Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27148
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Ordinanza 21 ottobre 2024

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In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, l'obbligo stabilito dall'art. 2, comma 1, n. 3, della l. n. 441 del 1982, richiamato dall'art. 7, comma 6, della l. n. 515 del 1993, di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale, di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito, mirando ad assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento e gli eventuali controlli, grava su tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, i quali devono rendere la dichiarazione autocertificativa, pur in forma negativa, anche nei casi limite, in cui, oltre a non aver sostenuto personalmente oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal partito, onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di garanzia elettorale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27148
    Data del deposito : 21 ottobre 2024

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