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5 agosto 2009
5 agosto 2009
Art. 56. (Misure in tema di razionalizzazione delle
modalita' di proposizione e notificazione
delle domande giudiziali) 1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi".
4. L' articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 , si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennita' comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo.
Note all'art. 56:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.»
- Si riporta il testo dell' art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile):
«Art. 11 (Limite alla presentazione di nuove domande). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di inabilita' di cui agli articoli 1 e 2 non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.».
modalita' di proposizione e notificazione
delle domande giudiziali) 1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi".
4. L' articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 , si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennita' comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo.
Note all'art. 56:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.»
- Si riporta il testo dell' art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile):
«Art. 11 (Limite alla presentazione di nuove domande). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di inabilita' di cui agli articoli 1 e 2 non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.».
Commentari • 3
- 1. Circolare del 31/03/2010 n. 17 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 31 marzo 2010 · 1.8804114
[…] L\'articolo 56 della legge n. 69 del 2009 ha aggiunto un periodo al secondo comma del citato articolo 23 della legge n. 689 del 1981 statuendo l\'equivalenza tra la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto e la notifica degli stessi.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 21/03/2023, n. 1909Provvedimento: […] Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2022 Parte_1 esponeva che in data 14 luglio 2022 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 12990/2022) onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, ma che non era stato conferito incarico peritale in quanto il Tribunale di Napoli, accogliendo l'eccezione dell'CP_1 aveva ritenuto che vi fosse una violazione dell'art. 56 legge 69/2009 in quanto la parte al momento della presentazione della domanda amministrativa sarebbe stato pendente il giudizio RG 7903/2021. […] L'art. 56, comma 2, legge 69/2009 statuisce che L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n.Leggi di più...
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