Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 19/05/2025, n. 9531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9531 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27.02.2015 il ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) della Legge n. 91/1992.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 7.8.2019, ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, ponendo a fondamento del diniego un’indagine (risalente all’anno 2002) “ per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti ” da cui sarebbe scaturito il procedimento penale a suo carico nonché a carico di altri 81 soggetti.
Il Ministero resistente, in data 13.05.2025, ha prodotto in giudizio copia dello stralcio del decreto di conferimento della cittadinanza italiana emesso in favore del ricorrente all’esito del riesame della sua posizione, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All’odierna udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo invece per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite. La causa, pertanto, è stata introitata per la decisione.
Ciò posto, alla luce delle circostanze sopra rappresentate e della concorde richiesta delle parti sul punto, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto la sopravvenuta adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve ritenersi interamente satisfattiva della pretesa del ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Con riguardo alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto delle circostanze di rilievo penale poste originariamente a fondamento del diniego e considerato che il sopravvenuto provvedimento favorevole adottato dall’Amministrazione costituisce l’esito di una rivalutazione della posizione dell’istante anche sulla base dei nuovi elementi emersi nel corso di giudizio (cfr., quanto alla statuizione sulle spese di lite, Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2022, n. 5802, che ha avuto modo di precisare che “ il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.