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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 1193/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 2368/2024, est. dott.ssa Eleonora De Carlo, discussa all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ESPOSITO ANNAMARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA DELLE SIRENE, 34 MOTTA SAN GIOVANNI (RC)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del , Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] P.IVA_2 Controparte_4
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_3 rappresentati ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di CP_4 ed elettivamente domiciliati presso i suoi UFFICI in VIA FREGUGLIA, 1 20122
CP_4
APPELLATI
E
PERSONALE ATA inserito nelle medesime graduatorie
CONTROINTERESSANTI CONTUMACI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Civile –Sezione Lavoro - di
[1] Milano in persona del Giudice, dott.ssa Eleonora DE CARLO, n. /2024, non notificata, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. di Ruolo Generale 871/2023, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, l'attribuzione a parte ricorrente di ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero del punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente l'attribuzione del punteggio quale Assistente Amministrativo di 14,60, Assistente Tecnico di 13,60 e di Collaboratore Scolastico di 13,30 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Salvo ogni altro diritto”.
Per i convenuti: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio stante il fatto che la questione non è più controversa da tempo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 07.11.2024 ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2368/24 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO ha respinto – a spese compensate – la domanda proposta nei confronti del
[...]
Controparte_5
con la quale aveva chiesto, previa disapplicazione del
[...]
D.M. 50/2021 e del Decreto n. 9656/2021, l'attribuzione di 6 punti per anno per il servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina in luogo di quello attribuito di 0,6.
A sostegno della domanda il ricorrente aveva dedotto di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di quale personale ATA;
CP_4 di avere prestato il servizio militare dal 28.08.1989 al 24.08.1990 e quindi successivamente alla data di conseguimento del diploma nell'anno scolastico 1987/88; che il MINISTERO non aveva valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio prestato “in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina” attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti”; che “tali decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D. Lgs 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare” e pertanto aveva adito il
[2] TRIBUNALE al fine di ottenere la corretta attribuzione del punteggio per il servizio reso.
Il primo Giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, respingeva la domanda richiamando ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la sentenza n. 665/23 di questa CORTE resa in fattispecie sovrapponibile alla presente.
Con un unico motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il TRIBUNALE ha ritenuto che la causa fosse di agevole soluzione richiamando un precedente reso da questa CORTE con il quale è stato affermato che il servizio militare di leva, non prestato in costanza di rapporto, non può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
A sostegno della doglianza riporta integralmente quanto dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio anche attraverso richiami a pronunce di merito di segno opposto a quella richiamata dal primo Giudice.
Nella prospettazione dell'appello “anche il servizio di leva non prestato in costanza di rapporto ma svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. La valutabilità è collegabile al fatto che il servizio di leva può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.
Su tali presupposti chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con memoria depositata il 15.01.2025 hanno resistito i convenuti ribadendo la correttezza della decisione del TRIBUNALE della quale chiedono la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 04.02.2025, rilevato che l'appellante aveva richiesto in sede di gravame, di essere autorizzato alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mandava al Presidente per l'emissione del relativo decreto e rinviava all'udienza del 17.06.2025.
All'udienza del 17.06.2025, la CORTE, rilevata la regolarità della notifica per pubblici proclami ai controinteressati dichiarava la contumacia dei medesimi e all'esito della discussione la causa decisa come da dispositivo in calce trascritto. ________________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
La questione oggetto di causa è già stata trattata da questa Corte territoriale con le sentenze, tra le altre, nn. 10/24, 179/24, 1155/24 le cui motivazioni sono integralmente condivise dal Collegio e vengono richiamate ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.
[3] Nello specifico, la lettera A dell'Allegato A del D.M. n. 50 del 2021, applicabile alla fattispecie in esame, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di validità 2021/24 dispone che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."
Il successivo Allegato A/1, contenente la tabella di valutazione dei titoli, attribuisce per il servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali, 6 punti annuali e, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,6 punti annuali.
Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
Tali disposizioni appaiono conformi sia alle norme in vigore, che all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte invocato da parte appellante.
In base all'art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Tale norma, al primo comma stabilisce che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e al secondo comma che: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Richiamata la normativa di riferimento, si rileva che in un primo tempo, il aveva interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel CP_1 senso che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di
[4] nomina e in forza di tale interpretazione era stato emanato il D.M. n. 42 del 2009 che all'art. 3, co. 5, prevedeva che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6 del successivo D.M. n. 44 del 2011.
La CORTE di CASSAZIONE, con l'ordinanza n. 5679/20, peraltro depositata all'udienza di discussione dallo stesso appellante, seguita poi da numerose altre pronunce, aveva fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. n. 50 del 2021 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della CORTE di CASSAZIONE e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti D.M.
Le previsioni del D.M. n. 50 del 2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso appellante, là dove la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D. Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D. Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi
o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto" (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Ed invero, il D.M. n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti che l'appellante vorrebbe vedersi attribuito).
Il TRIBUNALE ha quindi correttamente respinto la domanda del ricorrente (il quale pacificamente ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il
[5] diploma e non in costanza di nomina) di vedersi attribuire 6 punti ritenendo che il servizio di leva, non prestato in costanza di rapporto, non possa essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
La pretesa di una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,6 punti annui.
Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Per le motivazioni sopraesposte l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La particolarità della questione trattata anche in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa costituiscono elementi che consentono di compensare integralmente le spese di lite del grado.
Non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228 stante l'esenzione dal pagamento per limiti di reddito come da dichiarazione allegata.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2368/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Spese del grado compensate.
Milano, 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[6]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 2368/2024, est. dott.ssa Eleonora De Carlo, discussa all'udienza collegiale del 17/06/2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ESPOSITO ANNAMARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA DELLE SIRENE, 34 MOTTA SAN GIOVANNI (RC)
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del , Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] P.IVA_2 Controparte_4
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_3 rappresentati ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di CP_4 ed elettivamente domiciliati presso i suoi UFFICI in VIA FREGUGLIA, 1 20122
CP_4
APPELLATI
E
PERSONALE ATA inserito nelle medesime graduatorie
CONTROINTERESSANTI CONTUMACI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Civile –Sezione Lavoro - di
[1] Milano in persona del Giudice, dott.ssa Eleonora DE CARLO, n. /2024, non notificata, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. di Ruolo Generale 871/2023, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, l'attribuzione a parte ricorrente di ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero del punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente l'attribuzione del punteggio quale Assistente Amministrativo di 14,60, Assistente Tecnico di 13,60 e di Collaboratore Scolastico di 13,30 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Salvo ogni altro diritto”.
Per i convenuti: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio stante il fatto che la questione non è più controversa da tempo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 07.11.2024 ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 2368/24 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO ha respinto – a spese compensate – la domanda proposta nei confronti del
[...]
Controparte_5
con la quale aveva chiesto, previa disapplicazione del
[...]
D.M. 50/2021 e del Decreto n. 9656/2021, l'attribuzione di 6 punti per anno per il servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina in luogo di quello attribuito di 0,6.
A sostegno della domanda il ricorrente aveva dedotto di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di quale personale ATA;
CP_4 di avere prestato il servizio militare dal 28.08.1989 al 24.08.1990 e quindi successivamente alla data di conseguimento del diploma nell'anno scolastico 1987/88; che il MINISTERO non aveva valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio prestato “in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina” attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti”; che “tali decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D. Lgs 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare” e pertanto aveva adito il
[2] TRIBUNALE al fine di ottenere la corretta attribuzione del punteggio per il servizio reso.
Il primo Giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, respingeva la domanda richiamando ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la sentenza n. 665/23 di questa CORTE resa in fattispecie sovrapponibile alla presente.
Con un unico motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il TRIBUNALE ha ritenuto che la causa fosse di agevole soluzione richiamando un precedente reso da questa CORTE con il quale è stato affermato che il servizio militare di leva, non prestato in costanza di rapporto, non può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
A sostegno della doglianza riporta integralmente quanto dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio anche attraverso richiami a pronunce di merito di segno opposto a quella richiamata dal primo Giudice.
Nella prospettazione dell'appello “anche il servizio di leva non prestato in costanza di rapporto ma svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. La valutabilità è collegabile al fatto che il servizio di leva può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.
Su tali presupposti chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con memoria depositata il 15.01.2025 hanno resistito i convenuti ribadendo la correttezza della decisione del TRIBUNALE della quale chiedono la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 04.02.2025, rilevato che l'appellante aveva richiesto in sede di gravame, di essere autorizzato alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mandava al Presidente per l'emissione del relativo decreto e rinviava all'udienza del 17.06.2025.
All'udienza del 17.06.2025, la CORTE, rilevata la regolarità della notifica per pubblici proclami ai controinteressati dichiarava la contumacia dei medesimi e all'esito della discussione la causa decisa come da dispositivo in calce trascritto. ________________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
La questione oggetto di causa è già stata trattata da questa Corte territoriale con le sentenze, tra le altre, nn. 10/24, 179/24, 1155/24 le cui motivazioni sono integralmente condivise dal Collegio e vengono richiamate ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.
[3] Nello specifico, la lettera A dell'Allegato A del D.M. n. 50 del 2021, applicabile alla fattispecie in esame, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di validità 2021/24 dispone che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."
Il successivo Allegato A/1, contenente la tabella di valutazione dei titoli, attribuisce per il servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali, 6 punti annuali e, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,6 punti annuali.
Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
Tali disposizioni appaiono conformi sia alle norme in vigore, che all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte invocato da parte appellante.
In base all'art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Tale norma, al primo comma stabilisce che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e al secondo comma che: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Richiamata la normativa di riferimento, si rileva che in un primo tempo, il aveva interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel CP_1 senso che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di
[4] nomina e in forza di tale interpretazione era stato emanato il D.M. n. 42 del 2009 che all'art. 3, co. 5, prevedeva che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6 del successivo D.M. n. 44 del 2011.
La CORTE di CASSAZIONE, con l'ordinanza n. 5679/20, peraltro depositata all'udienza di discussione dallo stesso appellante, seguita poi da numerose altre pronunce, aveva fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. n. 50 del 2021 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della CORTE di CASSAZIONE e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti D.M.
Le previsioni del D.M. n. 50 del 2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso appellante, là dove la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D. Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D. Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi
o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto" (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Ed invero, il D.M. n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti che l'appellante vorrebbe vedersi attribuito).
Il TRIBUNALE ha quindi correttamente respinto la domanda del ricorrente (il quale pacificamente ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il
[5] diploma e non in costanza di nomina) di vedersi attribuire 6 punti ritenendo che il servizio di leva, non prestato in costanza di rapporto, non possa essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
La pretesa di una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,6 punti annui.
Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Per le motivazioni sopraesposte l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La particolarità della questione trattata anche in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa costituiscono elementi che consentono di compensare integralmente le spese di lite del grado.
Non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228 stante l'esenzione dal pagamento per limiti di reddito come da dichiarazione allegata.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2368/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Spese del grado compensate.
Milano, 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
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