Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
05.03.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 307/2024 avente ad oggetto: impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed avviso di addebito;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Capri (NA) Parte_1 C.F._1 alla Via Parroco Roberto Canale n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Iovino e Maria Rosaria
Apicella che la rappresentano e difendono,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87, presso lo studio dell'avv.
Maurizio Falco che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
1
1. Con ricorso depositato in data 05.01.2024, impugnava la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300005101000, notificata il
28.11.2023, avente tra l'altro ad oggetto l'avviso di addebito n. 371 2012 0010504059000 riferito a contributi non versati per l'anno 2005 per un importo di € 14.606,99.
Eccepiva la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, in quanto erano stati scritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento.
Lamentava la maturata prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria azionata con il titolo indicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 e l'omessa notifica del predetto avviso di addebito, prodromico alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' e l' per chiedere, previa sospensiva, la illegittimità della pretesa Controparte_2 creditoria azionata con l'avviso di addebito con condanna delle spese di lite con attribuzione.
CP_
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio ed, in via preliminare, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_4
quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per
[...] carenza di interesse ad agire.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la regolarità della notifica effettuata dell'avviso di addebito in data 27.11.2012 presso la residenza della ricorrente, eccependo, pertanto, la cristallizzazione del relativo credito previdenziale.
In subordine, contestava il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'accezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito.
Il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza, rigettata la richiesta di sospensiva, la ricorrente veniva autorizzata alla rinotifica del ricorso introduttivo all' Controparte_2
Quindi, anche l'ente della riscossione si costituiva tempestivamente in giudizio contestando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, in virtù delle regolari notifiche delle cartelle di pagamento effettuate in data 04.06.2014, 10.11.2015 e 28.01.2022, aventi ad oggetto tra l'altro l'avviso di addebito n. 371 2012 0010504059000, tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della normativa COVID dal Legislatore.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
L'udienza del 05.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di difetto di interesse ad agire in giudizio in capo all'opponente, sollevata dall' . CP_3
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L.
17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal
Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa. L'intento del
Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall' Controparte_5
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto estintivo del credito
[...] per prescrizione, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
Va, altresì, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla CP_4
.
[...]
Nel ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall' resistente, deducendo la carenza del presupposto CP_2 dell'emissione dell'atto impositivo in quanto vertente su un avviso di addebito di cui sono decorsi i termini di prescrizione.
Ebbene, premesso che il presente giudizio – anche se non riguarda specificamente la validità formale o sostanziale di un atto dell'agente dell'esazione – ha in ogni caso ad oggetto l'attività di riscossione dell' , va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “[…] in tema CP_6 di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia
e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n.
11274/07)” (Cass. civile, sez. lav., 21/06/2019, n. 16757).
È in tal senso che occorre, dunque, interpretare la vocatio in ius rivolta dal ricorrente nei confronti dell' , senza che venga in rilievo alcun profilo di legitimatio ad causam; del resto, CP_6 come detto, il thema decidendum finisce per coinvolgere l'attività dell' anche a fronte della CP_6 data di notificazione dell'atto impugnato.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per quanto attiene alle contestazioni sollevate relativamente all' avviso di addebito prodromico, richiamato nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dalla
3 CP_ documentazione prodotta dall' questo risulta essere stato correttamente notificato in data
27.11.2012 tramite l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. allegato memoria costituzione).
Pertanto, in mancanza di querela di falso, la notifica della raccomandata è da considerarsi valida. In ordine a tale notifica si rileva che nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r. non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico , ma l'atto pervenuto all'indirizzo esatto del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 31636/2023; n.15397/2023 ; n. 511/2019; n.
24015/2017 ; n. 12083/2016; 15315/2014; Cass. n. 9111/2012) CP_ Essendosi cristallizzato, dunque, il credito dell' portato nell'avviso di addebito, sono inammissibili le censure di decadenza e di merito.
Residua, tuttavia, l'esame dell'eccezione di successiva prescrizione quinquennale del credito previdenziale sino alla notifica dell'atto impugnato in questa sede.
Ebbene, nella specie, come documentato dall'agente della riscossione (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione , i termini prescrizionali sono stati tempestivamente CP_6 interrotti con le notifiche avvenute tramite gli invii di raccomandate con avviso di ricevimento delle seguenti intimazioni di pagamento, aventi ad oggetto tra l'altro l'avviso di addebito n.
37120120010504059000:
• intimazione n. 07120149005931256000 notificata il 04.06.2014;
• intimazione n. 07120159108186355000 notificata il 10.11.2015;
• intimazione n. 07120219010175363000 notificata il 28.01.2022;
Anche in questi casi, in mancanza di querela di falso, le suddette notifiche sono da considerarsi valide ed hanno interrotto, dunque, tempestivamente i termini prescrizionali, tenuto anche conto della sospensione in seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Va, infatti, ricordato che prima l'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E successivamente l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021, n. 21 ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4 Da ultimo i termini prescrizionali venivano interrotti con la notifica del 28.11.2023 dell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300005101000.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, non essendo maturata la prescrizione del credito previdenziale, il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.400,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 2.4.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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