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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1096/2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Minisci, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE UM
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Controparte_3
SEDE DI COSENZA, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono,
[...]
giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2019, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201800000335000, notificata da parte di in data 15/11/2018, limitatamente alle cartelle di pagamento Controparte_1
relative a contributi di competenza del Giudice del Tribunale di Castrovillari, con funzione di Giudice del Lavoro. In particolare, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente a: 1) cartella n. 03420050005765483000, ente IT , presuntivamente CP_4
notificata il 22/02/2005; 2) cartella n. 03420050040450140000, ente IT , CP_3
presuntivamente notificata il 24/12/2005; 3) cartella n. 03420060002822323000, ente IT , CP_4
presuntivamente notificata il 28/02/2006; 4) cartella n. 03420070047299552000, ente IT
, presuntivamente notificata il 17/05/2008; 5) cartella n. 03420070050744592000, ente CP_3
IT , presuntivamente notificata il 12/06/2008; 6) cartella n. 0342008003341322100, ente CP_4
IT , presuntivamente notificata il 12/11/2008; 7) cartella n. 03420080040080210000, ente CP_4
IT , presuntivamente notificata il 14/07/2009; 8) cartella n. 03420080045513026000, CP_3
ente IT , presuntivamente notificata il 14/07/2009; 9) cartella n. 03420090049971648000, CP_4
ente IT , presuntivamente notificata il 07/12/2009; 10) cartella n. CP_3
03420110009591216000, ente IT , presuntivamente notificata il 23/03/2011; 11) cartella CP_4
n. 03420110050053488000, ente IT , presuntivamente notificata il 06/12/2011; 12) CP_3
avviso di addebito n. 33420120000403691000, ente IT , presuntivamente notificato il CP_4
23/04/2012; 13) avviso di addebito n. 33420120003430138000, ente IT , presuntivamente CP_4
notificato il 6/12/2012.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché di tutte le obbligazioni sottese per decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali.
Costituitisi in giudizio l' e l' , hanno contestato con varie argomentazioni la domanda del CP_4 CP_3 ricorrente, sostenendo la regolare notifica e l'interruzione del termine di prescrizione;
hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. L ha eccepito CP_3
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito individuando nel Tribunale del lavoro di Cosenza il giudice territorialmente competente.
All'udienza del 10/06/2022, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Castrovillari adito, nei limiti dei crediti dedotti in giudizio, in favore del Tribunale di Cosenza CP_3
territorialmente competente, con termini di legge per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.
L è rimasta contumace nel presente giudizio, a fronte di regolare notifica del ricorso e del CP_5 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. CP_4 2. L'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, già dichiarata all'udienza del 10/06/2022, riguarda le cartelle n. CP_3
03420050040450140000, n. 03420070047299552000, n. 03420080040080210000, n.
03420090049971648000 e n. 03420110050053488000.
3. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai carichi sottesi alle cartelle n.
03420050005765483000, n. 03420060002822323000, n. 03420070050744592000, n.
0342008003341322100, n. 03420080045513026000, n. 03420110009591216000 e agli avvisi di addebito n. 33420120000403691000 e n. 33420120003430138000.
Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza
23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
b) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, risulta tardiva e, dunque, inammissibile la domanda, proposta in funzione “recuperatoria”, essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che la parte ricorrente ha dichiarato essersi perfezionata in data 15/11/2018, dato non contestato dalle parti resistenti.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede, è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
4. La doglianza è fondata.
Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, deve evidenziarsi che, relativamente alle cartelle n. 03420050005765483000 (presuntivamente notificata il 22/02/2005), n. 03420060002822323000
(presuntivamente notificata il 28/02/2006), n. 03420070050744592000 (presuntivamente notificata il
12/06/2008), n. 03420080033413221000 (presuntivamente notificata il 12/11/2008), n.
03420080045513026000 (presuntivamente notificata il 14/07/2009) e n. 03420110009591216000
(presuntivamente notificata il 23/03/2011) e agli avvisi di addebito n. 33420120000403691000, di cui vi è prova in atti della notifica, avvenuta con raccomandata con ricevuta di ritorno il 23/04/2012
e n. 33420120003430138000, di cui vi è prova in atti della notifica, avvenuta con raccomandata con ricevuta di ritorno il 6/12/2012, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, è decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
Infatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, è stata notificata in data
15/11/2018, e, dunque, non ha interrotto la prescrizione già precedentemente spirata.
Conseguentemente, devono essere dichiarati estinti i relativi crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 5.201 a € 26.000, senza fase istruttoria. Per lo stesso motivo, CP_ le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito n. 33420120000403691000 e n.
33420120003430138000, nonché nelle cartelle n. 03420050005765483000, n.
03420060002822323000, n. 03420070050744592000, n. 03420080033413221000, n.
03420080045513026000 e n. 03420110009591216000;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 1.865,00, oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_
- compensa le spese nei confronti di
Castrovillari, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1096/2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Minisci, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE UM
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Controparte_3
SEDE DI COSENZA, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono,
[...]
giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2019, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201800000335000, notificata da parte di in data 15/11/2018, limitatamente alle cartelle di pagamento Controparte_1
relative a contributi di competenza del Giudice del Tribunale di Castrovillari, con funzione di Giudice del Lavoro. In particolare, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente a: 1) cartella n. 03420050005765483000, ente IT , presuntivamente CP_4
notificata il 22/02/2005; 2) cartella n. 03420050040450140000, ente IT , CP_3
presuntivamente notificata il 24/12/2005; 3) cartella n. 03420060002822323000, ente IT , CP_4
presuntivamente notificata il 28/02/2006; 4) cartella n. 03420070047299552000, ente IT
, presuntivamente notificata il 17/05/2008; 5) cartella n. 03420070050744592000, ente CP_3
IT , presuntivamente notificata il 12/06/2008; 6) cartella n. 0342008003341322100, ente CP_4
IT , presuntivamente notificata il 12/11/2008; 7) cartella n. 03420080040080210000, ente CP_4
IT , presuntivamente notificata il 14/07/2009; 8) cartella n. 03420080045513026000, CP_3
ente IT , presuntivamente notificata il 14/07/2009; 9) cartella n. 03420090049971648000, CP_4
ente IT , presuntivamente notificata il 07/12/2009; 10) cartella n. CP_3
03420110009591216000, ente IT , presuntivamente notificata il 23/03/2011; 11) cartella CP_4
n. 03420110050053488000, ente IT , presuntivamente notificata il 06/12/2011; 12) CP_3
avviso di addebito n. 33420120000403691000, ente IT , presuntivamente notificato il CP_4
23/04/2012; 13) avviso di addebito n. 33420120003430138000, ente IT , presuntivamente CP_4
notificato il 6/12/2012.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché di tutte le obbligazioni sottese per decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali.
Costituitisi in giudizio l' e l' , hanno contestato con varie argomentazioni la domanda del CP_4 CP_3 ricorrente, sostenendo la regolare notifica e l'interruzione del termine di prescrizione;
hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. L ha eccepito CP_3
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito individuando nel Tribunale del lavoro di Cosenza il giudice territorialmente competente.
All'udienza del 10/06/2022, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Castrovillari adito, nei limiti dei crediti dedotti in giudizio, in favore del Tribunale di Cosenza CP_3
territorialmente competente, con termini di legge per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.
L è rimasta contumace nel presente giudizio, a fronte di regolare notifica del ricorso e del CP_5 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. CP_4 2. L'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, già dichiarata all'udienza del 10/06/2022, riguarda le cartelle n. CP_3
03420050040450140000, n. 03420070047299552000, n. 03420080040080210000, n.
03420090049971648000 e n. 03420110050053488000.
3. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai carichi sottesi alle cartelle n.
03420050005765483000, n. 03420060002822323000, n. 03420070050744592000, n.
0342008003341322100, n. 03420080045513026000, n. 03420110009591216000 e agli avvisi di addebito n. 33420120000403691000 e n. 33420120003430138000.
Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza
23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
b) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, risulta tardiva e, dunque, inammissibile la domanda, proposta in funzione “recuperatoria”, essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che la parte ricorrente ha dichiarato essersi perfezionata in data 15/11/2018, dato non contestato dalle parti resistenti.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede, è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
4. La doglianza è fondata.
Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, deve evidenziarsi che, relativamente alle cartelle n. 03420050005765483000 (presuntivamente notificata il 22/02/2005), n. 03420060002822323000
(presuntivamente notificata il 28/02/2006), n. 03420070050744592000 (presuntivamente notificata il
12/06/2008), n. 03420080033413221000 (presuntivamente notificata il 12/11/2008), n.
03420080045513026000 (presuntivamente notificata il 14/07/2009) e n. 03420110009591216000
(presuntivamente notificata il 23/03/2011) e agli avvisi di addebito n. 33420120000403691000, di cui vi è prova in atti della notifica, avvenuta con raccomandata con ricevuta di ritorno il 23/04/2012
e n. 33420120003430138000, di cui vi è prova in atti della notifica, avvenuta con raccomandata con ricevuta di ritorno il 6/12/2012, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, è decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
Infatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, è stata notificata in data
15/11/2018, e, dunque, non ha interrotto la prescrizione già precedentemente spirata.
Conseguentemente, devono essere dichiarati estinti i relativi crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 5.201 a € 26.000, senza fase istruttoria. Per lo stesso motivo, CP_ le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito n. 33420120000403691000 e n.
33420120003430138000, nonché nelle cartelle n. 03420050005765483000, n.
03420060002822323000, n. 03420070050744592000, n. 03420080033413221000, n.
03420080045513026000 e n. 03420110009591216000;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 1.865,00, oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_
- compensa le spese nei confronti di
Castrovillari, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021