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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2024, n. 16695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16695 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. VI LO, nato a [...] il [...] 2. AR NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 novembre 2022, la Corte di appello di Messina, per quanto di interesse in questa sede, pronunciando in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di LO VI e di NC AR per i reati di cessione di sostanze stupefacenti, riqualificando i fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16695 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 08/02/2024 n. 309 del 1990, salvo quello di cui al capo 10, contestato al solo VI, e rimasto definito a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché rideterminato le pene, riducendole, nei confronti del primo, a due anni e quattro mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa, e, nei confronti del secondo, a un anno e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Secondo la Corte di appello, deve ritenersi accertata la responsabilità di: a) LO VI per la cessione di 4 kg. di marijuana a US IN tra l'ottobre 2015 ed il febbraio 2016 (capo 10), nonché per la cessione di partite di marijuana ed hashish per quantità non precisate a IC AR tra il novembre 2015 ed il febbraio 2016 (capo 12) e per la cessione di sostanza stupefacente di qualità e quantità non precisate a US OL tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016 (capo 13); b) NC AR per la cessioni di cocaina in quantità imprecisata ad ON DA tra gennaio ed agosto 2016 (capo 23), ad EL RI tra marzo e maggio 2016 (capo 24) e a Santo Giannino tra il 24 marzo ed il 1° aprile 2016 (capo 26), nonché per le cessioni di marijuana in quantità imprecisata a US RA tra il marzo ed il maggio 2016 (capo 25). 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe LO VI con atto sottoscritto dall'avvocato ND EL, e NC AR, con atto sottoscritto dall'avvocato Salvatore Silvestro. 3. Il ricorso di LO VI è articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 192 cod. proc. pen., e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo 10 e comunque alla mancata riqualificazione dello stesso a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 10, valorizzando conversazioni telefoniche ed ambientali dalle quali era impossibile desumere sia la quantità dello stupefacente oggetto dell'illecita transazione, sia l'effettiva consegna dello stesso all'acquirente, siccome relative ad una fase preliminare («il tempo di prendermi quei quattro chili e poi la passo a te»). Si osserva, inoltre, che le dazioni in denaro tra i fratelli RM, cui è contestato di aver agito in concorso con l'attuale ricorrente, e US IN potrebbero avere giustificazioni diverse dal pagamento di partite di droga, o comunque potrebbero riferirsi ad acquisti per quantità modeste di stupefacente. 2 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 192 cod. proc. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi 12 e 13. Si deduce che le conversazioni intercettate e poste a base della condanna sono equivoche, perché: a) quanto al fatto di cui al capo 12, IC AR ha detto di essersi recato dall'attuale ricorrente non per acquistare droga, ma per "fumare", sicché sarebbe ipotizzabile il consumo di gruppo;
b) quanto al fatto di cui al capo 13, l'ipotesi è fondata su captazioni non supportate da riscontri. 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 62-bis cod. pen, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata non si è confrontata con il motivo di gravame sul punto, il quale aveva fatto riferimento alla modesta quantità ed alla scarsa qualità dello stupefacente negoziato, e all'esigenza di mitigare la pena. 3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 81 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che la pena è stata fissata senza effettiva motivazione, ma previo richiamo a mere formule di stile. 4. Il ricorso di NC AR è articolato in un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, 125 e 133 cod. pen. e 438 e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che la sentenza impugnata non è supportata da congrua motivazione in punto di determinazione della pena, in particolare con riguardo agli aumenti apportati a titolo di continuazione, in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. In parte diverse da quelle consentite, in parte prive di specificità e in parte manifestamente infondate sono le censure esposte nel ricorso di LO VI. 3 2.1. Diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate, sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 10 a norma del comma 4, invece che del comma 5, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che le conversazioni intercettate e ritenute rilevanti non consentono di individuare la quantità di stupefacente trattata, né di ritenere accertata la consegna della droga. La sentenza impugnata, anche mediante espresso richiamo alla sentenza di primo grado, evidenzia che la responsabilità di LO VI per il fatto di cui al capo 10, concernente la condotta di cessione di 4 kg. di marijuana a US IN, con il concorso dei cugini LO RM e IO RM, è fondata sul preciso contenuto di conversazioni intercettate. In particolare, le sentenze di merito segnalano che: 1) in data 7 ottobre 2015, US IN ha parlato con LO RM di qualcosa da acquistare al kg. ed ha quindi affermato di dover comprare quattro chilogrammi al prezzo di 2,50 euro al grammo («me li sta facendo a due e cinque ... il tempo di prendermi quei quattro chili, li prendo e poi prendo e li passo a te»); 2) subito dopo, US IN, accompagnato da IO RM, si è recato in altro centro rispetto a Messina, dove si trovava, ed ha raggiunto la casa di LO VI, come evidenziato dalla cella agganciata dal suo telefono, quindi è ritornato a Messina, e, mentre era nel locale dove esercitava l'attività di barbiere un fratello di LO e IO RM, ha rassicurato un interlocutore sul buon esito dell'affare («come è finita?» «a posto!»); 3) il 13 ottobre 2015, IO RM ha chiamato US IN mediate il cellulare in uso a LO RM, e lo ha invitato a "salire" a casa del cugino;
4) il 19 ottobre, US IN si è recato nuovamente in compagnia di IO RM a casa di LO VI;
5) il 21 ed il 24 ottobre 2015, US IN ha effettuato pagamenti in contanti a LO VI, previ contatti telefonici con IO RM, nella prima occasione dicendo a quest'ultimo: «telefona a tuo cugino LO e digli che sto arrivando, di farsi vedere sotto», e nell'altra chiedendo all'interlocutore: «mi ha detto LO che ti dovevo lasciare i soldi?», per poi ricevere risposta affermativa ed essere invitato da "LO", in quel momento vicino ad IO RM, di raggiungerlo presso la propria abitazione;
6) le ragioni dei pagamenti ricostruiti mediante le conversazioni intercettate il 21 ed il 24 ottobre 2015 non sono state mai spiegate. Le sentenze di merito, inoltre, escludono che il fatto in questione sia qualificabile in termini di lieve entità, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando il quantitativo di droga trattata nell'occasione, pari a 4 kg., nonché lo stabile inserimento di LO VI nell'attività di traffico di droga, come confermato, in particolare dalla sua responsabilità per i fatti di cui ai capi 12 e 13 (sui quali v. infra, § 2.2.). 4 Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove afferma la responsabilità di LO VI per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto 4 kg. di marijuana a US IN, sono immuni da vizi. Per un verso, la sentenza impugnata ha correttamente fondato: 1) la ricostruzione del fatto storico su elementi precisi e congrui per concludere che l'attuale ricorrente ha effettuato una vendita di 4 kg. di marijuana a US IN nell'ottobre 2015; 2) la qualificazione del medesimo fatto a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 su un dato estremamente rilevante, il consistente quantitativo di stupefacente oggetto di cessione, apprezzandolo anche alla luce dell'assenza di elementi di segno opposto (anzi, l'attività di cessione di droga da parte dell'attuale ricorrente non è risultata occasionale). Sotto altro profilo, poi, le critiche esposte nel ricorso in ordine a tale capo si limitano a sostenere che il contenuto delle conversazioni intercettate non è univoco e ad asserire, in termini estremamente vaghi, la possibilità di spiegare i pagamenti con ragioni diverse o comunque in relazione a piccoli quantitativi di droga;
le stesse, quindi, prospettano non vizi logico-giuridici della sentenza impugnata, bensì una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, ossia censure non consentite in sede di legittimità. 2.2. Diverse da quelle consentite, e comunque prive di specificità, sono anche le censure esposte nel secondo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per i fatti di cui ai capi 12 e 13, qualificati entrambi a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che, con riferimento agli episodi di cui al capo 12 sarebbe ipotizzabile il consumo di gruppo, mentre, con riferimento agli accadimenti di cui al capo 13, le conversazioni intercettate non sono supportate da riscontri. La sentenza impugnata, con riguardo ai fatti di cui al capo 12, verificatisi tra il novembre 2015 ed il febbraio 2016, rappresenta che gli stessi sono da ritenere accertati sulla base dei continui contatti telefonici tra l'imputato e IC AR, e sulle parziali ammissioni di quest'ultimo, il quale ha dichiarato di recarsi a casa di LO VI per fumare stupefacente da questo cedutogli gratuitamente. Questa conclusione è immune da vizi, perché, come osservato dalla Corte d'appello, anche a voler dar credito alle dichiarazioni del cessionario, la condotta di dazione di sostanza stupefacente a terzi, pur quando effettuata a titolo gratuito, integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Relativamente ai fatti di cui al capo 13, commessi tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016, la sentenza impugnata richiama alcune conversazioni intercettate tra l'attuale ricorrente e US OL, tra cui, in particolare, quella del 3 gennaio 2016, dalle quali si evincono l'esistenza di trattative per qualcosa definita di buona / qualità («è spettacolare»), e superiore a quella reperibile a Catania, che LO 5 VI avrebbe ceduto all'interlocutore, e ripetuti contatti tra i due al fine di organizzare visite di quest'ultimo a casa del primo. Sulla base di questi elementi, la Corte d'appello conclude che le conversazioni indicate dimostrano, quanto meno, che LO VI aveva la disponibilità di sostanza stupefacente e la offriva a terzi, e, quindi, realizzava condotte sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Anche queste conclusioni sono immuni da vizi perché fondate su elementi precisi e congrui. D'altro canto, anche le Sezioni Unite hanno precisato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01). 2.3. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo, in particolare, che avrebbero dovuto essere valorizzate la modesta quantità di stupefacente trattato e l'esigenza di mitigare la pena. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha negato il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. osservando che non risultano elementi positivamente valutabili a vantaggio del ricorrente. Si può aggiungere che il quantitativo di droga trattato non è certamente modesto, perché, anche solo a considerare l'episodio di cui al capo 10, l'attuale ricorrente ha ceduto una partita di ben 4 kg. di stupefacente. 2.4. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure proposte con il quarto motivo, che contestano la dosimetria della pena, denunciando l'assenza di una effettiva motivazione. La sentenza impugnata ha applicato a LO VI la pena finale di due anni e quattro mesi di reclusione e di 6.000,00 euro di multa, così determinandola: pena base «anni tre e C 8.000 per il reato di cui al capo 10, tenuto conto per quantitativo di stupefacente e delle complessive modalità del fatto che non appare occasionale, aumentata di mesi tre e C 500 per ciascuno dei capi 12 e 13, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato». Risulta quindi evidente che la pena, fissata in misura nettamente inferiore alla media edittale, è stata determinata sulla base di precisi elementi, correttamente valutabili, e con aumenti distinti per ciascuna delle imputazioni unificate a titolo di continuazione. 3. Manifestamente infondate sono le censure esposte ne ricorso di NC AR, che contestano la dosimetria della pena, denunciando l'assenza di una 6 Il Presidente valida motivazione, in particolare avendo riguardo agli aumenti appoertati a titolo di continuazione. La sentenza impugnata ha applicato a NC AR la pena di «anni uno e mesi due di reclusione e C 4.000 di multa a titolo di aumento per la continuazione rispetto ai fatti di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Messina del 12 maggio 2020 come già riconosciuto dal giudice di primo grado (valutati le modalità dei fatti e i precedenti dell'imputato, mesi 9 e C 2.000 per capo 23, aumentata di mesi cinque e C 1.500 per ciascuno dei capi 24 e 26 e di mesi due e C 1.000 per capo 25, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato)». Le determinazioni della Corte d'appello sul punto sono immuni da vizi, perché la misura della pena è stata determinata analiticamente per ciascuno dei quattro capi imputazione ed è stata correttamente giustificata, anche in considerazione della modesta entità della sanzione irrogata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 08/02/2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 novembre 2022, la Corte di appello di Messina, per quanto di interesse in questa sede, pronunciando in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di LO VI e di NC AR per i reati di cessione di sostanze stupefacenti, riqualificando i fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16695 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 08/02/2024 n. 309 del 1990, salvo quello di cui al capo 10, contestato al solo VI, e rimasto definito a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché rideterminato le pene, riducendole, nei confronti del primo, a due anni e quattro mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa, e, nei confronti del secondo, a un anno e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Secondo la Corte di appello, deve ritenersi accertata la responsabilità di: a) LO VI per la cessione di 4 kg. di marijuana a US IN tra l'ottobre 2015 ed il febbraio 2016 (capo 10), nonché per la cessione di partite di marijuana ed hashish per quantità non precisate a IC AR tra il novembre 2015 ed il febbraio 2016 (capo 12) e per la cessione di sostanza stupefacente di qualità e quantità non precisate a US OL tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016 (capo 13); b) NC AR per la cessioni di cocaina in quantità imprecisata ad ON DA tra gennaio ed agosto 2016 (capo 23), ad EL RI tra marzo e maggio 2016 (capo 24) e a Santo Giannino tra il 24 marzo ed il 1° aprile 2016 (capo 26), nonché per le cessioni di marijuana in quantità imprecisata a US RA tra il marzo ed il maggio 2016 (capo 25). 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe LO VI con atto sottoscritto dall'avvocato ND EL, e NC AR, con atto sottoscritto dall'avvocato Salvatore Silvestro. 3. Il ricorso di LO VI è articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 192 cod. proc. pen., e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo 10 e comunque alla mancata riqualificazione dello stesso a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 10, valorizzando conversazioni telefoniche ed ambientali dalle quali era impossibile desumere sia la quantità dello stupefacente oggetto dell'illecita transazione, sia l'effettiva consegna dello stesso all'acquirente, siccome relative ad una fase preliminare («il tempo di prendermi quei quattro chili e poi la passo a te»). Si osserva, inoltre, che le dazioni in denaro tra i fratelli RM, cui è contestato di aver agito in concorso con l'attuale ricorrente, e US IN potrebbero avere giustificazioni diverse dal pagamento di partite di droga, o comunque potrebbero riferirsi ad acquisti per quantità modeste di stupefacente. 2 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 192 cod. proc. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi 12 e 13. Si deduce che le conversazioni intercettate e poste a base della condanna sono equivoche, perché: a) quanto al fatto di cui al capo 12, IC AR ha detto di essersi recato dall'attuale ricorrente non per acquistare droga, ma per "fumare", sicché sarebbe ipotizzabile il consumo di gruppo;
b) quanto al fatto di cui al capo 13, l'ipotesi è fondata su captazioni non supportate da riscontri. 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 62-bis cod. pen, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata non si è confrontata con il motivo di gravame sul punto, il quale aveva fatto riferimento alla modesta quantità ed alla scarsa qualità dello stupefacente negoziato, e all'esigenza di mitigare la pena. 3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 81 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che la pena è stata fissata senza effettiva motivazione, ma previo richiamo a mere formule di stile. 4. Il ricorso di NC AR è articolato in un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, 125 e 133 cod. pen. e 438 e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che la sentenza impugnata non è supportata da congrua motivazione in punto di determinazione della pena, in particolare con riguardo agli aumenti apportati a titolo di continuazione, in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. In parte diverse da quelle consentite, in parte prive di specificità e in parte manifestamente infondate sono le censure esposte nel ricorso di LO VI. 3 2.1. Diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate, sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 10 a norma del comma 4, invece che del comma 5, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che le conversazioni intercettate e ritenute rilevanti non consentono di individuare la quantità di stupefacente trattata, né di ritenere accertata la consegna della droga. La sentenza impugnata, anche mediante espresso richiamo alla sentenza di primo grado, evidenzia che la responsabilità di LO VI per il fatto di cui al capo 10, concernente la condotta di cessione di 4 kg. di marijuana a US IN, con il concorso dei cugini LO RM e IO RM, è fondata sul preciso contenuto di conversazioni intercettate. In particolare, le sentenze di merito segnalano che: 1) in data 7 ottobre 2015, US IN ha parlato con LO RM di qualcosa da acquistare al kg. ed ha quindi affermato di dover comprare quattro chilogrammi al prezzo di 2,50 euro al grammo («me li sta facendo a due e cinque ... il tempo di prendermi quei quattro chili, li prendo e poi prendo e li passo a te»); 2) subito dopo, US IN, accompagnato da IO RM, si è recato in altro centro rispetto a Messina, dove si trovava, ed ha raggiunto la casa di LO VI, come evidenziato dalla cella agganciata dal suo telefono, quindi è ritornato a Messina, e, mentre era nel locale dove esercitava l'attività di barbiere un fratello di LO e IO RM, ha rassicurato un interlocutore sul buon esito dell'affare («come è finita?» «a posto!»); 3) il 13 ottobre 2015, IO RM ha chiamato US IN mediate il cellulare in uso a LO RM, e lo ha invitato a "salire" a casa del cugino;
4) il 19 ottobre, US IN si è recato nuovamente in compagnia di IO RM a casa di LO VI;
5) il 21 ed il 24 ottobre 2015, US IN ha effettuato pagamenti in contanti a LO VI, previ contatti telefonici con IO RM, nella prima occasione dicendo a quest'ultimo: «telefona a tuo cugino LO e digli che sto arrivando, di farsi vedere sotto», e nell'altra chiedendo all'interlocutore: «mi ha detto LO che ti dovevo lasciare i soldi?», per poi ricevere risposta affermativa ed essere invitato da "LO", in quel momento vicino ad IO RM, di raggiungerlo presso la propria abitazione;
6) le ragioni dei pagamenti ricostruiti mediante le conversazioni intercettate il 21 ed il 24 ottobre 2015 non sono state mai spiegate. Le sentenze di merito, inoltre, escludono che il fatto in questione sia qualificabile in termini di lieve entità, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando il quantitativo di droga trattata nell'occasione, pari a 4 kg., nonché lo stabile inserimento di LO VI nell'attività di traffico di droga, come confermato, in particolare dalla sua responsabilità per i fatti di cui ai capi 12 e 13 (sui quali v. infra, § 2.2.). 4 Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove afferma la responsabilità di LO VI per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto 4 kg. di marijuana a US IN, sono immuni da vizi. Per un verso, la sentenza impugnata ha correttamente fondato: 1) la ricostruzione del fatto storico su elementi precisi e congrui per concludere che l'attuale ricorrente ha effettuato una vendita di 4 kg. di marijuana a US IN nell'ottobre 2015; 2) la qualificazione del medesimo fatto a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 su un dato estremamente rilevante, il consistente quantitativo di stupefacente oggetto di cessione, apprezzandolo anche alla luce dell'assenza di elementi di segno opposto (anzi, l'attività di cessione di droga da parte dell'attuale ricorrente non è risultata occasionale). Sotto altro profilo, poi, le critiche esposte nel ricorso in ordine a tale capo si limitano a sostenere che il contenuto delle conversazioni intercettate non è univoco e ad asserire, in termini estremamente vaghi, la possibilità di spiegare i pagamenti con ragioni diverse o comunque in relazione a piccoli quantitativi di droga;
le stesse, quindi, prospettano non vizi logico-giuridici della sentenza impugnata, bensì una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, ossia censure non consentite in sede di legittimità. 2.2. Diverse da quelle consentite, e comunque prive di specificità, sono anche le censure esposte nel secondo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità per i fatti di cui ai capi 12 e 13, qualificati entrambi a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che, con riferimento agli episodi di cui al capo 12 sarebbe ipotizzabile il consumo di gruppo, mentre, con riferimento agli accadimenti di cui al capo 13, le conversazioni intercettate non sono supportate da riscontri. La sentenza impugnata, con riguardo ai fatti di cui al capo 12, verificatisi tra il novembre 2015 ed il febbraio 2016, rappresenta che gli stessi sono da ritenere accertati sulla base dei continui contatti telefonici tra l'imputato e IC AR, e sulle parziali ammissioni di quest'ultimo, il quale ha dichiarato di recarsi a casa di LO VI per fumare stupefacente da questo cedutogli gratuitamente. Questa conclusione è immune da vizi, perché, come osservato dalla Corte d'appello, anche a voler dar credito alle dichiarazioni del cessionario, la condotta di dazione di sostanza stupefacente a terzi, pur quando effettuata a titolo gratuito, integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Relativamente ai fatti di cui al capo 13, commessi tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016, la sentenza impugnata richiama alcune conversazioni intercettate tra l'attuale ricorrente e US OL, tra cui, in particolare, quella del 3 gennaio 2016, dalle quali si evincono l'esistenza di trattative per qualcosa definita di buona / qualità («è spettacolare»), e superiore a quella reperibile a Catania, che LO 5 VI avrebbe ceduto all'interlocutore, e ripetuti contatti tra i due al fine di organizzare visite di quest'ultimo a casa del primo. Sulla base di questi elementi, la Corte d'appello conclude che le conversazioni indicate dimostrano, quanto meno, che LO VI aveva la disponibilità di sostanza stupefacente e la offriva a terzi, e, quindi, realizzava condotte sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Anche queste conclusioni sono immuni da vizi perché fondate su elementi precisi e congrui. D'altro canto, anche le Sezioni Unite hanno precisato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01). 2.3. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo, in particolare, che avrebbero dovuto essere valorizzate la modesta quantità di stupefacente trattato e l'esigenza di mitigare la pena. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha negato il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. osservando che non risultano elementi positivamente valutabili a vantaggio del ricorrente. Si può aggiungere che il quantitativo di droga trattato non è certamente modesto, perché, anche solo a considerare l'episodio di cui al capo 10, l'attuale ricorrente ha ceduto una partita di ben 4 kg. di stupefacente. 2.4. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure proposte con il quarto motivo, che contestano la dosimetria della pena, denunciando l'assenza di una effettiva motivazione. La sentenza impugnata ha applicato a LO VI la pena finale di due anni e quattro mesi di reclusione e di 6.000,00 euro di multa, così determinandola: pena base «anni tre e C 8.000 per il reato di cui al capo 10, tenuto conto per quantitativo di stupefacente e delle complessive modalità del fatto che non appare occasionale, aumentata di mesi tre e C 500 per ciascuno dei capi 12 e 13, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato». Risulta quindi evidente che la pena, fissata in misura nettamente inferiore alla media edittale, è stata determinata sulla base di precisi elementi, correttamente valutabili, e con aumenti distinti per ciascuna delle imputazioni unificate a titolo di continuazione. 3. Manifestamente infondate sono le censure esposte ne ricorso di NC AR, che contestano la dosimetria della pena, denunciando l'assenza di una 6 Il Presidente valida motivazione, in particolare avendo riguardo agli aumenti appoertati a titolo di continuazione. La sentenza impugnata ha applicato a NC AR la pena di «anni uno e mesi due di reclusione e C 4.000 di multa a titolo di aumento per la continuazione rispetto ai fatti di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Messina del 12 maggio 2020 come già riconosciuto dal giudice di primo grado (valutati le modalità dei fatti e i precedenti dell'imputato, mesi 9 e C 2.000 per capo 23, aumentata di mesi cinque e C 1.500 per ciascuno dei capi 24 e 26 e di mesi due e C 1.000 per capo 25, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato)». Le determinazioni della Corte d'appello sul punto sono immuni da vizi, perché la misura della pena è stata determinata analiticamente per ciascuno dei quattro capi imputazione ed è stata correttamente giustificata, anche in considerazione della modesta entità della sanzione irrogata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 08/02/2024 Il Consigliere estensore