Art. 9. (Acquacoltura in acque marine)
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine".
Nota all'art. 9:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' art. 2135 del codice civile , i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.".
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine".
Nota all'art. 9:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' art. 2135 del codice civile , i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.".