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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/08/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ME
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emilia Caleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5345 / 2021 promossa da: nata il [...] a [...] e residente in [...](codice fiscale Parte_1
) rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Giuseppina Radici presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
(cf. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Nazzarena Montera, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibera assembleare .
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa .
Fatto e diritto
Con atto di citazione datato 12 novembre 2021, la Signora premette : Parte_1 L'odierna attrice è piena proprietaria di un appartamento sito in ME Viale della
Libertà n. 277, scala A, quinto piano, facente parte del Condominio “Viale della
Libertà Isolato 518/519 IV Comparto n. 277 ME”. Il suddetto Condominio è composto da due scale (scala A e scala B). B) Con delibera dell'assemblea condominiale del suddetto Condominio punto 1 verbale assemblea condominiale dell'11.05.2021 “1) Esame istanza di mediazione n. 98/2021 (Doc. allegata) e deliberazione in merito.” (all. 02): - “(…) L'assemblea dei condomini (…) a maggioranza dei presenti delibera di non entrare in mediazione accettando integralmente le richiese avanzate e pertanto annullando integralmente i punti 2), 3),
7) e 8) dell'ordine del giorno dell'assemblea del 22.03.2021(…)”; - “(…) L'assemblea conferisce mandato all'amministratore di convocare un'assemblea straordinaria dei condomini per l'appalto lavori di cui alla sentenza n. 22/2021, meglio indicati nella consulenza del CTU ing. , di cui viene richiesta la nomina dello stesso Persona_1
CTU a responsabile lavori e direttore dei lavori. L'assemblea invita altresì
l'amministratore ad interpellare l'arch. affinchè produca idoneo titolo CP_2
attestante che la proprietà della terrazza soprastante l'immobile non sia di CP_3
propria proprietà e ciò affinchè l'amministratore possa eseguire corretto prospetto di ripartizione spese. (…)”.
Chiede la sospensione della delibera impugnata con declaratoria di nullità stante la :
1-Modifica, a maggioranza, dei generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge. Oggetto impossibile. Difetto assoluto di attribuzioni.
2-Oggetto impossibile. Iter procedurale relativo alla terrazza scala B svolto solo dai
Condomini della scala B.
3-Oggetto impossibile. Contrasto con precedenti delibere già eseguite ed attuate riguardanti fatti analoghi della terrazza scala A.
4-Mancanza ab origine dell'elemento costitutivo essenziale della volontà.
Riconoscimento del debito effettuato dai condomini della scala B all'assemblea condominiale del 22.03.2021. Costituitosi con comparsa datata 21.02.2022, il convenuto chiede il rigetto CP_1
delle proposte domande, siccome infondate . E con riferimento alla sentenza n.
22/2021 emessa dal Tribunale di ME, rappresenta che: nel caso che occupa le infiltrazioni non provengono affatto dalla copertura, bensì, come si è visto, dal parapetto e dalla pensilina, presenti sul (e non nel) lastrico solare, bensì facenti parte del prospetto condominiale, come accertato dalla c. t. u. a firma dell' ing. Persona_1
del 6/2/2017, pag. 11, in seno al giudizio conclusosi con la sentenza n. 22/2021 emessa dal Tribunale di ME Prima Sezione Civile nella Causa c/ Parte_2
is. 518/519 (R.G. 4362/2014). Controparte_4
Rigettata l'istanza di sospensione della delibera impugnata e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, su richiesta delle parti, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
La domanda non merita accoglimento, per quanto di ragione .
Preliminarmente si osserva che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. RG n. 166/2012
17145/2006).
Dall'esame degli atti di causa risulta che l'assemblea condominiale tenutasi in data
11.05.2021 non ha deliberato in merito ai punti inseriti all'Ordine del giorno, essendosi limitata a discutere sul punto di cui al numero uno, ossia : Esame istanza di mediazione
n. 98 / 2021 e deliberazione in merito , in ordine al quale, con il voto favorevole di nn 11 condomini su nn. 15 presenti per complessivi 481,205 millesimi, ha deliberato di non entrare in mediazione accettando integralmente le richieste avanzate e pertanto annullando i punti 2), 3), 7) e 8) della delibera del 22.03.2021. Alla luce i quanto sopra non vengono trattati i successivi punti 2),3) 4) e 5) dell'Ordine del giorno assemblea dell' 11.05.2021.
Ed ancora, dall'esame della delibera datata 22.03.2021 risulta che al punto 2 :
l'assemblea, preso atto che le spese di causa sono state addebitate solo ai condomini della scala B , invita gli stessi a deliberare in merito; ed al successivo punto 3) : delibera che le spese di cui alla sentenza n. 22/ 2021 siano ripartite solo fra i condomini della scala B; al punto 7): l'assemblea delibera di eseguire i lavori di cui al bonus facciate; al punto 8): l'assemblea delibera di conferire mandato all'Ing.
di redigere la progettazione relativa al bonus e gli riconosce a titolo di Per_2
onorario la somma di € 2.000,00 e conferisce mandato all'amministratore di ripartire
l'importo di € 2.000,00 fra tutti i condomini in funzione dei millesimi generali .
Dall'esame dei documenti sopra richiamati, non si ravvisano elementi che possano comportare la nullità o anche e solo l'annullabilità della delibera adottata in data 11 maggio 2021, atteso che l'unico argomento trattato durante lo svolgimento dell'assemblea regolarmente convocata e costituita, definito e deciso con il consenso legittimamente manifestato dai condomini presenti, è quello relativo alla ripartizione delle spese di cui alla sentenza n. 22\2021 emessa dal Tribunale di ME.
Non si ravvisano pertanto nella fattispecie in esame motivi di nullità e\o di annullabilità della delibera oggetto di impugnazione, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1136 c.c. .
Per costante ed univoca giurisprudenza di legittimità, confermata anche dalle Sezioni
Unite, “debbono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. S.U. n.
4806/2005).
A quanto sopra aggiungasi che, secondo la giurisprudenza di riferimento, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti – sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea (cfr. Cass. Civ. sez. 2,
20.06.2012, n. 10199; Cass. Civ. sez. 2, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. 2,
26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. 2, 09.07.1971 n. 2217).
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda proposta dalla Signora non Parte_1
trova accoglimento e viene rigettata .
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte soccombente, come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di ME , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita: rigetta le domande proposte dalla Signora nei confronti del Parte_1 [...]
di ME;
CP_1 CP_1 Condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si CP_1
liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
ME, 08 agosto 2025
Il Giudice
Emilia Caleca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ME
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emilia Caleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5345 / 2021 promossa da: nata il [...] a [...] e residente in [...](codice fiscale Parte_1
) rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Giuseppina Radici presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
(cf. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Nazzarena Montera, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibera assembleare .
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa .
Fatto e diritto
Con atto di citazione datato 12 novembre 2021, la Signora premette : Parte_1 L'odierna attrice è piena proprietaria di un appartamento sito in ME Viale della
Libertà n. 277, scala A, quinto piano, facente parte del Condominio “Viale della
Libertà Isolato 518/519 IV Comparto n. 277 ME”. Il suddetto Condominio è composto da due scale (scala A e scala B). B) Con delibera dell'assemblea condominiale del suddetto Condominio punto 1 verbale assemblea condominiale dell'11.05.2021 “1) Esame istanza di mediazione n. 98/2021 (Doc. allegata) e deliberazione in merito.” (all. 02): - “(…) L'assemblea dei condomini (…) a maggioranza dei presenti delibera di non entrare in mediazione accettando integralmente le richiese avanzate e pertanto annullando integralmente i punti 2), 3),
7) e 8) dell'ordine del giorno dell'assemblea del 22.03.2021(…)”; - “(…) L'assemblea conferisce mandato all'amministratore di convocare un'assemblea straordinaria dei condomini per l'appalto lavori di cui alla sentenza n. 22/2021, meglio indicati nella consulenza del CTU ing. , di cui viene richiesta la nomina dello stesso Persona_1
CTU a responsabile lavori e direttore dei lavori. L'assemblea invita altresì
l'amministratore ad interpellare l'arch. affinchè produca idoneo titolo CP_2
attestante che la proprietà della terrazza soprastante l'immobile non sia di CP_3
propria proprietà e ciò affinchè l'amministratore possa eseguire corretto prospetto di ripartizione spese. (…)”.
Chiede la sospensione della delibera impugnata con declaratoria di nullità stante la :
1-Modifica, a maggioranza, dei generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge. Oggetto impossibile. Difetto assoluto di attribuzioni.
2-Oggetto impossibile. Iter procedurale relativo alla terrazza scala B svolto solo dai
Condomini della scala B.
3-Oggetto impossibile. Contrasto con precedenti delibere già eseguite ed attuate riguardanti fatti analoghi della terrazza scala A.
4-Mancanza ab origine dell'elemento costitutivo essenziale della volontà.
Riconoscimento del debito effettuato dai condomini della scala B all'assemblea condominiale del 22.03.2021. Costituitosi con comparsa datata 21.02.2022, il convenuto chiede il rigetto CP_1
delle proposte domande, siccome infondate . E con riferimento alla sentenza n.
22/2021 emessa dal Tribunale di ME, rappresenta che: nel caso che occupa le infiltrazioni non provengono affatto dalla copertura, bensì, come si è visto, dal parapetto e dalla pensilina, presenti sul (e non nel) lastrico solare, bensì facenti parte del prospetto condominiale, come accertato dalla c. t. u. a firma dell' ing. Persona_1
del 6/2/2017, pag. 11, in seno al giudizio conclusosi con la sentenza n. 22/2021 emessa dal Tribunale di ME Prima Sezione Civile nella Causa c/ Parte_2
is. 518/519 (R.G. 4362/2014). Controparte_4
Rigettata l'istanza di sospensione della delibera impugnata e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, su richiesta delle parti, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
La domanda non merita accoglimento, per quanto di ragione .
Preliminarmente si osserva che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. RG n. 166/2012
17145/2006).
Dall'esame degli atti di causa risulta che l'assemblea condominiale tenutasi in data
11.05.2021 non ha deliberato in merito ai punti inseriti all'Ordine del giorno, essendosi limitata a discutere sul punto di cui al numero uno, ossia : Esame istanza di mediazione
n. 98 / 2021 e deliberazione in merito , in ordine al quale, con il voto favorevole di nn 11 condomini su nn. 15 presenti per complessivi 481,205 millesimi, ha deliberato di non entrare in mediazione accettando integralmente le richieste avanzate e pertanto annullando i punti 2), 3), 7) e 8) della delibera del 22.03.2021. Alla luce i quanto sopra non vengono trattati i successivi punti 2),3) 4) e 5) dell'Ordine del giorno assemblea dell' 11.05.2021.
Ed ancora, dall'esame della delibera datata 22.03.2021 risulta che al punto 2 :
l'assemblea, preso atto che le spese di causa sono state addebitate solo ai condomini della scala B , invita gli stessi a deliberare in merito; ed al successivo punto 3) : delibera che le spese di cui alla sentenza n. 22/ 2021 siano ripartite solo fra i condomini della scala B; al punto 7): l'assemblea delibera di eseguire i lavori di cui al bonus facciate; al punto 8): l'assemblea delibera di conferire mandato all'Ing.
di redigere la progettazione relativa al bonus e gli riconosce a titolo di Per_2
onorario la somma di € 2.000,00 e conferisce mandato all'amministratore di ripartire
l'importo di € 2.000,00 fra tutti i condomini in funzione dei millesimi generali .
Dall'esame dei documenti sopra richiamati, non si ravvisano elementi che possano comportare la nullità o anche e solo l'annullabilità della delibera adottata in data 11 maggio 2021, atteso che l'unico argomento trattato durante lo svolgimento dell'assemblea regolarmente convocata e costituita, definito e deciso con il consenso legittimamente manifestato dai condomini presenti, è quello relativo alla ripartizione delle spese di cui alla sentenza n. 22\2021 emessa dal Tribunale di ME.
Non si ravvisano pertanto nella fattispecie in esame motivi di nullità e\o di annullabilità della delibera oggetto di impugnazione, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1136 c.c. .
Per costante ed univoca giurisprudenza di legittimità, confermata anche dalle Sezioni
Unite, “debbono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. S.U. n.
4806/2005).
A quanto sopra aggiungasi che, secondo la giurisprudenza di riferimento, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti – sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea (cfr. Cass. Civ. sez. 2,
20.06.2012, n. 10199; Cass. Civ. sez. 2, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. 2,
26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. 2, 09.07.1971 n. 2217).
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda proposta dalla Signora non Parte_1
trova accoglimento e viene rigettata .
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte soccombente, come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di ME , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita: rigetta le domande proposte dalla Signora nei confronti del Parte_1 [...]
di ME;
CP_1 CP_1 Condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si CP_1
liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
ME, 08 agosto 2025
Il Giudice
Emilia Caleca