CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 222 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale pro tempore, e P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del Direttore Generale Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
-APPELLANTI-
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._1
Marco LI;
-APPELLATO-
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
in persona del Presidente pro tempore;
(C.F. Controparte_2
) in persona del Presidente pro tempore; P.IVA_4
(P.I. ) , in persona del legale Parte_4 P.IVA_5
rappresentante pro tempore;
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_3 P.IVA_6
-APPELLATI CONTUMACI-
Disposta la trattazione scritta con decreto presidenziale del 21.06.2023, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo il deposito telematico delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.07.2023, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Con atto di citazione notificato telematicamente ai convenuti il 04.04.2016 ha proposto Parte_3
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.02420159007074026000 emessa a suo carico e notificato da con il quale è stato dato atto che non risulta eseguito il pagamento della Controparte_4
somma di € 53.649,14 a fronte di una serie di cartelle esattoriali e avvisi di addebito notificate dal 2006 al 2014 per crediti previdenziali, vantati dall' e tributari, vantiti dall' dalla CP_1 Parte_1
Camera di Commercio di e dal chiedendo, in via preliminare, la sospensione Pt_1 Controparte_3
dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, e, nel merito, che venga accertata e dichiarata l'inesistenza dei diritti di credito vantati dalle Amministrazioni e dagli Enti opposti e dalla Società della riscossione per assunta nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, per inesistenza dei crediti rivendicati dal
stante l'intervenuta decadenza ex art. 201 C.d.S., e per illegittimo addebito di Controparte_3
interessi, con condanna dei convenuti opposti al pagamento delle spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.06.2016, nel giudizio de quo si è è costituita
l' in data 07.07.2016 si è costituita in data 08.09.2016 si è costituita CP_2 Controparte_4
l' ed in data 17.09.2019 si è costituito l' mentre sono rimasti contumaci Parte_1 CP_1
gli altri convenuti e Parte_4 Controparte_3
L' preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito ed il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, quindi, ha richiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di causa.
Analoghe eccezioni preliminari, quella del difetto di giurisdizione, sono state sollevate dai convenuti opposti
e che, nel merito, hanno richiesto il rigetto dell'opposizione in quanto Parte_1 CP_1
infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
La causa è stata istruita con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c., quindi, dapprima rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 27.05.2020, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica”. Con sentenza n. 1154 del 2020, pubblicata in data 30.09.2020, il Tribunale di Brindisi ha accolto l'opposizione per quanto di ragione;
ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali nn.0242005000127981300 not.23.03.06,02420015268528000 not.22.06.06,0242005001705483500 not.20.06.06,02420050018382816000 not. 06.10.06, 02420060000741608000 not.
19.02.08,02420060013113335000 not. , 0242270000701757000 not. Per_1
not. 15.10.07, 2420070010549649000 not. 15.12.07, Persona_2
242070011613687000 not. , 02420080002062570000 not. , Per_3 Per_4
02420060012229229000 not. , 02420080005727679000 not , Per_5 Per_6
02420080009437975000 not. 21.10.08, 02420080012314309000 not. , Per_7
02420080012848752000 not. 12.02.09, 0242009000099202000 not. , Per_8
02420090003946009000 not. 04.07.09, 02420090007685316000 not. 15.09.09,
0242009001172272800 not. 11.12.09, 0242009001172282900 not. 11.12.09,
02420090014674565000 not. 16.01.10, 24210000142285600 not. 25.03.10,
0242100004051019000 not. 03.05.10, 0242100004790062000 not. 27.05.10,
02420100007739475000 not. 29.07.10, 0242100010561423000 not. 02.10.10; ha annullato parzialmente l'intimazione di pagamento n.0242159007074026000 notificata il 18.12.2015 in relazione alle parti in cui sono indicati e richiesti in pagamento gli importi di cui alle cartelle di pagamento prescritte;
ha dichiarato l'efficacia dell'intimazione di pagamento n.0242015900707426000 in relazione alle parti in cui sono indicati e richiesti in pagamento i crediti sottesi alle cartelle di pagamento nn. 02420070003030401000 not. 02.10.12,
02420100013928932000 not. 05.01.11, 02420100015045639000 not. 07.01.11.
024211000212715000 not. 24.02.11, 0242011002127316000 not. 24.02.11,
024201100102552276000 not. 07.09.11, 0242011001185078000 not. 29.11.11,
0242012005414340000 not. 08.08.12, 02420130000528381000 not. 28.01.13,
02420130002074815000 not. 26.03.13, 02420140000487629000 not. 13.05.14,
02420140002318921000 not. 13.05.14 e agli avvisi di addebito nn.
32420112000208952000 not. 04.10.11, 32420120000218964000 not. 23.04.12 e
32420120001520257000 not. 04.12.12; compensate le spese e competenze di causa tra le parti costituite. Con atto di citazione notificato in data 02.03.2021,
[...]
hanno interposto appello Parte_5
avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo di riformare parzialmente la stessa con riferimento alle sole cartelle n.
024200700007017572 e n. 02420100004790062 e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione, con rimessione al primo giudice;
in via gradata nel merito, annullare la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto dell'Amministrazione alla riscossione;
annullare altresì la gravata sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell;
Parte_1
spese vinte per entrambi i gradi del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 24.09.2021, si è costituito , il quale ha richiesto di dichiarare Parte_3
inammissibile l'impugnazione proposta non avendo una “ragionevole probabilità di essere accolta” ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.; rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata con riferimento alle parti oggetto di appello;
con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese giudiziarie del presente giudizio, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, come da legge.
All'udienza cartolare del 05.07.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, le appellanti, nei limiti dell'impugnazione da loro proposta - che ha ad oggetto esclusivamente le statuizioni adottate con riferimento al debito erariale riferibile all' e di cui alla cartella Parte_1
n.02420070000701757, notificata il 31/03/2008 ed alla cartella n.02420100004790062, notificata il 27/05/2010 - si dolgono del rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di difetto di giurisdizione da loro sollevata in primo grado, con l'applicazione del principio secondo cui “…la notifica della cartella di pagamento non impugnata e/o impugnata con esiti sfavorevoli dal contribuente segna il consolidamento della pretesa fiscale nel merito, nonché il passaggio alla giurisdizione ordinaria circa l'analisi di ulteriori vizi che esulano dal merito della pretesa, e ciò in quanto in tale fase l'oggetto della controversia non è più l'esistenza dell'obbligazione tributaria e, dunque, la legittimità nel merito dell'obbligazione avente ad oggetto crediti di natura tributaria, vaglio, questo, riservato esclusivamente alla giurisdizione tributaria”.
1.2. Rilevano le appellanti che ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei Parte_3
crediti iscritti a ruolo, assumendo il decorso del termine quinquennale tra la notifica delle cartelle (rilevando, nella presente sede, solo quelle notificate, rispettivamente, in data
31.03.2008 e 27. 05. 2010) e l'intimazione di pagamento qui opposta notificata
(18.12.2015), richiamando l' orientamento giurisprudenziale diretti a supportare la tesi della giurisdizione, in tal caso, del giudice tributario.
1.3. Il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte, da ritenersi consolidato e ribadito, da ultimo, con pronuncia Cass. Civ. Civ. sez. un. n.2098/2025), secondo cui: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
1.4. Va, pertanto, affermato che, in relazione alla domanda esperita e con riguardo alle cartelle esattoriali portanti crediti erariali, la giurisdizione sulla controversia appartiene alla
Corte di Giustizia tributaria di primo grado, segnatamente con riferimento alle cartelle
02420070000701757, notificata il 31/03/2008 2. e n. 02420100004790062, notificata il
27/05/2010.
2. Tutte le ulteriori questioni prospettate in gravame restano assorbite.
3. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate in quanto l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in ordine al difetto di giurisdizione nella presente fattispecie, in precedenza contrastante, si è consolidato solo di recente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la presente controversia nella competenza giurisdizionale del Giudice
Tributario; compensa integralmente le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Lecce, il 28.10.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli