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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/10/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
IA US ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3903 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, via F. Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Palermo,
con gli Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e IA Grazia Sparacino, che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in Persona_1
data 21 luglio 2015
R I C O R R E N T E
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
pag. 1 PE CA PR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79, giusta procura in atti
R E S I S T E N T E
OGGETTO: revocazione ex 395 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 23.12.2022 l' parte ricorrente, esponeva che il Pt_1
resistente aveva presentato ricorso per ATP nel giudizio R.G.N. CP_1
143/2019 incardinato innanzi a questo Tribunale onde ottenere il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo con diritto all'assegno ordinario di invalidità, conclusosi con decreto di omologa del
29.06.2022 che dichiarava la sussistenza del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido al 100% e per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20.04.2018.
Eccepiva che il decreto di omologa andava revocato ex art 395 n. 4 c.p.c. essendo il Tribunale incorso in errore di fatto, in quanto il CTU non aveva riconosciuto pag. 2 la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, presupposto per ottenere l'assegno ordinario, ma aveva riconosciuto l'invalidità civile del 100%.
Concludeva chiedendo di revocare il detto decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Termini Imerese e di dichiarare che il signor non CP_1
presenta i requisiti sanitari richiesti dalla legge ai fini del diritto all'assegno ordinario ovvero la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del CP_1
ricorso di cui chiedeva il rigetto. In particolare, rilevava che non vi era stato alcun travisamento della realtà fattuale tale da dare al giudicante un'errata percezione della stessa e che nessun contrasto era desumibile dal decreto di omologa e dalla CTU concludendo entrambi in modo univoco nel ritenere la sussistenza del requisito sanitario.
In data 04.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
La revocazione è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale delle decisioni giurisdizionali che può aggiungersi e finanche sovrapporsi ai rimedi rescissori ordinari dell'appello e della cassazione, tutte le volte in cui si lamenti un vizio talmente incisivo per il giudizio da sortirne effetti devianti che,
altrimenti, non si sarebbero verificati, determinando approdi radicalmente pag. 3 differenti.
I motivi di revocazione sono fissati in via tassativa ed in numerus clausus dal codice di rito. L'articolo 395 c.p.c., nel precisare che sono passibili di revocazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, da integrarsi con quelle di cassazione alla stregua dell'art. 391 bis, c.p.c. a seguito della decisone della Corte Costituzionale 30 gennaio 1986, n. 17, enumera sei possibili casi,
ossia:
1) se esse sono l'effetto del dolo di una parte in danno dell'altra;
2) se sono state rese sulla scorta di prove riconosciute o dichiarate false o successivamente o anche anteriormente, ma in maniera ignota alla parte interessata;
3) se dopo la sua pubblicazione siano rinvenute prove documentali decisive,
non prima allegabili per forza maggiore o per fatto della controparte;
4) se la pronuncia è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti, quando assuma esistente o inesistente una circostanza incontrovertibilmente sconfessata dai documenti di causa, quando questo non costituisca un punto controverso sub judice;
5) se la decisione contrasti con altra, passata in cosa giudicata tra le parti,
purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se essa sia effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza inoppugnabile.
pag. 4 Restringendo l'attenzione al caso di revocazione di cui al punto 4, dell'art. 395
c.p.c., oggetto della sentenza in commento, esso si configura quale rimedio ordinario, dovendo l'errore di fatto risultare dagli atti o documenti di causa,
rilevabile dall'esame del solo provvedimento.
Tuttavia non ogni aberrazione può dare luogo al rimedio in parola, bensì solo ed esclusivamente quello che deborda nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzi nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita, sempre che, però, il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione si sia pronunciata, censurabile con gli ordinari rimedi di impugnazione.
Al fine di ipotizzare un errore di fatto idoneo, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., a sorreggere il ricorso per revocazione, è necessario che via sia stata una errata percezione del contenuto degli atti di giudizio, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da indurre il giudicante a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che risulta invece positivamente accertato ovvero l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ma anche che l'errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa. Tale supposizione non deve essere implicita, ma deve essere espressa e pag. 5 risultare dalla motivazione.
Nel caso di specie, il lamentato errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante non sussiste.
Infatti, dall'esame del decreto di omologa del 29.06.2022 risulta incontrovertibilmente che è stata presa in esame la relazione e le considerazioni del consulente d'ufficio, Dott.ssa la quale, ha concluso la sua Persona_2
relazione ritenendo che “CONCLUSIONI In base ai dati anamnestici, clinici all'atto
della visita e in base alla certificazione esistente agli atti e a quelli esibiti, si può
affermare che il Sig. presenta per le patologie di cui è affetto (per le CP_1
quali pratica regolare follow-up) e per la documentazione esibita una
invalidità al 100% ed è meritevole quindi dell'assegno ordinario di invalidità”.
Il CTU ha accertato che il ricorrente presentava una invalidità pari al 100% ed era meritevole dell'assegno ordinario di invalidità.
L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, che hanno maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
non è
richiesta la cessazione dell'attività lavorativa. L' concede l'Assegno Pt_1
pag. 6 ordinario di invalidità ai lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione
Generale Obbligatoria, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e agli iscritti alla Gestione Separata.
Osserva il giudicante che la Dott.ssa ha riconosciuto al ricorrente una Per_2
invalidità pari al 100% quindi una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalido totale) per cui le patologie da cui è affetto sono tali da ridurre la sua capacità lavorativa del 100% e anche a meno di un terzo.
Le patologie riscontrate dal consulente tecnico al ricorrente sono tali da incidere non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere avendo una inabilità lavorativa totale.
Con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi)
nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
Inoltre, va precisato che ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c. “il giudice, terminate le
operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto
scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio”.
La norma non contiene locuzioni esplicite, come quella di “a pena di pag. 7 inammissibilità” prevista dal comma 6 per la specificazione dei motivi di contestazione nel ricorso introduttivo del giudizio, ma che la mancata osservanza del termine si traduca nella decadenza dal potere di presentare il ricorso e, quindi, nell'inammissibilità dello stesso emerge dall'espressa aggettivazione normativa del termine come “perentorio”.
Inoltre, come disposto dal comma 5 del citato art. 445 bis c.p.c. il decreto di omologa non è impugnabile né modificabile.
Nel caso presente, per quanto rappresentato in ricorso, non risulta depositata in atti alcuna dichiarazione di dissenso da parte dell' che avrebbe potuto Pt_1
contestare le conclusioni cui era pervenuto il CTU;
in mancanza di contestazioni il procedimento di ATP si è concluso con decreto che omologava l'accertamento sanitario effettuato e, per l'effetto, dichiarava la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità al 100% e dell'assegno ordinario di invalidità.
Non è ipotizzabile un errore di fatto idoneo, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., a sorreggere il ricorso per revocazione in quanto non c'è stata una errata percezione da parte del giudice del contenuto degli atti di giudizio, tale da indurre il giudicante a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che risulta invece positivamente accertato ovvero l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ma anche che l'errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa.
pag. 8 Da qui il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4
c.p.c.-.
In ordine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente con la memoria di costituzione sul punto, la stessa deve essere respinta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. n.
3388/2007; n. 10606/2010; n. 21798/2015). Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può
derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di pag. 9 specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno consequenziale al comportamento di quest'ultima.
Nel caso di specie, invece, parte resistente non ha allegato né provato l'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa della parte resistente.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del resistente con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. PE CA PR,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna l' a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in Pt_1
pag. 10 complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. PE CA PR.
Così deciso in Termini Imerese il 21 ottobre 2025.
Dott.ssa IA US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa IA US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
IA US ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3903 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, via F. Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Palermo,
con gli Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e IA Grazia Sparacino, che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in Persona_1
data 21 luglio 2015
R I C O R R E N T E
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
pag. 1 PE CA PR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79, giusta procura in atti
R E S I S T E N T E
OGGETTO: revocazione ex 395 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 23.12.2022 l' parte ricorrente, esponeva che il Pt_1
resistente aveva presentato ricorso per ATP nel giudizio R.G.N. CP_1
143/2019 incardinato innanzi a questo Tribunale onde ottenere il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo con diritto all'assegno ordinario di invalidità, conclusosi con decreto di omologa del
29.06.2022 che dichiarava la sussistenza del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido al 100% e per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20.04.2018.
Eccepiva che il decreto di omologa andava revocato ex art 395 n. 4 c.p.c. essendo il Tribunale incorso in errore di fatto, in quanto il CTU non aveva riconosciuto pag. 2 la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, presupposto per ottenere l'assegno ordinario, ma aveva riconosciuto l'invalidità civile del 100%.
Concludeva chiedendo di revocare il detto decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Termini Imerese e di dichiarare che il signor non CP_1
presenta i requisiti sanitari richiesti dalla legge ai fini del diritto all'assegno ordinario ovvero la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del CP_1
ricorso di cui chiedeva il rigetto. In particolare, rilevava che non vi era stato alcun travisamento della realtà fattuale tale da dare al giudicante un'errata percezione della stessa e che nessun contrasto era desumibile dal decreto di omologa e dalla CTU concludendo entrambi in modo univoco nel ritenere la sussistenza del requisito sanitario.
In data 04.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
La revocazione è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale delle decisioni giurisdizionali che può aggiungersi e finanche sovrapporsi ai rimedi rescissori ordinari dell'appello e della cassazione, tutte le volte in cui si lamenti un vizio talmente incisivo per il giudizio da sortirne effetti devianti che,
altrimenti, non si sarebbero verificati, determinando approdi radicalmente pag. 3 differenti.
I motivi di revocazione sono fissati in via tassativa ed in numerus clausus dal codice di rito. L'articolo 395 c.p.c., nel precisare che sono passibili di revocazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, da integrarsi con quelle di cassazione alla stregua dell'art. 391 bis, c.p.c. a seguito della decisone della Corte Costituzionale 30 gennaio 1986, n. 17, enumera sei possibili casi,
ossia:
1) se esse sono l'effetto del dolo di una parte in danno dell'altra;
2) se sono state rese sulla scorta di prove riconosciute o dichiarate false o successivamente o anche anteriormente, ma in maniera ignota alla parte interessata;
3) se dopo la sua pubblicazione siano rinvenute prove documentali decisive,
non prima allegabili per forza maggiore o per fatto della controparte;
4) se la pronuncia è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti, quando assuma esistente o inesistente una circostanza incontrovertibilmente sconfessata dai documenti di causa, quando questo non costituisca un punto controverso sub judice;
5) se la decisione contrasti con altra, passata in cosa giudicata tra le parti,
purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se essa sia effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza inoppugnabile.
pag. 4 Restringendo l'attenzione al caso di revocazione di cui al punto 4, dell'art. 395
c.p.c., oggetto della sentenza in commento, esso si configura quale rimedio ordinario, dovendo l'errore di fatto risultare dagli atti o documenti di causa,
rilevabile dall'esame del solo provvedimento.
Tuttavia non ogni aberrazione può dare luogo al rimedio in parola, bensì solo ed esclusivamente quello che deborda nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzi nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita, sempre che, però, il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione si sia pronunciata, censurabile con gli ordinari rimedi di impugnazione.
Al fine di ipotizzare un errore di fatto idoneo, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., a sorreggere il ricorso per revocazione, è necessario che via sia stata una errata percezione del contenuto degli atti di giudizio, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da indurre il giudicante a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che risulta invece positivamente accertato ovvero l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ma anche che l'errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa. Tale supposizione non deve essere implicita, ma deve essere espressa e pag. 5 risultare dalla motivazione.
Nel caso di specie, il lamentato errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante non sussiste.
Infatti, dall'esame del decreto di omologa del 29.06.2022 risulta incontrovertibilmente che è stata presa in esame la relazione e le considerazioni del consulente d'ufficio, Dott.ssa la quale, ha concluso la sua Persona_2
relazione ritenendo che “CONCLUSIONI In base ai dati anamnestici, clinici all'atto
della visita e in base alla certificazione esistente agli atti e a quelli esibiti, si può
affermare che il Sig. presenta per le patologie di cui è affetto (per le CP_1
quali pratica regolare follow-up) e per la documentazione esibita una
invalidità al 100% ed è meritevole quindi dell'assegno ordinario di invalidità”.
Il CTU ha accertato che il ricorrente presentava una invalidità pari al 100% ed era meritevole dell'assegno ordinario di invalidità.
L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, che hanno maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
non è
richiesta la cessazione dell'attività lavorativa. L' concede l'Assegno Pt_1
pag. 6 ordinario di invalidità ai lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione
Generale Obbligatoria, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e agli iscritti alla Gestione Separata.
Osserva il giudicante che la Dott.ssa ha riconosciuto al ricorrente una Per_2
invalidità pari al 100% quindi una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalido totale) per cui le patologie da cui è affetto sono tali da ridurre la sua capacità lavorativa del 100% e anche a meno di un terzo.
Le patologie riscontrate dal consulente tecnico al ricorrente sono tali da incidere non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere avendo una inabilità lavorativa totale.
Con ciò non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi)
nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
Inoltre, va precisato che ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c. “il giudice, terminate le
operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto
scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio”.
La norma non contiene locuzioni esplicite, come quella di “a pena di pag. 7 inammissibilità” prevista dal comma 6 per la specificazione dei motivi di contestazione nel ricorso introduttivo del giudizio, ma che la mancata osservanza del termine si traduca nella decadenza dal potere di presentare il ricorso e, quindi, nell'inammissibilità dello stesso emerge dall'espressa aggettivazione normativa del termine come “perentorio”.
Inoltre, come disposto dal comma 5 del citato art. 445 bis c.p.c. il decreto di omologa non è impugnabile né modificabile.
Nel caso presente, per quanto rappresentato in ricorso, non risulta depositata in atti alcuna dichiarazione di dissenso da parte dell' che avrebbe potuto Pt_1
contestare le conclusioni cui era pervenuto il CTU;
in mancanza di contestazioni il procedimento di ATP si è concluso con decreto che omologava l'accertamento sanitario effettuato e, per l'effetto, dichiarava la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità al 100% e dell'assegno ordinario di invalidità.
Non è ipotizzabile un errore di fatto idoneo, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., a sorreggere il ricorso per revocazione in quanto non c'è stata una errata percezione da parte del giudice del contenuto degli atti di giudizio, tale da indurre il giudicante a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che risulta invece positivamente accertato ovvero l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ma anche che l'errore sia stato determinante ai fini della pronuncia emessa.
pag. 8 Da qui il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4
c.p.c.-.
In ordine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente con la memoria di costituzione sul punto, la stessa deve essere respinta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. n.
3388/2007; n. 10606/2010; n. 21798/2015). Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può
derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di pag. 9 specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno consequenziale al comportamento di quest'ultima.
Nel caso di specie, invece, parte resistente non ha allegato né provato l'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa della parte resistente.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del resistente con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. PE CA PR,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna l' a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in Pt_1
pag. 10 complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. PE CA PR.
Così deciso in Termini Imerese il 21 ottobre 2025.
Dott.ssa IA US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa IA US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 11