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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. IC Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 797/2024 R.G. promossa da
, C. F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 mandato scansionato ed allegato al ricorso, dall'Avv. Ilaria Modena, con domicilio eletto in Rosolina, Viale del Popolo n. 61
RICORRENTE
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per la ricorrente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Rosolina (RO) il 13/11/1993 tra e – Atto n.6, Parte Parte_1 Controparte_1
I, Anno 1993, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosolina, revocando l'obbligo di concorso nel mantenimento posto a carico di Controparte_1 in sede di separazione ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle trascrizioni di rito.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con
[...]
in Rosolina il 13.11.1993, atto trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune indicato anno 1993 alla Parte I, n. 6.
La LE ha allegato che dall'unione sono nati e IC, rispettivamente il Per_1
2.1.1994 e il 9.4.1996; entrambi i figli sono economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha dichiarato che il Tribunale di Rovigo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 977/2023 del 21.11.2023 e che dalla data di comparizione avanti il Presidente (22.2.2022) i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si sono riconciliati, dando atto, peraltro, dello stato di irreperibilità del marito, cancellato dai registri dell'anagrafe della popolazione residente del comune di
Loreo, ultimo luogo di residenza, in data 13.10.2023.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, non si è costituito in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con decreto del 21.5.2024 il presidente nominava il giudice delegato e, dati gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14, cpc, ha disposto comunicarsi l'atto al PM.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del 13 novembre 2024, il difensore ha precisato la domanda svolta in ricorso, chiedendo darsi atto della autonomia economica dei coniugi, ha rinunciato all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha chiesto fissarsi l'udienza di discussione.
Con ordinanza del 15.11.2024 il giudice delegato, in accoglimento della richiesta, ha fissato l'udienza del 15.1.2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini pag. 2/3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente, nonché tenuto conto della sua volontà di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, comparsi avanti il presidente del
Tribunale di Rovigo in data 22.2.2022, e la cui separazione personale è stata pronunciata con sentenza n. 977/2023 pubblicata il 21.11.2023, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda.
Nulla per le spese in assenza di domanda.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 797/2024 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del pubblico
[...] Controparte_1
ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Rosolina il 13.11.1993, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune indicato anno 1993 alla
Parte I, n. 6;
- dichiara che ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio dell'11.02.2025
il Presidente Rel.
Dott. Federica Abiuso
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. IC Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 797/2024 R.G. promossa da
, C. F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 mandato scansionato ed allegato al ricorso, dall'Avv. Ilaria Modena, con domicilio eletto in Rosolina, Viale del Popolo n. 61
RICORRENTE
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per la ricorrente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Rosolina (RO) il 13/11/1993 tra e – Atto n.6, Parte Parte_1 Controparte_1
I, Anno 1993, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosolina, revocando l'obbligo di concorso nel mantenimento posto a carico di Controparte_1 in sede di separazione ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle trascrizioni di rito.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con
[...]
in Rosolina il 13.11.1993, atto trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune indicato anno 1993 alla Parte I, n. 6.
La LE ha allegato che dall'unione sono nati e IC, rispettivamente il Per_1
2.1.1994 e il 9.4.1996; entrambi i figli sono economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha dichiarato che il Tribunale di Rovigo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 977/2023 del 21.11.2023 e che dalla data di comparizione avanti il Presidente (22.2.2022) i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si sono riconciliati, dando atto, peraltro, dello stato di irreperibilità del marito, cancellato dai registri dell'anagrafe della popolazione residente del comune di
Loreo, ultimo luogo di residenza, in data 13.10.2023.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, non si è costituito in giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con decreto del 21.5.2024 il presidente nominava il giudice delegato e, dati gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14, cpc, ha disposto comunicarsi l'atto al PM.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del 13 novembre 2024, il difensore ha precisato la domanda svolta in ricorso, chiedendo darsi atto della autonomia economica dei coniugi, ha rinunciato all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha chiesto fissarsi l'udienza di discussione.
Con ordinanza del 15.11.2024 il giudice delegato, in accoglimento della richiesta, ha fissato l'udienza del 15.1.2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini pag. 2/3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente, nonché tenuto conto della sua volontà di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, comparsi avanti il presidente del
Tribunale di Rovigo in data 22.2.2022, e la cui separazione personale è stata pronunciata con sentenza n. 977/2023 pubblicata il 21.11.2023, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda.
Nulla per le spese in assenza di domanda.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 797/2024 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del pubblico
[...] Controparte_1
ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Rosolina il 13.11.1993, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune indicato anno 1993 alla
Parte I, n. 6;
- dichiara che ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio dell'11.02.2025
il Presidente Rel.
Dott. Federica Abiuso
pag. 3/3