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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 488 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CAPRINO VERONICA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSO MICOL, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Curatore Speciale Avv. Francesca Caviglia;
Controparte_1
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve confermarsi l'affidamento del figlio minore delle parti (nato il [...]) ai CP_1
Servizi Sociali territorialmente competenti, per il periodo di 24 mesi, conferendo all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori,
le decisioni relative alle sole scelte scolastiche e sanitarie. Dalla CTU svolta in corso di causa è,
infatti, emersa l'incapacità dei genitori di trovare uno spazio comune in relazione alle scelte sanitarie (e, di riflesso, scolastiche) da adottare nell'interesse del minore, pur all'interno di una coppia genitoriale funzionale sotto tutti gli altri profili ed aspetti. Infatti, dalla CTU svolta in corso di causa – cui, sul punto, si ritiene di aderire in quanto immune da vizi logici – è emerso che “La
non conflittualità e la possibilità di confronto e dialogo tra i genitori è stato un elemento presente e
costante, che si riversa nella sostanziale buona comunicabilità tra le parti. I genitori, nonostante
presentino fragilità e tratti caratteriali specifici ed individuali, hanno buone basi e risorse da
potenziare e alimentare per lo sviluppo emotivo del minore. (…) Nonostante questi due genitori
riescano a collaborare su un piano organizzativo e logistico, l'incomunicabilità e l'incapacità
nasce rispetto alla percezione del ragazzo visto in modalità totalmente differente dai due genitori.
Appare fin da subito chiaro che la centralità della CTU non è legata alla conflittualità dei genitori
come elemento invalidante sul piano psicoemotivo del minore;
centrale è la comprensione del
funzionamento del minore, visto in maniera totalmente differente e opposta dai genitori. (…) qui
invece ci troviamo con due genitori che funzionano apparentemente su un piano genitoriale in
maniera sufficientemente adeguata. Due genitori che collaborano, si aiutano e supportano anche
nella frequentazione con l'altro (la madre si è sempre resa disponibile ad agevolare il CP_1
nelle visite a e il padre è pronto a rivedere i suoi piano di lavoro per il figlio). CP_1
L'incomprensione, la chiusura e le resistenze arrivano quando si chiede di avere una lettura più attenta e clinica della dimensione psichica e neuropsichica del ragazzo, creando situazioni e
dinamiche ostative e colludenti” (cfr. pag. 6 CTU). In tale quadro, la CTU, dopo aver sottolineato l'urgenza di sottoporre ad una valutazione neuropsichiatrica e ad un percorso psicologico CP_1
– peraltro, allo stato, già avviati – ha inoltre evidenziato che: “Se da una parte abbiamo la madre di
più centrata sulle difficoltà del minore, difficoltà quotidianamente evidenziate dai docenti CP_1
con annotazioni e note disciplinari, dall'altra abbiamo il papà che appare cieco e fatica a
comprendere come una valutazione del ragazzo possa essere per lui uno strumento per affrontare
al meglio sia il mondo scolastico che il mondo sociale” (cfr. pag. 76 CTU).
Tale situazione impedisce la previsione di un affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, che non risulterebbe rispondente all'interesse del figlio delle parti potendo determinare la paralisi della macchina di rappresentanza degli interessi del figlio, stante l'incapacità dei genitori –
e segnatamente del padre – di addivenire a soluzioni comuni e concordate relativamente alle scelte sanitarie e, dunque, scolastiche del minore. Il Collegio ritiene che, nel caso specifico, sia preferibile la soluzione dell'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente,
conferendo all'ente le sole scelte sanitarie e scolastiche e ciò in quanto la previa informazione ed il consulto di entrambi i genitori, che deve necessariamente precedere l'adozione delle decisioni da parte dell'ente affidatario, realizza una minor compromissione della responsabilità genitoriale paterna, anche in un'ottica di recupero delle competenze genitoriali del padre ed al fine di migliorare la comunicazione tra i genitori, con l'obiettivo di poter arrivare, alla scadenza del mandato conferito all'ente, ad un regime di affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori. Tale soluzione, lungi dal costituire una sanzione nei confronti della madre, dimostratasi sempre adeguata, appare preferibile nell'esclusivo e preminente interesse del minore in quanto risulta maggiormente rispettosa del principio di bigenitorialità, rispetto ad un affidamento super esclusivo alla madre, sia pur limitato alle sole scelte sanitarie e scolastiche, che comporterebbe la totale estromissione del padre dall'adozione delle suddette decisioni e che avrebbe l'effetto di eliminare in radice la comunicazione tra i genitori relativamente ai suddetti aspetti. D'altra parte, come noto, il regime di affidamento dei figli minori deve essere adottato dal Giudice avendo quale obiettivo primario la tutela dell'interesse del minore, anche a scapito delle aspettative, sia pure legittime, dei genitori.
In tale quadro il Collegio ritiene di dover, altresì, incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di predisporre, in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesti, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di superare le difficoltà di comunicazione esistenti e,
per il padre, anche al fine di migliorare le proprie competenze genitoriali, elaborando gli aspetti di resistenza e chiusura rispetto alle fragilità del figlio minore emersi nel corso del presente giudizio.
Tenuto conto di quanto segnalato dalla CTU relativamente alla condizione del minore che “presenta
un profilo non in linea con il periodo evolutivo, appare non adeguato al contesto, privo di
autonomie di base con gravi difficoltà relazionali” (cfr. pag. 75 CTU) e “con una triade di
comportamento significativo, attenzionabile, presente sin dalla tenera età: difficoltà nel mantenere
la concentrazione (disattenzione), difficoltà nella gestione dei propri impulsi (impulsività) e
difficoltà nel controllo motorio (iperattività)” (cfr. pag. 110 CTU), il Collegio ritiene di dover incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, per il tramite del Servizio Sanitario, di proseguire la valutazione neuropsichiatrica del minore già avviata. I Servizi Sociali territorialmente competenti devono, altresì, essere incaricati di avviare e/o proseguire, in favore del minore, idoneo percorso di sostegno psicologico “al fine di elaborare i propri vissuti emotivi legati alle difficoltà
relazionali con i pari” (cfr. pag. 116 CTU).
Quanto alla collocazione del minore, la stessa deve essere confermata presso la madre, con la quale pacificamente convive fin dalla disgregazione dell'unità famigliare, ormai risalente CP_1
all'anno 2014, e tenuto conto, altresì, dell'idoneità genitoriale materna, non essendo, peraltro,
emersa nel corso del giudizio la prova di elementi pregiudizievoli per il minore connessi alla collocazione presso l'abitazione materna.
Quanto alle visite padre-figlio si rileva che il minore ha più volte espresso, anche al Curatore
Speciale, il desiderio di passare più tempo con il padre. Anche la CTU ha ritenuto rispondente all'interesse del minore un aumento dei tempi di permanenza di presso il padre, sia pur CP_1
limitato, tenuto conto della distanza tra l'abitazione materna e quella paterna, sita in Monastero
Bormida. In sede di scritti conclusivi, tuttavia, il ha dato atto di aver reperito un immobile CP_1
in locazione in Loano ed ha chiesto, dunque, la collocazione paritetica del minore presso i genitori.
Pertanto, tenuto conto di tale modifica, il Collegio ritiene di dover incaricare i Servizi Sociali
territorialmente competenti di redigere, previa valutazione della stabilità del trasferimento effettuato dal padre e delle condizioni dell'abitazione dallo stesso reperita, un calendario di incontri padre-
figlio da svolgersi in forma libera che sia il più possibile rispondente al principio di bigenitorialità e che comporti, sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore, un graduale e progressivo aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre fino ad arrivare ad un collocamento tendenzialmente paritetico del minore presso ciascun genitore, che comprenda, ad esempio, presso il padre fine settimana alternati dal venerdì alla domenica ed un pomeriggio infrasettimanale con pernotto nelle settimane durante le quali il minore trascorrerà il week-end con il padre e due pomeriggi con pernotto nelle settimane durante le quali il minore trascorrerà il fine settimana con la madre.
Passando all'aspetto economico si osserva quanto segue:
1. la ricorrente, di anni 44, svolge la professione di infermiera presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio, secondo quanto dalla stessa dichiarato in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., pari ad euro 1.850,00 mensili;
2. la vive in un immobile di Parte_1
proprietà dei suoi genitori, per il quale, pertanto, non sostiene oneri alloggiativi;
3. la ricorrente ha dato atto di essere gravata da vari finanziamenti ed, in particolare, da un prestito con rata mensile di euro 320,00 con scadenza nel 2031 contratto per l'acquisto della macchina, da un finanziamento con rata mensile di euro 90,00 contratto per estinguerne un altro e da una cessione del quinto dello stipendio di importo pari ad euro 250,00 mensili contratto per far fronte a spese correnti;
3. la ha depositato le certificazioni uniche rilasciate dalla ASL pari ad euro 30.729,05 Parte_1
nell'anno 2020, ad euro 29.634,32 nell'anno 2021 e ad euro 30.530,84 nell'anno 2021; 4. la ricorrente ha depositato gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso con CP_2
saldo attivo, alla data del 31.12.2023, pari ad euro 236,71: tale conto risulta alimentato dagli stipendi percepiti dalla dai bonifici eseguiti dal per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
minore e dagli importi accreditati dall' a titolo di assegno unico in favore del figlio minore;
5. CP_3
viceversa, il resistente, di anni 53, ha dichiarato di lavorare in proprio come scenografo e curatore di eventi culturali e di aver percepito da tale attività, nell'anno 2023, una media di euro 450,00 netti mensili;
6. il vive in un immobile concessogli in comodato d'uso gratuito in Monastero CP_1
Bormida e, tuttavia, negli scritti conclusivi ha dato atto di essersi trasferito presso un immobile sito in Loano condotto in locazione, senza tuttavia specificare l'esatto ammontare del canone;
7. in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. il resistente ha inoltre dato atto di aver ricevuto una borsa di studio dell'importo complessivo di euro 6.600,00 e di frequentare l'Università di Torino, ove lo stesso aveva affittato una stanza al canone di euro 250,00 mensili;
il ha pure dato atto di CP_1
aver ricevuto euro 3.500,00 dalla successione della madre;
8. il resistente ha depositato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021 (pari ad euro 6.639,00), 2022 (pari ad euro 7.030,00)
e 2023 (pari ad euro 15.232,00);
9. il resistente ha depositato anche gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Banca Intesa Sanpaolo con saldo attivo alla data del 31.03.2024 pari ad euro 20.658,04: tale conto corrente risulta alimentato da versamenti effettuati da terzi,
presumibilmente riconducibili all'attività lavorativa del resistente, oltre che dagli accrediti dell'assegno unico erogato in favore del figlio;
sul predetto conto si registra anche il versamento di un assegno pari ad euro 12.912,50 (in data 14.08.2023) ed un accredito proveniente da Intesa
Sanpaolo Vita spa per euro 21.584,00 relativo ad una polizza assicurativa di cui il era CP_1
beneficiario; ad ogni modo si osserva che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di udienza, il ha percepito nell'anno 2022 entrate complessive pari ad euro 19.008,00, salite ad euro CP_1
57.639,00 nell'anno 2023 (e, tuttavia, comprensive degli emolumenti provenienti dalla liquidazione della polizza assicurativa, da considerarsi, dunque, entrata eccezionale e non stabile), mentre nel primo trimestre dell'anno 2024 gli accrediti complessivi sono stati pari ad euro 11.816,00; in uscita si registrano pagamenti vari e frequenti prelievi di denaro contante;
10. il risulta CP_1
proprietario, per la quota di 1/4, di due immobili categoria catastale A7, di un immobile categoria catastale A6 e di un immobile categoria catastale A4, oltre che di un immobile C6, mentre risulta detenere la quota di 2/8 di un immobile C2 e di un F1, tutti siti in Monastero Bormida.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate, considerato il tempo trascorso dalla precedente regolamentazione e l'incremento delle esigenze del minore accresciutesi con l'età, valutato, tuttavia, il progressivo aumento delle visite in favore del padre, il
Collegio ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più
recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Deve, infine, accogliersi la domanda avanzata dalla madre relativa alla percezione integrale, in suo favore, dell'assegno unico erogato dall' per il figlio minore. Come noto, secondo il più recente CP_3
orientamento giurisprudenziale in parola, a cui questo Tribunale ritiene di conformarsi: “In tema di
provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso,
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del genitore presso cui è CP_3 collocato il figlio minore” (Cass. Civ., n. 4672/2025). Più in particolare, la decisione appena citata ha affermato che: “Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa
essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione,
nell' interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede
ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in
questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo
anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al
potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche
CP_ dalle informative rese in proposito dall Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è
esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la
precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di
un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse
della prole”. Ebbene, tale principio giurisprudenziale deve essere applicato anche nel caso di affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali – peraltro, nel caso specifico, con mandato limitato alle sole scelte sanitarie e scolastiche – con collocazione prevalente degli stessi presso un genitore,
essendo comunque sussistenti le medesime esigenze di semplificazione sopra citate. Nel caso specifico, pertanto, tenuto conto del prevalente collocamento del figlio presso la madre, sia attualmente che in previsione, deve disporsi che la ricorrente percepisca integralmente l'importo erogato dall' a titolo di assegno unico. CP_3
Atteso l'esito del presente giudizio e considerato che lo stesso si è reso necessario a causa del rifiuto opposto dal padre ad effettuare una valutazione neuropsichiatrica in favore del figlio, valutazione poi rivelatasi necessaria e già disposta in via provvisoria, le spese di lite – liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia – devono essere poste a carico del resistente, ivi incluse le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento. Parimenti, il deve CP_1
essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dal Curatore Speciale, dichiaratosi antistatario: a tal proposito, infatti, si osserva che nel caso specifico la nomina di un soggetto terzo che rappresentasse l'interesse del minore si è resa necessaria principalmente a causa delle lacune genitoriali manifestate dal padre, che, dunque, con il suo comportamento, ha dato causa alla nomina del Curatore, le cui spese devono, pertanto, sullo stesso gravare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
* dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento del figlio minore delle parti i Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con CP_1
collocazione prevalente presso la madre;
* conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle sole scelte scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori;
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità
genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
* incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione dei
Servizi Sanitari:
- di predisporre, in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesto, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità;
- di proseguire la valutazione neuropsichiatrica del minore;
- di avviare e/o proseguire, in favore del minore, idoneo percorso di sostegno psicologico;
- di redigere, previa valutazione della stabilità del trasferimento effettuato dal padre e delle condizioni dell'abitazione dallo stesso reperita, un calendario di incontri padre-figlio da svolgersi in forma libera che sia il più possibile rispondente al principio di bigenitorialità e che comporti,
sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore, un graduale e progressivo aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre fino ad arrivare ad un collocamento tendenzialmente paritetico del minore presso ciascun genitore, che comprenda, ad esempio, presso il padre fine settimana alternati dal venerdì alla domenica ed un pomeriggio infrasettimanale con pernotto nelle settimane durante le quali il minore trascorrerà il week-end con il padre e due pomeriggi con pernotto nelle settimane durante le quali il minore trascorrerà il fine settimana con la madre;
* dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato;
qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala
al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
* dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi
Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
* dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.; * pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio minore, la somma mensile di euro 200,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione, con decorrenza dalla presente decisione;
* condanna al pagamento delle spese sostenute dalla Controparte_1
ricorrente, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
* pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate Controparte_1
come da separato provvedimento;
* condanna al pagamento delle spese di lite necessarie per la Controparte_1
costituzione in giudizio del Curatore Speciale, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore.
Savona, camera di consiglio del 24.07.2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
dott. Alberto Princiotta