Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di AP, in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 29.4.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9050/2023 R.G. vertente tra c.f. con il patrocinio degli avv.ti MODICA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, MOCELLA DANIELA E MOCELLA MARCO
RICORRENTE
e n persona del legale rapp.te p.t. con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CAMERA ANTONELLA
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2023 l'istante , dipendente dal 29.12.1997 della resistente con la qualifica di “Operatore qualificato di ufficio” con parametro retributivo 155, deduceva che in ragione della preparazione tecnica e professionale acquisita nel corso della propria attività lavorativa, a partire dal 2013 aveva svolto mansioni superiori riconducibili alla qualifica di
“Specialista Tecnico Amministrativo” parametro 193; che , in particolare, dall'anno 2013 era stato trasferito dal deposito di Via Tanucci alla sede di AP Via G.B. MA n. 1 e impiegato nel settore riguardane i servizi tecnologici denominato ICT, e precisamente nel ramo “HELP DESK” con la mansione di risolvere le problematiche del software, ossia le difficoltà o mal funzionamenti Contr di applicativi utilizzati dall'azienda legati ai pc assegnati ai dipendenti;
che successivamente dal mese di aprile 2013 passava alla manutenzione delle apparecchiature elettroniche di vario genere, dai server ai pc, dagli switch di rete agli alimentatori, che effettuava in un ufficio/laboratorio tecnico attrezzato con apparecchiature saldanti a stagno come saldatore a resistenza e saldatore ad aria calda, apparecchiature dissaldanti, dissaldatore ad aria calda nonché di
L'istante aggiungeva che veniva incaricato anche della riparazione di apparati di videosorveglianza dislocati nel comune di AP occupandosi della riparazione di apparati elettronici ubicati in strada e nei locali della Polizia sita in via Medina, dei Carabinieri della Caserma Pastrengo sita in via
Mario Morgantini nonché al comando della Polizia municipale sito in via Vincenzo De Giaxa.
Il ricorrente assumeva che, nel mese di giugno 2013, gli veniva assegnata anche una collaborazione alla manutenzione, con esito positivo, delle schede madri poste alla gestione degli erogatori di nafta Contr dislocati nei vari depositi dell' e poi , in data 30/11/2015, veniva assegnato al reparto della Con semaforica, sempre facente parte dell' dove si occupava anche della visione nonché riparazione degli apparati semaforici.
Pertanto , ritenuto che per le mansioni doveva essere inquadrato come “Specialista Tecnico
Amministrativo” parametro 193, adiva il Tribunale di AP , in funzione di giudice del lavoro chiedendo di :
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a decorrere dal 2013 ad oggi, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, al riconoscimento della mansione superiore di “Specialista Tecnico
Cont Amministrativo”, parametro 193 o altra equivalente e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondergli le differenze retributive, compreso la rideterminazione del
TFR in conseguenza della riconosciuta appartenenza al parametro superiore il cui importo ammonta ad €. 28.449,24 o quella diversa somma che sarà determinata a mezzo CTU ovvero con separato giudizio unitamente agli interessi legali e al riconoscimento del danno per il diminuito valore del credito;
2) in via subordinata, condannare la convenuta ai sensi del 2° comma dell'art. 18 del R.D. n. 148 del 1931, dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2103 del c.c., a corrispondergli le differenze retributive, compreso la rideterminazione del tfr in conseguenza della riconosciuta appartenenza al parametro superiore, il cui importo ammonta ad €. 28.449,24 o quella diversa somma che sarà determinata a mezzo CTU ovvero con separato giudizio unitamente agli interessi legali e al riconoscimento del danno per il diminuito valore del credito;
vinte le spese di lite.
Contr Si costituiva l con memoria del 12.1.2024 chiedendo il rigetto del ricorso con varie argomentazioni in fatto e in diritto;
eccepiva la prescrizione dei crediti.
Ammessa ed espletata prova per testi veniva fissata udienza di discussione con modalità cartolare.
Acquisite le note autorizzate e quelle redatte ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente resa nel termine di legge.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalla ANM quanto all'applicazione dell'art.18 all. A del rd n.148/1931. In merito va premesso che l'assoggettamento dei rapporti di lavoro del personale di azienda esercente un pubblico servizio di trasporto in concessione, alla speciale disciplina di cui al regolamento all. A al RDL 8.1.1931 n. 148 ed agli artt. 7 e 9 L. 30/1978 rende inapplicabile l'art. 2103 c.c., nella parte in cui prevede l'inquadramento automatico nel livello superiore del lavoratore che abbia svolto per un tempo apprezzabile mansioni superiori. Occorre rammentare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato la piena legittimità costituzionale della specialità della disciplina dei rapporti di lavoro nelle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, tenuto conto della peculiarità dei rapporti di lavoro in organizzazioni produttive improntate a modello della pianta organica e dell'assegnazione di posti mediante prove selettive ( fra tante Corte Cost. 396/93; 500/88; 354/87; 168/73). Peraltro, le disposizioni di cui all'all A. RDL 148/1931 non risultano abrogate nemmeno a seguito dell'introduzione dell'art. 1 l.
270/1988, atteso che tale disposizione ha soltanto previsto una possibilità di deroga della disciplina di cui al RDL 148/1931 da parte dei contratti collettivi di categoria.
L'art.18 del RD 148/31 prevede che “il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per
l'espletamento del concorso”. Pertanto tale disciplina subordina il conferimento del livello di inquadramento superiore ad una serie di condizioni: l'ordine scritto del direttore dell'azienda, con cui il dipendente viene assegnato a mansioni superiori, la vacanza del posto nell'organico aziendale, nonché , ove previsto, il metodo selettivo predisposto per la relativa copertura.
Va evidenziato poi che la prova della sussistenza delle predette condizioni incombe sul lavoratore che richiede, in via giudiziale, l'inquadramento nel superiore livello.
Nella fattispecie parte ricorrente non ha prodotto in giudizio alcun documento da cui risulti la sussistenza di un ordine scritto del dirigente dell'azienda, di assegnazione a mansioni superiori a quelle possedute.
Sul punto è necessario evidenziare che, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, deve essere esclusa l'efficacia di qualsiasi atto che non provenga dal direttore competente, ovvero sia stato emesso da un organo inferiore gerarchicamente e non faccia riferimento ad una conforme disposizione del direttore o ad una sua delega ovvero ad una sua ratifica successiva.
Pertanto nel caso in esame può affermarsi che non esiste alcuna disposizione del dirigente di azienda da cui risulti una adibizione del ricorrente a mansioni superiori.
Ne consegue che la domanda di inquadramento in mansioni superiori, ai sensi della normativa speciale, non può essere accolta.
Limitatamente alla domanda di condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dalle mansioni superiori di fatto svolte, si osserva che tale domanda, per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non è subordinata alla sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa speciale ma va ricondotta esclusivamente allo svolgimento in fatto in mancanza di un espresso divieto al riguardo;
sul punto si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, sezione Lavoro, nella sentenza 28.7.2000 n. 9962; secondo cui in tema di rapporto di lavoro del personale di azienda esercente un pubblico servizio di trasporto in concessione, la mancanza di un formale conferimento di incarico con ordine scritto del direttore dell'azienda impedisce l'accoglimento della domanda di riconoscimento della qualifica superiore, ma non preclude al lavoratore il diritto (cui non è di ostacolo neppure il disposto dell'articolo 9 della legge numero 30 del 1978) al trattamento economico per le mansioni superiori di fatto svolte, sempreché l'espletamento di queste non sia avvenuto contro l'espressa volontà del datore di lavoro (per tutte, Cass., 26 gennaio 1991, n. 772; cfr anche (Cass., sez. lav., 08/03/2013, n.
5795; 13/05/2010, n. 11615).
Occorre quindi verificare se effettivamente abbia avuto luogo l'espletamento di mansioni superiori.
Orbene, è principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare
l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 2972 dell'8.2.2021 ; n.
28284/2008 che richiama Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998). In altri termini il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
Appare opportuno richiamare le declaratorie di classificazione del personale, rilevanti nel caso in esame, di cui al ccnl per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del 27.11.2000, versato in atti e applicato pacificamente ratione temporis al rapporto di lavoro in esame.
La declaratoria del livello parametro 155 – Operatore qualificato di ufficio- in cui risulta inquadrato il ricorrente, comprende i : “ Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute”. ed è ricompresa nell'Area professionale 3 – Area operativa: Amministrazione e Servizi la cui declaratoria generale, si riferisce ai “lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico – pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza” .
La declaratoria del livello parametro 193 – specialista amministrativo, in cui si chiede l'inquadramento, comprende i “ Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e\o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima” ed è ricompresa nell'Area professionale 2 – mansioni di coordinamento e specialistiche la cui declaratoria generale si riferisce ai “Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico\specialistiche e\o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico\specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”.
Le caratteristiche salienti e distintive tra le declaratorie riportate emergono in maniera chiara dal mero esame del loro contenuto.
La declaratoria – parametro 193 – richiede il preliminare “possesso di adeguate competenze tecniche o teorico pratiche” per lo svolgimento di compiti di contenuto significativo ed autonomia operativa.
In ordine al concreto contenuto di tale attività ed ai margini di autonomia richiesto per l'esecuzione dei compiti risulta quanto segue.
Cont Il teste ha dichiarato : sono dipendente della dal 1998, con mansioni di addetto Testimone_1
manutenzione semafori dal 2006, parametro 160. ADR la mia sede di lavoro è il deposito metronapoli di Chiaiano/Piscinola. ADR conosco il ricorrente, lavora presso il deposito di
Chiaiano da circa 10 anni. Lavora in una stanza adibita a laboratorio dove opera la manutenzione
e riparazione delle schede semaforiche laddove ne verifichiamo anomalie. Io faccio parte delle quattro squadre che operano in strada la verifica del funzionamento dei semafori di tutto il territorio cittadino. Preciso che tutte le schede semaforiche vengono portate presso il laboratorio in cui lavora ADR non so individuare mediamente quante schede vengono lavorate da Pt_1
Barone, però posso dire che, per vari motivi (insetti, umidità etc.), i semafori sono soggetti a guasti riguardo alle schede. ADR nel laboratorio il ricorrente utilizza tester, saldatori, nonché un pc.
ADR per quanto possa sapere, si tratta di guasti di carattere elettronico e sostituzione di componenti. ADR il lavora da solo nel laboratorio. ADR per quanto riguarda il lavoro ai Pt_1 semafori, l'opera di è limitata all'attività in laboratorio perché non ha necessità di attività Pt_1
esterna. ADR nel caso di guasti di agevole risoluzione, la stessa ci viene riconsegnata dal Barone nell'immediatezza; in altri casi, viene ritirata qualche giorno dopo appena effettuata la riparazione. Posso dire che non si rivolge a superiori o ad altri tecnici per le lavorazioni Pt_1
che effettua. ADR ai fini del funzionamento dei semafori, noi provvediamo nel frattempo a sostituire la scheda con una nuova o una già riparata in precedenza. ADR il Barone provvede anche a riparare gli alimentatori dei semafori. ADR il ricorrente ha come dotazione anche un cellulare aziendale. ADR per quanto sappia, al ricorrente viene affidata la riparazione anche di altre dotazioni elettroniche, ad esempio di telecamere del circuito di sorveglianza che per quanto sappia sono in parte attive nelle ZTL.
Contr Il teste , addotto dalla , ha riferito : Testimone_2
Cont ADR sono dipendente della , dal 2021 con mansioni di responsabile dei parcheggi, parametro
230. In precedenza, con parametro 205, coordinatore d'ufficio. ADR ho conosciuto il ricorrente tra il 2013-2014 in quanto all'epoca lavoravo per la AP Park e mi fu indicato come manutentore per gli impianti di videosorveglianza del Ministero degli Interni e della Polizia locale. Io mi occupavo dei compiti amministrativi per la gestione di questi impianti. All'epoca si Pt_1
occupava di intervenire in casi di malfunzionamenti delle telecamere, andando in loco per la riparazione, verificando negli armadietti stradali i dispositivi. In caso di necessità, portava il dispositivo in laboratorio per la riparazione. Preciso che all'epoca il ricorrente aveva una Cont postazione di lavoro all'interno della sede di via G.B. MA. Preciso che per la riparazione della componente elettronica, era l'unico che effettuava tali tipi di intervento. ADR posso Pt_1 dire che il ricorrente all'epoca era coadiuvato da altro addetto che si chiama , che Testimone_3
aveva come se non erro, il parametro 148 e svolgevano insieme queste mansioni. ADR Pt_1
Cont posso dire che intorno al 2015/2016, avendo l' lasciato l'attività di manutenzione degli impianti di videosorveglianza, il è stato adibito ad attività di manutenzione degli impianti Pt_1
semaforici con riferimento alla componente elettronica. Preciso che di questa attività non mi sono
Cont occupato io, pur essendo transitato nel frattempo in . si è trasferito nella sede di CP_3 Piscinola. ADR in ordine all'attività di riparazione della componente elettronica, Pt_1 procedeva in autonomia all'intervento anche perché io non avevo conoscenza specifiche della materia, anche perché io sono diplomato in meccanica industriale. Preciso che io davo indicazioni
a sui posti dove doveva intervenire, in base alle segnalazioni. In effetti, io coordinavo Pt_1
e Tes_3 Pt_1
Cont Il teste ha dichiarato : ADR sono dipendente dell' dal 2006, con mansioni di Testimone_4
operaio tecnico - parametro 170. Mi occupo della mansione semaforica dall'1989, in precedenza con altre società. Ho una sede di lavoro in Piscinola da circa 10 anni. Lavoro con ADR Pt_1
procedo alla manutenzione periodica dei vari semafori, girando tutti i giorni secondo un programma prestabilito. si occupa della riparazione delle schede dei semafori che io CP_3
individuo e porto per la riparazione nella sede/laboratorio di Piscinola. ADR la manutenzione viene fatta da me e da mentre nella sede di Piscinola la riparazione delle schede viene Per_1
fatta dal solo ADR so che il ha un diploma tecnico, anche perché il lavoro che Pt_1 Pt_1
svolge implica conoscenze tecniche specifiche. Utilizza, per quanto sappia, un tester saldatori ed anche un computer per la riattivazione delle schede. ADR preciso che operano quattro squadre di manutentori;
mediamente per quanto riguarda la mia squadra, vengono portati in laboratorio circa
10/12 schede al mese. ADR in taluni casi la riparazione viene effettuata in giornata, per altri casi richiede più tempo. ADR l'attività di sostituzione delle schede viene fatta da noi manutentori. ADR Cont per quanto sappia, si occupa anche della riparazione dei monitor dell' che servono gli Pt_1
impianti di videosorveglianza;
preciso che io mi occupavo anche di taluni impianti fino a 4/5 anni fa. ADR conosco l'Ing. MA che ha un ufficio nella sede di Piscinola ed è il mio diretto superiore. In particolare, lui riceve notizie dalla polizia municipale circa le avarie dei vari impianti semaforici e poi informa le squadre dell'attività da svolgere d'urgenza. ADR noi manutentori portiamo direttamente a le schede da riparare. Non viene redatto nessun documento sulla Pt_1
consegna delle schede a Barone e né quando poi le ritiriamo per ristallarle. Nel caso di schede non riparabili, è Barone a comunicarci tale circostanza. Tali schede possono essere conservate per essere riutilizzate come parti di ricambio.
Infin il teste ha riferito : ADR sono dipendente ANM dal 2015, ex AP PARK e Testimone_5
poi AP Holding. ADR mi occupo dell'ufficio preposto alla manutenzione dei semafori del comune di AP. Tale ufficio si trova a Piscinola, io mi occupo, in particolare, del coordinamento delle squadre di manutenzione degli impianti. si occupa delle riparazioni ovvero dei CP_3
componenti degli impianti semaforici (schede led, schede luci ecc..) che servono a rendere funzionali il semaforo. è l'unico addetto che si occupa delle riparazioni di tipo CP_3
elettronico. Utilizza tester, alimentatori, oscilloscopio ed anche un pc. ADR in caso di danneggiamento de visu evidente, il manutentore provvede alla sostituzione della scheda, portando quella guasta per lo smaltimento. In altro caso, laddove il guasto non è evidente, è che fa la Pt_1
valutazione tecnica circa la riparabilità della scheda o meno, provvedendo se possibile alla
Contr riparazione del componente guasto. operano 4 squadre di manutentori, mediamente vengono portate per la riparazione circa 4/5 schede a settimana. ADR posso dire che nel settore semaforico Cont opera dal 2015, epoca del mio passaggio in . ADR posso dire che il Pt_1 Tes_2
si occupava di più della videosorveglianza. Lui proveniva dalla AP Park e AP
[...]
Holding. ADR posso dire che inizialmente per circa un anno, venivano compilati dei report circa
l'attività di riparazione delle schede;
successivamente, in ragione della mole delle attività e delle necessità di interventi rapidi, sono state tralasciate le operazioni di registrazioni degli interventi.
ADR in ordine al controllo sull'attività di posso dire che solo saltuariamente e di solito 1 Pt_1 scheda su 10, verifico la bontà dell'intervento di riparazione di Talvolta mi capita anche di Pt_1
effettuare delle verifiche in loco sui semafori. ADR utilizza un cellulare aziendale per Pt_1
interloquire sia con il sottoscritto e sia con i tecnici che operano sui semafori. in CP_3 quest'ultimo periodo, si sta occupando anche degli impianti di videosorveglianza della metropolitana. Io però non coordino questa attività. ADR posso dire che in precedenza, Pt_1
Cont prima del mio passaggio in , lavorava all'ottavo piano della via G.B. MA sempre in una stanza adibita a laboratorio.
Le predette risultanze istruttorie inducono a ritenere fondata la pretesa attorea formulata in via subordinata.
Il contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente integra, invero, il requisito richiesto dalle declaratoria di cui sopra, per il parametro 193, in quanto si tratta di mansioni tecniche , finalizzate alla manutenzione e verifica sostituzione delle schede di memoria degli impianti semaforici e/o di quelli di videosorveglianza della città di AP , attività caratterizzate anche dalla risoluzione di problemi che richiedono spiccate e specifiche competenze professionali informatiche ed elettroniche. L'attività istruttoria ha consentito inoltre di accertare che tale attività è svolta in completa autonomia dal ricorrente il quale procede , seguendo solo direttive di massima del preposto all'ufficio di manutenzione ( cfr. dichiarazioni del teste ) , ad interventi Testimone_5
diretti al ripristino dei componenti elettronici utilizzati per il funzionamento degli impianti
Contr semaforici e di videosorveglianza in gestione alla per conto del Tale Controparte_4 attività è svolta con l'ausilio di specifica strumentazione tecnica nonché con l'utilizzo di software per il ripristino delle schede e presuppone la spendita di conoscenze che denotano da parte del titolare di diploma tecnico, l'adeguato livello di professionalità richiesto dalla declaratoria Pt_1
di riferimento del parametro 193. Per altro verso va evidenziato che tutti i testi , interni Contr all'organizzazione aziendale della ivi compresi quelli addotti dalla resistente , hanno riconosciuto le particolari capacità del ricorrente nelle richiamate attività di manutenzione e gestione delle riparazioni tecniche sia allorchè il laboratorio era presso la sede di via G.MA sia quando è stato dislocato presso il deposito di Chiaiano/Piscinola.
Pertanto, è possibile riconoscere al ricorrente le differenze economiche tra il parametro 155 posseduto e il parametro 193 profilo di Specialista Tecnico Amministrativo;
quanto alla loro decorrenza deve farsi risalire alla data del settembre 2016 dal momento che l'istante ha inviato il reclamo gerarchico richiedendo le differenze retributive in data 8.9.2021 , raccomandata pervenuta Contr alla in data 10.9.2021 (cfr. doc. in atti) . Ne consegue che , stante la tempestiva eccezione di
Contr prescrizione sollevata dalla , risultano prescritti in ogni caso i diritti di credito di epoca anteriore al quinquennio dalla ricezione del reclamo gerarchico.
In ordine al quantum, tenuto conto che i conteggi effettuati dall'istante e allegati al ricorso ( con riferimento al periodo 2016-2022) appaiono immuni da vizi logici giuridici e non specificamente contestati dalla resistente , devono riconoscersi le differenze retributive nei limiti dell'ammontare così come richiesto in ricorso pari ad €. 28.449,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese in considerazione della riduzione della domanda, si compensano per la metà e per la restante parte seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di AP, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta la domanda principale di superiore inquadramento;
Contr in accoglimento della domanda subordinata, condanna al pagamento in favore del ricorrente delle differenze economiche tra le retribuzioni percepite in base al parametro 155 e quelle spettanti in base al parametro 193, quantificate per il periodo dal 10/9/2016 al 31/12/2022 in € 28.449,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili al saldo;
compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento delle spese per la restante metà che liquida in € 3.000,00 oltre IVA e CPA, rimborso spese generali come per legge , con attribuzione ai procuratori anticipatari. Si comunichi.
AP,29/05/2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella