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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5201/24, est. Dott.ssa Francesca Capelli, posta in decisione all'udienza collegiale dell'8/5/25 e promossa
DA
(c.f. , in persona del Ministro pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, in Via Freguglia n. 1, si domicilia
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
22.02.1976, residente a [...] c, rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. Andrea Bava e dall'Avv. Leonardo Bava, entrambi del Foro di Genova, con elezione di domicilio nello studio del primo in Genova, Via XX Settembre 14/12 a
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Voglia codesta Corte di Appello adita:
-Nel Merito
In via principale -Accogliere l'appello e per l'effetto riformare le impugnate statuizione di diritto e di fatto contenute nella sentenza di primo grado e rigettare interamente le domande formulate dal Sig. CP_1 e confermare la legittimità dei provvedimenti resi dal ed impugnati
[...] Parte_1 da controparte;
-Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese ed onorari di lite del presente giudizio.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa richiesta o istanza, respingere l'appello del avverso la sentenza Tribunale Milano, Sez. lav., Parte_1 5201/24.
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da , figlio di Controparte_1 Parte_2 deceduta nell'attentato terroristico verificatosi a IZ (Francia) il 14/7/16 - che con decreto n. 54/2018 aveva percepito dal l'importo di € Parte_1
146.715,85 quale provvisionale del 90% della speciale elargizione ex art. 7 dalla legge n. 302/90, oltre a € 2.200,73 a titolo di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al mese di febbraio 2018 in base all'ultimo indice ISTAT disponibile (1,015) per un totale di € 148.916,58 e con decreto n. 55/2018 aveva ottenuto l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 407/98 con decorrenza dalla data dell'evento – con la sentenza n. 5201/24,
1) dichiarava il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione ex art. 7 dalla legge n. 302/90 e condannava il resistente quanto al 90% della prestazione, al pagamento della somma di euro 45.752,52, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. da febbraio 2018 fino al saldo effettivo;
quanto al residuo 10%, al pagamento in favore del ricorrente di ulteriori 10.656,4 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal novembre 2023 fino al saldo;
2) dichiarava il diritto del ricorrente alla retrodatazione dell'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/98 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, 3^ comma della legge n. 206/04 dalla data del 18/8/16, con aggravio della maggior somma tra interessi e rivalutazione su ogni singolo rateo fino al saldo;
3) poneva a carico del soccombente le spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario spese.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto la riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 7 della legge n. 302/90 (sia del 90% dell'importo totale corrisposto a titolo di acconto e sia dell'ulteriore 10% corrisposto in seguito a conclusione delle indagini), il giudice a quo affermava che era pacifico l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la rivalutazione si applicasse dalla data di elevazione della speciale elargizione in € Parte_3
200.000, ossia dall'1/1/23, ex art. 2 del d.l. del 28/11/03 e non dalla data dell'evento o della domanda amministrativa, come sostenuto dal
[...]
, richiamando al riguardo CA MI n. 904/21. Parte_1
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto la retrodatazione degli assegni vitalizi, il giudice a quo ricordava che anche sul punto la giurisprudenza era ormai consolidata nell'affermare che detti assegni vitalizi andassero corrisposti dalla data dell'evento e non dalla decorrenza della domanda amministrativa come erroneamente affermato da parte resistente. In particolare richiamava la pronuncia n. 6214/22 delle Sezioni Unite della Cassazione, che, pur occupandosi di altra fattispecie, aveva statuito la retroattività degli assegni vitalizi in questione dal momento in cui sorge lo status di vittima del terrorismo:
”si deve concludere che il momento rilevante è costituito dal sorgere del diritto, ovvero dal momento in cui sussistendo i presupposti di legge (evento lesivo e status di vittima) si è costituito il diritto e non quello di presentazione della domanda amministrativa”.
Il ha proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - “Error in iudicando – erronea equiparazione del concetto genericamente inteso di vittime del dovere rispetto alle vittime del terrorismo” (pag. 5) - sostiene che la retroattività degli assegni vitalizi riconosciuta dalla Cassazione nelle pronunce n. 17440/22 e n. 33105/22 non è estendibile ai “civili” vittime del terrorismo, in quanto è correlata esclusivamente a situazioni in cui il sacrificio nasce da un dovere professionale, avendo invece la condizione del soggetto che subisce un attentato una rilevanza sociale e assistenziale diversa, che fa decorrere per quest'ultimo la tutela solo dalla domanda amministrativa:
“Manca, infatti, la “eadem ratio” data dall'aggancio all'art. 38 della Costituzione delle disposizioni di cui alla legge n. 266/2005 che consentono di identificare uno “status” per le vittime del dovere, ovvero una condizione unificante dei beneficiari di prestazioni assistenziali per aver subito danni fisici o perso la vita dedicando la propria attività lavorativa a superiori interessi pubblici a vantaggio della collettività e a tutela di beni interessi primari di legalità, difesa, sicurezza”.
Con il secondo motivo - “Error in iudicando – violazione o erronea applicazione dell'art.6 legge 302/89 ed art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 510/1990” (pag. 8) - denuncia la erroneità della sentenza di primo grado là dove ha considerato la speciale elargizione da calcolarsi con rivalutazione dall'1/1/03, dovendo, al contrario, essere rivalutata dalla data dell'evento. Cita al riguardo la sentenza n. 572/24 della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha affermato che gli interessi non possano che decorrere dalla data del credito.
Sostiene, inoltre, che con il sistema di rivalutazione della speciale elargizione che ne preveda dapprima il calcolo e poi la detrazione degli importi da detrarre come risarcimento del danno si “rivaluterebbero” anche le poste detraibili.
Con il terzo motivo - “Erronea o non corretta applicazione degli art. 2 legge 407/98 ed art. 5 comma 3 legge 206/2004 - manifesta erroneità applicativa dei criteri determinativi della decorrenza degli assegni periodici” (pag. 12) - censura la decisione di primo grado in punto retroattività degli assegni vitalizi ex artt. 2 della legge n. 407/98 e 5, 3^ comma, della legge n. 206/04.
Sostiene che il Tribunale di Milano ha ignorato l'art. 15, 2^ comma del D.P.R. 510/99, in forza del quale “L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” e che “non è consentito far retroagire i benefici spettanti a data antecedente alla presentazione della domanda, poiché prima di tale momento non si può ritenere né sorto né attuale il relativo diritto”.
resiste in giudizio, difendendo la sentenza gravata. Controparte_1
Replica puntualmente alle doglianze avversarie, insistendo per il rigetto del gravame. All'udienza dell'8/5/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Sulla domanda di riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 7 della legge n. 302/90 (II motivo)
Si discute della rivalutazione ex art. 8, 2^ comma della legge n. 302/90 della speciale elargizione prevista dall'art. 7 della citata legge. L'attuale appellato ha invero contestato le modalità di calcolo effettuate dal sia in Parte_1 ordine alla data di decorrenza della rivalutazione, sia in ordine alla detrazione della somma di € 3.313,25, che era stata erogata dalla Francia a titolo di rimborso spese (soggiorno, viaggio).
Il motivo è infondato.
Il beneficio della speciale elargizione - introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 302/90 recante “ Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” - spettava ai soggetti e nei casi specificati dalla legge nell'importo nominale previsto di lire 150 milioni.
L'art. 8 della legge n. 302/90 dispone che “Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente , sulla base dei dati ufficiali ISTAT , e sono esenti dall'IRPEF.
Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF .”
L'art. 2, comma 1 del d.l. n. 337/03, convertito con modificazioni nella legge 369/03, stabilisce che “Per gli eventi successivi alla data del 1 gennaio 2003 le speciali elargizioni di cui agli articoli 1,4,8 della legge 20 ottobre 1990 n. 302….sono elevate ad euro 200.000,00 “
Infine l'art. 5 della legge n. 206/04 (“ Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice “) prevede che “
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 , e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200,000,euro in proporzione alle percentuali di invalidità riportata , in ragione di euro 2000,00 per ogni punto percentuale 2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge ….”.
Come sottolineato da questa Corte in analoga fattispecie - riferita alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, cui sono stati estesi ex art. 34 del d.l. n. 159/07 i benefici esistenti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206/04 - la rivalutazione dell'elargizione prevista dall'art. 8, 2^ comma della legge 302/90, essendo espressamente ancorata "alla data della corresponsione", prescinde da eventuali ritardi nell'erogazione del beneficio, essendo piuttosto diretta a garantire, nel tempo, l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione.
Ritiene, pertanto, il Collegio, dando continuità al proprio orientamento interpretativo (cfr. CA MI n. 903/23, n. 388/23, n. 9/23), di riconoscere la decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione dall'1/1/03.
Pure la doglianza sul fatto che non possono essere oggetto della prestazione e della connessa rivalutazione monetaria somme erogate da altra autorità (nel caso concreto l'importo di € 3.313,25 versato dalla Francia quale rimborso spese) non coglie nel segno, poiché l'art. 10 (“Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno”) stabilisce espressamente al 2^ comma che “se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione….”, limitando pertanto la incompatibilità ai soli importi percepiti a titolo risarcitorio.
Infine, condivisibile è la replica dell'attuale appellato alla critica di controparte sul metodo di calcolo della rivalutazione, là dove osserva che ”posto che la speciale elargizione era 200.000 euro il 01.01.2003, e posto che il suo importo, in forza del sistema di rivalutazione ex art. 8 comma 2 l. 302/9012 varia di giorno in giorno, adeguandosi all'Istat, è ovvio che le detrazioni delle poste risarcitorie vadano effettuate sulla prestazione al momento della sua quantificazione, che a sua volta correttamente la sentenza ha ricalcolato dapprima sul 90% appunto rivalutato alla data di pagamento di tale quota, e poi sul 10% residuo”.
*Sulla domanda di retrodatazione degli assegni vitalizi ex art. 2 della legge n. 407/98 ed ex art, 5, 3^ comma, della legge n. 206/04 (I e III motivo)
Anche sulla questione della decorrenza degli assegni vitalizi dalla data dell'evento (nella fattispecie concreta il 14/7/16, data del decesso di ) - Parte_2
e non dalla data della domanda amministrativa come ritenuto invece dal appellante - la sentenza n. 5201/24 del Tribunale di Milano va Parte_1 confermata.
In primo luogo non si ravvisa una valida ragione – che infatti normativamente non è ricavabile - per differenziare la posizione dei soggetti “passivi” di attentato rispetto ai soggetti “attivi” (ovvero colpiti mentre stavano adempiendo ad un dovere): gli assegni sono gli stessi, hanno la medesima finalità e sono egualmente destinati a chi possiede lo status di vittima del terrorismo, del dovere e/o della criminalità organizzata.
Né appare convincente l'assunto dell'attuale appellante secondo cui in tal modo si farebbero retroagire i benefici ad una data antecedente a quella della presentazione della domanda, poiché prima di tale momento non si può ritenere né sorto, né attuale il relativo diritto.
Il Collegio richiama sul punto un precedente della Corte territoriale che ha accolto la tesi della decorrenza dalla data della situazione indennizzabile - e non da quella della domanda - in considerazione, tra l'altro, “- del dato testuale dell'art. 5, comma 3 bis, legge n. 206/2004 sopra richiamato, secondo cui i benefici competono a decorrere dall'1.1.2014;….
-“dell'interpretazione della norma di legge data dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11180/2022, pronuncia ove si legge: 'in linea con la tecnica legislativa utilizzata nell'apprestare strumenti di solidarietà e sostegno alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, oltre che dei loro familiari, anche il legislatore del 2013 ha provveduto a regolare in modo nuovo fatti del passato e ciò non comporta alcuna deroga al principio di irretroattività della legge. La dottrina, sul presupposto che il meccanismo giuridico in cui si risolve la retroattività intesa in senso proprio non agisce nel passato ma sul passato, ha precisato che la legge può ritenersi effettivamente retroattiva se il suo contenuto risulta più ampio rispetto all'ordinario e cioè se la stessa non intende limitarsi a prevedere un fatto per poi qualificarlo e regolarlo in maniera eventualmente diversa dalla precedente disciplina, ma intende anche considerare gli effetti quali - derivanti dal fatto nella sua originaria qualificazione, per poi dar vita ad ulteriori effetti conformi al nuovo regime ed ulteriormente volti a modificare o neutralizzare le conseguenze di quanto prodottosi in virtù della disciplina relativa al passato. In questo caso, non viene meno il principio logico e giuridico, che vuole che la norma produca effetti solo dal momento in cui essa è tale, quindi solo dal momento della sua entrata in vigore, ma se ne dilata il contenuto precettivo al fine di ricomprendervi sia i fatti ad essa successivi, cui vengono a riferirsi effetti diversi da quelli che si sarebbero prodotti nel passato, sia gli effetti già prodottisi di fatti passati cui si ricollegano, solo a far data dalla nuova norma, effetti idonei rivedere gli effetti dagli stessi derivatene.
Questa Corte di cassazione, in tempi non recenti, ha avuto modo di far propria questa chiave di lettura della questione, e ciò chiarendo che "la retroattività normativa sussiste quando una disposizione di legge introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina dagli effetti già esauriti sotto una legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione, pur essendo possibile separare ontologicamente gli uni dagli altri e non sussistendo tra i medesimi un rapporto di inerenza o dipendenza" (Cass. n. 2743 del 1975; Cass. n. 2705 del 1982). Diversamente, nell'ipotesi in cui la nuova legge intenda disciplinare ex novo una materia non escludendo dalla nuova disciplina fatti generatori già venuti in essere, si è pure affermato che lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge sia applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore: il che si verifica mediante la sopravvenuta introduzione di nuovi presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento di diritti od obblighi inerenti al fatto generatore ovvero mediante la sopravvenuta soppressione o limitazione di presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento suddetto, se ancora non espresso definitivamente”;
- delle indicazioni rinvenibili anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. CDS n. 3926/2012) in ordine alla decorrenza di altri benefici pure previsti in materia di vittime del terrorismo, indicazioni che possono utilmente essere impiegate per ricostruire la volontà del legislatore del 2013” (così CA MI n. 672/23 Pres. Picciau, est. . Per_1
Ciò posto, l'art. 14 dl D.P.R. n. 510/99 (“Pagamento degli assegni vitalizi”) così recita:
“1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge”.
Come giustamente messo in luce dalla difesa dell'attuale appellato, la norma che il invoca per legittimare il proprio operato (art. 14, 2^ Parte_1 comma, del citato D.P.R.) non attiene agli assegni vitalizi di cui è causa, bensì ad una ulteriore tipologia di assegno, quella disciplinata degli articoli 3 e 5 della legge n. 302/90, che facoltativamente possono essere ottenuti al posto della speciale elargizione.
Trattasi quindi di assegni sostitutivi della speciale elargizione conseguenti all'esercizio di una opzione, per i quali è stata stabilita una specifica decorrenza, perché vengono riconosciuti dal momento della scelta effettuata dal soggetto legittimato. Non è perciò persuasiva la tesi del sulla applicazione Parte_1 analogica del 2^ comma dell'art. 14 citato, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che per l'assegno previsto dall'art. 2 della legge n. 407/98 vige il 3^ comma del medesimo articolo, in forza del quale la decorrenza è quella della data di entrata in vigore della legge.
L'appello va dunque rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del D.M. 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia ed all'assenza di istruttoria - seguono la soccombenza.
Dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 (cfr. Cass. n. 1778/16).
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5201/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500, oltre a spese generali, Iva e Cpa, da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 8/5/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5201/24, est. Dott.ssa Francesca Capelli, posta in decisione all'udienza collegiale dell'8/5/25 e promossa
DA
(c.f. , in persona del Ministro pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, in Via Freguglia n. 1, si domicilia
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
22.02.1976, residente a [...] c, rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. Andrea Bava e dall'Avv. Leonardo Bava, entrambi del Foro di Genova, con elezione di domicilio nello studio del primo in Genova, Via XX Settembre 14/12 a
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Voglia codesta Corte di Appello adita:
-Nel Merito
In via principale -Accogliere l'appello e per l'effetto riformare le impugnate statuizione di diritto e di fatto contenute nella sentenza di primo grado e rigettare interamente le domande formulate dal Sig. CP_1 e confermare la legittimità dei provvedimenti resi dal ed impugnati
[...] Parte_1 da controparte;
-Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese ed onorari di lite del presente giudizio.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa richiesta o istanza, respingere l'appello del avverso la sentenza Tribunale Milano, Sez. lav., Parte_1 5201/24.
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da , figlio di Controparte_1 Parte_2 deceduta nell'attentato terroristico verificatosi a IZ (Francia) il 14/7/16 - che con decreto n. 54/2018 aveva percepito dal l'importo di € Parte_1
146.715,85 quale provvisionale del 90% della speciale elargizione ex art. 7 dalla legge n. 302/90, oltre a € 2.200,73 a titolo di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al mese di febbraio 2018 in base all'ultimo indice ISTAT disponibile (1,015) per un totale di € 148.916,58 e con decreto n. 55/2018 aveva ottenuto l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 407/98 con decorrenza dalla data dell'evento – con la sentenza n. 5201/24,
1) dichiarava il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione ex art. 7 dalla legge n. 302/90 e condannava il resistente quanto al 90% della prestazione, al pagamento della somma di euro 45.752,52, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. da febbraio 2018 fino al saldo effettivo;
quanto al residuo 10%, al pagamento in favore del ricorrente di ulteriori 10.656,4 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal novembre 2023 fino al saldo;
2) dichiarava il diritto del ricorrente alla retrodatazione dell'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/98 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, 3^ comma della legge n. 206/04 dalla data del 18/8/16, con aggravio della maggior somma tra interessi e rivalutazione su ogni singolo rateo fino al saldo;
3) poneva a carico del soccombente le spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario spese.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto la riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 7 della legge n. 302/90 (sia del 90% dell'importo totale corrisposto a titolo di acconto e sia dell'ulteriore 10% corrisposto in seguito a conclusione delle indagini), il giudice a quo affermava che era pacifico l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la rivalutazione si applicasse dalla data di elevazione della speciale elargizione in € Parte_3
200.000, ossia dall'1/1/23, ex art. 2 del d.l. del 28/11/03 e non dalla data dell'evento o della domanda amministrativa, come sostenuto dal
[...]
, richiamando al riguardo CA MI n. 904/21. Parte_1
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto la retrodatazione degli assegni vitalizi, il giudice a quo ricordava che anche sul punto la giurisprudenza era ormai consolidata nell'affermare che detti assegni vitalizi andassero corrisposti dalla data dell'evento e non dalla decorrenza della domanda amministrativa come erroneamente affermato da parte resistente. In particolare richiamava la pronuncia n. 6214/22 delle Sezioni Unite della Cassazione, che, pur occupandosi di altra fattispecie, aveva statuito la retroattività degli assegni vitalizi in questione dal momento in cui sorge lo status di vittima del terrorismo:
”si deve concludere che il momento rilevante è costituito dal sorgere del diritto, ovvero dal momento in cui sussistendo i presupposti di legge (evento lesivo e status di vittima) si è costituito il diritto e non quello di presentazione della domanda amministrativa”.
Il ha proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - “Error in iudicando – erronea equiparazione del concetto genericamente inteso di vittime del dovere rispetto alle vittime del terrorismo” (pag. 5) - sostiene che la retroattività degli assegni vitalizi riconosciuta dalla Cassazione nelle pronunce n. 17440/22 e n. 33105/22 non è estendibile ai “civili” vittime del terrorismo, in quanto è correlata esclusivamente a situazioni in cui il sacrificio nasce da un dovere professionale, avendo invece la condizione del soggetto che subisce un attentato una rilevanza sociale e assistenziale diversa, che fa decorrere per quest'ultimo la tutela solo dalla domanda amministrativa:
“Manca, infatti, la “eadem ratio” data dall'aggancio all'art. 38 della Costituzione delle disposizioni di cui alla legge n. 266/2005 che consentono di identificare uno “status” per le vittime del dovere, ovvero una condizione unificante dei beneficiari di prestazioni assistenziali per aver subito danni fisici o perso la vita dedicando la propria attività lavorativa a superiori interessi pubblici a vantaggio della collettività e a tutela di beni interessi primari di legalità, difesa, sicurezza”.
Con il secondo motivo - “Error in iudicando – violazione o erronea applicazione dell'art.6 legge 302/89 ed art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 510/1990” (pag. 8) - denuncia la erroneità della sentenza di primo grado là dove ha considerato la speciale elargizione da calcolarsi con rivalutazione dall'1/1/03, dovendo, al contrario, essere rivalutata dalla data dell'evento. Cita al riguardo la sentenza n. 572/24 della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha affermato che gli interessi non possano che decorrere dalla data del credito.
Sostiene, inoltre, che con il sistema di rivalutazione della speciale elargizione che ne preveda dapprima il calcolo e poi la detrazione degli importi da detrarre come risarcimento del danno si “rivaluterebbero” anche le poste detraibili.
Con il terzo motivo - “Erronea o non corretta applicazione degli art. 2 legge 407/98 ed art. 5 comma 3 legge 206/2004 - manifesta erroneità applicativa dei criteri determinativi della decorrenza degli assegni periodici” (pag. 12) - censura la decisione di primo grado in punto retroattività degli assegni vitalizi ex artt. 2 della legge n. 407/98 e 5, 3^ comma, della legge n. 206/04.
Sostiene che il Tribunale di Milano ha ignorato l'art. 15, 2^ comma del D.P.R. 510/99, in forza del quale “L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” e che “non è consentito far retroagire i benefici spettanti a data antecedente alla presentazione della domanda, poiché prima di tale momento non si può ritenere né sorto né attuale il relativo diritto”.
resiste in giudizio, difendendo la sentenza gravata. Controparte_1
Replica puntualmente alle doglianze avversarie, insistendo per il rigetto del gravame. All'udienza dell'8/5/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Sulla domanda di riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 7 della legge n. 302/90 (II motivo)
Si discute della rivalutazione ex art. 8, 2^ comma della legge n. 302/90 della speciale elargizione prevista dall'art. 7 della citata legge. L'attuale appellato ha invero contestato le modalità di calcolo effettuate dal sia in Parte_1 ordine alla data di decorrenza della rivalutazione, sia in ordine alla detrazione della somma di € 3.313,25, che era stata erogata dalla Francia a titolo di rimborso spese (soggiorno, viaggio).
Il motivo è infondato.
Il beneficio della speciale elargizione - introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 302/90 recante “ Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” - spettava ai soggetti e nei casi specificati dalla legge nell'importo nominale previsto di lire 150 milioni.
L'art. 8 della legge n. 302/90 dispone che “Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente , sulla base dei dati ufficiali ISTAT , e sono esenti dall'IRPEF.
Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF .”
L'art. 2, comma 1 del d.l. n. 337/03, convertito con modificazioni nella legge 369/03, stabilisce che “Per gli eventi successivi alla data del 1 gennaio 2003 le speciali elargizioni di cui agli articoli 1,4,8 della legge 20 ottobre 1990 n. 302….sono elevate ad euro 200.000,00 “
Infine l'art. 5 della legge n. 206/04 (“ Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice “) prevede che “
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 , e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200,000,euro in proporzione alle percentuali di invalidità riportata , in ragione di euro 2000,00 per ogni punto percentuale 2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge ….”.
Come sottolineato da questa Corte in analoga fattispecie - riferita alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, cui sono stati estesi ex art. 34 del d.l. n. 159/07 i benefici esistenti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206/04 - la rivalutazione dell'elargizione prevista dall'art. 8, 2^ comma della legge 302/90, essendo espressamente ancorata "alla data della corresponsione", prescinde da eventuali ritardi nell'erogazione del beneficio, essendo piuttosto diretta a garantire, nel tempo, l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione.
Ritiene, pertanto, il Collegio, dando continuità al proprio orientamento interpretativo (cfr. CA MI n. 903/23, n. 388/23, n. 9/23), di riconoscere la decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione dall'1/1/03.
Pure la doglianza sul fatto che non possono essere oggetto della prestazione e della connessa rivalutazione monetaria somme erogate da altra autorità (nel caso concreto l'importo di € 3.313,25 versato dalla Francia quale rimborso spese) non coglie nel segno, poiché l'art. 10 (“Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno”) stabilisce espressamente al 2^ comma che “se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione….”, limitando pertanto la incompatibilità ai soli importi percepiti a titolo risarcitorio.
Infine, condivisibile è la replica dell'attuale appellato alla critica di controparte sul metodo di calcolo della rivalutazione, là dove osserva che ”posto che la speciale elargizione era 200.000 euro il 01.01.2003, e posto che il suo importo, in forza del sistema di rivalutazione ex art. 8 comma 2 l. 302/9012 varia di giorno in giorno, adeguandosi all'Istat, è ovvio che le detrazioni delle poste risarcitorie vadano effettuate sulla prestazione al momento della sua quantificazione, che a sua volta correttamente la sentenza ha ricalcolato dapprima sul 90% appunto rivalutato alla data di pagamento di tale quota, e poi sul 10% residuo”.
*Sulla domanda di retrodatazione degli assegni vitalizi ex art. 2 della legge n. 407/98 ed ex art, 5, 3^ comma, della legge n. 206/04 (I e III motivo)
Anche sulla questione della decorrenza degli assegni vitalizi dalla data dell'evento (nella fattispecie concreta il 14/7/16, data del decesso di ) - Parte_2
e non dalla data della domanda amministrativa come ritenuto invece dal appellante - la sentenza n. 5201/24 del Tribunale di Milano va Parte_1 confermata.
In primo luogo non si ravvisa una valida ragione – che infatti normativamente non è ricavabile - per differenziare la posizione dei soggetti “passivi” di attentato rispetto ai soggetti “attivi” (ovvero colpiti mentre stavano adempiendo ad un dovere): gli assegni sono gli stessi, hanno la medesima finalità e sono egualmente destinati a chi possiede lo status di vittima del terrorismo, del dovere e/o della criminalità organizzata.
Né appare convincente l'assunto dell'attuale appellante secondo cui in tal modo si farebbero retroagire i benefici ad una data antecedente a quella della presentazione della domanda, poiché prima di tale momento non si può ritenere né sorto, né attuale il relativo diritto.
Il Collegio richiama sul punto un precedente della Corte territoriale che ha accolto la tesi della decorrenza dalla data della situazione indennizzabile - e non da quella della domanda - in considerazione, tra l'altro, “- del dato testuale dell'art. 5, comma 3 bis, legge n. 206/2004 sopra richiamato, secondo cui i benefici competono a decorrere dall'1.1.2014;….
-“dell'interpretazione della norma di legge data dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11180/2022, pronuncia ove si legge: 'in linea con la tecnica legislativa utilizzata nell'apprestare strumenti di solidarietà e sostegno alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, oltre che dei loro familiari, anche il legislatore del 2013 ha provveduto a regolare in modo nuovo fatti del passato e ciò non comporta alcuna deroga al principio di irretroattività della legge. La dottrina, sul presupposto che il meccanismo giuridico in cui si risolve la retroattività intesa in senso proprio non agisce nel passato ma sul passato, ha precisato che la legge può ritenersi effettivamente retroattiva se il suo contenuto risulta più ampio rispetto all'ordinario e cioè se la stessa non intende limitarsi a prevedere un fatto per poi qualificarlo e regolarlo in maniera eventualmente diversa dalla precedente disciplina, ma intende anche considerare gli effetti quali - derivanti dal fatto nella sua originaria qualificazione, per poi dar vita ad ulteriori effetti conformi al nuovo regime ed ulteriormente volti a modificare o neutralizzare le conseguenze di quanto prodottosi in virtù della disciplina relativa al passato. In questo caso, non viene meno il principio logico e giuridico, che vuole che la norma produca effetti solo dal momento in cui essa è tale, quindi solo dal momento della sua entrata in vigore, ma se ne dilata il contenuto precettivo al fine di ricomprendervi sia i fatti ad essa successivi, cui vengono a riferirsi effetti diversi da quelli che si sarebbero prodotti nel passato, sia gli effetti già prodottisi di fatti passati cui si ricollegano, solo a far data dalla nuova norma, effetti idonei rivedere gli effetti dagli stessi derivatene.
Questa Corte di cassazione, in tempi non recenti, ha avuto modo di far propria questa chiave di lettura della questione, e ciò chiarendo che "la retroattività normativa sussiste quando una disposizione di legge introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina dagli effetti già esauriti sotto una legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione, pur essendo possibile separare ontologicamente gli uni dagli altri e non sussistendo tra i medesimi un rapporto di inerenza o dipendenza" (Cass. n. 2743 del 1975; Cass. n. 2705 del 1982). Diversamente, nell'ipotesi in cui la nuova legge intenda disciplinare ex novo una materia non escludendo dalla nuova disciplina fatti generatori già venuti in essere, si è pure affermato che lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge sia applicata ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore: il che si verifica mediante la sopravvenuta introduzione di nuovi presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento di diritti od obblighi inerenti al fatto generatore ovvero mediante la sopravvenuta soppressione o limitazione di presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento suddetto, se ancora non espresso definitivamente”;
- delle indicazioni rinvenibili anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. CDS n. 3926/2012) in ordine alla decorrenza di altri benefici pure previsti in materia di vittime del terrorismo, indicazioni che possono utilmente essere impiegate per ricostruire la volontà del legislatore del 2013” (così CA MI n. 672/23 Pres. Picciau, est. . Per_1
Ciò posto, l'art. 14 dl D.P.R. n. 510/99 (“Pagamento degli assegni vitalizi”) così recita:
“1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge”.
Come giustamente messo in luce dalla difesa dell'attuale appellato, la norma che il invoca per legittimare il proprio operato (art. 14, 2^ Parte_1 comma, del citato D.P.R.) non attiene agli assegni vitalizi di cui è causa, bensì ad una ulteriore tipologia di assegno, quella disciplinata degli articoli 3 e 5 della legge n. 302/90, che facoltativamente possono essere ottenuti al posto della speciale elargizione.
Trattasi quindi di assegni sostitutivi della speciale elargizione conseguenti all'esercizio di una opzione, per i quali è stata stabilita una specifica decorrenza, perché vengono riconosciuti dal momento della scelta effettuata dal soggetto legittimato. Non è perciò persuasiva la tesi del sulla applicazione Parte_1 analogica del 2^ comma dell'art. 14 citato, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che per l'assegno previsto dall'art. 2 della legge n. 407/98 vige il 3^ comma del medesimo articolo, in forza del quale la decorrenza è quella della data di entrata in vigore della legge.
L'appello va dunque rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del D.M. 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia ed all'assenza di istruttoria - seguono la soccombenza.
Dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 (cfr. Cass. n. 1778/16).
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5201/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500, oltre a spese generali, Iva e Cpa, da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 8/5/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau