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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16.04.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1407/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, nella qualità di eredi di , nata a [...] C.F._2 Persona_1 marco D'Alunzio il 23.10.1962 e deceduta a S. Agata Militello il 09.06.2022, elettivamente domiciliate in S. Agata Militello (ME), via Campidoglio (ang. Via
Asmara), presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che le rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal Funzionario Dott.ssa Maria Daniela Oieni, designata con ordine di servizio del
Direttore prov.le di Messina n. 2015/4800/0000031, depositato presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Mancato pagamento prestazione a seguito di omologa. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.05.2023, parte ricorrente esponeva che con decreto di omologa del 21.07.2022, reso nel giudizio iscritto al n. 2313/2020 R.G., il Giudice del Lavoro, Dott. , omologava l'accertamento del requisito Persona_2
sanitario, in conformità alle risultanze indicate nella CTU, dichiarando la sussistenza in capo alla del requisito sanitario per l'indennità Persona_1 di accompagnamento, con decorrenza “dalla data di presentazione della domanda” (11.03.2020).
Nelle more del giudizio per l'accertamento tecnico preventivo, in data
09.06.2022, la decedeva. Persona_1
Successivamente, in data 09-13/12/2022, gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi della , a seguito della notifica del decreto di omologa all' , Per_1 CP_1 provvedevano a trasmettere all' tutta la documentazione necessaria per la CP_1
liquidazione della pratica in sede amministrativa ed il pagamento dei ratei in loro favore.
Concludevano, pertanto, chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto ad ottenere la liquidazione e/o pagamento dell'indennità di accompagnamento riconosciuto in capo alla a decorrere dalla data di Persona_1 presentazione della domanda amministrativa dell'11.03.2020 e sino alla data di decesso del 09.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 L. 412/91, con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 20.11.2023 eccependo, in via preliminare, la carenza della domanda amministrativa nonché la procedibilità della domanda in quanto il decreto di omologa non era stato notificato all' . Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e CP_1
compensi di causa.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
2 In via preliminare, va analizzata l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza della domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento.
L'articolo 445 bis, comma 1, c.p.c., in materia di accertamento tecnico preventivo, prevede che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di
assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende
proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile,
presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis Codice di procedura
civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento
peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
1952”.
In giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale “L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una
determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi
dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato” (Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n.
36382 del 24.11.2021).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dato prova di aver effettuato la notifica del decreto di omologa, in data 06.12.2022, nei termini e nelle forme previste dalla legge, per cui va rigettata l'eccezione proposta dall'ente resistente di non aver avuto conoscenza del decreto di omologa.
In merito alla domanda amministrativa, va detto che anche la domanda amministrativa è stata presentata nelle forme previste dalla legge, così come emerge
3 dall'attestazione di avvenuto inoltro della domanda, prodotta dai ricorrenti, per cui anche in questo caso l'eccezione avanzata dall' risulta priva di pregio. CP_1
In merito al mancato pagamento e/o liquidazione delle somme a titolo di indennità di accompagnamento va detto quanto segue.
L'articolo 445, comma 5, c.p.c., dispone che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori
udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti
competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La Corte di Cassazione, in merito, ha affermato in maniera chiara che,
“nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l la verifica CP_1 della maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell' postula, dopo CP_1
la comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del d.P.R.
n.445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta”. (Cassazione, 02.08.2021, n. 22089).
Anche l' , intervenendo sulla questione con il messaggio n. 4818 del CP_1
16.07.2015, ha chiarito che “Per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo omologato dal giudice
o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, emessa ai sensi del 6° comma, è quindi necessario che si verifichi:
1. il grado d'invalidità riconosciuto in sede di ATP;
2. la presenza degli altri requisiti amministrativi”.
Continua l'ente resistente, sempre nel predetto messaggio che “l' procede alla CP_2
liquidazione della prestazione entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli altri requisiti amministrativi. Dal momento che le prestazioni in questione riguardano un'utenza particolarmente debole, per la
4 quale l' è impegnato a conseguire livelli di efficacia sempre maggiori, è CP_2 necessario che l'accertamento dei requisiti amministrativi venga effettuato utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell' , prescindendo CP_2 anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70, per garantire l'erogazione della prestazione entro l'inderogabile termine di 120 giorni”.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che parte ricorrente abbia inoltrato all'ente resistente la documentazione utile per la liquidazione delle prestazioni di cui in ricorso in data 17.10.2022 e l'ente resistente non ha provveduto nei termini di legge all'erogazione di quanto dovuto.
In relazione alla presentazione della domanda amministrativa, deve osservarsi quanto segue.
A decorrere dal 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore dell'art. 56, co. 2 L.
69/2009 -che ha esteso alla materia dell'invalidità civile la limitazione di cui all'art. 11 L. 222/84 per le prestazioni di invalidità in favore degli assicurati i soggetti CP_1
che intendano ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia di invalidità civile,
cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, finché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Tuttavia, alla luce del principio generale già affermato dalla giurisprudenza
(Tribunale di Bari n. 4405/2017), se è vero che vige il principio del divieto della c.d. doppia domanda, nel senso che l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o assegno di invalidità (cfr art 11 l222/84) o a qualunque prestazione spettante agli invalidi civili
(art 56 c 2 l. 69/09)non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, vero è che, nel caso che ci occupa, il ricorso giudiziale (e le domande amministrative come dedotte dalla documentazione ) facevano riferimento CP_1 all'invalidità civile senza alcuna specificazione relativamente all'indennità di accompagnamento, prestazione comunque diversa e distinta da quella già oggetto di
ATPO.
5 Non potrebbe, d'altronde, condividersi l'orientamento opposto, tenuto conto che – avendo quale esempio il caso di specie – da un lato non sarebbe stato possibile proporre autonoma domanda per l'indennità di accompagnamento in pendenza di giudizio per invalidità civile (secondo la tesi dell' ); dall'altro non sarebbe stata CP_2
ammissibile una domanda per detta (nuova) prestazione in sede giudiziale poiché priva di domanda amministrativa. Un'interpretazione estensiva del divieto della doppia domanda, dunque, comporterebbe un vuluns dell'assicurato tale da privarlo della possibilità (seppur temporanea) di accedere a determinate prestazione a cui potrebbe avere astrattamente diritto.
Pertanto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento e/o liquidazione dell'indennità di accompagnamento spettanti al proprio dante causa,
Sig.ra a decorrere dalla domanda amministrativa Persona_1 dell'11.03.2020 e sino alla data del decesso del 09.06.2022.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia.
Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Teresa
Amato.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1
nella qualità di eredi di deceduta in data Parte_2 Persona_1 CP_ 09.06.2022, con ricorso depositato in data 04.05.2023, nei confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara il diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi di ad Persona_1 ottenere il pagamento e/o liquidazione dell'indennità di accompagnamento e di conseguenza, condanna l alla corresponsione delle predette somme, a decorrere CP_1
6 dalla presentazione della domanda amministrativa dell'11.03.2020 e sino alla data del decesso del 09.06.2022 oltre interessi e rivalutazioni dalla scadenza al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in euro 1.865,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv.
Carmela Teresa Amata.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 16.04.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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