Ordinanza presidenziale 14 novembre 2023
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01338/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01698/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Alfieri, Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento, Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
- dell’informativa interdittiva prot. n. -OMISSIS-, adottata dalla Prefettura di Agrigento e comunicata in pari data;
- delle valutazioni espresse dal Gruppo interforze antimafia in merito all’asserito pericolo di condizionamento mafioso dell’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Agrigento e dell’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone:
- di aver avviato, in data 19.12.2017, un’azienda agricola costituita sfruttando il forte know how della propria famiglia che risulta impegnata nel settore agroalimentare da tre generazioni;
- l’impresa di che trattasi, sin dalla data della sua costituzione, ha da sempre richiesto ed ottenuto dall’AGEA i contributi ex lege previsti ai fini del sostegno delle aziende operanti nel comparto agricolo e tali contributi sono stati, altresì, richiesti dall’impresa del ricorrente anche relativamente alla annualità 2023;
- preso atto della domanda di sostegno inoltrata dall’odierna ricorrente, AGEA ha inserito la richiesta di rilascio della “informazione antimafia” nella Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- la Prefettura di Agrigento, quindi, a seguito dell’inserimento di tale richiesta nella citata Banca dati, ha svolto un’attività istruttoria sfociata, prima nella comunicazione del preavviso di emissione di una informativa interdittiva;
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’informativa interdittiva prot. n. -OMISSIS-, articolando le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., dell’art.3 legge 241/90, degli artt. 84 comma 4 e 92 bis del d.lgs. n. 159/2011; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, motivazione insufficiente ed illogica, ingiustizia manifesta e difetto d’istruttoria; violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell’Interno 18 novembre 1998, n. 559; dell’art.24 della l. n. 241/90 e dell’art. 3 d.m. n. 415/94.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto adottato essenzialmente sulla scorta di un unico elemento indiziario correlato a fatti risalenti nel tempo che, in assenza di ulteriori evidenze, non sarebbero in grado di sorreggere un giudizio di permeabilità mafiosa dell’impresa; in particolare non vi sarebbero elementi nuovi che si pongano in continuità rispetto a quegli stessi fatti richiamati nella sentenza di condanna pronunciata a carico del padre del ricorrente.
II. Violazione e falsa applicazione, sotto altri aspetti degli artt. 84 e ss. del d.lgs. n.159/2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.
Il ricorrente sostiene che la Prefettura non avrebbe fornito elementi indiziari che consentano di ritenere che il padre del ricorrente sia l’amministratore di fatto dell’impresa; inoltre non avrebbe tenuto conto che l’odierno ricorrente è cresciuto in una famiglia da sempre dedita allo svolgimento di attività di tipo agricolo, (maturando conseguentemente una significativa esperienza sin dalla giovane età) e che ha potuto usufruire dell’ingente patrimonio di famiglia di cui è stata riconosciuta, in larga parte, dal Tribunale di Agrigento – Misure di Prevenzione – la provenienza lecita.
2. - Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità del provvedimento impugnato si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Agrigento e l’AGEA i quali hanno depositato memorie e documenti.
3. - La domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta con ordinanza del -OMISSIS- (confermata dal CGA con ordinanza -OMISSIS-).
4. - Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. - Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, “…la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione; e, d’altro canto, non è necessario che la Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Nel caso di specie il rischio di infiltrazione e di condizionamento nell’esercizio dell’attività di impresa si rinviene in un ampio quadro di insieme che tiene conto dei precedenti penali del padre del ricorrente, delle relazioni interpersonali di quest’ultimo con soggetti controindicati e lo stretto legame intercorrente con il ricorrente. Segnatamente dal complesso delle acquisizioni fornite dalle Forze di Polizia è risultato che il padre del ricorrente - che continua a svolgere la sua attività di imprenditore agricolo - è stato destinatario della misura della custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione di polizia giudiziaria denominata Apocalisse, per i reati di cui all’art. 648 ter c.p. e art. 12 quinquies D.L. 306/1992; è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in data 30/11/2011 in concorso con il nipote per il reato di truffa e falsità o omissione nelle certificazioni e nelle dichiarazioni in relazione ad una transazione commerciale per la compravendita di uva; è solito associarsi a esponenti di spicco delle consorterie mafiose locali; ha subito, in data 27.3.2012, un decreto di sequestro avente ad oggetto un ingente patrimonio immobiliare a lui intestato, in quanto riconducibile ad un pluripregiudicato per associazione mafiosa, anch’egli raggiunto da misura restrittiva nell’ambito dell’anzidetta operazione di polizia giudiziaria Apocalisse. In particolare, risulta significativa la condanna riportata dal padre del ricorrente per il reato di cui all’art. 648 ter c.p. per avere impiegato, nelle attività di talune società dedite alla vendita di prodotti agricoli, denaro proveniente da un soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.
Risultano inoltre non meno rilevanti, anche gli ulteriori elementi valorizzati dalla Prefettura di Agrigento, quali l’età dell’appellante e la coincidenza della sede dell’impresa con la residenza del padre dal 2021 sino al 27 gennaio 2023, nonché l’esercizio di attività imprenditoriale nel medesimo settore economico del padre.
Per quanto riguarda poi l’attualità degli elementi posti a base dell’interdittiva, va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale “…è ferma nell’affermare che l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616)…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 5688).
Del tutto correttamente, pertanto, dall’analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto il rischio – secondo il principio del “più probabile che non” – che il ricorrente sia sottoposto all’influenza di sodalizi di stampo mafioso.
6. - In conclusione, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
7. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l’ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.