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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 826.2017 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Villa S. Giovanni (RC) Via Rocco La Russa n. 205, e c.f. Parte_2
nata Reggio Calabria il 22.12.1954 ed ivi residente in [...]
n. 21, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio de Simone Saccà (C.F.:
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Reggio C.F._3
Calabria Via Nazionale Pentimele n. 189, pec Email_1
APPELLANTI
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._4 residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Aldo
Labate (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._5
Reggio Calabria alla via Prolungamento Aschenez 64, pec Email_2
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza resa il 3.11.2017 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria n.
1617/2017 nel procedimento n. 4573/2011 RG.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 221, commi 2 e 4 della
1 legge n. 77 del 17.07.2020 - con cui si è disciplinato il regime delle udienze civili già dettato dall'articolo 83 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27 del 24.04.2020 in materia di processo civile, le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi e a conclusioni come di seguito riportate.
Le parti appellanti concludevano chiedendo: “voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa ed in pieno ed integrale accoglimento del gravame
e di tutti i motivi di appello esposti, in riforma della sentenza n. 1617/2017 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria - Prima Sez. Civile…il 3.11.2017, mai notificata, in accoglimento dei motivi, delle deduzioni e delle conclusioni così come formulati nel giudizio di prime cure, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti: - accertare e/o dichiarare nulla la sentenza in quanto emessa in violazione delle norme che presiedono al procedimento ed alla costituzione del Giudice naturale;
- accertare e/o dichiarare la nullità relativa della sentenza per vizio di ultrapetizione laddove rigetta la domanda riconvenzionale delle opponenti, benché rinunciata;
- accertare e/o dichiarare, in riforma della pronuncia impugnata, la carenza d'interesse del sig. a richiedere ed ottenere il decreto, ovvero, CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria per tutti i motivi così come esposti;
- accertare e/o dichiarare la nullità dell'a/b portato a fondamento del credito;
- accertare e/o dichiarare che le esponenti nulla devono al sig. per i fatti dedotti in giudizio e, CP_1
conseguentemente, revocato il decreto opposto, condannare lo stesso alla refusione dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 889/2011 oggetto di opposizione. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambe i gradi giudizio.”
Per parte appellata si concludeva chiedendo: - “voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, rigettare il motivo di appello relativo alla asserita incompetenza del Giudice di primo grado;
2. in via principale, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la Sentenza impugnata in tutte le sue statuizioni. In ogni caso, con vittoria in spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria e per come già richiesto nella comparsa di costituzione si insiste nella acquisizione della documentazione prodotta.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.07.2011, il adiva il Tribunale di Reggio Calabria al fine di chiedere CP_1
l'emissione di decreto ingiuntivo e condannare al pagamento, in suo favore Parte_1 della complessiva somma di € 3.100,00 e al pagamento, sempre in suo favore, Parte_2
2 della complessiva somma di € 2.000,00, quali somme “rispettivamente dovute quale prezzo della cessione delle quote acquistate e delle successive spese di elevazione di protesto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di negoziazione dell'assegno 7042258259-
10 (31.03.2011) sino a quella di effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno della pretesa premetteva: - che in data 21 settembre 2009 lo stesso e la Pt_1 avevano costituito la società " con sede in Reggio Calabria viale Controparte_2
Laboccetta n. 7, avente capitale sociale di € 10.000,00 e quote suddivise tra i due soci nella pari misura del 50% per un valore nominale di € 5.000,00 pro parte;
- che in data 7 ottobre 2010 aveva ceduto le proprie quote a nella misura di € 3.000,00 ed a Parte_1 [...]
(madre della ) nella misura di € 2.000,00; - che la si era impegnata a Pt_2 Pt_1 Pt_1 corrispondere tutto quanto dovuto ed aveva, quindi, rilasciato assegno n. 7042258259-10, tratto sulla banca Unicredit Banca di Roma, “da portare all'incasso successivamente”; - che l'assegno era privo di indicazione di cifra sia perché le parti si erano riservate di stabilire il prezzo di mercato della quota sia perché la non aveva la disponibilità del denaro;
- che a nulla Pt_1 erano valse le richieste di pagamento;
- che in data 30 marzo 2011 il ricorrente aveva portato all'incasso il titolo apponendovi il solo valore nominale delle quote, pari ad euro 5.000,00, comunicandolo alla emittente;
- che l'assegno era stato restituito non pagato e protestato, con un maggior costo di € 100,00, poiché la aveva sporto denuncia di smarrimento;
- che in Pt_1 data 31 maggio 2011 il ricorrente aveva sporto denuncia-querela presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, cui era seguito il procedimento penale n. 5199/11
R.G.N.R. a carico della . Pt_1
In accoglimento del ricorso, con decreto del 03.10.2011, il Tribunale così provvedeva: “letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 633 ss. c.p.c.; ritenuta la propria competenza;
considerato che
sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c., essendo il credito fondato su prova scritta, liquido ed esigibile;
ingiunge a (data a Reggio Parte_1
Calabria il 24.11.1977), residente in [...], e ad
(nata a [...] il [...]), residente in [...], Parte_2
C.da Chiantella Fondo n. 21, di pagare in favore di , per le causali di cui Parte_3 in ricorso, la prima la somma di € 3.100,00 e la seconda la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €
3 395,50 di cui €220,00 per diritti, € 125,00 per onorari, €50,50 per spese, oltre accessori secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”.
Avverso l'indicato provvedimento proponevano opposizione le parti ingiunte rilevandone la nullità, l'inefficacia e la illegittimità per inesistenza del credito. Producevano scrittura privata del 07.10.2010 e rilevavano che “dalla documentazione in atti risulta l'inesistenza di tale credito, atteso, sia che l'opponente ha adempiuto alla propria obbligazione principale
(pagamento in contanti), sia che l'eventuale maggior credito vantato dall'opposto non risulta né certo, né liquido e né esigibile ove, si consideri che questo andava per specifici accordi, preventivamente accertato ed, eventualmente, quantificato in sede di perizia”.
Spiegavano, inoltre, domanda riconvenzionale sull'assunto che il era debitore della CP_1
per € 1.250,00 per rimborso somme anticipate per capitale sociale. Pt_1
Concludevano, pertanto, chiedendo: “1) Voglia, l'Adito Tribunale, per le causali di cui in premessa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare, dichiarare e statuire che nessun credito vanta a titolo alcuno il Sig. nei confronti delle opponenti, Sigg.re CP_1
e e, per gli effetti, revocare, il decreto ingiuntivo opposto Parte_1 Parte_2 perché nullo e inefficace. 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il Sig al pagamento della somma di € 1.250,00 oltre interessi e rivalutazione dal CP_1 dovuto al soddisfo, in favore della sig.ra , a titolo di rimborso della quota Parte_1 anticipata per l'iscrizione presso il registro delle imprese della società in oggetto. Con vittoria di spese e competenze.”.
Si costituiva il chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione CP_1 del D.I. opposto ed eccependo, nel merito il rigetto dell'opposizione, l'esistenza del credito ed il mancato pagamento della somma dovuta da pate delle ingiunte. Instava, inoltre, per il rigetto della domanda riconvenzionale perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 20.07.2012 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. le parti opponenti rilevavano la carenza di interesse ad agire in ingiunzione del potendo azionare esecutivamente l'assegno, nonché la nullità CP_1 ed illegittimità dell'azione per illegittimo riempimento di assegno in bianco, l'inesistenza del credito per intervenuta consegna della somma dovuta in contanti come indicato in atto di cessione di quote prodotto, la mancanza di determinazione del valore delle quote cedute,
l'infondatezza della pretesa avversaria e la dolosa condotta di controparte. Rinunciavano, inoltre, alla domanda riconvenzionale.
4 Parte opposta, invece, contestava la veridicità della scrittura depositata, chiedeva ammettersi prova per testi per dimostrare quanto indicato, ribadiva non essere stata corrisposta somma alcuna, rilevava la pendenza di procedimenti penali e l'intervenuta sentenza n. 268/ 2012 Reg.
Sent. del Tribunale di Reggio Calabria - sezione GIP-GUP con la quale la era stata Pt_1 ritenuta colpevole per il reato di calunnia contro il ed era stata accertata la non veridicità CP_1 dell'intervenuto smarrimento del titolo, contestava in toto la difesa avversaria.
Non ammesse le prove e trattenuta la causa in decisione, venivano depositate le comparse conclusionali e le repliche.
Per le attrici si concludeva chiedendo volersi “- accertare e/o dichiarare la carenza d'interesse del sig. a richiedere ed ottenere il decreto, ovvero, l'inammissibilità e/o improcedibilità CP_1 dell'azione monitoria per tutti i motivi così come esposti;
- accertare e/o dichiarare la nullità dell'a/b portato a fondamento del credito;
- accertare e/o dichiarare che le esponenti nulla devono al sig. per i fatti dedotti in giudizio e, conseguentemente, revocato il decreto CP_1 opposto, condannare lo stesso alla refusione dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 889/2011 oggetto di opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Parte opposta precisava in conclusionale di chiedere al Tribunale voler “contrariis reiectis, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierno opposto. Conseguentemente, respingersi l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 889/2011, condannando in ogni caso le sigg.re
e al pagamento in favore dell'opposto, la prima Parte_1 Parte_2 dell'importo di €. 3.100,00 e la seconda dell'importo di €. 2.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le spese liquidate in complessivi €. 395,50 di cui €. 220,00 per diritti,
€. 125,00 per onorari, €. 50,50 per spese, oltre accessori secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Respingersi inoltre ogni altra domanda proposta nei confronti dell'opposto e condannare le opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con sentenza impugnata il Tribunale adito così disponeva: “
1. rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto conferma il D.I. n.889 del 04.10.2011; 2. rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente, per le ragioni di cui in parte motiva;
3. condanna le opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 1.053,00 oltre IVA, CPA, come per legge, ed oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%.”
5 In parte motiva il giudice di prime cure valorizzava la portata di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. dell'assegno bancario, con presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante in mancanza di prova contraria, e riteneva essere stata confermata dalle parti l'intervenuta cessione di quote societarie, non essere stata fornita alcuna prova sull'intervenuta corresponsione delle somme dovute, attesa la mancanza di valenza probatoria dell'attestazione di registrazione di una scrittura privata del 7.10.2010 in cui “non vengono riportati i nomi degli stipulanti ed, inoltre, il codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione, in essa indicato, non è riferibile a nessuna delle parti odierne contendenti;
del tutto privo di valenza probatoria
è il CD prodotto in allegato alle memorie, considerato che la riproduzione in file della firma digitale non costituisce prova certa della relativa apposizione”. Rigettava, inoltre, sia l'eccezione di carenza di interesse che l'eccezione di competenza arbitrale sollevate dalle parti opponenti in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto di costituzione della società, rigettava la domanda riconvenzionale.
Avverso la indicata sentenza proponevano gravame le parti opponenti in primo grado, rimaste soccombenti, ritenendola errata per: a) “NULLITÀ DELLA SENTENZA;
VIOLAZIONE E/O ERRATA
APPLICAZIONE E/O DELL'ART. 43 BIS DEL R.D. 12/41 E/O VIZIO DI COSTITUZIONE CP_3
DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 158 C.P.C.”, essendo stato il procedimento deciso da un giudice onorario in mancanza della condizione di assenza o impedimento del giudice togato, che veniva sostituito solo per la udienza di precisazione delle conclusioni e per le successive fasi di decisione della controversia, in mancanza di impedimento obiettivo o soggettivo che reputavano essere previsto dalla norma vigente ed in violazione del principio secondo cui il giudice precostituito è quello tenuto a definire il giudizio;
b) “ ERRATA VALUTAZIONE DEGLI
ATTI; VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 100, 633 E SEGG. C.P.C.; MOTIVAZIONE
ASSENTE, ILLOGICA E/O CONTRADDITTORIA;
OMESSA PRONUNCIA E VIOLAZIONE DELL'ART. 112
CPC”, con particolare riferimento al rigetto dell'eccezione di carenza di interesse del a CP_1 promuovere il procedimento di ingiunzione poiché già in possesso di titolo idoneo a consentirgli l'avvio di azione esecutiva nei confronti della con conseguente illegittima duplicazione Pt_1 di titoli, censurando la decisione di primo grado sul punto, anche perché emessa in carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, sia nella parte in cui è stata ritenuta l'eccezione tardiva, poiché ritenuta errata, sia per omessa valutazione della nullità del titolo per essere stato l'assegno emesso in bianco e compilato successivamente nella cifra, beneficiario e data dall'appellato; c) OMESSA, INSUFFICIENTE O ERRONEA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA;
MALGOVERNO E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112
C.P.C. E 2697 C.C.; VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1988 C.C.; ERRATA
6 VALUTAZIONE DEI FATTI;
ERRATO RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO E/O INSUFFICIENTE
VALUTAZIONE DELLE PROVE”, per aver erroneamente il Tribunale ritenuto corrispondere a promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. un titolo nullo, contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933, con causa illecita ex art. 1343 cod. civ. ed illecito patto (eventuale) di riempimento ex art 1418 c.c., in mancanza di prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione per la quale si è chiesto l'adempimento e della volontà
“dell'emittente di impegnarsi per una specifica obbligazione”, essendo insufficiente la mera apposizione di firma sul titolo, per inesistenza di prova nei confronti della per errata Pt_2 valutazione della domanda e delle difese svolte e degli atti acquisiti, errata valutazione
“dell'atto di cessione del 7.10.2010 in formato digitale, sottoscritto con n. 4 firme digitali (n.d.r.
“.p7m”), di cui tre riferibili alle parti in causa, mentre la quarta era stata apposta dal dott.
e del valore probatorio della indicata scrittura contenente indicazione Persona_1 dell'intervenuto versamento e quietanza, errato mancato riconoscimento della valenza probatoria del CD prodotto in allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c.; d) “EVIDENTE
SCONFINAMENTO DAL POTERE DECISORIO (VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC), CONNATURANTE
UN VIZIO DI ULTRAPETIZIONE”, nella parte in cui si è statuito sulla domanda riconvenzionale sulla quale era intervenuta rinuncia.
Concludevano, quindi, chiedendo alla Corte di voler riformare la sentenza impugnata e, quindi:
“accertare e/o dichiarare nulla la sentenza in quanto emessa in violazione delle norme che presiedono al procedimento ed alla costituzione del Giudice naturale;
- accertare e/o dichiarare la nullità relativa della sentenza per vizio di ultrapetizione laddove rigetta la domanda riconvenzionale delle opponenti, benché rinunciata;
- accertare e/o dichiarare, in riforma della pronuncia impugnata, la carenza d'interesse del sig. a richiedere ed CP_1 ottenere il decreto, ovvero, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria per tutti
i motivi così come esposti;
accertare e/o dichiarare la nullità dell'a/b portato a fondamento del credito;
- accertare e/o dichiarare che le esponenti nulla devono al sig. per i fatti dedotti CP_1 in giudizio e, conseguentemente, revocato il decreto opposto, condannare lo stesso alla refusione dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 889/2011 oggetto di opposizione. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambe i gradi giudizio”.
Si costituiva l'appellato per resistere al gravame e chiederne il rigetto, ribadendo la correttezza dalla sentenza impugnata. In via preliminare chiedeva l'autorizzazione, ex art. 345 c.p.c., alla produzione dei motivi di appello avverso la sentenza di condanna n. 268/2012 emessa dal
7 Tribunale di Reggio Calabria - Sezione GIP-GUP per essere stato il procedimento instaurato nei confronti dell'appellante per i medesimi fatti di cui al presente giudizio;
nel merito rilevava l'infondatezza dei motivi di gravame.
Concludeva, quindi, chiedendo: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, autorizzare parte appellata alla produzione dei motivi d'appello redatti ai sensi dell'art. 571 c.p.p., avverso la Sentenza n. 268/2012 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria - Sez. GIP-GUP - redatti nell'interesse della;
2. sempre in via Parte_1 preliminare, rigettare il motivo di appello relativo alla asserita incompetenza del Giudice di primo grado;
3. in via principale, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la
Sentenza impugnata in tutte le sue statuizioni. In ogni caso, con vittoria in spese e competenze del presente giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, nel corso del giudizio l'appellato depositava sentenza n. 893/2018 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria sezione penale nell'ambito del procedimento penale n. 5015+5199/2011 R.G.N.R. e n. 806/2013 R.G.APP emessa in data 12 giugno 2018 e depositata il successivo 26 giugno 2018, nonché ordinanza n. 11068-2019 emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione Sezione VII^ Penale in data 7 febbraio 2019 nell'ambito del medesimo procedimento penale rubricato con il n. 38798/2018 R.G.CASS.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 06.03.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma, D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n. 77, le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello sono parzialmente fondati, e vanno accolti nei limiti che seguono.
In particolare, seguendo l'ordine in impugnazione ed in via preliminare, si rigetta il primo motivo di gravame, con il quale si eccepisce la nullità della “sentenza in quanto emessa in violazione delle norme che presiedono al procedimento ed alla costituzione del Giudice naturale” come prima riportato in narrativa - capo a) dell'impugnazione-
L'eccezione è infondata, in adesione a quanto espresso da prevalente giurisprudenza anche di legittimità.
A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione in sentenza del 24/01/2019, n. 2047 ha pronunciato la massima secondo cui “i giudici onorari possono decidere ogni processo e
8 pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza, per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del
1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'impedimento o mancanza dei giudici ordinari, previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia”, ribadendo che l'espressione “impedimento o mancanza di giudici ordinari” deve essere intesa come comprensiva di tutte le situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia
(anche sent. Cass. 4/12/2017, n. 28937). Con successiva sentenza n. 20428/2023 del 14-07-
2023 ha ribadito che “la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere d a persona estranea all'ufficio, poiché non investita della funzione concretamente esercitata e non anche quando sia emessa da un onorario quand'anche non sia dimostrata la sua legittimazione consistente nell'impedimento dei giudici togati, essendo il loro impiego una misura apprezzabile nell'ottica di un' efficiente amministrazione della giustizia”.
Il principio era, comunque, già stato espresso dalla Suprema Corte in prov. n. 19660/2016, in cui aveva precisato che ai giudici onorari "è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall'ufficio di appartenenza, tranne quelle espressamente escluse dalla legge”, ed in sentenza 46398 sezione sesta del 09-10-2017, in cui aveva rilevato che “l'art.
43-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, non richiede che venga documentata la situazione legittimante l'assegnazione del lavoro giudiziario al giudice onorario”, nonché in sent. Cass.
Sez. 1 n. 22845 del 09/11/2016, in cui la Corte aveva statuito che “Né a diversa conclusione può indurre l'art. 43 bis del R.D. n. 12 del 1941, che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di "impedimento o mancanza dei giudici ordinari", espressione quest'ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia”.
9 Nessun impedimento previsto dalla legge esisteva, quindi, in relazione alla pronuncia impugnata, che è stata validamente pronunciata, con rigetto dell'impugnazione sul punto.
È, altresì, infondato il secondo motivo di impugnazione, indicato al capo b) in narrativa, con il quale si eccepiva la erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di carenza di interesse del a promuovere il procedimento di ingiunzione, con carenza ex art. CP_1
100 c.p.c. ed art. 633 c.p.c. per illegittima duplicazione di titoli, censurando la decisione di primo grado.
Come indicato in sentenza appellata, in via generale l'azione cartolare, non preclude quella causale né la esclude quando la pretesa viene supportata dal rapporto sottostante originario cui
è collegato l'emissione dell'assegno.
Nel presente giudizio, inoltre, è stato pacificamente riconosciuto da entrambe le parti che l'assegno rilasciato dalla n. 7042258259-10 era in bianco, contenente solo la firma Pt_1 dell'emittente (come prodotto anche in atti di causa) ed è stato poi compilato dal che vi CP_1
ha apposto il proprio nominativo quale beneficiario, la cifra e la data.
In via generale, una siffatta emissione è contraria alle norme imperative ed al Regio Decreto del 21 dicembre 1933 n. 1736, per cui l'assegno non poteva essere utilizzato come titolo esecutivo e non poteva essere promossa una azione cartolare, ma non può individuarsi la carenza di interesse a promuovere un diverso giudizio causale volto a far valere il titolo come garanzia o promessa di pagamento, in cui l'istante affermi di essere titolare del diritto di credito ad esso riconducibile in virtù del rapporto contrattuale sottostante come nel caso in esame (ex multis, resta sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. per Cass. 4368/1995;
Cass. 10710/2016), permanendo l'interesse del presunto creditore ad utilizzare l'assegno quale prova scritta del credito per chiedere un decreto ingiuntivo prima e la condanna al pagamento in fase di opposizione, come indicato dal giudice di prime cure.
Il aveva, quindi, interesse ex art. 100 c.p.c. a proporre una azione in cui il titolo fosse CP_1
utilizzato quale prova scritta del credito, promessa di pagamento o patto aggiuntivo alla scrittura intercorsa tra le parti, come meglio di seguito si dirà, da ciò la presenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Inoltre, la circostanza secondo cui la parte ha utilizzato il titolo quale promessa di pagamento si desume dall'avere la stessa indicato nella domanda di pagamento il rapporto causale azionato ed aver formulato la domanda in base alle presunte pretese derivanti non dal titolo ma dal rapporto sottostante.
10 Ulteriori eccezioni attengono al merito della pretesa e non alla generale valutazione dell'interesse all'azione.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione sul punto.
In relazione, invece, ai motivi di appello relativi al merito della pretesa, si rileva che gli stessi vengono analizzati congiuntamente, attenendo alla fondatezza della pretesa di pagamento ed alla dimostrazione della titolarità effettiva della posizione creditoria.
In via preliminare, si rileva che instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si è aperto un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, con la conseguenza che oggetto dell'opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, così ritenendosi superati i motivi di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria, ma la valutazione della fondatezza o meno della pretesa creditoria in giudizio monitorio, e quindi la valida esistenza di una promessa di pagamento, del diritto al credito azionato nei confronti di entrambe le appellanti con sussistenza di un rapporto causale tra creditore e debitrici.
A conferma, anche per come già esposto, la domanda atteneva al pagamento dell'importo di €
3.100,00 a carico della ed € 2.000,00 a carico della quale corrispettivo dovuto Pt_1 Pt_2
e non corrisposto per la cessione di quote societarie, effettuata, in forza della scrittura privata del 07.10.2010, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, considerando l'opposto l'assegno n.
7042258259-10, tratto sulla Banca Unicredit Banco di Roma quale frutto delle intese intervenute tra le parti a conferma del credito, oltre spese di protesto.
Tanto premesso, l'appello viene accolto, per come di seguito indicato.
In particolare, è fondata la censura in relazione alla erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto “la scrittura privata del 7.10.10, contenente la quietanza di pagamento…priva di valenza probatoria”, così affermando non essere stato provato l'intervenuto accordo dell'ottobre 2020 ed il suo contenuto, anche relativamente alla dichiarazione di pagamento ivi contenuta.
Le appellanti a sostegno del gravame hanno eccepito: - l'intervenuto pagamento in contanti della somma di € 5.000,00 come indicato in scrittura, da cui l'inesistenza del credito;
- la nullità dell'assegno per contrarietà alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933, con causa illecita ex art. 1343 cod. civ. ed illecito riempimento ex art 1418 c.c.; - la mancanza di prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione per non avere l'assegno valore di titolo cartolare e di promessa di pagamento sia nei confronti della che della Pt_2 Pt_1
- in via gradata, la mancata successiva determinazione del valore delle quote.
11 In atti di causa, in entrambi i gradi di lite, le stesse hanno rilevato che è intervenuto contratto di cessione di quote, giusta scrittura privata del 7.10.10, con il quale veniva indicato che la somma di € 5.000,00 (quale valore nominale dovuto per € 3.000,00 dalla ed € 2.000,00 per dalla Pt_1
era stata versata in contanti all'atto della sottoscrizione e di cui il venditore ne aveva Pt_2
rilasciato quietanza, che nessuna somma era dovuta e che non era intervenuto alcun accordo di riempimento, così precisando che alcuna ulteriore obbligazione era intervenuta o era stata dimostrata.
Per contra, il non ha disconosciuto la scrittura, ha affermato che l'assegno per cui è causa CP_1
costituiva la modalità di pagamento di tutto quanto dovuto in relazione alla cessione di quote intervenuta il 07.10.2010, essendosi la obbligata anche per conto della madre Pt_1 Parte_2
e che il titolo era stato rilasciato in bianco sia per ragioni di amicizia sia per
[...]
l'impossibilità di quantificare al momento della cessione il valore di mercato delle quote.
In ricorso per decreto ingiuntivo lo stesso ha fatto espresso riferimento all'atto di cessione del
07.10.2010, all'intervenuto rilascio del titolo in bianco da parte della , di aver egli stesso Pt_1 successivamente inserito la somma di € 5.000,00 corrispondete al valore nominale delle quote cedute.
Parimenti, in fase di opposizione non ha contestato l'esistenza dell'atto di cessione rilevando che, a fronte della stessa non aveva ricevuto alcun pagamento, motivo per il quale le somme erano dovute, valorizzando che “il decreto ingiuntivo ….(è) stato emesso sulla scorta del mancato pagamento da parte della sig.ra dell'assegno bancario n. 7042258259-10 Pt_1
tratto dal conto corrente della medesima acceso presso la Unicredit Banca di Roma, legittimamente detenuto e portato all'incasso dal sig. , che nel corpo degli atti depositati CP_1
in giudizio dalle controparti nessun rilievo veniva riservato al motivo del mancato pagamento da parte della del citato assegno bancario, che era intervenuta denuncia di smarrimento Pt_1
ed il processo penale per il reato di calunnia svoltosi a carico della come prima indicato, Pt_1
in cui il Tribunale aveva riconosciuto, quali elementi a supporto del reato, le circostanze secondo cui “l'assegno è stato dato dall'imputata alla parte civile nell'ambito di una operazione di cessione delle quote sociali”.
Ancora, in denuncia-querela presentata il 31.5.2011 il riconosceva che in data il 7.10.2010 CP_1 aveva ceduto le proprie quote sociali della (capitale sociale di € Controparte_2
10.000,00), che l'atto veniva registrato con numero di protocollo RC/2010/20203 datato 8 ottobre 2010, che la si era “fatta carico delle spese di acquisto della quota anche per Pt_1
conto della madre e abbia, a tal fine, lasciato al sottoscritto un suo assegno firmato n.
12 7042258259-10 tratto sulla banca Unicredit Banca di Roma, da riempire e portare all'incasso successivamente. Tale sua scelta era dovuta a due ordini di ragioni. Da un lato la sig.ra , Pt_1
contando sul rapporto di amicizia che ci legava da tempo, mi chiedeva di incassare il titolo non appena avrebbe avuto la disponibilità del denaro. Per altro verso, la stessa avrebbe dovuto pagarmi, oltre al valore nominale, il reale prezzo di mercato della quota che doveva ancora essere calcolato con precisione non essendo state ultimate le definitive operazioni di bilancio necessarie alla esatta determinazione di ciò.”.
Ne consegue che l'esistenza della scrittura del 07.10.2010 ed il suo contenuto non risultano contestate, ma ammesse in giudizio.
L'esistenza dell'accordo intervenuto tra le parti nel 2010 ed il suo contenuto devono intendersi, quindi, provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Infatti, in applicazione del principio di non contestazione ivi espresso, la mancata specifica ed analitica contestazione, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del documento indicato.
Dall'atto di cessione, quindi, emerge l'estinzione dell'obbligazione determinata e quantificata come attestata dalla stessa quietanza, per cui è indicata sia l'obbligazione, sia la quantificazione, sia il relativo fatto estintivo, essendo previsto, tra l'altro, la cessione della quota di partecipazione nella società ell'appellato “del valore nominale Controparte_2
di euro 5000,00 al prezzo di euro 5.000,00 (cinquemila/00): - quanto alla porzione di quota pari a nominali euro 3.000,00 (Tremila/00) al Primo Acquirente che l'acquista al prezzo di euro 3000,00 (tremila/00); - quanto alla porzione di quota pari a nominali euro 2.000,00
(duemila/00) al Secondo Acquirente che l'acquista al prezzo di euro 2.000,00 (duemila /00)” precisandosi che “Il prezzo, come sopra indicato, si considera interamente versato dagli
Acquirenti al Cedente secondo le seguenti modalità: In contanti contestualmente alla sottoscrizione dell'atto. Il Cedente rilascia, con la firma della presente, quietanza.”.
Invero, il Tribunale ha ritenuto priva di valore probatorio la scrittura privata del 7.10.2010 per essere stata “prodotta nel presente giudizio da parte opponente…priva della sottoscrizione delle parti”. Le appellanti, invece, hanno eccepito l'erroneità della mancata visualizzazione delle quattro firme digitali apposte (delle tre parti e del commercialista).
Ebbene, la indicata scrittura del 2010 è stata prodotta in primo grado anche in memorie 183
c.p.c. comma 6 n.2, e nel presente giudizio è stata depositata sul fascicolo telematico in allegato
“fascicolo prod. Avv.to de Simone Saccà”, atti denominati CD, con file indicato pdf.p7m, ma in formato che non consente di ravvisare la presenza delle firme che si indicano digitalmente
13 apposte, per cui l'affermazione in sentenza appellata, secondo cui “…il CD prodotto in allegato alle memorie, considerato che la riproduzione in file della firma digitale non costituisce prova certa della relativa apposizione” nel senso che le firme digitali non sono visibili, trova conferma negli allegati, per come detto.
L'appellato ha anche espressamente riconosciuto che l'intervenuto atto di cessione di quote è stato registrato con numero di protocollo RC/2010/20203 datato 8 ottobre 2010, come prima detto, con ciò superandosi anche le osservazioni del Tribunale a riguardo.
Ritiene, pertanto, la Corte che ciò non costituisca circostanza tale da negare valenza probatoria all'accordo intervenuto il 07.10.2010 ed alla successiva registrazione in ragione della mancata contestazione dell'esistenza dell'accordo stesso e del suo contenuto, per come prima indicato.
La sentenza impugnata deve, quindi, intendersi riformata sul mancato riconoscimento della dimostrazione dell'accordo del 07.10.2010.
Inoltre, a fronte dell'intervenuto contratto di cessione, ed in relazione al suo contenuto,
l'opposto in primo grado, attuale parte appellata, ha contestato la non veridicità delle dichiarazioni rese in scrittura, rilevando che le somme in contanti non erano state corrisposte e
Pt_ che a tal fine era stato rilasciato dalla D l'assegno in bianco prima indicato, da valere quale promessa di pagamento, assunto accolto dal Tribunale in sentenza impugnata.
Anche sul punto, come già detto, viene proposto appello eccependo sia l'inesistenza della indicata promessa e l'intervenuto pagamento della somma in contante come da scrittura del
07.10.2010, sia che non esisteva alcuna “obbligazione dedotta come causale dall'ingiungente”, sia che l'assegno emesso in bianco non corrispondeva ad una valida promessa di pagamento, precisando che si tratta di titolo con mera firma dell'emittente, privo di indicazione alcuna e, quindi nullo.
Anche in primo grado, infatti, le opponenti hanno contestato la non veridicità dell'accordo del
07.10.2010 e la mancata idoneità dell'assegno in bianco a costituire valida promessa di pagamento, eccependone la nullità per mancanza degli elementi costitutivi.
Viene esaminata, quindi, la correttezza della parte della pronuncia in cui si è ritenuto che nel caso in esame sia applicabile il principio secondo cui l'assegno oggetto di giudizio “anche se privo di valore cartolare, è considerato una promessa di pagamento e, pertanto, in virtù dell'art. 1988 c.c.”
Come previsto nell'indicata norma, la promessa di pagamento corrisponde ad una dichiarazione a mezzo della quale un soggetto si obbliga nei confronti di un altro ad effettuare una indicata prestazione, dichiarando di voler pagare una determinata somma nei confronti di un altro
14 soggetto, così riconoscendo uno specifico debito e confermando il preesistente rapporto fondamentale.
Conseguentemente, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente sul punto, un assegno costituisce promessa di pagamento quando è ravvisabile lo specifico intento dell'emittente di costituirsi debitore nei confronti del determinato beneficiario per uno specifico ed indicato importo, elemento che manca nell'assegno n.7042258259-10 tratto sulla Banca
Unicredit Banco di Roma rilasciato dalla come prodotto in copia in ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo, poiché recante unicamente la firma dell'emittente.
Incontestata, infatti, è la circostanza secondo cui l'assegno è stato consegnato in mancanza del nominativo del beneficiario, della data, del luogo e, soprattutto, della cifra che si presume dovuta, non essendo stato previsto un importo predeterminato e non essendo stato neanche raggiunto l'accordo sulla cifra da apporre, avendovi il provveduto autonomamente, per CP_1 suo espresso riconoscimento, senza alcun assenso della . Pt_1
È fondata, pertanto, la censura delle appellanti in merito alla mancanza di ogni requisito di determinatezza o di individuazione di una specifica obbligazione, sia nel quantum che nell'individuazione del beneficiario, e quindi della mancanza in assegno de quo degli elementi necessari costitutivi di una promessa di pagamento.
Ed invero, l'assegno vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. solo se mancante di data e luogo, come riconosciuto dalla Suprema Corte, non quando mancano tutti gli elementi costitutivi, tra cui l'indicazione del beneficiario e, soprattutto, la somma dovuta, poiché solo l'apposizione della propria firma sotto un testo che espressamente contenga l'impegno a pagare una determinata somma di denaro costituisce una ricognizione del debito o promessa di pagamento confermativa di un preesistente rapporto (e, come già detto, il riconoscimento di un qualche rapporto negoziale giustificante l'emissione del titolo di credito), circostanza diversa da quella in esame.
Ravvisandosi un assegno nullo, e quindi mancando gli elementi costitutivi ex art. 1988 c.c.,
l'appello è fondato sia per quanto attiene l'errato riconoscimento indicato, sia nella parte in cui
è stata applicata la relativa inversione dell'onere probatorio dell'esistenza del rapporto sottostante in quanto detta inversione attiene solo ad una promessa non nulla ed effettiva, completa in tutti i suoi elementi.
Un siffatto titolo non implica, infatti, la presunzione iuris tantum dell'esistenza di un valido rapporto negoziale.
15 Affinché l'assegno n.7042258259-10 potesse costituire valida promessa incombeva in capo all'appellato, che ha compilato il titolo, fornire la prova della intervenuta promessa di pagamento a suo favore, dell'intervenuto impegno a pagare l'importo inserito sul titolo nei suoi confronti, dell'accordo di riempimento, nonché l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Il avrebbe dovuto, quindi, dimostrare che l'emittente intendesse CP_1
trasmettergli i diritti portati dal titolo, non apposti dalla ma da lui, secondo un idoneo Pt_1
patto di riempimento nel caso di specie per espressa ammissione delle parti non intervenuto.
In accoglimento di quanto eccepito dalle appellanti, detta prova è mancata in primo grado.
Attesa la mancanza di valida promessa di pagamento non può operarsi, infatti, l'astrazione processuale della causa debendi cui consegue una semplice relevatio ab onere probandi, così da sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale e che si presume fino a prova contraria, ossia fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.
Inoltre, secondo l'assunto del accolto dal Tribunale, la dichiarazione in scrittura CP_1
costituirebbe negozio simulatorio, poiché non corrispondente al vero, e contestualmente sarebbe intercorso tra le parti un accordo provato dal rilascio del titolo bancario a firma della sola , quale debitrice sia in proprio sia in assunzione del debito della la cui Pt_1 Pt_2
dimostrazione sarebbe stata fornita a mezzo la produzione dello stesso assegno in atti.
Pertanto, pur non proponendo espressamente una domanda di accertamento della simulazione,
l'opposto ha richiesto l'accertamento del diritto sotteso all'accordo di cessione affermando che la scrittura era simulata ed il rilascio dell'assegno era stato concordato al fine di garantire il pagamento, così essendosi convenuto la dazione del titolo in bianco, munito solo della firma dell'emittente. Un accordo con dichiarazioni “di comodo'' o “di favore'' rilasciate dal creditore nella consapevolezza della non veridicità di quanto indicato, ove rifletta un accordo tra quietanzante e debitore come indicato dall'opponente, integra, infatti, una ipotesi di simulazione.
Inoltre, la consegna del titolo, per affermazione dello stesso, sarebbe stata giustificata dall'esistenza di un rapporto di amicizia e dalla mancata definizione del valore di mercato delle quote all'atto della cessione anzi, per affermazione del ”per l'impossibilità di CP_1
quantificare con certezza il reale prezzo di mercato della quota al momento della cessione della stessa, tale assegno non era stato compilato e la sig.ra aveva chiesto al ricorrente di Pt_1
poter incassare il titolo non appena avrebbe avuto la disponibilità del denaro e sarebbe stato effettuato il conteggio finale”.
16 Secondo detta ricostruzione la scrittura del 2010 sarebbe stata fittizia sia nella parte relativa alla quantificazione effettiva del credito relativo al valore delle quote cedute sia in quella riguardante la intervenuta corresponsione in contanti della somma indicata e la relativa quietanza.
Trattandosi di accordo volto a creare un'apparente estinzione dell'obbligazione, la giurisprudenza ha ammesso la natura simulatoria del contratto purché si presupponga, ai sensi dell'art. 1414 c.c. un contestuale accordo, tra dichiarante e destinatario, che deve essere inciato nei “requisiti di sostanza e di forma”.
Nel caso di specie la sostanza di detto accordo dissimulato e la sua azionabilità non è stata dimostrata, né è stato rilasciato un titolo valido, per le ragioni prima indicate.
Inoltre, in relazione all'accertamento della quietanza simulata contenuta nell'accordo, trattandosi di atto negoziale, pur non trovando applicazione le limitazioni previste per la mera quietanza dall'art. 2732 c.c., si applica il principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui anche l'onus probandi nella simulazione incombeva in capo all'opposto, attore sostanziale in primo grado, che ne ha indicato l'esistenza.
Questi, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare oltre alla non veridicità della dichiarazione resa nel 2010 anche l'esistenza di una specifica controdichiarazione, ciò a mezzo un atto scritto o promessa di pagamento, che nel caso di specie ha affermato corrispondere all'assegno, e l'esigibilità della stessa.
A sostegno della simulazione della quietanza di pagamento e della scrittura privata di cessione l'opposto in primo grado, in memorie ex art. 183 VI c. c.p.c., formulava istanze istruttorie di prova per testi che, con ordinata del 3.12.2013, il Tribunale rigettava.
In conformità, le Sezioni Unite con la decisione n. 6877/2002 hanno escluso la possibilità di ammettere la prova testimoniale volta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza così detta “di favore”, ai sensi dell'art. 2726 c.c., in quanto volto a dimostrare l'accordo dissimulato, che altro non è che un patto aggiuntivo e contrario al contenuto del documento disciplinato dall'art. 2722 c.c., richiedendo quindi una prova documentale, vale a dire la controdichiarazione scritta del debitore, controdichiarazione che, per come detto, non deve ritenersi valida e completa.
Avendo, inoltre, espressamente affermato il la dazione del titolo in bianco, CP_1
“l'impossibilità di quantificare con certezza il reale prezzo di mercato della quota al momento della cessione della stessa” (quota), ha riconosciuto che le parti avrebbero concordato
17 successivamente la quantificazione e che “non avendo ricevuto i necessari ragguagli dalla
” sui dati con cui avrebbe dovuto riempiere l'assegno consegnato in bianco, in data Pt_1
30.3.11, si sarebbe deciso a portare all'incasso il titolo “apponendovi un importo pari esclusivamente al valore nominale della quota oggetto di cessione (euro 5.000,00), invece che inserire il valore di mercato della stessa”, così escludendo anche l'intervento di un accordo di
“riempimento” del titolo. Lo stesso, quindi, ha apposto autonomamente la cifra che ha ritenuto dovuta senza l'assenso della . Pt_1
Nel presente grado di lite l'appellato insiste, inoltre, nel pieno valore probatorio degli atti del procedimento penale relativi al reato di calunnia, come prima indicato.
Pur ammettendosi la valenza di prova atipica delle sentenze penali, la loro portata probatoria nel caso in esame si ritiene essere limitata, non essendo oggetto di accertamento il medesimo fatto materiale vagliato in sede penale come reato.
I limiti oggettivi del giudicato penale attengono, infatti, al riconoscimento che il fatto accertato si sia effettivamente verificato e che sia stato commesso dall'imputato (avendo la sentenza penale di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile solamente in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso), pur potendo il giudice civile utilizzare come fonte del proprio convincimento tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel procedimento civile. La produzione non è, comunque, idonea ad eludere le preclusioni del processo civile.
Nel caso di specie questo giudice ritiene non emergano elementi decisivi per il presente giudizio.
In particolare, in sentenza di primo grado n. 268/ 2012 Reg. Sent. del Tribunale di Reggio
Calabria, sezione GIP-GUP, del 3 luglio 2012, prodotta in primo grado, si riconosce, comunque, che l'assegno in esame era stato rilasciato in bianco dalla e consegnato in occasione Pt_1
della cessione delle quote come pagamento alla presenza dei commercialisti e CP_4 con l'accordo che sarebbe stato incassato quando la avrebbe recuperato la Per_1 Pt_1
provvista con indicazione del reale prezzo di mercato, e che le parti “si sono sentite per definire esattamente il prezzo della cessione”. In particolare, il giudice penale ha accertato che
“l'assegno è stato dato dall'imputata alla parte civile nell'ambito di una operazione di cessione
18 quote sociali…successivamente le parti si sono sentite per definire esattamente il prezzo della cessione ed arrivare alla sua effettiva percezione da parte del cedente (attraverso la presentazione all'incasso dell'assegno de quo)”, dopo aver rilevato che “l'assegno era stato consegnato in bianco dalla al del pagamento del prezzo di acquisto Pt_1 Pt_3 CP_5
delle quote sociali, in quanto i due non aveva raggiunto un accordo sul reale valore delle quote cedute” poiché la somma di € 5.043, 00 “era stata ritenuta dal nferiore al reale”. Pt_3
Dalla detta pronuncia si desume, quindi, l'accertamento che il era il beneficiario CP_1 dell'assegno incompleto rilasciato dalla in costanza di cessione delle quote, e che lo Pt_1
stesso era stato consegnato in vista di una successiva determinazione dell'esatto prezzo della cessione che si erano riservati di definire.
Nel corso del presente giudizio il ha, altresì, chiesto di essere autorizzato a produrre alcuni CP_1
documenti sopravvenuti, ritenendoli indispensabili ex art. 345 c.p.c..
Invero, ha prodotto: - atto di appello in cui si rileva la mancanza dell'elemento soggettivo necessario ad integrare il reato contestato;
- sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria sezione penale in proc. N. 893.2018; - ordinanza della Corte di Cassazione n.
11068/2019 depositata il 26.06.18 nell'ambito del procedimento penale n. 5015+5199/2011
R.G.N.R. e n.38798/2018 R.G.CASS. con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla ritenendolo inammissibile. Pt_1
Detti documenti sono sopravvenuti rispetto al giudizio di primo grado, per cui se ne autorizza la produzione ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Nessun elemento utile, è però, ravvisabile in detti atti, se non nel limite in cui le due pronunce della Corte di Appello e della Suprema Corte di Cassazione provano il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, attenendo ad elementi estranei al presente giudizio e non potendosi dagli stessi trarre dimostrazione ulteriore di fatti necessari al fine del decidere, avendo ad oggetto l'accertamento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo nella condotta penale contestata, relativa al reato di calunnia.
Dagli atti indicati non si evincono, quindi, elementi idonei a dimostrare un impegno a corrispondere una determinata somma, anche a fronte della stessa affermazione dell'appellato secondo cui il prezzo dovuto sarebbe stato determinato solo dopo essere stato effettuato il conteggio finale, conteggio o determinazione non intervenuta. Né è stato dimostrato che in mancanza di diversa quantificazione le parti avrebbero convenuto di determinare il prezzo nella somma indicata in ricorso per decreto ingiuntivo o che sia intervenuto un patto di riempimento nei termini di quanto apposto autonomamente dal sul titolo. CP_1
19 Né può intendersi decisiva per dimostrare l'idoneità del titolo, nonostante la sua nullità, a corrispondere ad una promessa di pagamento atta a dimostrare la simulazione rispetto all'accordo intercorso, l'affermazione di parte appellata secondo cui la intervenuta denuncia di smarrimento escluderebbe automaticamente l'intervenuto pagamento in contanti, e quindi dimostrerebbe la non veridicità della scrittura perché, se così fosse stato, la non avrebbe Pt_1 sporto denuncia per paralizzare l'incasso delle somme ma avrebbe proposto diversa azione giudiziaria. Ciò sia perché un determinato evento sarebbe idoneo a dimostrare un fatto solo quando in presenza di questo l'evento non si sarebbe realizzato con un margine di certezza mentre la denuncia di smarrimento non è legata da alcun nesso di causalità necessaria con un eventuale mancato pagamento, non potendosi escludere in forza di un giudizio controfattuale che ove la scrittura non fosse stata simulata la non avrebbe sporto la denuncia in esame, Pt_1
sia perché non fornisce alcun elemento utile alla formazione del titolo ed alla indicazione della somma dovuta.
Infine, non risulta dimostrata alcuna assunzione di obbligazione anche per conto della né alcuna “promessa” assunta dalla stessa, che è parte estranea rispetto all'assegno Pt_2
indicato ed ai procedimenti penali. Il titolo indicato non può costituire fonte di alcuna obbligazione nei suoi confronti.
Mancando la prova degli elementi costitutivi dell'intervenuto accordo simulatorio scritto, ossia della corrispondenza dell'assegno ad una valida promessa di pagamento idonea ad ottenere dal
Tribunale l'ingiunzione di pagamento proposta, la richiesta di pagamento come formulata quale esercizio della azione causale non può essere accolta.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta l'opposizione proposta dalle attuali appellanti, con revoca del decreto ingiuntivo avversato.
Fondato, è, infine, l'ultimo motivo di gravame in cui si censura la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c avendo il giudice rigettato la domanda riconvenzionale inizialmente proposta benché le opponenti avessero effettuato formale rinuncia.
In memorie ex art. 183 cpc 1° termine del 13 maggio 2013 la ha espresso la propria Pt_1
volontà di rinunciare alla domanda riconvenzionale, come implicitamente indicato anche in comparsa conclusionale in cui la domanda non viene riproposta.
La rinuncia alla domanda non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Controparte, inoltre, non ha inteso accettare la rinuncia in primo grado, e nella presente fase non ha assunto alcuna posizione difensiva sul punto.
20 Si precisa che la rinuncia in primo grado è stata effettuata dalla sola riferendosi alla Pt_1
stessa la domanda riconvenzionale proposta, mentre in atto di appello la posizione viene riferita, erroneamente, ad entrambe le appellanti.
Si rigetta, infine la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dalle appellanti non ravvisandosi una condotta dell'appellato oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, mancando elementi di temerarietà e non sussistendo l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
L'accoglimento dell'appello impone una riforma anche della pronuncia sulle spese.
Il regime delle spese processuali di primo grado va regolato in uno con quelle del presente giudizio, atteso che l'onere di refusione delle spese avversarie deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, in base ad un giudizio unitario che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa.
Risultando, quindi, le parti appellanti parzialmente vittoriose sia in primo grado, dovendo sopportare le spese legali in relazione alla domanda riconvenzionale rinunciata ex art. 306
c.p.c., sia nel presente giudizio, rilevato il rigetto di due dei quattro motivi di appello, in applicazione del criterio della soccombenza unitamente alla valutazione ex art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico di parte appellata con compensazione per un terzo, ritenuta equa in considerazione dell'esito del giudizio.
Il va, pertanto, condannato al pagamento in favore delle ed in solido e CP_1 Pt_1 Pt_2
con unitarietà della liquidazione attesa analoga posizione processuale ed attività difensiva, delle competenze di lite, che si liquidano in applicazione dei parametri tariffari medi, ad esclusione della fase istruttoria/di trattazione di entrambi i gradi che si liquida al minimo tariffario attesa l'attività svolta, rapportati al valore della domanda (€ 5.100,00), competenze che si determinano in relazione al primo grado in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, già compensate per un terzo, in complessive € 1.458,00 e per il secondo grado in applicazione dei parametri come aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, sempre già compensate per un terzo, in complessive € 1.612,67, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro avverso Parte_1 Parte_2 CP_1
la sentenza resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 1617/2017 nel procedimento n.
4573/2011 RG, il 3.11.2017, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
21 - 1- in accoglimento del terzo motivo di appello, ritenuto prevalente, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dalle attuali appellanti ritenendo non dovute le somme richieste dal nei confronti della e della rigettandone CP_1 Pt_1 Pt_2
la domanda per i motivi in narrativa, con revoca del decreto ingiuntivo avversato;
- 2- accoglie l'ultimo motivo di gravame, in riforma della sentenza appellata su punto, attesa l'intervenuta rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta dall' opponente in primo grado;
- 3 - rigetta gli ulteriori motivi di appello e la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle stesse appellanti per le ragioni in narrativa;
- 4- condanna l'appellato alla refusione in favore delle appellanti, in solido, delle competenze di entrambi i gradi di lite che liquida, come calcolati in parte motiva e già operata la compensazione per un terzo, in complessive € 1.458,00 per il primo grado ed € 1.612,67 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 16.01.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 826.2017 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Villa S. Giovanni (RC) Via Rocco La Russa n. 205, e c.f. Parte_2
nata Reggio Calabria il 22.12.1954 ed ivi residente in [...]
n. 21, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio de Simone Saccà (C.F.:
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Reggio C.F._3
Calabria Via Nazionale Pentimele n. 189, pec Email_1
APPELLANTI
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._4 residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Aldo
Labate (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._5
Reggio Calabria alla via Prolungamento Aschenez 64, pec Email_2
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza resa il 3.11.2017 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria n.
1617/2017 nel procedimento n. 4573/2011 RG.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 221, commi 2 e 4 della
1 legge n. 77 del 17.07.2020 - con cui si è disciplinato il regime delle udienze civili già dettato dall'articolo 83 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27 del 24.04.2020 in materia di processo civile, le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi e a conclusioni come di seguito riportate.
Le parti appellanti concludevano chiedendo: “voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa ed in pieno ed integrale accoglimento del gravame
e di tutti i motivi di appello esposti, in riforma della sentenza n. 1617/2017 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria - Prima Sez. Civile…il 3.11.2017, mai notificata, in accoglimento dei motivi, delle deduzioni e delle conclusioni così come formulati nel giudizio di prime cure, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti: - accertare e/o dichiarare nulla la sentenza in quanto emessa in violazione delle norme che presiedono al procedimento ed alla costituzione del Giudice naturale;
- accertare e/o dichiarare la nullità relativa della sentenza per vizio di ultrapetizione laddove rigetta la domanda riconvenzionale delle opponenti, benché rinunciata;
- accertare e/o dichiarare, in riforma della pronuncia impugnata, la carenza d'interesse del sig. a richiedere ed ottenere il decreto, ovvero, CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria per tutti i motivi così come esposti;
- accertare e/o dichiarare la nullità dell'a/b portato a fondamento del credito;
- accertare e/o dichiarare che le esponenti nulla devono al sig. per i fatti dedotti in giudizio e, CP_1
conseguentemente, revocato il decreto opposto, condannare lo stesso alla refusione dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 889/2011 oggetto di opposizione. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambe i gradi giudizio.”
Per parte appellata si concludeva chiedendo: - “voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, rigettare il motivo di appello relativo alla asserita incompetenza del Giudice di primo grado;
2. in via principale, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la Sentenza impugnata in tutte le sue statuizioni. In ogni caso, con vittoria in spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria e per come già richiesto nella comparsa di costituzione si insiste nella acquisizione della documentazione prodotta.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.07.2011, il adiva il Tribunale di Reggio Calabria al fine di chiedere CP_1
l'emissione di decreto ingiuntivo e condannare al pagamento, in suo favore Parte_1 della complessiva somma di € 3.100,00 e al pagamento, sempre in suo favore, Parte_2
2 della complessiva somma di € 2.000,00, quali somme “rispettivamente dovute quale prezzo della cessione delle quote acquistate e delle successive spese di elevazione di protesto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di negoziazione dell'assegno 7042258259-
10 (31.03.2011) sino a quella di effettivo soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno della pretesa premetteva: - che in data 21 settembre 2009 lo stesso e la Pt_1 avevano costituito la società " con sede in Reggio Calabria viale Controparte_2
Laboccetta n. 7, avente capitale sociale di € 10.000,00 e quote suddivise tra i due soci nella pari misura del 50% per un valore nominale di € 5.000,00 pro parte;
- che in data 7 ottobre 2010 aveva ceduto le proprie quote a nella misura di € 3.000,00 ed a Parte_1 [...]
(madre della ) nella misura di € 2.000,00; - che la si era impegnata a Pt_2 Pt_1 Pt_1 corrispondere tutto quanto dovuto ed aveva, quindi, rilasciato assegno n. 7042258259-10, tratto sulla banca Unicredit Banca di Roma, “da portare all'incasso successivamente”; - che l'assegno era privo di indicazione di cifra sia perché le parti si erano riservate di stabilire il prezzo di mercato della quota sia perché la non aveva la disponibilità del denaro;
- che a nulla Pt_1 erano valse le richieste di pagamento;
- che in data 30 marzo 2011 il ricorrente aveva portato all'incasso il titolo apponendovi il solo valore nominale delle quote, pari ad euro 5.000,00, comunicandolo alla emittente;
- che l'assegno era stato restituito non pagato e protestato, con un maggior costo di € 100,00, poiché la aveva sporto denuncia di smarrimento;
- che in Pt_1 data 31 maggio 2011 il ricorrente aveva sporto denuncia-querela presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, cui era seguito il procedimento penale n. 5199/11
R.G.N.R. a carico della . Pt_1
In accoglimento del ricorso, con decreto del 03.10.2011, il Tribunale così provvedeva: “letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 633 ss. c.p.c.; ritenuta la propria competenza;
considerato che
sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c., essendo il credito fondato su prova scritta, liquido ed esigibile;
ingiunge a (data a Reggio Parte_1
Calabria il 24.11.1977), residente in [...], e ad
(nata a [...] il [...]), residente in [...], Parte_2
C.da Chiantella Fondo n. 21, di pagare in favore di , per le causali di cui Parte_3 in ricorso, la prima la somma di € 3.100,00 e la seconda la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €
3 395,50 di cui €220,00 per diritti, € 125,00 per onorari, €50,50 per spese, oltre accessori secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”.
Avverso l'indicato provvedimento proponevano opposizione le parti ingiunte rilevandone la nullità, l'inefficacia e la illegittimità per inesistenza del credito. Producevano scrittura privata del 07.10.2010 e rilevavano che “dalla documentazione in atti risulta l'inesistenza di tale credito, atteso, sia che l'opponente ha adempiuto alla propria obbligazione principale
(pagamento in contanti), sia che l'eventuale maggior credito vantato dall'opposto non risulta né certo, né liquido e né esigibile ove, si consideri che questo andava per specifici accordi, preventivamente accertato ed, eventualmente, quantificato in sede di perizia”.
Spiegavano, inoltre, domanda riconvenzionale sull'assunto che il era debitore della CP_1
per € 1.250,00 per rimborso somme anticipate per capitale sociale. Pt_1
Concludevano, pertanto, chiedendo: “1) Voglia, l'Adito Tribunale, per le causali di cui in premessa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare, dichiarare e statuire che nessun credito vanta a titolo alcuno il Sig. nei confronti delle opponenti, Sigg.re CP_1
e e, per gli effetti, revocare, il decreto ingiuntivo opposto Parte_1 Parte_2 perché nullo e inefficace. 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il Sig al pagamento della somma di € 1.250,00 oltre interessi e rivalutazione dal CP_1 dovuto al soddisfo, in favore della sig.ra , a titolo di rimborso della quota Parte_1 anticipata per l'iscrizione presso il registro delle imprese della società in oggetto. Con vittoria di spese e competenze.”.
Si costituiva il chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione CP_1 del D.I. opposto ed eccependo, nel merito il rigetto dell'opposizione, l'esistenza del credito ed il mancato pagamento della somma dovuta da pate delle ingiunte. Instava, inoltre, per il rigetto della domanda riconvenzionale perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 20.07.2012 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. le parti opponenti rilevavano la carenza di interesse ad agire in ingiunzione del potendo azionare esecutivamente l'assegno, nonché la nullità CP_1 ed illegittimità dell'azione per illegittimo riempimento di assegno in bianco, l'inesistenza del credito per intervenuta consegna della somma dovuta in contanti come indicato in atto di cessione di quote prodotto, la mancanza di determinazione del valore delle quote cedute,
l'infondatezza della pretesa avversaria e la dolosa condotta di controparte. Rinunciavano, inoltre, alla domanda riconvenzionale.
4 Parte opposta, invece, contestava la veridicità della scrittura depositata, chiedeva ammettersi prova per testi per dimostrare quanto indicato, ribadiva non essere stata corrisposta somma alcuna, rilevava la pendenza di procedimenti penali e l'intervenuta sentenza n. 268/ 2012 Reg.
Sent. del Tribunale di Reggio Calabria - sezione GIP-GUP con la quale la era stata Pt_1 ritenuta colpevole per il reato di calunnia contro il ed era stata accertata la non veridicità CP_1 dell'intervenuto smarrimento del titolo, contestava in toto la difesa avversaria.
Non ammesse le prove e trattenuta la causa in decisione, venivano depositate le comparse conclusionali e le repliche.
Per le attrici si concludeva chiedendo volersi “- accertare e/o dichiarare la carenza d'interesse del sig. a richiedere ed ottenere il decreto, ovvero, l'inammissibilità e/o improcedibilità CP_1 dell'azione monitoria per tutti i motivi così come esposti;
- accertare e/o dichiarare la nullità dell'a/b portato a fondamento del credito;
- accertare e/o dichiarare che le esponenti nulla devono al sig. per i fatti dedotti in giudizio e, conseguentemente, revocato il decreto CP_1 opposto, condannare lo stesso alla refusione dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 889/2011 oggetto di opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Parte opposta precisava in conclusionale di chiedere al Tribunale voler “contrariis reiectis, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierno opposto. Conseguentemente, respingersi l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 889/2011, condannando in ogni caso le sigg.re
e al pagamento in favore dell'opposto, la prima Parte_1 Parte_2 dell'importo di €. 3.100,00 e la seconda dell'importo di €. 2.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le spese liquidate in complessivi €. 395,50 di cui €. 220,00 per diritti,
€. 125,00 per onorari, €. 50,50 per spese, oltre accessori secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Respingersi inoltre ogni altra domanda proposta nei confronti dell'opposto e condannare le opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con sentenza impugnata il Tribunale adito così disponeva: “
1. rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto conferma il D.I. n.889 del 04.10.2011; 2. rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente, per le ragioni di cui in parte motiva;
3. condanna le opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 1.053,00 oltre IVA, CPA, come per legge, ed oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%.”
5 In parte motiva il giudice di prime cure valorizzava la portata di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. dell'assegno bancario, con presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante in mancanza di prova contraria, e riteneva essere stata confermata dalle parti l'intervenuta cessione di quote societarie, non essere stata fornita alcuna prova sull'intervenuta corresponsione delle somme dovute, attesa la mancanza di valenza probatoria dell'attestazione di registrazione di una scrittura privata del 7.10.2010 in cui “non vengono riportati i nomi degli stipulanti ed, inoltre, il codice fiscale del soggetto richiedente la registrazione, in essa indicato, non è riferibile a nessuna delle parti odierne contendenti;
del tutto privo di valenza probatoria
è il CD prodotto in allegato alle memorie, considerato che la riproduzione in file della firma digitale non costituisce prova certa della relativa apposizione”. Rigettava, inoltre, sia l'eccezione di carenza di interesse che l'eccezione di competenza arbitrale sollevate dalle parti opponenti in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto di costituzione della società, rigettava la domanda riconvenzionale.
Avverso la indicata sentenza proponevano gravame le parti opponenti in primo grado, rimaste soccombenti, ritenendola errata per: a) “NULLITÀ DELLA SENTENZA;
VIOLAZIONE E/O ERRATA
APPLICAZIONE E/O DELL'ART. 43 BIS DEL R.D. 12/41 E/O VIZIO DI COSTITUZIONE CP_3
DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 158 C.P.C.”, essendo stato il procedimento deciso da un giudice onorario in mancanza della condizione di assenza o impedimento del giudice togato, che veniva sostituito solo per la udienza di precisazione delle conclusioni e per le successive fasi di decisione della controversia, in mancanza di impedimento obiettivo o soggettivo che reputavano essere previsto dalla norma vigente ed in violazione del principio secondo cui il giudice precostituito è quello tenuto a definire il giudizio;
b) “ ERRATA VALUTAZIONE DEGLI
ATTI; VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 100, 633 E SEGG. C.P.C.; MOTIVAZIONE
ASSENTE, ILLOGICA E/O CONTRADDITTORIA;
OMESSA PRONUNCIA E VIOLAZIONE DELL'ART. 112
CPC”, con particolare riferimento al rigetto dell'eccezione di carenza di interesse del a CP_1 promuovere il procedimento di ingiunzione poiché già in possesso di titolo idoneo a consentirgli l'avvio di azione esecutiva nei confronti della con conseguente illegittima duplicazione Pt_1 di titoli, censurando la decisione di primo grado sul punto, anche perché emessa in carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, sia nella parte in cui è stata ritenuta l'eccezione tardiva, poiché ritenuta errata, sia per omessa valutazione della nullità del titolo per essere stato l'assegno emesso in bianco e compilato successivamente nella cifra, beneficiario e data dall'appellato; c) OMESSA, INSUFFICIENTE O ERRONEA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO
DECISIVO DELLA CONTROVERSIA;
MALGOVERNO E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112
C.P.C. E 2697 C.C.; VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1988 C.C.; ERRATA
6 VALUTAZIONE DEI FATTI;
ERRATO RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO E/O INSUFFICIENTE
VALUTAZIONE DELLE PROVE”, per aver erroneamente il Tribunale ritenuto corrispondere a promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. un titolo nullo, contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933, con causa illecita ex art. 1343 cod. civ. ed illecito patto (eventuale) di riempimento ex art 1418 c.c., in mancanza di prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione per la quale si è chiesto l'adempimento e della volontà
“dell'emittente di impegnarsi per una specifica obbligazione”, essendo insufficiente la mera apposizione di firma sul titolo, per inesistenza di prova nei confronti della per errata Pt_2 valutazione della domanda e delle difese svolte e degli atti acquisiti, errata valutazione
“dell'atto di cessione del 7.10.2010 in formato digitale, sottoscritto con n. 4 firme digitali (n.d.r.
“.p7m”), di cui tre riferibili alle parti in causa, mentre la quarta era stata apposta dal dott.
e del valore probatorio della indicata scrittura contenente indicazione Persona_1 dell'intervenuto versamento e quietanza, errato mancato riconoscimento della valenza probatoria del CD prodotto in allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c.; d) “EVIDENTE
SCONFINAMENTO DAL POTERE DECISORIO (VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC), CONNATURANTE
UN VIZIO DI ULTRAPETIZIONE”, nella parte in cui si è statuito sulla domanda riconvenzionale sulla quale era intervenuta rinuncia.
Concludevano, quindi, chiedendo alla Corte di voler riformare la sentenza impugnata e, quindi:
“accertare e/o dichiarare nulla la sentenza in quanto emessa in violazione delle norme che presiedono al procedimento ed alla costituzione del Giudice naturale;
- accertare e/o dichiarare la nullità relativa della sentenza per vizio di ultrapetizione laddove rigetta la domanda riconvenzionale delle opponenti, benché rinunciata;
- accertare e/o dichiarare, in riforma della pronuncia impugnata, la carenza d'interesse del sig. a richiedere ed CP_1 ottenere il decreto, ovvero, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria per tutti
i motivi così come esposti;
accertare e/o dichiarare la nullità dell'a/b portato a fondamento del credito;
- accertare e/o dichiarare che le esponenti nulla devono al sig. per i fatti dedotti CP_1 in giudizio e, conseguentemente, revocato il decreto opposto, condannare lo stesso alla refusione dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa e secondo giustizia;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 889/2011 oggetto di opposizione. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambe i gradi giudizio”.
Si costituiva l'appellato per resistere al gravame e chiederne il rigetto, ribadendo la correttezza dalla sentenza impugnata. In via preliminare chiedeva l'autorizzazione, ex art. 345 c.p.c., alla produzione dei motivi di appello avverso la sentenza di condanna n. 268/2012 emessa dal
7 Tribunale di Reggio Calabria - Sezione GIP-GUP per essere stato il procedimento instaurato nei confronti dell'appellante per i medesimi fatti di cui al presente giudizio;
nel merito rilevava l'infondatezza dei motivi di gravame.
Concludeva, quindi, chiedendo: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, autorizzare parte appellata alla produzione dei motivi d'appello redatti ai sensi dell'art. 571 c.p.p., avverso la Sentenza n. 268/2012 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria - Sez. GIP-GUP - redatti nell'interesse della;
2. sempre in via Parte_1 preliminare, rigettare il motivo di appello relativo alla asserita incompetenza del Giudice di primo grado;
3. in via principale, rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la
Sentenza impugnata in tutte le sue statuizioni. In ogni caso, con vittoria in spese e competenze del presente giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, nel corso del giudizio l'appellato depositava sentenza n. 893/2018 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria sezione penale nell'ambito del procedimento penale n. 5015+5199/2011 R.G.N.R. e n. 806/2013 R.G.APP emessa in data 12 giugno 2018 e depositata il successivo 26 giugno 2018, nonché ordinanza n. 11068-2019 emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione Sezione VII^ Penale in data 7 febbraio 2019 nell'ambito del medesimo procedimento penale rubricato con il n. 38798/2018 R.G.CASS.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 06.03.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma, D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n. 77, le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello sono parzialmente fondati, e vanno accolti nei limiti che seguono.
In particolare, seguendo l'ordine in impugnazione ed in via preliminare, si rigetta il primo motivo di gravame, con il quale si eccepisce la nullità della “sentenza in quanto emessa in violazione delle norme che presiedono al procedimento ed alla costituzione del Giudice naturale” come prima riportato in narrativa - capo a) dell'impugnazione-
L'eccezione è infondata, in adesione a quanto espresso da prevalente giurisprudenza anche di legittimità.
A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione in sentenza del 24/01/2019, n. 2047 ha pronunciato la massima secondo cui “i giudici onorari possono decidere ogni processo e
8 pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, con la conseguenza che la nullità della sentenza, per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Neppure è richiesto, ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. n. 12 del
1941, che sia documentata la situazione legittimante l'assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell'impedimento o mancanza dei giudici ordinari, previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia”, ribadendo che l'espressione “impedimento o mancanza di giudici ordinari” deve essere intesa come comprensiva di tutte le situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia
(anche sent. Cass. 4/12/2017, n. 28937). Con successiva sentenza n. 20428/2023 del 14-07-
2023 ha ribadito che “la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere d a persona estranea all'ufficio, poiché non investita della funzione concretamente esercitata e non anche quando sia emessa da un onorario quand'anche non sia dimostrata la sua legittimazione consistente nell'impedimento dei giudici togati, essendo il loro impiego una misura apprezzabile nell'ottica di un' efficiente amministrazione della giustizia”.
Il principio era, comunque, già stato espresso dalla Suprema Corte in prov. n. 19660/2016, in cui aveva precisato che ai giudici onorari "è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall'ufficio di appartenenza, tranne quelle espressamente escluse dalla legge”, ed in sentenza 46398 sezione sesta del 09-10-2017, in cui aveva rilevato che “l'art.
43-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, non richiede che venga documentata la situazione legittimante l'assegnazione del lavoro giudiziario al giudice onorario”, nonché in sent. Cass.
Sez. 1 n. 22845 del 09/11/2016, in cui la Corte aveva statuito che “Né a diversa conclusione può indurre l'art. 43 bis del R.D. n. 12 del 1941, che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di "impedimento o mancanza dei giudici ordinari", espressione quest'ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia”.
9 Nessun impedimento previsto dalla legge esisteva, quindi, in relazione alla pronuncia impugnata, che è stata validamente pronunciata, con rigetto dell'impugnazione sul punto.
È, altresì, infondato il secondo motivo di impugnazione, indicato al capo b) in narrativa, con il quale si eccepiva la erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di carenza di interesse del a promuovere il procedimento di ingiunzione, con carenza ex art. CP_1
100 c.p.c. ed art. 633 c.p.c. per illegittima duplicazione di titoli, censurando la decisione di primo grado.
Come indicato in sentenza appellata, in via generale l'azione cartolare, non preclude quella causale né la esclude quando la pretesa viene supportata dal rapporto sottostante originario cui
è collegato l'emissione dell'assegno.
Nel presente giudizio, inoltre, è stato pacificamente riconosciuto da entrambe le parti che l'assegno rilasciato dalla n. 7042258259-10 era in bianco, contenente solo la firma Pt_1 dell'emittente (come prodotto anche in atti di causa) ed è stato poi compilato dal che vi CP_1
ha apposto il proprio nominativo quale beneficiario, la cifra e la data.
In via generale, una siffatta emissione è contraria alle norme imperative ed al Regio Decreto del 21 dicembre 1933 n. 1736, per cui l'assegno non poteva essere utilizzato come titolo esecutivo e non poteva essere promossa una azione cartolare, ma non può individuarsi la carenza di interesse a promuovere un diverso giudizio causale volto a far valere il titolo come garanzia o promessa di pagamento, in cui l'istante affermi di essere titolare del diritto di credito ad esso riconducibile in virtù del rapporto contrattuale sottostante come nel caso in esame (ex multis, resta sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. per Cass. 4368/1995;
Cass. 10710/2016), permanendo l'interesse del presunto creditore ad utilizzare l'assegno quale prova scritta del credito per chiedere un decreto ingiuntivo prima e la condanna al pagamento in fase di opposizione, come indicato dal giudice di prime cure.
Il aveva, quindi, interesse ex art. 100 c.p.c. a proporre una azione in cui il titolo fosse CP_1
utilizzato quale prova scritta del credito, promessa di pagamento o patto aggiuntivo alla scrittura intercorsa tra le parti, come meglio di seguito si dirà, da ciò la presenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Inoltre, la circostanza secondo cui la parte ha utilizzato il titolo quale promessa di pagamento si desume dall'avere la stessa indicato nella domanda di pagamento il rapporto causale azionato ed aver formulato la domanda in base alle presunte pretese derivanti non dal titolo ma dal rapporto sottostante.
10 Ulteriori eccezioni attengono al merito della pretesa e non alla generale valutazione dell'interesse all'azione.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione sul punto.
In relazione, invece, ai motivi di appello relativi al merito della pretesa, si rileva che gli stessi vengono analizzati congiuntamente, attenendo alla fondatezza della pretesa di pagamento ed alla dimostrazione della titolarità effettiva della posizione creditoria.
In via preliminare, si rileva che instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si è aperto un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, con la conseguenza che oggetto dell'opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, così ritenendosi superati i motivi di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione monitoria, ma la valutazione della fondatezza o meno della pretesa creditoria in giudizio monitorio, e quindi la valida esistenza di una promessa di pagamento, del diritto al credito azionato nei confronti di entrambe le appellanti con sussistenza di un rapporto causale tra creditore e debitrici.
A conferma, anche per come già esposto, la domanda atteneva al pagamento dell'importo di €
3.100,00 a carico della ed € 2.000,00 a carico della quale corrispettivo dovuto Pt_1 Pt_2
e non corrisposto per la cessione di quote societarie, effettuata, in forza della scrittura privata del 07.10.2010, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, considerando l'opposto l'assegno n.
7042258259-10, tratto sulla Banca Unicredit Banco di Roma quale frutto delle intese intervenute tra le parti a conferma del credito, oltre spese di protesto.
Tanto premesso, l'appello viene accolto, per come di seguito indicato.
In particolare, è fondata la censura in relazione alla erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto “la scrittura privata del 7.10.10, contenente la quietanza di pagamento…priva di valenza probatoria”, così affermando non essere stato provato l'intervenuto accordo dell'ottobre 2020 ed il suo contenuto, anche relativamente alla dichiarazione di pagamento ivi contenuta.
Le appellanti a sostegno del gravame hanno eccepito: - l'intervenuto pagamento in contanti della somma di € 5.000,00 come indicato in scrittura, da cui l'inesistenza del credito;
- la nullità dell'assegno per contrarietà alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933, con causa illecita ex art. 1343 cod. civ. ed illecito riempimento ex art 1418 c.c.; - la mancanza di prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione per non avere l'assegno valore di titolo cartolare e di promessa di pagamento sia nei confronti della che della Pt_2 Pt_1
- in via gradata, la mancata successiva determinazione del valore delle quote.
11 In atti di causa, in entrambi i gradi di lite, le stesse hanno rilevato che è intervenuto contratto di cessione di quote, giusta scrittura privata del 7.10.10, con il quale veniva indicato che la somma di € 5.000,00 (quale valore nominale dovuto per € 3.000,00 dalla ed € 2.000,00 per dalla Pt_1
era stata versata in contanti all'atto della sottoscrizione e di cui il venditore ne aveva Pt_2
rilasciato quietanza, che nessuna somma era dovuta e che non era intervenuto alcun accordo di riempimento, così precisando che alcuna ulteriore obbligazione era intervenuta o era stata dimostrata.
Per contra, il non ha disconosciuto la scrittura, ha affermato che l'assegno per cui è causa CP_1
costituiva la modalità di pagamento di tutto quanto dovuto in relazione alla cessione di quote intervenuta il 07.10.2010, essendosi la obbligata anche per conto della madre Pt_1 Parte_2
e che il titolo era stato rilasciato in bianco sia per ragioni di amicizia sia per
[...]
l'impossibilità di quantificare al momento della cessione il valore di mercato delle quote.
In ricorso per decreto ingiuntivo lo stesso ha fatto espresso riferimento all'atto di cessione del
07.10.2010, all'intervenuto rilascio del titolo in bianco da parte della , di aver egli stesso Pt_1 successivamente inserito la somma di € 5.000,00 corrispondete al valore nominale delle quote cedute.
Parimenti, in fase di opposizione non ha contestato l'esistenza dell'atto di cessione rilevando che, a fronte della stessa non aveva ricevuto alcun pagamento, motivo per il quale le somme erano dovute, valorizzando che “il decreto ingiuntivo ….(è) stato emesso sulla scorta del mancato pagamento da parte della sig.ra dell'assegno bancario n. 7042258259-10 Pt_1
tratto dal conto corrente della medesima acceso presso la Unicredit Banca di Roma, legittimamente detenuto e portato all'incasso dal sig. , che nel corpo degli atti depositati CP_1
in giudizio dalle controparti nessun rilievo veniva riservato al motivo del mancato pagamento da parte della del citato assegno bancario, che era intervenuta denuncia di smarrimento Pt_1
ed il processo penale per il reato di calunnia svoltosi a carico della come prima indicato, Pt_1
in cui il Tribunale aveva riconosciuto, quali elementi a supporto del reato, le circostanze secondo cui “l'assegno è stato dato dall'imputata alla parte civile nell'ambito di una operazione di cessione delle quote sociali”.
Ancora, in denuncia-querela presentata il 31.5.2011 il riconosceva che in data il 7.10.2010 CP_1 aveva ceduto le proprie quote sociali della (capitale sociale di € Controparte_2
10.000,00), che l'atto veniva registrato con numero di protocollo RC/2010/20203 datato 8 ottobre 2010, che la si era “fatta carico delle spese di acquisto della quota anche per Pt_1
conto della madre e abbia, a tal fine, lasciato al sottoscritto un suo assegno firmato n.
12 7042258259-10 tratto sulla banca Unicredit Banca di Roma, da riempire e portare all'incasso successivamente. Tale sua scelta era dovuta a due ordini di ragioni. Da un lato la sig.ra , Pt_1
contando sul rapporto di amicizia che ci legava da tempo, mi chiedeva di incassare il titolo non appena avrebbe avuto la disponibilità del denaro. Per altro verso, la stessa avrebbe dovuto pagarmi, oltre al valore nominale, il reale prezzo di mercato della quota che doveva ancora essere calcolato con precisione non essendo state ultimate le definitive operazioni di bilancio necessarie alla esatta determinazione di ciò.”.
Ne consegue che l'esistenza della scrittura del 07.10.2010 ed il suo contenuto non risultano contestate, ma ammesse in giudizio.
L'esistenza dell'accordo intervenuto tra le parti nel 2010 ed il suo contenuto devono intendersi, quindi, provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Infatti, in applicazione del principio di non contestazione ivi espresso, la mancata specifica ed analitica contestazione, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del documento indicato.
Dall'atto di cessione, quindi, emerge l'estinzione dell'obbligazione determinata e quantificata come attestata dalla stessa quietanza, per cui è indicata sia l'obbligazione, sia la quantificazione, sia il relativo fatto estintivo, essendo previsto, tra l'altro, la cessione della quota di partecipazione nella società ell'appellato “del valore nominale Controparte_2
di euro 5000,00 al prezzo di euro 5.000,00 (cinquemila/00): - quanto alla porzione di quota pari a nominali euro 3.000,00 (Tremila/00) al Primo Acquirente che l'acquista al prezzo di euro 3000,00 (tremila/00); - quanto alla porzione di quota pari a nominali euro 2.000,00
(duemila/00) al Secondo Acquirente che l'acquista al prezzo di euro 2.000,00 (duemila /00)” precisandosi che “Il prezzo, come sopra indicato, si considera interamente versato dagli
Acquirenti al Cedente secondo le seguenti modalità: In contanti contestualmente alla sottoscrizione dell'atto. Il Cedente rilascia, con la firma della presente, quietanza.”.
Invero, il Tribunale ha ritenuto priva di valore probatorio la scrittura privata del 7.10.2010 per essere stata “prodotta nel presente giudizio da parte opponente…priva della sottoscrizione delle parti”. Le appellanti, invece, hanno eccepito l'erroneità della mancata visualizzazione delle quattro firme digitali apposte (delle tre parti e del commercialista).
Ebbene, la indicata scrittura del 2010 è stata prodotta in primo grado anche in memorie 183
c.p.c. comma 6 n.2, e nel presente giudizio è stata depositata sul fascicolo telematico in allegato
“fascicolo prod. Avv.to de Simone Saccà”, atti denominati CD, con file indicato pdf.p7m, ma in formato che non consente di ravvisare la presenza delle firme che si indicano digitalmente
13 apposte, per cui l'affermazione in sentenza appellata, secondo cui “…il CD prodotto in allegato alle memorie, considerato che la riproduzione in file della firma digitale non costituisce prova certa della relativa apposizione” nel senso che le firme digitali non sono visibili, trova conferma negli allegati, per come detto.
L'appellato ha anche espressamente riconosciuto che l'intervenuto atto di cessione di quote è stato registrato con numero di protocollo RC/2010/20203 datato 8 ottobre 2010, come prima detto, con ciò superandosi anche le osservazioni del Tribunale a riguardo.
Ritiene, pertanto, la Corte che ciò non costituisca circostanza tale da negare valenza probatoria all'accordo intervenuto il 07.10.2010 ed alla successiva registrazione in ragione della mancata contestazione dell'esistenza dell'accordo stesso e del suo contenuto, per come prima indicato.
La sentenza impugnata deve, quindi, intendersi riformata sul mancato riconoscimento della dimostrazione dell'accordo del 07.10.2010.
Inoltre, a fronte dell'intervenuto contratto di cessione, ed in relazione al suo contenuto,
l'opposto in primo grado, attuale parte appellata, ha contestato la non veridicità delle dichiarazioni rese in scrittura, rilevando che le somme in contanti non erano state corrisposte e
Pt_ che a tal fine era stato rilasciato dalla D l'assegno in bianco prima indicato, da valere quale promessa di pagamento, assunto accolto dal Tribunale in sentenza impugnata.
Anche sul punto, come già detto, viene proposto appello eccependo sia l'inesistenza della indicata promessa e l'intervenuto pagamento della somma in contante come da scrittura del
07.10.2010, sia che non esisteva alcuna “obbligazione dedotta come causale dall'ingiungente”, sia che l'assegno emesso in bianco non corrispondeva ad una valida promessa di pagamento, precisando che si tratta di titolo con mera firma dell'emittente, privo di indicazione alcuna e, quindi nullo.
Anche in primo grado, infatti, le opponenti hanno contestato la non veridicità dell'accordo del
07.10.2010 e la mancata idoneità dell'assegno in bianco a costituire valida promessa di pagamento, eccependone la nullità per mancanza degli elementi costitutivi.
Viene esaminata, quindi, la correttezza della parte della pronuncia in cui si è ritenuto che nel caso in esame sia applicabile il principio secondo cui l'assegno oggetto di giudizio “anche se privo di valore cartolare, è considerato una promessa di pagamento e, pertanto, in virtù dell'art. 1988 c.c.”
Come previsto nell'indicata norma, la promessa di pagamento corrisponde ad una dichiarazione a mezzo della quale un soggetto si obbliga nei confronti di un altro ad effettuare una indicata prestazione, dichiarando di voler pagare una determinata somma nei confronti di un altro
14 soggetto, così riconoscendo uno specifico debito e confermando il preesistente rapporto fondamentale.
Conseguentemente, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente sul punto, un assegno costituisce promessa di pagamento quando è ravvisabile lo specifico intento dell'emittente di costituirsi debitore nei confronti del determinato beneficiario per uno specifico ed indicato importo, elemento che manca nell'assegno n.7042258259-10 tratto sulla Banca
Unicredit Banco di Roma rilasciato dalla come prodotto in copia in ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo, poiché recante unicamente la firma dell'emittente.
Incontestata, infatti, è la circostanza secondo cui l'assegno è stato consegnato in mancanza del nominativo del beneficiario, della data, del luogo e, soprattutto, della cifra che si presume dovuta, non essendo stato previsto un importo predeterminato e non essendo stato neanche raggiunto l'accordo sulla cifra da apporre, avendovi il provveduto autonomamente, per CP_1 suo espresso riconoscimento, senza alcun assenso della . Pt_1
È fondata, pertanto, la censura delle appellanti in merito alla mancanza di ogni requisito di determinatezza o di individuazione di una specifica obbligazione, sia nel quantum che nell'individuazione del beneficiario, e quindi della mancanza in assegno de quo degli elementi necessari costitutivi di una promessa di pagamento.
Ed invero, l'assegno vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. solo se mancante di data e luogo, come riconosciuto dalla Suprema Corte, non quando mancano tutti gli elementi costitutivi, tra cui l'indicazione del beneficiario e, soprattutto, la somma dovuta, poiché solo l'apposizione della propria firma sotto un testo che espressamente contenga l'impegno a pagare una determinata somma di denaro costituisce una ricognizione del debito o promessa di pagamento confermativa di un preesistente rapporto (e, come già detto, il riconoscimento di un qualche rapporto negoziale giustificante l'emissione del titolo di credito), circostanza diversa da quella in esame.
Ravvisandosi un assegno nullo, e quindi mancando gli elementi costitutivi ex art. 1988 c.c.,
l'appello è fondato sia per quanto attiene l'errato riconoscimento indicato, sia nella parte in cui
è stata applicata la relativa inversione dell'onere probatorio dell'esistenza del rapporto sottostante in quanto detta inversione attiene solo ad una promessa non nulla ed effettiva, completa in tutti i suoi elementi.
Un siffatto titolo non implica, infatti, la presunzione iuris tantum dell'esistenza di un valido rapporto negoziale.
15 Affinché l'assegno n.7042258259-10 potesse costituire valida promessa incombeva in capo all'appellato, che ha compilato il titolo, fornire la prova della intervenuta promessa di pagamento a suo favore, dell'intervenuto impegno a pagare l'importo inserito sul titolo nei suoi confronti, dell'accordo di riempimento, nonché l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Il avrebbe dovuto, quindi, dimostrare che l'emittente intendesse CP_1
trasmettergli i diritti portati dal titolo, non apposti dalla ma da lui, secondo un idoneo Pt_1
patto di riempimento nel caso di specie per espressa ammissione delle parti non intervenuto.
In accoglimento di quanto eccepito dalle appellanti, detta prova è mancata in primo grado.
Attesa la mancanza di valida promessa di pagamento non può operarsi, infatti, l'astrazione processuale della causa debendi cui consegue una semplice relevatio ab onere probandi, così da sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale e che si presume fino a prova contraria, ossia fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.
Inoltre, secondo l'assunto del accolto dal Tribunale, la dichiarazione in scrittura CP_1
costituirebbe negozio simulatorio, poiché non corrispondente al vero, e contestualmente sarebbe intercorso tra le parti un accordo provato dal rilascio del titolo bancario a firma della sola , quale debitrice sia in proprio sia in assunzione del debito della la cui Pt_1 Pt_2
dimostrazione sarebbe stata fornita a mezzo la produzione dello stesso assegno in atti.
Pertanto, pur non proponendo espressamente una domanda di accertamento della simulazione,
l'opposto ha richiesto l'accertamento del diritto sotteso all'accordo di cessione affermando che la scrittura era simulata ed il rilascio dell'assegno era stato concordato al fine di garantire il pagamento, così essendosi convenuto la dazione del titolo in bianco, munito solo della firma dell'emittente. Un accordo con dichiarazioni “di comodo'' o “di favore'' rilasciate dal creditore nella consapevolezza della non veridicità di quanto indicato, ove rifletta un accordo tra quietanzante e debitore come indicato dall'opponente, integra, infatti, una ipotesi di simulazione.
Inoltre, la consegna del titolo, per affermazione dello stesso, sarebbe stata giustificata dall'esistenza di un rapporto di amicizia e dalla mancata definizione del valore di mercato delle quote all'atto della cessione anzi, per affermazione del ”per l'impossibilità di CP_1
quantificare con certezza il reale prezzo di mercato della quota al momento della cessione della stessa, tale assegno non era stato compilato e la sig.ra aveva chiesto al ricorrente di Pt_1
poter incassare il titolo non appena avrebbe avuto la disponibilità del denaro e sarebbe stato effettuato il conteggio finale”.
16 Secondo detta ricostruzione la scrittura del 2010 sarebbe stata fittizia sia nella parte relativa alla quantificazione effettiva del credito relativo al valore delle quote cedute sia in quella riguardante la intervenuta corresponsione in contanti della somma indicata e la relativa quietanza.
Trattandosi di accordo volto a creare un'apparente estinzione dell'obbligazione, la giurisprudenza ha ammesso la natura simulatoria del contratto purché si presupponga, ai sensi dell'art. 1414 c.c. un contestuale accordo, tra dichiarante e destinatario, che deve essere inciato nei “requisiti di sostanza e di forma”.
Nel caso di specie la sostanza di detto accordo dissimulato e la sua azionabilità non è stata dimostrata, né è stato rilasciato un titolo valido, per le ragioni prima indicate.
Inoltre, in relazione all'accertamento della quietanza simulata contenuta nell'accordo, trattandosi di atto negoziale, pur non trovando applicazione le limitazioni previste per la mera quietanza dall'art. 2732 c.c., si applica il principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui anche l'onus probandi nella simulazione incombeva in capo all'opposto, attore sostanziale in primo grado, che ne ha indicato l'esistenza.
Questi, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare oltre alla non veridicità della dichiarazione resa nel 2010 anche l'esistenza di una specifica controdichiarazione, ciò a mezzo un atto scritto o promessa di pagamento, che nel caso di specie ha affermato corrispondere all'assegno, e l'esigibilità della stessa.
A sostegno della simulazione della quietanza di pagamento e della scrittura privata di cessione l'opposto in primo grado, in memorie ex art. 183 VI c. c.p.c., formulava istanze istruttorie di prova per testi che, con ordinata del 3.12.2013, il Tribunale rigettava.
In conformità, le Sezioni Unite con la decisione n. 6877/2002 hanno escluso la possibilità di ammettere la prova testimoniale volta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza così detta “di favore”, ai sensi dell'art. 2726 c.c., in quanto volto a dimostrare l'accordo dissimulato, che altro non è che un patto aggiuntivo e contrario al contenuto del documento disciplinato dall'art. 2722 c.c., richiedendo quindi una prova documentale, vale a dire la controdichiarazione scritta del debitore, controdichiarazione che, per come detto, non deve ritenersi valida e completa.
Avendo, inoltre, espressamente affermato il la dazione del titolo in bianco, CP_1
“l'impossibilità di quantificare con certezza il reale prezzo di mercato della quota al momento della cessione della stessa” (quota), ha riconosciuto che le parti avrebbero concordato
17 successivamente la quantificazione e che “non avendo ricevuto i necessari ragguagli dalla
” sui dati con cui avrebbe dovuto riempiere l'assegno consegnato in bianco, in data Pt_1
30.3.11, si sarebbe deciso a portare all'incasso il titolo “apponendovi un importo pari esclusivamente al valore nominale della quota oggetto di cessione (euro 5.000,00), invece che inserire il valore di mercato della stessa”, così escludendo anche l'intervento di un accordo di
“riempimento” del titolo. Lo stesso, quindi, ha apposto autonomamente la cifra che ha ritenuto dovuta senza l'assenso della . Pt_1
Nel presente grado di lite l'appellato insiste, inoltre, nel pieno valore probatorio degli atti del procedimento penale relativi al reato di calunnia, come prima indicato.
Pur ammettendosi la valenza di prova atipica delle sentenze penali, la loro portata probatoria nel caso in esame si ritiene essere limitata, non essendo oggetto di accertamento il medesimo fatto materiale vagliato in sede penale come reato.
I limiti oggettivi del giudicato penale attengono, infatti, al riconoscimento che il fatto accertato si sia effettivamente verificato e che sia stato commesso dall'imputato (avendo la sentenza penale di condanna efficacia di giudicato nel giudizio civile solamente in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso), pur potendo il giudice civile utilizzare come fonte del proprio convincimento tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel procedimento civile. La produzione non è, comunque, idonea ad eludere le preclusioni del processo civile.
Nel caso di specie questo giudice ritiene non emergano elementi decisivi per il presente giudizio.
In particolare, in sentenza di primo grado n. 268/ 2012 Reg. Sent. del Tribunale di Reggio
Calabria, sezione GIP-GUP, del 3 luglio 2012, prodotta in primo grado, si riconosce, comunque, che l'assegno in esame era stato rilasciato in bianco dalla e consegnato in occasione Pt_1
della cessione delle quote come pagamento alla presenza dei commercialisti e CP_4 con l'accordo che sarebbe stato incassato quando la avrebbe recuperato la Per_1 Pt_1
provvista con indicazione del reale prezzo di mercato, e che le parti “si sono sentite per definire esattamente il prezzo della cessione”. In particolare, il giudice penale ha accertato che
“l'assegno è stato dato dall'imputata alla parte civile nell'ambito di una operazione di cessione
18 quote sociali…successivamente le parti si sono sentite per definire esattamente il prezzo della cessione ed arrivare alla sua effettiva percezione da parte del cedente (attraverso la presentazione all'incasso dell'assegno de quo)”, dopo aver rilevato che “l'assegno era stato consegnato in bianco dalla al del pagamento del prezzo di acquisto Pt_1 Pt_3 CP_5
delle quote sociali, in quanto i due non aveva raggiunto un accordo sul reale valore delle quote cedute” poiché la somma di € 5.043, 00 “era stata ritenuta dal nferiore al reale”. Pt_3
Dalla detta pronuncia si desume, quindi, l'accertamento che il era il beneficiario CP_1 dell'assegno incompleto rilasciato dalla in costanza di cessione delle quote, e che lo Pt_1
stesso era stato consegnato in vista di una successiva determinazione dell'esatto prezzo della cessione che si erano riservati di definire.
Nel corso del presente giudizio il ha, altresì, chiesto di essere autorizzato a produrre alcuni CP_1
documenti sopravvenuti, ritenendoli indispensabili ex art. 345 c.p.c..
Invero, ha prodotto: - atto di appello in cui si rileva la mancanza dell'elemento soggettivo necessario ad integrare il reato contestato;
- sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria sezione penale in proc. N. 893.2018; - ordinanza della Corte di Cassazione n.
11068/2019 depositata il 26.06.18 nell'ambito del procedimento penale n. 5015+5199/2011
R.G.N.R. e n.38798/2018 R.G.CASS. con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla ritenendolo inammissibile. Pt_1
Detti documenti sono sopravvenuti rispetto al giudizio di primo grado, per cui se ne autorizza la produzione ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Nessun elemento utile, è però, ravvisabile in detti atti, se non nel limite in cui le due pronunce della Corte di Appello e della Suprema Corte di Cassazione provano il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, attenendo ad elementi estranei al presente giudizio e non potendosi dagli stessi trarre dimostrazione ulteriore di fatti necessari al fine del decidere, avendo ad oggetto l'accertamento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo nella condotta penale contestata, relativa al reato di calunnia.
Dagli atti indicati non si evincono, quindi, elementi idonei a dimostrare un impegno a corrispondere una determinata somma, anche a fronte della stessa affermazione dell'appellato secondo cui il prezzo dovuto sarebbe stato determinato solo dopo essere stato effettuato il conteggio finale, conteggio o determinazione non intervenuta. Né è stato dimostrato che in mancanza di diversa quantificazione le parti avrebbero convenuto di determinare il prezzo nella somma indicata in ricorso per decreto ingiuntivo o che sia intervenuto un patto di riempimento nei termini di quanto apposto autonomamente dal sul titolo. CP_1
19 Né può intendersi decisiva per dimostrare l'idoneità del titolo, nonostante la sua nullità, a corrispondere ad una promessa di pagamento atta a dimostrare la simulazione rispetto all'accordo intercorso, l'affermazione di parte appellata secondo cui la intervenuta denuncia di smarrimento escluderebbe automaticamente l'intervenuto pagamento in contanti, e quindi dimostrerebbe la non veridicità della scrittura perché, se così fosse stato, la non avrebbe Pt_1 sporto denuncia per paralizzare l'incasso delle somme ma avrebbe proposto diversa azione giudiziaria. Ciò sia perché un determinato evento sarebbe idoneo a dimostrare un fatto solo quando in presenza di questo l'evento non si sarebbe realizzato con un margine di certezza mentre la denuncia di smarrimento non è legata da alcun nesso di causalità necessaria con un eventuale mancato pagamento, non potendosi escludere in forza di un giudizio controfattuale che ove la scrittura non fosse stata simulata la non avrebbe sporto la denuncia in esame, Pt_1
sia perché non fornisce alcun elemento utile alla formazione del titolo ed alla indicazione della somma dovuta.
Infine, non risulta dimostrata alcuna assunzione di obbligazione anche per conto della né alcuna “promessa” assunta dalla stessa, che è parte estranea rispetto all'assegno Pt_2
indicato ed ai procedimenti penali. Il titolo indicato non può costituire fonte di alcuna obbligazione nei suoi confronti.
Mancando la prova degli elementi costitutivi dell'intervenuto accordo simulatorio scritto, ossia della corrispondenza dell'assegno ad una valida promessa di pagamento idonea ad ottenere dal
Tribunale l'ingiunzione di pagamento proposta, la richiesta di pagamento come formulata quale esercizio della azione causale non può essere accolta.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta l'opposizione proposta dalle attuali appellanti, con revoca del decreto ingiuntivo avversato.
Fondato, è, infine, l'ultimo motivo di gravame in cui si censura la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c avendo il giudice rigettato la domanda riconvenzionale inizialmente proposta benché le opponenti avessero effettuato formale rinuncia.
In memorie ex art. 183 cpc 1° termine del 13 maggio 2013 la ha espresso la propria Pt_1
volontà di rinunciare alla domanda riconvenzionale, come implicitamente indicato anche in comparsa conclusionale in cui la domanda non viene riproposta.
La rinuncia alla domanda non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Controparte, inoltre, non ha inteso accettare la rinuncia in primo grado, e nella presente fase non ha assunto alcuna posizione difensiva sul punto.
20 Si precisa che la rinuncia in primo grado è stata effettuata dalla sola riferendosi alla Pt_1
stessa la domanda riconvenzionale proposta, mentre in atto di appello la posizione viene riferita, erroneamente, ad entrambe le appellanti.
Si rigetta, infine la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dalle appellanti non ravvisandosi una condotta dell'appellato oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, mancando elementi di temerarietà e non sussistendo l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
L'accoglimento dell'appello impone una riforma anche della pronuncia sulle spese.
Il regime delle spese processuali di primo grado va regolato in uno con quelle del presente giudizio, atteso che l'onere di refusione delle spese avversarie deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, in base ad un giudizio unitario che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa.
Risultando, quindi, le parti appellanti parzialmente vittoriose sia in primo grado, dovendo sopportare le spese legali in relazione alla domanda riconvenzionale rinunciata ex art. 306
c.p.c., sia nel presente giudizio, rilevato il rigetto di due dei quattro motivi di appello, in applicazione del criterio della soccombenza unitamente alla valutazione ex art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico di parte appellata con compensazione per un terzo, ritenuta equa in considerazione dell'esito del giudizio.
Il va, pertanto, condannato al pagamento in favore delle ed in solido e CP_1 Pt_1 Pt_2
con unitarietà della liquidazione attesa analoga posizione processuale ed attività difensiva, delle competenze di lite, che si liquidano in applicazione dei parametri tariffari medi, ad esclusione della fase istruttoria/di trattazione di entrambi i gradi che si liquida al minimo tariffario attesa l'attività svolta, rapportati al valore della domanda (€ 5.100,00), competenze che si determinano in relazione al primo grado in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, già compensate per un terzo, in complessive € 1.458,00 e per il secondo grado in applicazione dei parametri come aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, sempre già compensate per un terzo, in complessive € 1.612,67, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro avverso Parte_1 Parte_2 CP_1
la sentenza resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 1617/2017 nel procedimento n.
4573/2011 RG, il 3.11.2017, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
21 - 1- in accoglimento del terzo motivo di appello, ritenuto prevalente, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dalle attuali appellanti ritenendo non dovute le somme richieste dal nei confronti della e della rigettandone CP_1 Pt_1 Pt_2
la domanda per i motivi in narrativa, con revoca del decreto ingiuntivo avversato;
- 2- accoglie l'ultimo motivo di gravame, in riforma della sentenza appellata su punto, attesa l'intervenuta rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta dall' opponente in primo grado;
- 3 - rigetta gli ulteriori motivi di appello e la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle stesse appellanti per le ragioni in narrativa;
- 4- condanna l'appellato alla refusione in favore delle appellanti, in solido, delle competenze di entrambi i gradi di lite che liquida, come calcolati in parte motiva e già operata la compensazione per un terzo, in complessive € 1.458,00 per il primo grado ed € 1.612,67 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 16.01.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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