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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1216/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 19.5.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1216/2025
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Riontino e Roberta Aria come da procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso con contestuale istanza cautelare, depositato il 29/01/2025, la ricorrente , Parte_1 cittadina nigeriana residente in Italia, ha convenuto in giudizio l' deducendo di essere titolare di CP_1 prestazione in materia di invalidità civile nonché di indennità di accompagnamento in ragione delle proprie condizioni di salute;
che a partire dal 01.09.2024, in concomitanza con la scadenza del permesso di CP_ soggiorno, l' ha sospeso l'erogazione della pensione in suo favore, nonostante il Testo Unico
Immigrazione affermi che i titolari di permesso di soggiorno abbiano diritto al godimento dei diritti civili e sociali anche in fase di rinnovo del permesso stesso;
che in data 16.10.2024, giorno fissato per l'appuntamento del rinnovo dinanzi alla Questura di Napoli, la ricorrente ha ritirato la ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo, ed ha tempestivamente comunicato, tramite la piattaforma CP_ telematica per le comunicazioni messa a disposizione dall' di aver già prenotato l'appuntamento per il rinnovo del titolo;
che in data 21.10.2024, stante le persistenza della sospensione, ha inoltre presentato domanda di ricostituzione della pensione allegando la ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ai fini del ripristino dei pagamenti mensili;
che successivamente, con diffide del
7.11.2024 e del 10.1.2025, ha ulteriormente sollecitato il ripristino dell'erogazione; che l' non ha CP_1 proceduto al pagamento;
che sussiste una evidente situazione di pericolo in ragione delle proprie condizioni di salute e della circostanza che tale prestazione rappresenta l'unica fonte di reddito, dell'assenza di altri familiari, della necessità di acquistare i generi alimentari e del pagamento del canone di locazione;
la violazione anche degli artt. 5 co. 4 e 13 e 13 co. 2 lett. d) d.lgs. 286/1998 nonché del principio di uguaglianza ed ha chiesto, anche inaudita altera parte, di ordinare all' di corrisponderle la CP_1 pensione di invalidità civile comprensiva di accompagnamento fino ai 60 gg successivi alla scadenza del permesso di soggiorno od, in via subordinata, fino alla effettiva scadenza del permesso di soggiorno, oltre alla corresponsione degli arretrati già maturati e maturandi con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' nella fase cautelare e deduceva di aver riconosciuto la prestazione sospesa da CP_1 settembre 2024 fino ad agosto 2025 come indicato nella propria memoria difensiva, liquidando in favore dell'istante tutti gli arretrati (cfr. TE08 e cedolino di marzo 2025).
All'udienza del 25.3.2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare in corso di causa, questo giudice su concorde richiesta delle parti dichiarava la cessazione della materia del contendere, pronunciandosi anche sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Alla presente udienza cartolare, fissata per la trattazione del merito, parte ricorrente insisteva per ottenere una pronuncia di accertamento del proprio diritto a ricevere il pagamento della prestazione durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va affermato il diritto della ricorrente alla prestazione di invalidità civile anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, e fino all'eventuale diniego dello stesso.
CP_ Ed invero, l'interruzione dell'erogazione disposta dall' si pone in contrasto con la previsione dell'art. 2 comma 2 del d. lgs. 286/1998 secondo cui “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convezioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente”, nonché in contrasto con la direttiva del 5 agosto del 2006 del Ministero dell'Interno, secondo cui “gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del CP_ permesso in questione“, oltre che con le indicazioni generali dello stesso nel senso della conservazione CP_ dei diritti in caso di rinnovo del permesso di soggiorno. (cfr. (Messaggio n. 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario).
Durante la pendenza del procedimento del rinnovo del permesso di soggiorno, la ricorrente aveva dunque diritto al mantenimento della pensione di invalidità in godimento, non essendo venuti meno i presupposti per la sua erogazione.
Le spese, già liquidate per la fase cautelare, si compensano in considerazione della natura meramente CP_ dichiarativa della presente pronuncia e del sostanziale riconoscimento della pretesa da parte dell' durante la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il diritto della ricorrente a percepire le prestazioni di invalidità civile fino al Parte_1 rinnovo del permesso di soggiorno;
2. compensa le spese.
Aversa, 20/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida Ponticelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 19.5.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1216/2025
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Riontino e Roberta Aria come da procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso con contestuale istanza cautelare, depositato il 29/01/2025, la ricorrente , Parte_1 cittadina nigeriana residente in Italia, ha convenuto in giudizio l' deducendo di essere titolare di CP_1 prestazione in materia di invalidità civile nonché di indennità di accompagnamento in ragione delle proprie condizioni di salute;
che a partire dal 01.09.2024, in concomitanza con la scadenza del permesso di CP_ soggiorno, l' ha sospeso l'erogazione della pensione in suo favore, nonostante il Testo Unico
Immigrazione affermi che i titolari di permesso di soggiorno abbiano diritto al godimento dei diritti civili e sociali anche in fase di rinnovo del permesso stesso;
che in data 16.10.2024, giorno fissato per l'appuntamento del rinnovo dinanzi alla Questura di Napoli, la ricorrente ha ritirato la ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo, ed ha tempestivamente comunicato, tramite la piattaforma CP_ telematica per le comunicazioni messa a disposizione dall' di aver già prenotato l'appuntamento per il rinnovo del titolo;
che in data 21.10.2024, stante le persistenza della sospensione, ha inoltre presentato domanda di ricostituzione della pensione allegando la ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ai fini del ripristino dei pagamenti mensili;
che successivamente, con diffide del
7.11.2024 e del 10.1.2025, ha ulteriormente sollecitato il ripristino dell'erogazione; che l' non ha CP_1 proceduto al pagamento;
che sussiste una evidente situazione di pericolo in ragione delle proprie condizioni di salute e della circostanza che tale prestazione rappresenta l'unica fonte di reddito, dell'assenza di altri familiari, della necessità di acquistare i generi alimentari e del pagamento del canone di locazione;
la violazione anche degli artt. 5 co. 4 e 13 e 13 co. 2 lett. d) d.lgs. 286/1998 nonché del principio di uguaglianza ed ha chiesto, anche inaudita altera parte, di ordinare all' di corrisponderle la CP_1 pensione di invalidità civile comprensiva di accompagnamento fino ai 60 gg successivi alla scadenza del permesso di soggiorno od, in via subordinata, fino alla effettiva scadenza del permesso di soggiorno, oltre alla corresponsione degli arretrati già maturati e maturandi con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' nella fase cautelare e deduceva di aver riconosciuto la prestazione sospesa da CP_1 settembre 2024 fino ad agosto 2025 come indicato nella propria memoria difensiva, liquidando in favore dell'istante tutti gli arretrati (cfr. TE08 e cedolino di marzo 2025).
All'udienza del 25.3.2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare in corso di causa, questo giudice su concorde richiesta delle parti dichiarava la cessazione della materia del contendere, pronunciandosi anche sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Alla presente udienza cartolare, fissata per la trattazione del merito, parte ricorrente insisteva per ottenere una pronuncia di accertamento del proprio diritto a ricevere il pagamento della prestazione durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va affermato il diritto della ricorrente alla prestazione di invalidità civile anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, e fino all'eventuale diniego dello stesso.
CP_ Ed invero, l'interruzione dell'erogazione disposta dall' si pone in contrasto con la previsione dell'art. 2 comma 2 del d. lgs. 286/1998 secondo cui “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convezioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente”, nonché in contrasto con la direttiva del 5 agosto del 2006 del Ministero dell'Interno, secondo cui “gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del CP_ permesso in questione“, oltre che con le indicazioni generali dello stesso nel senso della conservazione CP_ dei diritti in caso di rinnovo del permesso di soggiorno. (cfr. (Messaggio n. 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario).
Durante la pendenza del procedimento del rinnovo del permesso di soggiorno, la ricorrente aveva dunque diritto al mantenimento della pensione di invalidità in godimento, non essendo venuti meno i presupposti per la sua erogazione.
Le spese, già liquidate per la fase cautelare, si compensano in considerazione della natura meramente CP_ dichiarativa della presente pronuncia e del sostanziale riconoscimento della pretesa da parte dell' durante la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il diritto della ricorrente a percepire le prestazioni di invalidità civile fino al Parte_1 rinnovo del permesso di soggiorno;
2. compensa le spese.
Aversa, 20/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida Ponticelli