conciliazione da essi siglati in data Parte_1
18/07/2018; 3. lamenta, ancora, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda, impedita dall'avere il lavoratore sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui aveva rinunciato “a qualunque pretesa, domanda e azione anche non ancora proposta nei confronti di e della CP_2 [...]
scaturente da qualsiasi titolo e/o ragione direttamente e/o indirettamente CP_1 connesso all'intercorso rapporto di lavoro con la e con la stessa Controparte_1
; CP_2
4. reitera, poi, l'eccezione di nullità della CTU, già sollevata con le note autorizzate del 5.01.2023 per non avere l'ausiliario trasmesso al CTP della resistente la bozza della propria relazione, necessaria per predisporre le necessarie osservazioni;
ne contesta, in ogni caso, le conclusioni, non avendo il consulente tenuto conto della retribuzione effettivamente erogata ai dipendenti (comprensiva degli scatti di anzianità), ma soltanto quella prevista astrattamente dai contratti;
5. aveva, dunque, il Tribunale errato nel rigettare la domanda riconvenzionale: invero, all'applicazione dell'allegato 2 ed al conseguente riconoscimento degli scatti di anzianità secondo i valori previsti dal CCNL UNEBA, ostava la mancanza di una analoga previsione nel CCNL AIOP;
solo in sede transattiva la società aveva accordato il riconoscimento dei predetti scatti, ex novo sin dall'inizio del rapporto;
sicché, ove, in dispregio a tale transazione, dovessero essere riconosciuti emolumenti aggiuntivi in applicazione dell'Allegato 2, i predetti importi avrebbero perso il loro titolo giustificativo.
*** In via del tutto preliminare va affermata l'ammissibilità dell'azione proposta dal , non rinvenendosi in atti alcun accordo di conciliazione in sede sindacale Pt_2 con cui, come dedotto dall'appellante, il lavoratore avrebbe rinunciato “a qualunque pretesa, domanda e azione anche non ancora proposta nei confronti di e della CP_2 [...]
scaturente da qualsiasi titolo e/o ragione direttamente e/o indirettamente connesso CP_1 all'intercorso rapporto di lavoro con la e con la stessa ; Controparte_1 CP_2 accordo la cui sussistenza l'appellato ha peraltro specificamene contestato. Nel merito l'appello va accolto per quanto di ragione. I primi tre articolati motivi possono essere esaminati congiuntamente. Occorre premettere che, come correttamente osservato dal primo giudice, il diritto al riconoscimento, da parte della del trattamento retributivo Parte_1
4 oggetto di domanda non discenderebbe, secondo la stessa prospettazione attorea, né da un principio generale di ultrattività del CCNL applicato dalla cedente (che la cessionaria non è tenuta ad applicare, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass. n. 37291/2021) né dal disposto di cui all'art. 2112 c.c. il quale, non solo esclude in radice tale effetto ma che, per di più, nel caso concreto era stato pacificamente derogato dall'applicazione dell'art. 47 comma 5 L. n. 428/1990, avendo la cessione del ramo di azienda riguardato un'impresa in stato di decozione (tale norma, infatti, nel testo vigente all'epoca del menzionato trasferimento, prevedeva: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.”) Piuttosto l'effetto in discorso (riconoscimento di un superminimo ad personam, in funzione perequativa del precedente trattamento retributivo) sarebbe conseguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato 2 del CCNL UNEBA (contratto pacificamente applicato dalla cessionaria) che, intitolato
“Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente c.c.n.l. nelle istituzioni in cui sono vigenti altri c.c.n.l.” testualmente prevede: “con riferimento all'art. 1 del presente CCNL commi sesto, settimo ed ottavo, in particolare al principio condiviso di attribuire al presente CCNL, per le realtà aderenti all'UNEBA, la funzione di unico strumento per la regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio sanitario ed educativo, le parti convengono che, nel caso di prima introduzione del presente CCNL in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2° livello di contrattazione verranno realizzati appositi protocolli. L'applicazione di detti protocolli nelle singole istituzioni avverrà attraverso accordi attuativi con le rispettive federazioni interessate di e le CP_3 rappresentanze aziendali aventi l'obiettivo di garantire, nei confronti del personale in servizio, gli eventuali diritti acquisiti ed il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore. In carenza di protocollo di 2° livello che definisca le modalità ed i criteri per la trasformazione contrattuale, l'accordo applicativo aziendale si ispirerà ai seguenti criteri.
… Trattamento economico
5 Sulla base dell'inquadramento attribuito, per ciascuna lavoratrice o lavoratore verrà effettuata la comparazione tra il precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto;
… I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell'accordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale…. Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi: a) il trattamento complessivo annuo Uneba è superiore a quello in atto. In questo caso viene data immediata applicazione alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo. b) il trattamento complessivo annuo Uneba è inferiore a quello in atto. In questo caso, in aggiunta alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo, verrà erogata la differenza in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di superminimo ad personam….” Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la disposizione pattizia in argomento non può giustificare quanto preteso dal lavoratore, non regolando affatto la sorte dei rapporti di lavoro interessati alla vicenda circolatoria sottesa alla presente controversia. A tale considerazione induce già il titolo del citato allegato 2 al CCNL UNEBA (“Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente c.c.n.l. nelle istituzioni in cui sono vigenti altri c.c.n.l.”), il quale individua la fattispecie regolata dalla disposizione in commento nell'ipotesi in cui, all'interno dalla stessa “istituzione”, siano stati applicati, in epoca anteriore all'entrata in vigore del medesimo CCNL UNEBA, contratti collettivi diversi, assolvendo alla funzione di disciplinare in dettaglio il trattamento economico e giuridico dei propri dipendenti nel passaggio dall'applicazione di tale diverso contratto a quello UNEBA, concordemente indicato dalle parti sociali, con effetti ex nunc, come l'unico strumento negoziale di riferimento nella “regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio sanitario ed educativo”. La piana lettura dell'intera disposizione, inoltre, non consente in alcun modo di intravedere la possibilità di interpretarla come riferibile ed applicabile anche alle ipotesi di passaggio del personale in caso di cessione di azienda. Essa, infatti, precisa che le condizioni economiche e giuridiche rimesse alla contrattazione di secondo livello avrebbero avuto “l'obiettivo di garantire, nei confronti del personale in servizio, gli eventuali diritti acquisiti ed il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore”, riferendosi, con tutta evidenza, ai lavoratori già alle dipendenze della medesima azienda, non già al personale acquisito in occasione di
6 un trasferimento di azienda, ciò che avrebbe richiesto l'utilizzo di altra terminologia (ad es.: personale acquisito o ceduto o transitato da altra azienda). Appare, ancora, significativo ed univocamente interpretabile nel senso suddetto il dato testuale che indica quale termine di comparazione da raffrontare con “il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto” – ai fini dell'individuazione della soluzione concretamente adottabile, tra quelle alternativamente previste dal citato protocollo – nel “precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto”; si tratta, dunque, di comparare i trattamenti retributivi derivanti dall'applicazione, nel tempo e sempre all'interno della medesima impresa, di due diversi contratti collettivi;
diversamente, la norma avrebbe dovuto chiaramente indicare, quale primo termine di comparazione, il trattamento retributivo applicato dalla cedente. Decisivo appare, infine, l'inciso secondo cui “I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell'accordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale”, non facendo la norma affatto riferimento ad un atto di cessione di azienda, fattispecie, dunque, che rimane ad essa estranea. A tale interpretazione soccorre anche una considerazione di tipo sistematico: appare infatti arduo ammettere che, a fronte di una situazione qual è quella del trasferimento di un'azienda in stato di decozione alla quale, in vista dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali, l'ordinamento normativo (art. 47 comma 5 L. 428/1990, peraltro di attuazione del diritto eurounitario) consente di derogare ed affievolire le garanzie previste per i lavoratori dall'art. 2112 c.c., alle stesse sia nondimeno consentito di approdare attraverso uno strumento negoziale di efficacia generale, potendo al più eventuali condizioni di maggior favore essere negoziate a livello aziendale o individuale.
Per questi motivi
– e non già per le diverse ragioni sostenute dall'appellante - l'applicazione dell'allegato 2 del CCNL UNEBA va dunque esclusa nella presente fattispecie, con conseguente rigetto della domanda proposta con il ricorso di primo grado;
ciò determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 168/2023 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo il 20.01.2023, rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali che liquida per compensi in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA.
7 Palermo, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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