Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Ida Scotto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Parte_1
Salernitano, in forza di procura depositata in via telematica ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lilia Bonicioli,
Pietro Capurso, e , in forza di mandato generale alle liti CP_2 Controparte_3
del 22 marzo 2024, a rogito notaio di Fiumicino Persona_1
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1
Con ricorso depositato in data 12 luglio 2024, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6° c.p.c.,
il sig. ha convenuto in giudizio l' contestando gli esiti Parte_1 CP_1
dell'accertamento tecnico preventivo effettuato per l'accertamento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha contestato le valutazioni del CTU, affermando, con specifici rilievi,
che lo stesso avrebbe sottostimato il complesso patologico di cui lo stesso è affetto.
Il ricorrente ha pertanto convenuto in giudizio l' chiedendo “accertare le CP_1
condizioni sanitarie dell'istante e dichiarare sussistente il diritto del medesimo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 e L. 508/1988”.
L' si è costituito in giudizio eccependo in primo luogo l'inammissibilità della CP_1
domanda, in quanto avente ad oggetto anche la declaratoria del diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e non semplicemente la verifica del requisito sanitario, contestando comunque nel merito la fondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione.
Disposto il rinnovo della CTU, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Effettuata una nuova CTU, alla luce degli specifici rilievi mossi da parte ricorrente, il CTU ha così condivisibilmente ritenuto:
“… da una attenta analisi della documentazione sanitaria in atti, si evince come già in occasione della visita Pneumologica del 23/06/2022, il Sig. lamentasse un forte peggioramento della Pt_1
dispnea, riferendone l'insorgenza anche a seguito di sforzi lievi come lavarsi, e il verificarsi ogni notte di episodi di risvegli notturni per affanno;
inoltre, lo specialista segnalava che il paziente utilizzava ossigenoterapia al bisogno sotto sforzo a 2 L/min e talvolta la notte e che la marcia in piano non era conservata, come - peraltro - era confermato dal Test del effettuato circa un mese dopo, il Per_2
29/07/2022, durante il quale era stato necessario interrompere l'esecuzione dell'esame dopo appena 3
2 minuti e 14 secondi (“percorso 32% del teorico”) per intolleranza allo sforzo con importante desaturazione (SpO2 85%).
Tale quadro clinico, già fortemente compromesso ed invalidante, si è ulteriormente aggravato nel corso dei primi mesi del 2023, quando si verificavano numerose riacutizzazioni della nota BPCO,
trattate con antibiotico terapia (Giasion, Rocefin) e terapia aerosolica (Aircort) e Deltacortene a più riprese, con un conseguente ulteriore peggioramento della dispnea, motivo per il quale lo specialista, alla visita Pneumologica del 29/05/2023, prescriveva di incrementare l'ossigenoterapia a 3 L/min.
Alle successive visite Pneumologiche di controllo, il Sig. riferiva stabilità clinica, con Pt_1
insorgenza di dispnea per sforzi anche minimi e frequenti risvegli notturni per affanno.
Nell'ottobre 2023, inoltre, al paziente era diagnosticato il diabete mellito di tipo 2, per cui era avviata terapia con ipoglicemizzanti orali e follow up con periodici controlli laboratoristici e clinici ambulatoriali.
Alla visita medico legale del 12/11/2024, il Sig. riferiva di necessitare dell'aiuto della Pt_1
moglie per lo svolgimento di molte attività del quotidiano, quali la vestizione e la svestizione,
l'asciugatura dopo l'igiene personale, il fare la spesa, la preparazione dei pasti e la cura della casa, pur mantenendo un minimo grado di autonomia che - comunque - risulta insufficiente a garantirgli una dignitosa vita indipendente senza l'aiuto permanente e costante di terzi (nel caso specifico, senza il
CP_ costante aiuto della moglie ).
Attualmente il paziente vive con la moglie ed è aiutato da quest'ultima nello svolgimento delle attività quotidiane (di base e, soprattutto, strumentali), non guida e non esce di casa da solo da molti anni (circa 10), necessitando del permanente e costante aiuto di terzi anche per fare la spesa e l'acquisto dei farmaci.
All'esame obiettivo del 12/11/2024, la deambulazione in piano (possibile solo con aiuto di un bastone) non era conservata, con insorgenza di forte dispnea dopo pochi metri, i passaggi posturali erano possibili con doppio appoggio, con bastone o con aiuto di terzi.
Il Sig. , in occasione della visita medico legale, lamentava facile affaticabilità, con Pt_1
intolleranza allo sforzo fisico anche lievissimo, motivo per cui non è in grado di svolgere in completa autonomia gran parte delle attività del quotidiano (di base e strumentali).
3 Lamentava, inoltre, che, pur riuscendo a percorrere pochi passi, il peso e l'ingombro del concentratore di ossigeno inficia negativamente sulla sua autonomia personale.
Sulla scorta di quanto emerso dall'analisi documentale e di quanto obiettivato in sede di visita medico legale del 12/11/2024, appare ragionevole ritenere che il complesso pluripatologico da cui è affetto il
Sig. determini in capo a quest'ultimo una compromissione dell'autonomia personale tale da Pt_1
rendere necessaria una permanente e costante supervisione da parte di terzi nello svolgimento della gran parte delle attività tipiche del quotidiano.
Le difficoltà nella mobilizzazione autonoma, inoltre, incidono negativamente sulla già compromessa autonomia personale del paziente.
Complica ulteriormente il quadro clinico la recente diagnosi di diabete mellito di tipo 2, patologia che necessiterà di periodici controlli laboratoristici e clinico-ambulatoriali oltre che di futuri aggiustamenti terapeutici.
In conclusione - alla luce di quanto emerso dalla documentazione medica in atti ed acquisita nel corso delle operazioni peritali e di quanto obiettivato in sede di visita medico legale - risulta adeguato il riconoscimento in capo al Sig. della condizione di “INVALIDO Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.124/98) grave 100%”, con decorrenza dall'11/10/2022, data della presentazione della domanda amministrativa.
A fronte di quanto sopra esposto, si ritiene, altresì, che sussistano in capo allo stesso i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, a far data dall'11/10/2022”.
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Deve dunque essere dichiarato che il ricorrente presenta il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda
(11 ottobre 2022).
4 Quanto alla richiesta di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento deve, invece, rilevarsi che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, “la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è
per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cass. 5
febbraio 2020 n. 2587; Cass. 26 novembre 2019 n. 30857 e 30858; Cass. 5 novembre 2019,
n. 28450; Cass., 24 ottobre 2018 n. 27010).
Alla luce di tali principi la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate per 1/4 in considerazione dell'inammissibilità della domanda di riconoscimento della prestazione;
per la frazione residua seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'11 ottobre 2022;
- dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dell'indennità di
5 accompagnamento;
- compensa per 1/4 tra le parti le spese di lite;
- condanna l' a rifondere al ricorrente la frazione residua delle spese, frazione che CP_1
liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Salernitano;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Genova, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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