Articolo 9 della Legge 27 marzo 2001, n. 122
Articolo 8Articolo 10
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2 maggio 2001
Art. 9. (Acquacoltura in acque marine)

Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine".
Nota all'art. 9:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' art. 2135 del codice civile , i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.".
Entrata in vigore il 2 maggio 2001
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