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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1786/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1786/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
7.10.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Marsciano, Vocabolo Fossatone 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Santantoni ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Marsciano, Via XX Settembre n. 13, presso il Difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Marsciano (PG) Via del Mattatoio 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Missiaggia ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Roma, Via Veneto n. 169, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.02.2001 in Marsciano (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2001) con il figlio: nato in data [...], maggiorenne ma economicamente non Parte_3
autosufficiente
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza e domicilio, dandosene, comunque, tempestiva comunicazione in caso di variazione.
2) La casa già destinata ad abitazione coniugale sita in Marsciano – Vocabolo Fossatone 25 – di proprietà del IG. viene lasciata in godimento esclusivo allo stesso. Parte_1
3) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo allo stato entrambi titolari di propri redditi, dandosi atto gli stessi reciprocamente: a) di essersi assegnati in proprietà esclusiva, ciascuno per quanto di ragione, i beni mobili, arredi, corredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale;
b) che la IG.ra ha già prelevato ed asportato i Parte_2 beni di sua proprietà essendosi trasferita presso l'immobile di cui la stessa è proprietaria esclusiva sito in Marsciano Via del Mattatoio 3 ove continuerà a vivere unitamente al figlio il quale, Pt_3
seppure maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente perché studente universitario.
4) Il IG. si obbliga a versare al figlio sul conto corrente dello stesso a titolo di Parte_1 Pt_3
contributo per il suo mantenimento la somma mensile di € 800,00; detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato allo stesso entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza 1^ ottobre 2024 e sarà aggiornata annualmente in misura pari alla variazione dell'indice
ISTAT verificatasi nell'anno precedente rispetto alla data dell'udienza presidenziale.
5) Tutte le spese di natura straordinaria occorrenti per il figlio, relative: a) all'istruzione (acquisto libri universitari, spese per iscrizione a corsi educativi e formativi, per vacanze studio ecc.); b) alle attività sportive;
c) alla salute (visite di natura specialistica, visite e/o cure e/o interventi dentistici ed ortodontici non rimborsabili dal SSN), e comunque tutte le spese ritenute straordinarie sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Perugia che i coniugi dichiarano di conoscere, faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Con l'adempimento delle obbligazioni sopra descritte e qui assunte dalle parti, le stesse dichiarano di aver così definito ogni loro pregressa questione di ordine economico-patrimoniale e pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo connesso e conseguente al pregresso rapporto matrimoniale.
I coniugi convengono altresì che tutte le statuizioni contenute nel presente atto sono immediatamente vincolanti per i medesimi e che quindi regoleranno i loro rapporti in attesa che l'intestato Tribunale, pronunciandosi sulla domanda congiunta, omologhi la separazione consensuale degli stessi.
pagina 2 di 4 7) Tutte le spese di assistenza legale del presente procedimento sono a carico di ciascuna delle parti, senza vincolo di solidarietà”.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
18.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole maggiorenne, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.02.2001 in Marsciano (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2001);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello pagina 3 di 4 scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1786/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
7.10.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Marsciano, Vocabolo Fossatone 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Santantoni ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Marsciano, Via XX Settembre n. 13, presso il Difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Marsciano (PG) Via del Mattatoio 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Missiaggia ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Roma, Via Veneto n. 169, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.02.2001 in Marsciano (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2001) con il figlio: nato in data [...], maggiorenne ma economicamente non Parte_3
autosufficiente
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza e domicilio, dandosene, comunque, tempestiva comunicazione in caso di variazione.
2) La casa già destinata ad abitazione coniugale sita in Marsciano – Vocabolo Fossatone 25 – di proprietà del IG. viene lasciata in godimento esclusivo allo stesso. Parte_1
3) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo allo stato entrambi titolari di propri redditi, dandosi atto gli stessi reciprocamente: a) di essersi assegnati in proprietà esclusiva, ciascuno per quanto di ragione, i beni mobili, arredi, corredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale;
b) che la IG.ra ha già prelevato ed asportato i Parte_2 beni di sua proprietà essendosi trasferita presso l'immobile di cui la stessa è proprietaria esclusiva sito in Marsciano Via del Mattatoio 3 ove continuerà a vivere unitamente al figlio il quale, Pt_3
seppure maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente perché studente universitario.
4) Il IG. si obbliga a versare al figlio sul conto corrente dello stesso a titolo di Parte_1 Pt_3
contributo per il suo mantenimento la somma mensile di € 800,00; detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato allo stesso entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza 1^ ottobre 2024 e sarà aggiornata annualmente in misura pari alla variazione dell'indice
ISTAT verificatasi nell'anno precedente rispetto alla data dell'udienza presidenziale.
5) Tutte le spese di natura straordinaria occorrenti per il figlio, relative: a) all'istruzione (acquisto libri universitari, spese per iscrizione a corsi educativi e formativi, per vacanze studio ecc.); b) alle attività sportive;
c) alla salute (visite di natura specialistica, visite e/o cure e/o interventi dentistici ed ortodontici non rimborsabili dal SSN), e comunque tutte le spese ritenute straordinarie sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Perugia che i coniugi dichiarano di conoscere, faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Con l'adempimento delle obbligazioni sopra descritte e qui assunte dalle parti, le stesse dichiarano di aver così definito ogni loro pregressa questione di ordine economico-patrimoniale e pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo connesso e conseguente al pregresso rapporto matrimoniale.
I coniugi convengono altresì che tutte le statuizioni contenute nel presente atto sono immediatamente vincolanti per i medesimi e che quindi regoleranno i loro rapporti in attesa che l'intestato Tribunale, pronunciandosi sulla domanda congiunta, omologhi la separazione consensuale degli stessi.
pagina 2 di 4 7) Tutte le spese di assistenza legale del presente procedimento sono a carico di ciascuna delle parti, senza vincolo di solidarietà”.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
18.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole maggiorenne, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.02.2001 in Marsciano (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2001);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello pagina 3 di 4 scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4