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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
4632/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 06/10/2025 come sostituita da deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4632/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
c. f. , nata il [...] ad [...] ed ivi residente via Parte_1 C.F._1
Scaglione n. 23, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Massimo Di Bella come da procura in atti di giudizio, domiciliata preso il suo studio in Biancavilla via V. Emanuele 501;
RICORRENTE
CONTRO con Sede Centrale in Roma via Giuseppe Grezar Controparte_1
14, c. f. , in persona del Procuratore speciale Dott. n. q. Responsabile P.IVA_1 Controparte_2
Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, come da procura speciale, autenticata per atto Notaio
[...] rep . 180134, racc. n. 12348 del 22/06/2023, in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1
LO TU , come da procura in atti di giudizio e domiciliata presso il suo studio in Tusa ( ME) via Antoci 32;
RESISTENTE
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto . opposizione ad intimazione di pagamento e cartella. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/05/2024 impugnava l'intimazione di pagamento 293202390086807, notificata il 04/04/2024 limitatamente l'avviso di addebito in essa contenuto n.
59320170006376946000 per contributi IVS e somme aggiuntive in riferimento al periodo 2010/2011 per la somma di euro 2.821,99 che risultava notificato il 12.12.2017. la ricorrente sosteneva di non avere ricevuto notifica di alcun avviso di addebito e proponeva l'opposizione per la maturata
CP_ prescrizione del credito dell' Deduceva che , prescindendo dalla data di notifica dell'avviso di addebito, il credito dell'Istituto si era già prescritto poiché risalente alle annualità 2010 e 2011. La notifica dell'avviso medesimo del 12.12.2017 era tardiva essendo già a detta data maturato il termine
CP_ di prescrizione quinquennale del diritto in capo ad di richiedere le somme a titolo di contributi.
CP_ Deduceva che la ricorrente aveva avuto notizia della richiesta dell' solo con la notifica dell'intimazione di pagamento e che risultava già prescritto essendo decorsi più di cinque anni dalla
CP_ data in cui era sorto a quando lo aveva notificato nel 12.12.2017. Deduceva altresì che il termine di prescrizione fosse anche successivamente decorso dalla data di notifica del 2017 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta nel 2024.
Evidenziava che la prescrizione dei contributi fosse avvenuta a monte della notifica dell'avviso di addebito , oggi portato dall'intimazione impugnata, poiché i contributi dovuti per il periodo intercorso dal 2010 al 2011 non erano stati mai richiesti prima tempestivamente dall'ente e pertanto il diritto di quest'ultimo di richiederli si era prescritto ai sensi della legge 335/1995 , poiché mai erano pervenuti atti interruttivi del decorso di prescrizione.
Con il ricorso la parte ricorrente odierna , senza recedere dalle doglianze afferenti la prescrizione già maturata prima della notifica del 12/12/2017 , proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non esistendo atti interruttivi della prescrizione del credito risalente al 2010-2011. Chiedeva pertanto previa sospensione degli atti esecutivi impugnati , che il Tribunale dichiarasse nulli , inefficaci , illegittimi gli atti impugnati , rappresentati dall'avviso di addebito ed intimazione di pagamento e tutti gli atti loro presupposti, antecedenti e consequenziali per il decorso di prescrizione del diritto di credito dell'ente impositore;
chiedeva altresì che il Tribunale dichiarasse non dovute le somme CP_ richieste da con vittoria di spese di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al
14/10/2024, successivamente si costituiva l' che in via preliminare eccepiva la Controparte_4 carenza di propria legittimazione passiva in riferimento alle doglianze proposte in riferimento al decorso di prescrizione successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, in quanto in tale caso la notifica di atti interruttivi era di competenza del Concessionario. Eccepiva la tardività ed inammissibilità dell'opposizione in riferimento alla violazione dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 ed in riferimento all'art. 29 D.Lgs. 46/1999 ,per la violazione del termine in cui proporre l'opposizione agli atti esecutivi , riferita al profilo di omessa notifica dell'avviso di addebito, nonché per la prescrizione dei crediti contributivi iscritti a ruolo e già decorsa a monte, essendo detti crediti ormai divenuti definitivi e non più suscettibili di impugnazione da parte della ricorrente che aveva trascurato di impugnare l'avviso di addebito nel termine di quaranta giorni.
Nel merito deduceva il mancato decorso della prescrizione nella fattispecie richiamando sotto tale profilo gli atti interruttivi che risultavano notificati dall' nonché Controparte_1
l'applicabilità della normativa emessa dal legislatore durante l'emergenza sanitaria da covid- 19 che aveva sospeso il decorso di prescrizione e di notifica di atti di riscossione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e di tutte le domande formulate dalla ricorrente odierna.
Si costituiva in giudizio anche che eccepiva la tardività ed Controparte_1 inammissibilità del ricorso e la carenza di propria legittimazione passiva. Deduceva la definitività del credito non sottoposto ad impugnazione nei termini di legge e l'inammissibilità dell'opposizione proposta, la non impugnabilità del ruolo al di fuori delle ipotesi previste dal legislatore e la carenza di interesse della ricorrente odierna. Chiedeva la conferma di tutti gli atti impugnati e dei crediti ivi portati poiché nessuna prescrizione era decorsa nella fattispecie data la notifica di un atto interruttivo antecedente l'intimazione di pagamento impugnata e l'applicabilità alla fattispecie delle norme afferenti la sospensione del decorso di prescrizione durante l'emergenza sanitaria da covid-19,
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con tutte le domande ivi formulate.
Il Tribunale disponeva la trattazione scritta del giudizio con deposito di note ed allegati , all'esito dell'udienza del 14/10/2024 il Tribunale , nella persona del Giudice titolare del ruolo , disponeva il rinvio al 06/10/2025 e successivamente con provvedimento della Presidenza Sezionale , questo giudice veniva delegato per la definizione del procedimento.
Acquisite le note come in atti depositate dalle parti , il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare devono trovare accoglimento le eccezioni sollevate da entrambe le resistenti in ordine la tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta.
In riferimento alla doglianza proposta in ricorso circa l'omessa notifica dell'avviso di addebito e della CP_ conoscenza del credito avvenuta solo a seguito di notifica dell'intimazione di pagamento, la ricorrente ha certamente violato il termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c. come richiamato dall'art. 29 D.Lgs. 46/1999. Detto articolo richiamato stabilisce che” le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c. comma 1 , secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma , con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Riguardo la contestazione mossa da parte ricorrente sul decorso di prescrizione avvenuto ancora prima della notifica dell'avviso di addebito , essendo i crediti afferenti ad annualità risalenti al periodo
2010/2011, la contestazione sulla prescrizione ex L. 335/1995 rappresenta una contestazione sull'an del credito contributivo, ovverosia sulla sua stessa sussistenza e sull'evento estintivo che lo aveva già fatto venire meno ancor prima la notifica dell'avviso di addebito del 12.12.2017. Detto tipo di doglianza che attiene al merito della pretesa contributiva rappresenta una opposizione all'iscrizione a ruolo e pertanto doveva essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ex art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999.
Tale opposizione non è avvenuta con la conseguenza che il credito contributivo è divenuto irretrattabile e pertanto nessuna eccezione può essere ormai sollevata tantomeno la prescrizione antecedente la notifica dell'avviso di addebito.
Va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla
Suprema Corte ( cfr. Cass.4506/2007); in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre , v. Cass.
8765/1997, Cass. 9912/2001, Cass. 17460/2007, Cass. 3404/2004.
In ordina alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a non rendere più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. ( cfr. Cass.17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass.
4506/2007).
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale. Nella fattispecie definitivo e non più contestabile è il credito portato dall'avviso di addebito impugnato , non opposto nel termine di legge.
Rimane da esaminare la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla ricorrente ex art. 615 c.p.c. afferente il decorso di prescrizione successivo alla notifica dell'avviso di addebito , avvenuta come già richiamato il 12.12.2017 e che sarebbe già decorsa in data 04.04.2024 alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Sotto tale profilo occorre preliminarmente evidenziare che la regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato è in atti documentata dall'invio di raccomandata n. 665458532386 pervenuta al destinatario in data 12.12.2017. Sotto tale profilo la raccomandata viene sottoposta alle regole di spedizione dei plichi ordinari non trovando applicazione nella fattispecie l'art. 60, comma 1, lettera b-bis D.P.R. 600/1973. L'ambito di operatività di questa norma attiene alle disposizioni in materia di accertamento delle imposte dirette sui redditi che rappresenta sotto tanti aspetti una regolamentazione specifica e non sovrapponibile a quella propria dei contributi previdenziali.
Per rimanere all'aspetto di interesse per il giudizio all'esame, occorre richiamare l'art. 26 D.P.R.
602/1973 che prevede la notificazione diretta a mezzo servizio postale universale nel caso dell'invio delle cartelle da parte degli ufficiali di riscossione , detto invio può avvenire secondo la norma indicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta di raccomandata disciplinata dal servizio postale universale per cui gli Uffici possono avvalersi di questa forma diretta di notificazione non solo per le cartelle, ma anche per gli avvisi e gli altri atti che necessitano di notificazione . Detta forma di notifica è pacificamente riconosciuta dalla Giurisprudenza Costituzionale e di Legittimità ( cfr. Corte Costituzionale sent. 175/2018; Cass. N. 3254/2016; Cass. Sent. 10245/2017.). In tale forma di notifica diretta a mezzo raccomandata non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico,
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo , stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Tale principio è stato ribadito da Cassazione con orientamento ormai pacifico, ( si cfr. altresì Cass. Sent. 6395/2014; Cass.
Ord. 16949/2014; sent. Cass. 14501/2016; sent. 15315/2014).
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati , cui questo giudice si richiama ex art. 118 disp. Att.
C.p.c., la prova di regolare notifica di avviso di addebito è in atti di giudizio acquisita.
Dopo la notifica dell'avviso di addebito in atti è documentata la notifica dell'intimazione di pagamento 29320229015836168000 comunicata da ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso la Casa CP_1
Comunale, con la documentazione in atti della notifica presso la Sede Comunale , invio di raccomandata informativa con avviso del 28.08.2023 e poi perfezionata per compiuta giacenza il
26/10/2023. Oltre tale atto interruttivo della prescrizione , trova applicazione il periodo di sospensione del decorso di prescrizione disposto dal legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-
19, previsto dall'art. 68 d.l. 18/2020 e dall'art. 12 D.Lgs. 159/2015 . Tale periodo di sospensione risulta decorso dall'8 marzo 2020 al 31/12/2021. Pertanto i contributi ormai divenuti definitivi ed incontestabili , notificati con avviso di addebito in data 12/12/2017 , si sarebbero prescritti nel termine quinquennale nel 2022; aggiungendo il termine di sospensione pari a 542 giorni ,di cui alla richiamata legislazione per emergenza da covid- 19 , alla data di notifica dell'intimazione impugnata 04/04/2024 nessuna prescrizione si era maturata.
Nella fattispecie all'esame, a maggior ragione, nessuna prescrizione poteva essere decorsa attesa altresì la notifica dell'intimazione di pagamento da parte di come sopra Controparte_1 specificata notificata per compiuta giacenza il 26/10/2023.
Pertanto i contributi all'esame risultano dovuti. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4632/2024 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma gli atti impugnati con obbligo di pagamento dei contributi da essi portati;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti che liquida per ciascuna nella misura di euro 884 , 5 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA nella misura di legge.
Catania 06/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 06/10/2025 come sostituita da deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4632/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
c. f. , nata il [...] ad [...] ed ivi residente via Parte_1 C.F._1
Scaglione n. 23, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Massimo Di Bella come da procura in atti di giudizio, domiciliata preso il suo studio in Biancavilla via V. Emanuele 501;
RICORRENTE
CONTRO con Sede Centrale in Roma via Giuseppe Grezar Controparte_1
14, c. f. , in persona del Procuratore speciale Dott. n. q. Responsabile P.IVA_1 Controparte_2
Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, come da procura speciale, autenticata per atto Notaio
[...] rep . 180134, racc. n. 12348 del 22/06/2023, in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1
LO TU , come da procura in atti di giudizio e domiciliata presso il suo studio in Tusa ( ME) via Antoci 32;
RESISTENTE
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto . opposizione ad intimazione di pagamento e cartella. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/05/2024 impugnava l'intimazione di pagamento 293202390086807, notificata il 04/04/2024 limitatamente l'avviso di addebito in essa contenuto n.
59320170006376946000 per contributi IVS e somme aggiuntive in riferimento al periodo 2010/2011 per la somma di euro 2.821,99 che risultava notificato il 12.12.2017. la ricorrente sosteneva di non avere ricevuto notifica di alcun avviso di addebito e proponeva l'opposizione per la maturata
CP_ prescrizione del credito dell' Deduceva che , prescindendo dalla data di notifica dell'avviso di addebito, il credito dell'Istituto si era già prescritto poiché risalente alle annualità 2010 e 2011. La notifica dell'avviso medesimo del 12.12.2017 era tardiva essendo già a detta data maturato il termine
CP_ di prescrizione quinquennale del diritto in capo ad di richiedere le somme a titolo di contributi.
CP_ Deduceva che la ricorrente aveva avuto notizia della richiesta dell' solo con la notifica dell'intimazione di pagamento e che risultava già prescritto essendo decorsi più di cinque anni dalla
CP_ data in cui era sorto a quando lo aveva notificato nel 12.12.2017. Deduceva altresì che il termine di prescrizione fosse anche successivamente decorso dalla data di notifica del 2017 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta nel 2024.
Evidenziava che la prescrizione dei contributi fosse avvenuta a monte della notifica dell'avviso di addebito , oggi portato dall'intimazione impugnata, poiché i contributi dovuti per il periodo intercorso dal 2010 al 2011 non erano stati mai richiesti prima tempestivamente dall'ente e pertanto il diritto di quest'ultimo di richiederli si era prescritto ai sensi della legge 335/1995 , poiché mai erano pervenuti atti interruttivi del decorso di prescrizione.
Con il ricorso la parte ricorrente odierna , senza recedere dalle doglianze afferenti la prescrizione già maturata prima della notifica del 12/12/2017 , proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non esistendo atti interruttivi della prescrizione del credito risalente al 2010-2011. Chiedeva pertanto previa sospensione degli atti esecutivi impugnati , che il Tribunale dichiarasse nulli , inefficaci , illegittimi gli atti impugnati , rappresentati dall'avviso di addebito ed intimazione di pagamento e tutti gli atti loro presupposti, antecedenti e consequenziali per il decorso di prescrizione del diritto di credito dell'ente impositore;
chiedeva altresì che il Tribunale dichiarasse non dovute le somme CP_ richieste da con vittoria di spese di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al
14/10/2024, successivamente si costituiva l' che in via preliminare eccepiva la Controparte_4 carenza di propria legittimazione passiva in riferimento alle doglianze proposte in riferimento al decorso di prescrizione successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, in quanto in tale caso la notifica di atti interruttivi era di competenza del Concessionario. Eccepiva la tardività ed inammissibilità dell'opposizione in riferimento alla violazione dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 ed in riferimento all'art. 29 D.Lgs. 46/1999 ,per la violazione del termine in cui proporre l'opposizione agli atti esecutivi , riferita al profilo di omessa notifica dell'avviso di addebito, nonché per la prescrizione dei crediti contributivi iscritti a ruolo e già decorsa a monte, essendo detti crediti ormai divenuti definitivi e non più suscettibili di impugnazione da parte della ricorrente che aveva trascurato di impugnare l'avviso di addebito nel termine di quaranta giorni.
Nel merito deduceva il mancato decorso della prescrizione nella fattispecie richiamando sotto tale profilo gli atti interruttivi che risultavano notificati dall' nonché Controparte_1
l'applicabilità della normativa emessa dal legislatore durante l'emergenza sanitaria da covid- 19 che aveva sospeso il decorso di prescrizione e di notifica di atti di riscossione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e di tutte le domande formulate dalla ricorrente odierna.
Si costituiva in giudizio anche che eccepiva la tardività ed Controparte_1 inammissibilità del ricorso e la carenza di propria legittimazione passiva. Deduceva la definitività del credito non sottoposto ad impugnazione nei termini di legge e l'inammissibilità dell'opposizione proposta, la non impugnabilità del ruolo al di fuori delle ipotesi previste dal legislatore e la carenza di interesse della ricorrente odierna. Chiedeva la conferma di tutti gli atti impugnati e dei crediti ivi portati poiché nessuna prescrizione era decorsa nella fattispecie data la notifica di un atto interruttivo antecedente l'intimazione di pagamento impugnata e l'applicabilità alla fattispecie delle norme afferenti la sospensione del decorso di prescrizione durante l'emergenza sanitaria da covid-19,
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con tutte le domande ivi formulate.
Il Tribunale disponeva la trattazione scritta del giudizio con deposito di note ed allegati , all'esito dell'udienza del 14/10/2024 il Tribunale , nella persona del Giudice titolare del ruolo , disponeva il rinvio al 06/10/2025 e successivamente con provvedimento della Presidenza Sezionale , questo giudice veniva delegato per la definizione del procedimento.
Acquisite le note come in atti depositate dalle parti , il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare devono trovare accoglimento le eccezioni sollevate da entrambe le resistenti in ordine la tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta.
In riferimento alla doglianza proposta in ricorso circa l'omessa notifica dell'avviso di addebito e della CP_ conoscenza del credito avvenuta solo a seguito di notifica dell'intimazione di pagamento, la ricorrente ha certamente violato il termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c. come richiamato dall'art. 29 D.Lgs. 46/1999. Detto articolo richiamato stabilisce che” le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c. comma 1 , secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma , con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Riguardo la contestazione mossa da parte ricorrente sul decorso di prescrizione avvenuto ancora prima della notifica dell'avviso di addebito , essendo i crediti afferenti ad annualità risalenti al periodo
2010/2011, la contestazione sulla prescrizione ex L. 335/1995 rappresenta una contestazione sull'an del credito contributivo, ovverosia sulla sua stessa sussistenza e sull'evento estintivo che lo aveva già fatto venire meno ancor prima la notifica dell'avviso di addebito del 12.12.2017. Detto tipo di doglianza che attiene al merito della pretesa contributiva rappresenta una opposizione all'iscrizione a ruolo e pertanto doveva essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ex art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999.
Tale opposizione non è avvenuta con la conseguenza che il credito contributivo è divenuto irretrattabile e pertanto nessuna eccezione può essere ormai sollevata tantomeno la prescrizione antecedente la notifica dell'avviso di addebito.
Va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla
Suprema Corte ( cfr. Cass.4506/2007); in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre , v. Cass.
8765/1997, Cass. 9912/2001, Cass. 17460/2007, Cass. 3404/2004.
In ordina alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a non rendere più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. ( cfr. Cass.17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass.
4506/2007).
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale. Nella fattispecie definitivo e non più contestabile è il credito portato dall'avviso di addebito impugnato , non opposto nel termine di legge.
Rimane da esaminare la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla ricorrente ex art. 615 c.p.c. afferente il decorso di prescrizione successivo alla notifica dell'avviso di addebito , avvenuta come già richiamato il 12.12.2017 e che sarebbe già decorsa in data 04.04.2024 alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Sotto tale profilo occorre preliminarmente evidenziare che la regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato è in atti documentata dall'invio di raccomandata n. 665458532386 pervenuta al destinatario in data 12.12.2017. Sotto tale profilo la raccomandata viene sottoposta alle regole di spedizione dei plichi ordinari non trovando applicazione nella fattispecie l'art. 60, comma 1, lettera b-bis D.P.R. 600/1973. L'ambito di operatività di questa norma attiene alle disposizioni in materia di accertamento delle imposte dirette sui redditi che rappresenta sotto tanti aspetti una regolamentazione specifica e non sovrapponibile a quella propria dei contributi previdenziali.
Per rimanere all'aspetto di interesse per il giudizio all'esame, occorre richiamare l'art. 26 D.P.R.
602/1973 che prevede la notificazione diretta a mezzo servizio postale universale nel caso dell'invio delle cartelle da parte degli ufficiali di riscossione , detto invio può avvenire secondo la norma indicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si tratta di raccomandata disciplinata dal servizio postale universale per cui gli Uffici possono avvalersi di questa forma diretta di notificazione non solo per le cartelle, ma anche per gli avvisi e gli altri atti che necessitano di notificazione . Detta forma di notifica è pacificamente riconosciuta dalla Giurisprudenza Costituzionale e di Legittimità ( cfr. Corte Costituzionale sent. 175/2018; Cass. N. 3254/2016; Cass. Sent. 10245/2017.). In tale forma di notifica diretta a mezzo raccomandata non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico,
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo , stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Tale principio è stato ribadito da Cassazione con orientamento ormai pacifico, ( si cfr. altresì Cass. Sent. 6395/2014; Cass.
Ord. 16949/2014; sent. Cass. 14501/2016; sent. 15315/2014).
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati , cui questo giudice si richiama ex art. 118 disp. Att.
C.p.c., la prova di regolare notifica di avviso di addebito è in atti di giudizio acquisita.
Dopo la notifica dell'avviso di addebito in atti è documentata la notifica dell'intimazione di pagamento 29320229015836168000 comunicata da ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso la Casa CP_1
Comunale, con la documentazione in atti della notifica presso la Sede Comunale , invio di raccomandata informativa con avviso del 28.08.2023 e poi perfezionata per compiuta giacenza il
26/10/2023. Oltre tale atto interruttivo della prescrizione , trova applicazione il periodo di sospensione del decorso di prescrizione disposto dal legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-
19, previsto dall'art. 68 d.l. 18/2020 e dall'art. 12 D.Lgs. 159/2015 . Tale periodo di sospensione risulta decorso dall'8 marzo 2020 al 31/12/2021. Pertanto i contributi ormai divenuti definitivi ed incontestabili , notificati con avviso di addebito in data 12/12/2017 , si sarebbero prescritti nel termine quinquennale nel 2022; aggiungendo il termine di sospensione pari a 542 giorni ,di cui alla richiamata legislazione per emergenza da covid- 19 , alla data di notifica dell'intimazione impugnata 04/04/2024 nessuna prescrizione si era maturata.
Nella fattispecie all'esame, a maggior ragione, nessuna prescrizione poteva essere decorsa attesa altresì la notifica dell'intimazione di pagamento da parte di come sopra Controparte_1 specificata notificata per compiuta giacenza il 26/10/2023.
Pertanto i contributi all'esame risultano dovuti. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4632/2024 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma gli atti impugnati con obbligo di pagamento dei contributi da essi portati;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti che liquida per ciascuna nella misura di euro 884 , 5 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA nella misura di legge.
Catania 06/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo