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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3746/2020 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Gloria Martignetti e Luca Bocchetti, presso il cui studio in Caserta al v.le Lincoln n. 233 elettivamente domicilia.
- ATTRICE -
E
C.F. e P.Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Federico De Leonardis ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Roma alla via Lorenzo Magalotti n. 15.
- CONVENUTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio la al fine di sentir dichiarare Parte_1 Controparte_1
l'inesistenza, la nullità, ovvero l'annullabilità del contratto di finanziamento posto alla base della cessione del quinto della propria pensione, poiché mai da ella sottoscritto e poiché l'importo di finanziamento non le era stato mai corrisposto;
chiedeva pertanto condannarsi la Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute ed incassate, fino alla data di
[...] interruzione della trattenuta, oltre gli interessi ex art. 1284 IV comma, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dei procuratori anticipatari.
In particolare, deduceva l'attrice di essersi avveduta solo nel mese di giugno 2019, che l'importo della pensione erogatale dall'INPS sul proprio libretto di risparmio era inferiore rispetto a quanto solitamente accreditatole, apprendendo dall'INPS che dal mese di marzo 2018 le veniva illegittimamente trattenuta la somma di € 286,00 mensili, frutto di un finanziamento acceso con la per l'importo di € 18.864,49 oltre interessi, rimborsabile mediante cessione Controparte_1 del quinto della pensione. Negando dunque di aver mai autorizzato o richiesto alcun finanziamento, ovvero ricevuto alcuna somma da società finanziarie, assumeva di aver sporto querela presso la Stazione dei Carabinieri di Caserta e di aver comunicato alla società convenuta la totale estraneità alla vicenda, diffidandola all'invio della documentazione relativa al finanziamento, al blocco della trattenuta del quinto della pensione e alla restituzione delle somme già percepite, ottenendo solo in seguito ad ingiunzione ex art. 119 T.U.B., copia del contratto di finanziamento e dell'assegno emesso in suo favore, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sugli atti inviati, ma che, ciononostante, la società finanziaria non aveva provveduto alla restituzione delle somme illegittimamente incassate, continuando a trattenere dalla sua pensione la rata relativa al finanziamento.
Si costituiva in giudizio la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma l- bis del d. lgs 28/10, nonché l'inammissibilità della dichiarazione di disconoscimento di firma per genericità della stessa e per aver avuto il contratto di finanziamento un principio di esecuzione;
nel merito, deduceva la validità del contratto di finanziamento, per essere stato regolarmente sottoscritto dalla stessa attrice, la quale aveva consegnato alla finanziaria tutta la documentazione personale necessaria, che solo ella poteva detenere, ed aveva sottoscritto anche l'atto di quietanza di saldo alla ricezione dell'assegno circolare, chiedendo dunque il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite e condanna dell'istante al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. In ogni caso, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità del disconoscimento, formulava istanza di verificazione della firma della signora ex art. Parte_1
216 c.p.c. oggetto di contestazione;
in subordine, chiedeva accertarsi comunque l'avvenuto incasso della somma di Euro 18.864,49 a mezzo dell'assegno circolare n. 7402752405-09 tratto su Unicredit del 03.01.2018, intestato a , con condanna di quest'ultima alla restituzione immediata Parte_1 della predetta somma in favore di ovvero della diversa somma ritenuta di Controparte_1 giustizia.
Con provvedimento reso all'udienza 06.07.2021, vertendo la presente controversia in materia di contratti finanziari, parte attrice veniva onerata ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
Nel corso del processo veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica;
quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 04.03.2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa era assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito dall'attrice nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, stante l'indisponibilità di entrambe le parti a conciliare la lite, come da verbale negativo depositato in atti.
Nel merito la domanda non appare fondata e non può trovare conseguentemente accoglimento.
L'attrice ha disconosciuto le firme da ella apparentemente apposte sul contratto di finanziamento e sugli ulteriori atti in possesso della finanziaria ed allegati alla comparsa di costituzione e risposta, negando di aver mai ricevuto somme dalla finanziaria convenuta.
La dal canto suo ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento per Controparte_1 genericità dello stesso e per avere avuto il contratto un principio di esecuzione, atteso che del predetto finanziamento risultavano già pagate trentasei rate, e per avere l'attrice incassato l'assegno di Euro 18.864,49 consegnato dalla , formulando in ogni caso istanza id verificazione delle scritture. CP_1
Ebbene, le eccezioni di parte convenuta circa l'inammissibilità del disconoscimento non appaiono condivisibili.
In primo luogo, infatti, il disconoscimento non risulta formulato in modo generico, bensì in maniera sufficientemente circostanziata e specifica. Tanto si evince dal tenore letterale dell'atto introduttivo del presente giudizio in cui è così riportato: “L'attrice non ha mai richiesto né sottoscritto alcun documento con la , né ricevuto assegni o pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo. Per CP_1 tali ragioni disconosce sin d'ora le sottoscrizioni apposte sugli atti inviati”. Dunque, appare chiaro ed inequivocabile il riferimento al contratto di finanziamento contestato e ad ogni altro atto in possesso della finanziaria recante la firma dell'attrice.
All'udienza del 20.10.2020, il procuratore dell'attrice ha inoltre contestato “ancora una volta la sottoscrizione apposta sui documenti depositati dalla controparte per le motivazioni di cui all'atto introduttivo”, disconoscendo “espressamente la sottoscrizione apposta sull'originale del contratto depositato dalla controparte e altresì tutta l'ulteriore documentazione evidenziando che alcuna somma è stata incassata dalla sig.ra ”. Con le note di trattazione scritta del 15.06.2021 rese Pt_1 per la nuova prima udienza del 06.07.2021, l'attrice ha ulteriormente disconosciuto “la documentazione allegata al fascicolo di controparte e tutte le sottoscrizioni apposte ai singoli documenti ivi compresa quella in calce all'assegno e alla quietanza”.
Sul punto, tale ulteriore e più dettagliato disconoscimento dei documenti non appare comunque tardivo, posto che veniva effettuato con note di trattazione scritta per il rinnovo della prima udienza, in seguito a rimessione a diversa sezione con nomina di diverso giudice, vertendo la controversia su materia di competenza di altro modulo. Ad ogni buon conto, avendo la convenuta comunque formulato istanza di verificazione, implicitamente ha rinunciato a far valere l'eventuale a tardività del disconoscimento, posto che, come precisato dalla Cassazione, “La proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché, una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione di decadenza, rinuncia che non può essere revocata” (Cass. n. 3241/2012; conf. Cass. n. 6968/2006).
In secondo luogo, per quanto concerne la dedotta inammissibilità del disconoscimento effettuato dall'attrice per avere avuto il contratto un principio di esecuzione, va detto che se è pur vero che il contratto di finanziamento ha ricevuto parziale esecuzione attraverso il pagamento di 36 rate dello stesso, come risulta dagli atti di causa e rilevato nell'ordinanza interlocutoria di nomina della CTU, altrettanto pacifico è che parte attrice ha parimenti disconosciuto la firma apposta sulla quietanza, sicché è contestato anche l'accredito della somma oggetto di finanziamento, avendo ella affermato di aver appreso solo nel giugno 2019 della illegittima trattenuta sulla propria pensione, sporgendo quindi formale denuncia querela.
Non può pertanto ritenersi che l'attrice avesse anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, le scritture a lei stessa riconducibili, avendo ella contestato non solo le sottoscrizioni sul contratto ma bensì la stessa erogazione in proprio favore e l'incasso della somma finanziata, negando persino di essere a conoscenza delle trattenute operate sulla propria pensione e dunque che il contratto avesse avuto un principio di esecuzione, ciò sino al giugno 2019, allorquando si attivava celermente onde ottenere dalla finanziaria tutta la documentazione afferente alla pratica di finanziamento che asseriva di non conoscere affatto.
Stante il disconoscimento operato dall'attrice, la ha formulato istanza di Controparte_1 verificazione della firma della signora ex art. 216 c.p.c. oggetto di contestazione Parte_1 chiedendo di porla a confronto con quella presente sulla copia della carta di identità della signora.
Ebbene, va rilevato che a differenza di quanto affermato da parte attrice, l'istanza di verificazione è stata tempestivamente formulata dalla convenuta, essendo stata avanzata sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Fermo quanto innanzi esposto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, atteso che esse costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico.
Il C.T.U., infatti, dopo avere provveduto ad esaminare le firme apposte sul contratto oggetto di contestazione e su tutti gli altri documenti depositati dalla IN IA (“firme in verifica”), nonché esaminato varie scritture comparative (firma in calce alla procura;
firma sulla carta di identità del 10.03.2015; firma in calce al cartellino paritetico del Comune di S. Nicola La Strada) ed il saggio grafico redatto dalla sig.ra ha appurato che “tutte le firme in verifica sono state Parte_1 apposte da un'unica mano, avendo le stesse caratteristiche e peculiarità”, aggiungendo che “La forma, il movimento e la pressione presenti nelle verificande (intesa come qualità del tratto) sono coerenti con le firme comparative;
Tra le verificande e le comparative sono congruenti anche i gesti fuggitivi, ovvero quelli particolarmente automatizzati e che, di conseguenza, sfuggono al controllo dello scrivente, sia in caso di imitazione che di dissimulazione”
Il C.T.U. ha dunque concluso che “In definitiva, le risultanze peritali emergenti dalle analisi di confronto, dettagliatamente esposte, unitamente alle uguaglianze morfologiche, strutturali e dinamiche riscontrate tra le sottoscrizioni in verifica e le scritture comparative, concorrono a determinare che tutte le firme in verifica siano autografe, ossia riferibili all'azione grafica della sig.ra ”. Parte_1
Il contratto di finanziamento stipulato dalla con la deve Pt_1 Controparte_1 considerarsi pertanto valido e pienamente operante, essendo stato accertato che tutte le sottoscrizioni apposte sulla richiesta del finanziamento e su tutti gli altri documenti depositati dalla convenuta e riferibili al contratto medesimo, sono “riferibili all'azione grafica della sig.ra ”, Parte_1 compresa quella apposta sulla “quietanza di saldo” del 05.01.2018 rilasciata al momento della ricezione da parte dell'attrice dell'assegno circolare n. 7402752405-09 Unicredit di € Parte_2
18.864,09 ad ella intestato, come accertato il CTU, risultando pertanto provata anche l'avvenuta ricezione da parte dell'istante delle somme finanziate. Risulta altresì prodotta in atti dalla finanziaria convenuta, la certificazione bancaria della Unicredit che attesta altresì l'avvenuto incasso in data 09.01.2018 dell'assegno circolare con cui venivano erogate le somme finanziate.
Alcuna prova ha fornito di contro l'attrice onde dimostrare l'inesistenza, la nullità ovvero l'annullabilità del contratto di finanziamento.
La domanda attorea si appalesa pertanto infondata e va rigettata.
Per quanto attiene alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc formulata dalla convenuta, la stessa non può trovare accoglimento.
Invero, “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. Ord. 19948/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene siano emersi nel corso del giudizio comportamenti idonei ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 96, comma III, c.p.c., sicché per la regolazione delle spese di lite è sufficiente riferirsi agli ordinari criteri.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
Gravano su parte attrice le già liquidate spese di consulenza grafologica.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 6563/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) respinge le domande proposte da parte attrice;
b) condanna l'attrice al pagamento a favore della in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
c) pone a carico dell'attrice le spese della consulenza grafologica, secondo la già operata liquidazione, con eventuali oneri resitutori.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 29.05.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3746/2020 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Gloria Martignetti e Luca Bocchetti, presso il cui studio in Caserta al v.le Lincoln n. 233 elettivamente domicilia.
- ATTRICE -
E
C.F. e P.Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Federico De Leonardis ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Roma alla via Lorenzo Magalotti n. 15.
- CONVENUTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio la al fine di sentir dichiarare Parte_1 Controparte_1
l'inesistenza, la nullità, ovvero l'annullabilità del contratto di finanziamento posto alla base della cessione del quinto della propria pensione, poiché mai da ella sottoscritto e poiché l'importo di finanziamento non le era stato mai corrisposto;
chiedeva pertanto condannarsi la Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute ed incassate, fino alla data di
[...] interruzione della trattenuta, oltre gli interessi ex art. 1284 IV comma, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dei procuratori anticipatari.
In particolare, deduceva l'attrice di essersi avveduta solo nel mese di giugno 2019, che l'importo della pensione erogatale dall'INPS sul proprio libretto di risparmio era inferiore rispetto a quanto solitamente accreditatole, apprendendo dall'INPS che dal mese di marzo 2018 le veniva illegittimamente trattenuta la somma di € 286,00 mensili, frutto di un finanziamento acceso con la per l'importo di € 18.864,49 oltre interessi, rimborsabile mediante cessione Controparte_1 del quinto della pensione. Negando dunque di aver mai autorizzato o richiesto alcun finanziamento, ovvero ricevuto alcuna somma da società finanziarie, assumeva di aver sporto querela presso la Stazione dei Carabinieri di Caserta e di aver comunicato alla società convenuta la totale estraneità alla vicenda, diffidandola all'invio della documentazione relativa al finanziamento, al blocco della trattenuta del quinto della pensione e alla restituzione delle somme già percepite, ottenendo solo in seguito ad ingiunzione ex art. 119 T.U.B., copia del contratto di finanziamento e dell'assegno emesso in suo favore, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sugli atti inviati, ma che, ciononostante, la società finanziaria non aveva provveduto alla restituzione delle somme illegittimamente incassate, continuando a trattenere dalla sua pensione la rata relativa al finanziamento.
Si costituiva in giudizio la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma l- bis del d. lgs 28/10, nonché l'inammissibilità della dichiarazione di disconoscimento di firma per genericità della stessa e per aver avuto il contratto di finanziamento un principio di esecuzione;
nel merito, deduceva la validità del contratto di finanziamento, per essere stato regolarmente sottoscritto dalla stessa attrice, la quale aveva consegnato alla finanziaria tutta la documentazione personale necessaria, che solo ella poteva detenere, ed aveva sottoscritto anche l'atto di quietanza di saldo alla ricezione dell'assegno circolare, chiedendo dunque il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite e condanna dell'istante al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. In ogni caso, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità del disconoscimento, formulava istanza di verificazione della firma della signora ex art. Parte_1
216 c.p.c. oggetto di contestazione;
in subordine, chiedeva accertarsi comunque l'avvenuto incasso della somma di Euro 18.864,49 a mezzo dell'assegno circolare n. 7402752405-09 tratto su Unicredit del 03.01.2018, intestato a , con condanna di quest'ultima alla restituzione immediata Parte_1 della predetta somma in favore di ovvero della diversa somma ritenuta di Controparte_1 giustizia.
Con provvedimento reso all'udienza 06.07.2021, vertendo la presente controversia in materia di contratti finanziari, parte attrice veniva onerata ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
Nel corso del processo veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica;
quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 04.03.2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa era assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito dall'attrice nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, stante l'indisponibilità di entrambe le parti a conciliare la lite, come da verbale negativo depositato in atti.
Nel merito la domanda non appare fondata e non può trovare conseguentemente accoglimento.
L'attrice ha disconosciuto le firme da ella apparentemente apposte sul contratto di finanziamento e sugli ulteriori atti in possesso della finanziaria ed allegati alla comparsa di costituzione e risposta, negando di aver mai ricevuto somme dalla finanziaria convenuta.
La dal canto suo ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento per Controparte_1 genericità dello stesso e per avere avuto il contratto un principio di esecuzione, atteso che del predetto finanziamento risultavano già pagate trentasei rate, e per avere l'attrice incassato l'assegno di Euro 18.864,49 consegnato dalla , formulando in ogni caso istanza id verificazione delle scritture. CP_1
Ebbene, le eccezioni di parte convenuta circa l'inammissibilità del disconoscimento non appaiono condivisibili.
In primo luogo, infatti, il disconoscimento non risulta formulato in modo generico, bensì in maniera sufficientemente circostanziata e specifica. Tanto si evince dal tenore letterale dell'atto introduttivo del presente giudizio in cui è così riportato: “L'attrice non ha mai richiesto né sottoscritto alcun documento con la , né ricevuto assegni o pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo. Per CP_1 tali ragioni disconosce sin d'ora le sottoscrizioni apposte sugli atti inviati”. Dunque, appare chiaro ed inequivocabile il riferimento al contratto di finanziamento contestato e ad ogni altro atto in possesso della finanziaria recante la firma dell'attrice.
All'udienza del 20.10.2020, il procuratore dell'attrice ha inoltre contestato “ancora una volta la sottoscrizione apposta sui documenti depositati dalla controparte per le motivazioni di cui all'atto introduttivo”, disconoscendo “espressamente la sottoscrizione apposta sull'originale del contratto depositato dalla controparte e altresì tutta l'ulteriore documentazione evidenziando che alcuna somma è stata incassata dalla sig.ra ”. Con le note di trattazione scritta del 15.06.2021 rese Pt_1 per la nuova prima udienza del 06.07.2021, l'attrice ha ulteriormente disconosciuto “la documentazione allegata al fascicolo di controparte e tutte le sottoscrizioni apposte ai singoli documenti ivi compresa quella in calce all'assegno e alla quietanza”.
Sul punto, tale ulteriore e più dettagliato disconoscimento dei documenti non appare comunque tardivo, posto che veniva effettuato con note di trattazione scritta per il rinnovo della prima udienza, in seguito a rimessione a diversa sezione con nomina di diverso giudice, vertendo la controversia su materia di competenza di altro modulo. Ad ogni buon conto, avendo la convenuta comunque formulato istanza di verificazione, implicitamente ha rinunciato a far valere l'eventuale a tardività del disconoscimento, posto che, come precisato dalla Cassazione, “La proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura medesima, sicché, una volta formulata la suddetta istanza, si verifica la rinuncia tacita all'eccezione di decadenza, rinuncia che non può essere revocata” (Cass. n. 3241/2012; conf. Cass. n. 6968/2006).
In secondo luogo, per quanto concerne la dedotta inammissibilità del disconoscimento effettuato dall'attrice per avere avuto il contratto un principio di esecuzione, va detto che se è pur vero che il contratto di finanziamento ha ricevuto parziale esecuzione attraverso il pagamento di 36 rate dello stesso, come risulta dagli atti di causa e rilevato nell'ordinanza interlocutoria di nomina della CTU, altrettanto pacifico è che parte attrice ha parimenti disconosciuto la firma apposta sulla quietanza, sicché è contestato anche l'accredito della somma oggetto di finanziamento, avendo ella affermato di aver appreso solo nel giugno 2019 della illegittima trattenuta sulla propria pensione, sporgendo quindi formale denuncia querela.
Non può pertanto ritenersi che l'attrice avesse anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, le scritture a lei stessa riconducibili, avendo ella contestato non solo le sottoscrizioni sul contratto ma bensì la stessa erogazione in proprio favore e l'incasso della somma finanziata, negando persino di essere a conoscenza delle trattenute operate sulla propria pensione e dunque che il contratto avesse avuto un principio di esecuzione, ciò sino al giugno 2019, allorquando si attivava celermente onde ottenere dalla finanziaria tutta la documentazione afferente alla pratica di finanziamento che asseriva di non conoscere affatto.
Stante il disconoscimento operato dall'attrice, la ha formulato istanza di Controparte_1 verificazione della firma della signora ex art. 216 c.p.c. oggetto di contestazione Parte_1 chiedendo di porla a confronto con quella presente sulla copia della carta di identità della signora.
Ebbene, va rilevato che a differenza di quanto affermato da parte attrice, l'istanza di verificazione è stata tempestivamente formulata dalla convenuta, essendo stata avanzata sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Fermo quanto innanzi esposto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, atteso che esse costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico.
Il C.T.U., infatti, dopo avere provveduto ad esaminare le firme apposte sul contratto oggetto di contestazione e su tutti gli altri documenti depositati dalla IN IA (“firme in verifica”), nonché esaminato varie scritture comparative (firma in calce alla procura;
firma sulla carta di identità del 10.03.2015; firma in calce al cartellino paritetico del Comune di S. Nicola La Strada) ed il saggio grafico redatto dalla sig.ra ha appurato che “tutte le firme in verifica sono state Parte_1 apposte da un'unica mano, avendo le stesse caratteristiche e peculiarità”, aggiungendo che “La forma, il movimento e la pressione presenti nelle verificande (intesa come qualità del tratto) sono coerenti con le firme comparative;
Tra le verificande e le comparative sono congruenti anche i gesti fuggitivi, ovvero quelli particolarmente automatizzati e che, di conseguenza, sfuggono al controllo dello scrivente, sia in caso di imitazione che di dissimulazione”
Il C.T.U. ha dunque concluso che “In definitiva, le risultanze peritali emergenti dalle analisi di confronto, dettagliatamente esposte, unitamente alle uguaglianze morfologiche, strutturali e dinamiche riscontrate tra le sottoscrizioni in verifica e le scritture comparative, concorrono a determinare che tutte le firme in verifica siano autografe, ossia riferibili all'azione grafica della sig.ra ”. Parte_1
Il contratto di finanziamento stipulato dalla con la deve Pt_1 Controparte_1 considerarsi pertanto valido e pienamente operante, essendo stato accertato che tutte le sottoscrizioni apposte sulla richiesta del finanziamento e su tutti gli altri documenti depositati dalla convenuta e riferibili al contratto medesimo, sono “riferibili all'azione grafica della sig.ra ”, Parte_1 compresa quella apposta sulla “quietanza di saldo” del 05.01.2018 rilasciata al momento della ricezione da parte dell'attrice dell'assegno circolare n. 7402752405-09 Unicredit di € Parte_2
18.864,09 ad ella intestato, come accertato il CTU, risultando pertanto provata anche l'avvenuta ricezione da parte dell'istante delle somme finanziate. Risulta altresì prodotta in atti dalla finanziaria convenuta, la certificazione bancaria della Unicredit che attesta altresì l'avvenuto incasso in data 09.01.2018 dell'assegno circolare con cui venivano erogate le somme finanziate.
Alcuna prova ha fornito di contro l'attrice onde dimostrare l'inesistenza, la nullità ovvero l'annullabilità del contratto di finanziamento.
La domanda attorea si appalesa pertanto infondata e va rigettata.
Per quanto attiene alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc formulata dalla convenuta, la stessa non può trovare accoglimento.
Invero, “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. Ord. 19948/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene siano emersi nel corso del giudizio comportamenti idonei ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 96, comma III, c.p.c., sicché per la regolazione delle spese di lite è sufficiente riferirsi agli ordinari criteri.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
Gravano su parte attrice le già liquidate spese di consulenza grafologica.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 6563/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) respinge le domande proposte da parte attrice;
b) condanna l'attrice al pagamento a favore della in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
c) pone a carico dell'attrice le spese della consulenza grafologica, secondo la già operata liquidazione, con eventuali oneri resitutori.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 29.05.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.