Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2003, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
) , E E 1 N C 9 9 04405/03 O A 1 I - P Z 1 I A 1 R - D 1 T S 2 E I . G C L I E R 9 D GET Cami dismaltimento REPU B 3 U A I depurazizure delle acque reflue: na. D E G tura gluridica - Candice competente. 6 E T 4 E IN NOM EEL POPOLO ITALIANO . N N T E . S T T E R S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I A ( SEZIONI UNITE CIVILI composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente di Sezione R.G.N.23117/01. Dott. Giovanni OLLA Presidente di Sezione Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. A 118 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rap. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud.
7.11.02. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della Giunta Regionale in carica, elettivamente do- miciliato in Roma, Via del Tritone, n. 61, presso gli avv.ti Ugo Della Gatta, Rocco De Girolamo e Al- fredo Alvino dell'Avvocatura Regionale, che la rap- presentano e difendono per procura a margine del 2002 ricorso;
1399 ricorrente 1
contro
SA CA, TT EL, CL SE e A.S.A.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI IDRICI INTEGRATI;
intimati avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castella mare di Stabia n. 602 pubblicata in data 3 maggio 2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore generale Dott. Domenico LL che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso con la dichia- razione della giurisdizione delle Commissioni Tri- butarie;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con tre atti di citazione ritualmente notifi- .cati NC IL, AT TT e PE NT convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castellamare di Stabia la Regione Campa- Azienda Speciale Servizi Idricinia e l'A.S.A.M. - Integrati per sentirli condannare alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di cano- ne o corrispettivo per il servizio di smaltimento e 2 delle somme indebitamente versate a titolo di cano- ne o corrispettivo per il servizio di smaltimento e depurazione delle acque reflue attraverso l'impianto di "Foce del Sarno". Sostenevano gli at- tori che tali somme non erano dovute dal momento che il Consiglio Comunale aveva dato atto, con de- libera n. 15 del 27 febbraio 1997, che i lavori di completamento del predetto impianto orano all'epoca incompiuti e questo non era mai entrato in eserci- zio. L'A.S.A.M. contestava la fondatezza della do- manda e ne chiedeva il rigetto spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della Regione Campa- nia per farsi manlevare per tutte le spese sostenu- te in giudizio nel caso di soccombenza. La Regione Campania eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Con sentenza del 27 aprile - 3 maggio 2001 il Giudice di Pace escludeva la natura tributaria dei canoni di fognatura e depurazione in contestazione e, dichiarata la propria competenza, accoglieva le domande ordinando la restituzione in favore degli attori delle somme da essa richieste con gli inte- di utenza per un servizio che non veniva prestato;
accoglieva inoltre la domanda riconvenzionale os- scrvando che creditrice delle Бошие indebitamente versate era la Regione, rispetto alla quale 1'A.S.A.M. aveva svolto un mera attività di riscos- sione assumendo la posizione di mero adiectus solu- tionis causa. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Regione Campania con un unico motivo illustrato da memoria. Non hanno presentato difese né gli intimati né 1'A.S.A.M. Azienda Speciale Servizi Idrici Inte- grati. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente censura la sentenza con riferi- mento alla statuizione relativa all'affermazione della competenza in materia del giudice ordinario e ribadisce la competenza del giudice tributario sul- le controversie in materia di canoni di fognatura e di depurazione delle acque reflue, facendo riferi- mento alla recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 20 luglio 2001, n. 9883) la qua le, in una controversia avente il medesimo oggetto, promossa nei confronti di essa Regione da taluni u- tenti e dalla Sezione di Castellamare di Stabia del CODACONS - Coordinamento delle Associazioni a Dife- Sa dell'Ambiente e dei Diritti dei Consumatori e degli utenti, ha ribadito la giurisdizione delle commissioni tributarie rigettando tutte le eccezio- ni preliminari sollevate dai ricorrenti. La mancata partecipazione al giudizio degli in timati consente di riaffermare la giurisdizione del le commissioni tributarie anche nella presente con- senza necessità di ulteriori argomenta-troversia zioni in aggiunta a quelle già contenute nella moti vazione della predetta sentenza, confermata da una successiva pronuncia (SS.UU. 13 giugno 2001, n. 8444) la quale ha ribadito che il canone per il ser vizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente an- Z teriormente al 3 ottobre 2000 - data di entrata in vigore dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, П. 258, il quale, abrogando l'art. 62, commi 5 e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, co. 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha invece qualificato il corrispettivo di detto servizio come quota di ta- riffa ai sensi degli artt. 13 e seguenti della leg- ge 5 gennaio 1994, n. 36 - e che conseguentemente, la domanda avente a oggetto la non debenza di detto canone con riferimento ad un periodo compreso nella previgente disciplina spetta alla giurisdizione del le commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nella memoria illustrativa la ricorrente ha chiesto precisarsi la portata oggettiva della pro- nuncia affermativa della carenza di giurisdizione del giudice di pace e sostiene che essa dovrebbe comportare la cassazione senza rinvio della pronun- cia impugnata anche con riferimento alla domanda di rimborso proposta dagli attori nei confronti del- 1'A.S.A.M. e alla domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti di essa ricorrente. L'istanza non merita accoglimento poiché la mancata impugnazione da parte dell'A.S.A.M. della condanna solidale pronunciata nei suoi confronti -comporta come ritenuto in precedenti pronunzie re se tra le stesse parti - il passaggio in giudicato della statuizione di condanna con il riconoscimen- to implicito della giurisdizione del giudice di pa- ce, mentre l'accoglimento dell'impugnazione per ca- renza di giurisdizione del giudice adito proposta dalla Regione non comporta la caducazione ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ. della pronuncia di aç 6 coglimento della domanda di garanzia, non ravvisan- dosi alcun rapporto di dipendenza della domanda di garanzia dalla pronuncia di difetto di giurisdizio- ne del giudice adito. Né vale il rilievo che la Regione potrebbe co- sì essere chiamata a rimborsare le somme che l'A.S. A.M. dovesse corrispondere agli attori, poiché essa potrà pur sempre ripetere tali importi nel caso in cui il giudice tributario ne affermasse la debenza. Le spese giudiziali restano interamente compen sate tra le parti in considerazione del fatto che detta pronuncia è intervenuta dopo la proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, cas- Sa senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mg. Vilsone scomm IL CANCELLIERE C1 Giovanni p lösta Deposite In Cancelleria 26 MAR. 2003 7