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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 591 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marina Magistrelli per Parte_1 procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mocchegiani e Controparte_1 dall'avv. Giulio Marcobelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
pagina 1 di 8 NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 911 pronunciata dal Tribunale di
Ancona all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 14.05.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito:
- riformare la sentenza impugnata n. 911/2025 RG Sent. Tribunale di Ancona del 15/02/2025, pubblicata il 19/05/2025 del Tribunale Civile di Ancona e notificata in data 23.5.2025, in punto di domanda di addebito, attribuendo al sig. CP_1
la responsabilità della separazione;
[...] in via istruttoria, anche disponendo, previamente e si opus, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la remissione in termini per la articolazione delle richieste probatorie concernenti il rappresentato profilo di violazione dei doveri di coniugio;
- riformare la sentenza impugnata n. 911/2025 RG Sent. Tribunale di Ancona del 15/02/2025, pubblicata il 19/05/2025 del Tribunale Civile di Ancona e notificata in data 23.5.2025, in punto di misura dell'assegno mensile in favore del coniuge, disponendo in accoglimento del presente gravame che il sig. sia Controparte_1 tenuto a versare alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della stessa la somma di € 2.500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, ovvero il diverso importo, comunque superiore a quanto statuito nella impugnata sentenza, per tutti i motivi di cui in narrativa e con ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. sempre nel merito e in via subordinata: nella inauspicata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di non accogliere l'appello per i motivi I e II sopra precisati, si chiede che, in accoglimento del motivo n. III, voglia disporre e statuire la compensazione delle spese processuali in virtù della parziale e reciproca soccombenza del resistente- odierno appellato;
il tutto per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. “
pagina 2 di 8 Per l'appellato:
“l'Eccellentissima Corte dell'Appello voglia: in via pregiudiziale = dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Sig.ra con ricorso depositato il 23/6/2025 avverso la statuizione Parte_1
14-19/5/2025 n. 911/2025 (n. 5601/2020 R.G.) del Tribunale di Ancona – Prima Sezione Civile in composizione collegiale, per difetto d'interesse ad appellare, di specificità e di pertinenza;
in linea gradata = respingere, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto, il suddetto gravame;
= in accoglimento dell'eccezione di compensazione che viene espressamente formulata in via di ulteriore subordine, dichiarare che ha Controparte_1 corrisposto alla Sig.ra a titolo di assegn la Parte_1 somma di € 79.500,00 e dichiarare la compensazione “pro concurrenti quantitate” della somma medesima con quella che in denegata ipotesi dovesse essere riconosciuta alla Sig.ra Pt_1
= in ogni caso, confermare integralmente la decisione impugnata e condannare l'appellante al pagamento delle spese e del compenso professionale di questo grado “
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta, alle condizioni economiche delle parti e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia, Chiede il rigetto dell'appello”
[...]
[...]
[...] si è rivolta al Tribunale di Ancona al fine di sentir dichiarare la Parte_2 separazione personale con addebito al marito chiedendo che le Controparte_1 venga riconosciuto un assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 2.500,00 mensili.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il resistente ha preliminarmente chiesto la riunione del procedimento a propria volta avviato al fine di ottenere la separazione dalla moglie;
ha in ogni caso contestato che la crisi coniugale possa pagina 3 di 8 essergli addebitata ed ha chiesto che l'eventuale assegno in favore della moglie venga determinato in un importo non superiore ad euro 400,00, sollecitando anche la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
All'esito della sentenza con cui in data 21.07.2021 è stata pronunciata la separazione personale, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruttoria, articolatasi nelle prove orali richieste dalle parti, nell'acquisizione dei documenti più opportuni a chiarirne le effettive condizioni economiche e negli accertamenti svolti dalla Compagnia di Jesi della Guardia di Finanza.
Con sentenza pronunciata in data 14.05.2025, infine, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di addebito proposta dalla riconoscendole un Pt_1 assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 750,00 mensili;
sono state altresì poste a carico della ricorrente tutte le spese successive alla proposta conciliativa dalla medesima parte rifiutata, con compensazione delle spese precedenti.
I primi giudici hanno ritenuto che dai comportamenti tenuti dal e CP_1 riferiti dai testi non sia emersa una “seria violazione dei doveri coniugali eziologicamente ricollegabile alla crisi coniugale”; hanno altresì evidenziato che la non versa in stato di bisogno, ma che sussistono comunque i presupposti Pt_1 per porre a carico del marito un assegno affinché la moglie possa continuare a fruire di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
tenuto conto delle risorse di cui dispone la ricorrente anche a seguito della successione materna, hanno determinato tale contributo in una somma inferiore rispetto a quella originariamente prevista nei provvedimenti provvisori, escludendo qualsiasi obbligo di restituzione delle maggiori somme sino ad allora percepite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la censurando il rigetto della Pt_1 domanda di addebito nonostante il marito abbia abbandonato l'abitazione familiare;
l'appellante ha altresì contestato la scelta del Tribunale di ridurre sensibilmente l'importo dell'assegno riconosciuto all'inizio del giudizio, censurando anche la regolazione delle spese di lite.
pagina 4 di 8 Costituendosi nella presente sede, il ha eccepito che dopo la sentenza CP_1 con cui in data 17.06.2025 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti sarebbe venuto meno qualsiasi concreto interesse in merito all'eventuale addebito della separazione o anche alla misura dell'assegno di mantenimento;
l'appellato ha comunque contestato nel merito la fondatezza del gravame.
La Procura Generale è intervenuta nel giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ritenendola adeguata alla situazione di fatto.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 17.09.2025 nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui i primi giudici hanno rigettato la domanda di addebito, ritenendo che dall'istruttoria complessivamente svolta non siano emersi comportamenti del marito tali da costituire una seria violazione dei doveri coniugali e da aver determinato la crisi coniugale;
l'appellante ribadisce invece che il avrebbe manifestato spesso il proprio disprezzo nei CP_1 confronti della moglie e che in ogni caso avrebbe abbandonato la casa coniugale;
l'appellato, da parte sua, eccepisce che sarebbe venuto meno qualsiasi interesse in merito a tale questione, essendo ormai intervenuta tra le parti la sentenza che ha risolto il vincolo coniugale.
Il motivo risulta ammissibile e nel merito fondato.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito costituisce una domanda autonoma, che amplia il tema d'indagine e determina una statuizione aggiuntiva dotata di propri effetti pagina 5 di 8 anche di natura patrimoniale”, anche qualora sia stato già avviato tra le parti autonomo giudizio volto a sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo
(leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n. 11794 del 05.05.2021).
Nel merito, poi, “l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa” o che l'allontanamento “sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 11792 del 05.05.2021).
In tale prospettiva, non rilevano eventuali “criticità e disaccordi (…) poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 11631 del 30.04.2024).
Nel caso di specie, risulta non contestato che ha lasciato Controparte_1
l'abitazione familiare nel marzo 2019, ben prima che venisse avviato tra le parti il giudizio di separazione personale;
risulta altresì arduo ritenere che tale allontanamento costituisse una giustificata reazione al comportamento della la quale, ad avviso del marito, non sarebbe stata abbastanza Pt_1
“ordinata e puntuale” nel curare le faccende domestiche.
Anche a prescindere dalle ulteriori contestazioni mosse dall'appellante, pertanto, sussistono i presupposti per riformare la sentenza di primo grado, addebitando al marito la responsabilità della crisi coniugale.
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui i primi giudici hanno determinato in euro 750,00 l'importo dell'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore, riducendo la somma pari ad euro 1.500,00 prevista nell'ambito dei provvedimenti provvisori e poi innalzata ad euro 1.750,00 con ordinanza del giudice istruttore in data 27.07.2023; l'appellante ribadisce le notevoli risorse di cui dispone l'appellato, a proprio avviso superiori rispetto a quanto emerso dagli accertamenti svolti dal Tribunale.
pagina 6 di 8 Anche tale motivo risulta ammissibile, in quanto volto a regolare le condizioni economiche della separazione sino al momento in cui saranno vigenti le condizioni di divorzio;
la censura sollevata dall'appellante dev'essere tuttavia disattesa nel merito.
L'istruttoria complessivamente svolta dinanzi ai primi giudici ha infatti chiarito le rilevanti risorse di cui dispone il (ampiamente CP_1 coerenti con la sua professionalità e con il tenore di vita familiare), ma anche il non modesto patrimonio immobiliare e mobiliare di cui dispone attualmente la Pt_1
Solo in considerazione del fatto che l'appellante ha dovuto lasciare l'abitazione familiare (essendo ormai autonoma la IG ) i primi CP_2 giudici hanno ravvisato i presupposti per riconoscerle un assegno di mantenimento d'importo comunque congruo;
né possono essere prese in considerazione nella presente sede le circostanze eventualmente valutabili ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile.
Stante la conferma della sentenza di primo grado sotto tale profilo, non sussistono ragioni per esaminare l'eccezione di compensazione sollevata solo in via subordinata dall'appellato.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi limitatamente alla metà.
In considerazione della prevalente soccombenza del (con CP_1 particolare riferimento all'addebito), dovrà invece essere posta a carico dell'odierno appellato la residua frazione delle spese, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta in entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 911 pronunciata dal Tribunale di Ancona all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 14.05.2025, cosí dispone:
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,
la separazione al marito. CP_3
CONFERMA nel resto la sentenza di primo grado.
COMPENSA tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese, liquidate Controparte_1 nell'intero in euro 7.600,00 per compenso professionale ed euro 98,00 per esborsi per quanto riguarda il primo grado ed in euro 6.000,00 per compenso professionale ed euro 147,00 per esborsi per quanto riguarda il secondo, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 591 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marina Magistrelli per Parte_1 procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mocchegiani e Controparte_1 dall'avv. Giulio Marcobelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
pagina 1 di 8 NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 911 pronunciata dal Tribunale di
Ancona all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 14.05.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito:
- riformare la sentenza impugnata n. 911/2025 RG Sent. Tribunale di Ancona del 15/02/2025, pubblicata il 19/05/2025 del Tribunale Civile di Ancona e notificata in data 23.5.2025, in punto di domanda di addebito, attribuendo al sig. CP_1
la responsabilità della separazione;
[...] in via istruttoria, anche disponendo, previamente e si opus, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la remissione in termini per la articolazione delle richieste probatorie concernenti il rappresentato profilo di violazione dei doveri di coniugio;
- riformare la sentenza impugnata n. 911/2025 RG Sent. Tribunale di Ancona del 15/02/2025, pubblicata il 19/05/2025 del Tribunale Civile di Ancona e notificata in data 23.5.2025, in punto di misura dell'assegno mensile in favore del coniuge, disponendo in accoglimento del presente gravame che il sig. sia Controparte_1 tenuto a versare alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della stessa la somma di € 2.500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, ovvero il diverso importo, comunque superiore a quanto statuito nella impugnata sentenza, per tutti i motivi di cui in narrativa e con ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. sempre nel merito e in via subordinata: nella inauspicata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di non accogliere l'appello per i motivi I e II sopra precisati, si chiede che, in accoglimento del motivo n. III, voglia disporre e statuire la compensazione delle spese processuali in virtù della parziale e reciproca soccombenza del resistente- odierno appellato;
il tutto per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. “
pagina 2 di 8 Per l'appellato:
“l'Eccellentissima Corte dell'Appello voglia: in via pregiudiziale = dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Sig.ra con ricorso depositato il 23/6/2025 avverso la statuizione Parte_1
14-19/5/2025 n. 911/2025 (n. 5601/2020 R.G.) del Tribunale di Ancona – Prima Sezione Civile in composizione collegiale, per difetto d'interesse ad appellare, di specificità e di pertinenza;
in linea gradata = respingere, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto, il suddetto gravame;
= in accoglimento dell'eccezione di compensazione che viene espressamente formulata in via di ulteriore subordine, dichiarare che ha Controparte_1 corrisposto alla Sig.ra a titolo di assegn la Parte_1 somma di € 79.500,00 e dichiarare la compensazione “pro concurrenti quantitate” della somma medesima con quella che in denegata ipotesi dovesse essere riconosciuta alla Sig.ra Pt_1
= in ogni caso, confermare integralmente la decisione impugnata e condannare l'appellante al pagamento delle spese e del compenso professionale di questo grado “
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta, alle condizioni economiche delle parti e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia, Chiede il rigetto dell'appello”
[...]
[...]
[...] si è rivolta al Tribunale di Ancona al fine di sentir dichiarare la Parte_2 separazione personale con addebito al marito chiedendo che le Controparte_1 venga riconosciuto un assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 2.500,00 mensili.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il resistente ha preliminarmente chiesto la riunione del procedimento a propria volta avviato al fine di ottenere la separazione dalla moglie;
ha in ogni caso contestato che la crisi coniugale possa pagina 3 di 8 essergli addebitata ed ha chiesto che l'eventuale assegno in favore della moglie venga determinato in un importo non superiore ad euro 400,00, sollecitando anche la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
All'esito della sentenza con cui in data 21.07.2021 è stata pronunciata la separazione personale, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruttoria, articolatasi nelle prove orali richieste dalle parti, nell'acquisizione dei documenti più opportuni a chiarirne le effettive condizioni economiche e negli accertamenti svolti dalla Compagnia di Jesi della Guardia di Finanza.
Con sentenza pronunciata in data 14.05.2025, infine, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di addebito proposta dalla riconoscendole un Pt_1 assegno di mantenimento d'importo pari ad euro 750,00 mensili;
sono state altresì poste a carico della ricorrente tutte le spese successive alla proposta conciliativa dalla medesima parte rifiutata, con compensazione delle spese precedenti.
I primi giudici hanno ritenuto che dai comportamenti tenuti dal e CP_1 riferiti dai testi non sia emersa una “seria violazione dei doveri coniugali eziologicamente ricollegabile alla crisi coniugale”; hanno altresì evidenziato che la non versa in stato di bisogno, ma che sussistono comunque i presupposti Pt_1 per porre a carico del marito un assegno affinché la moglie possa continuare a fruire di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
tenuto conto delle risorse di cui dispone la ricorrente anche a seguito della successione materna, hanno determinato tale contributo in una somma inferiore rispetto a quella originariamente prevista nei provvedimenti provvisori, escludendo qualsiasi obbligo di restituzione delle maggiori somme sino ad allora percepite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la censurando il rigetto della Pt_1 domanda di addebito nonostante il marito abbia abbandonato l'abitazione familiare;
l'appellante ha altresì contestato la scelta del Tribunale di ridurre sensibilmente l'importo dell'assegno riconosciuto all'inizio del giudizio, censurando anche la regolazione delle spese di lite.
pagina 4 di 8 Costituendosi nella presente sede, il ha eccepito che dopo la sentenza CP_1 con cui in data 17.06.2025 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti sarebbe venuto meno qualsiasi concreto interesse in merito all'eventuale addebito della separazione o anche alla misura dell'assegno di mantenimento;
l'appellato ha comunque contestato nel merito la fondatezza del gravame.
La Procura Generale è intervenuta nel giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ritenendola adeguata alla situazione di fatto.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 17.09.2025 nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui i primi giudici hanno rigettato la domanda di addebito, ritenendo che dall'istruttoria complessivamente svolta non siano emersi comportamenti del marito tali da costituire una seria violazione dei doveri coniugali e da aver determinato la crisi coniugale;
l'appellante ribadisce invece che il avrebbe manifestato spesso il proprio disprezzo nei CP_1 confronti della moglie e che in ogni caso avrebbe abbandonato la casa coniugale;
l'appellato, da parte sua, eccepisce che sarebbe venuto meno qualsiasi interesse in merito a tale questione, essendo ormai intervenuta tra le parti la sentenza che ha risolto il vincolo coniugale.
Il motivo risulta ammissibile e nel merito fondato.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito costituisce una domanda autonoma, che amplia il tema d'indagine e determina una statuizione aggiuntiva dotata di propri effetti pagina 5 di 8 anche di natura patrimoniale”, anche qualora sia stato già avviato tra le parti autonomo giudizio volto a sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo
(leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n. 11794 del 05.05.2021).
Nel merito, poi, “l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa” o che l'allontanamento “sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 11792 del 05.05.2021).
In tale prospettiva, non rilevano eventuali “criticità e disaccordi (…) poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 11631 del 30.04.2024).
Nel caso di specie, risulta non contestato che ha lasciato Controparte_1
l'abitazione familiare nel marzo 2019, ben prima che venisse avviato tra le parti il giudizio di separazione personale;
risulta altresì arduo ritenere che tale allontanamento costituisse una giustificata reazione al comportamento della la quale, ad avviso del marito, non sarebbe stata abbastanza Pt_1
“ordinata e puntuale” nel curare le faccende domestiche.
Anche a prescindere dalle ulteriori contestazioni mosse dall'appellante, pertanto, sussistono i presupposti per riformare la sentenza di primo grado, addebitando al marito la responsabilità della crisi coniugale.
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui i primi giudici hanno determinato in euro 750,00 l'importo dell'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore, riducendo la somma pari ad euro 1.500,00 prevista nell'ambito dei provvedimenti provvisori e poi innalzata ad euro 1.750,00 con ordinanza del giudice istruttore in data 27.07.2023; l'appellante ribadisce le notevoli risorse di cui dispone l'appellato, a proprio avviso superiori rispetto a quanto emerso dagli accertamenti svolti dal Tribunale.
pagina 6 di 8 Anche tale motivo risulta ammissibile, in quanto volto a regolare le condizioni economiche della separazione sino al momento in cui saranno vigenti le condizioni di divorzio;
la censura sollevata dall'appellante dev'essere tuttavia disattesa nel merito.
L'istruttoria complessivamente svolta dinanzi ai primi giudici ha infatti chiarito le rilevanti risorse di cui dispone il (ampiamente CP_1 coerenti con la sua professionalità e con il tenore di vita familiare), ma anche il non modesto patrimonio immobiliare e mobiliare di cui dispone attualmente la Pt_1
Solo in considerazione del fatto che l'appellante ha dovuto lasciare l'abitazione familiare (essendo ormai autonoma la IG ) i primi CP_2 giudici hanno ravvisato i presupposti per riconoscerle un assegno di mantenimento d'importo comunque congruo;
né possono essere prese in considerazione nella presente sede le circostanze eventualmente valutabili ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile.
Stante la conferma della sentenza di primo grado sotto tale profilo, non sussistono ragioni per esaminare l'eccezione di compensazione sollevata solo in via subordinata dall'appellato.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi limitatamente alla metà.
In considerazione della prevalente soccombenza del (con CP_1 particolare riferimento all'addebito), dovrà invece essere posta a carico dell'odierno appellato la residua frazione delle spese, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta in entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 911 pronunciata dal Tribunale di Ancona all'esito
[...] della camera di consiglio tenutasi in data 14.05.2025, cosí dispone:
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,
la separazione al marito. CP_3
CONFERMA nel resto la sentenza di primo grado.
COMPENSA tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese, liquidate Controparte_1 nell'intero in euro 7.600,00 per compenso professionale ed euro 98,00 per esborsi per quanto riguarda il primo grado ed in euro 6.000,00 per compenso professionale ed euro 147,00 per esborsi per quanto riguarda il secondo, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8