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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/11/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R. N. G. 524/ 2024
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 524/ 2024
Oggi, 20/11/2024, alle ore 9.15 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente , l'Avv. Giovanni Gozzi;
Parte_1
Per parte resistente nessuno compare;
Controparte_1
Il Giudice dà atto che sono intervenuti i depositi delle memorie concesse nel corso della precedente udienza.
L'Avv. Gozzi rappresenta come controparte nulla abbia rilevato in riferimento al valore probatorio della stampigliatura contenuta nel documento n. 2, più volte contestata. Inoltre rappresenta come nulla sia stato opposto in riferimento alla natura giuridica dell' Parte_2
Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte presente a precisare le conclusioni, richiamando l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, in forza del quale a mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni e di discussione di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla, cosa che nel caso di specie si ritiene non sussistere a fronte del deposito dell'ultima memoria e di una mancata ed espressa rinuncia agli atti.
L'Avv. Gozzi si richiama al ricorso e alle conclusioni ivi riportate con le argomentazioni svolte tanto nel ricorso introduttivo quanto nelle successive memorie
Il Giudice, dato atto, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
(dott. Stefano Bergonzi)
0 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 524/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...] 48/54, con domicilio presso l'attuale residenza in Alicante Via Indalecio Prieto 1 po 1, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giovanni Gozzi del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, assistito e difeso ex lege dal dirigente Avv. Catia Livio e dai funzionari Avv. Mauro CP_2 tro e Avv. Sandro Nardellotto con domicilio eletto al seguente indirizzo telematico t Email_2
Resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 451520/V del 13/05/2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: IN VIA PRINCIPALE
1) Accertarsi e dichiararsi la decadenza della pubblica amministrazione, individuata nel Controparte_1
dai poteri sanzionatori, essendo decorso infruttuosamente il termine di cui all'art. 8 co. 3 d.lgs. 195/08
[...]
2) Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte di a titolo di sanzione in conseguenza della Parte_3 contestazione di cui al “Verbale di accertamento e contestuale sequestro amministrativo per violazione della normativa valutaria” “GDF – 2023 – CODICE UFF GO134 – PROGRESSIVO VERBALE NR. 40 DEL 2023”, in data 12.3.2023 della Guardia di Finanza – Gruppo di Gorizia, di cui si dichiara l'invalidità e l'inefficacia
3) Condannarsi il o gli organi da questo eventualmente delegati, a restituire tutta la Controparte_1 somma illegittimamente sequestrata in danno di e quanto ad oggi non ancora a lui restituito a seguito Parte_3 del procedimento amministrativo introdotto di con ogni Controparte_1 statuizione in favore del medesimo in ordine al pagamento degli interessi sulle somme sequestrate, Parte_3 trattenute e non restituite
4) Spese, competenze e spese generali al 15% completamente rifuse
1 Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata.
- condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa e/o quelle per lite temeraria.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, depositato in data 11/07/2024,
[...]
ha domandato l'annullamento del decreto sanzionatorio n. 451520/V emanato in data Parte_1 te cui veniva elevata nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria di € 29.911,00 (comprensivo di € 20,00 per spese) per aver omesso, in violazione dell'art. 3 D. Lgs. 195/2008, di redigere la dichiarazione di importazione al seguito di denaro contante (in parte in euro, in parte in dollari statunitensi) per l'importo di € 109.638,24, eccedente per l'importo di € 99.638,24 il limite consentito, allegando: a) di essere stato fermato in data 12/03/2023 mentre, a bordo del proprio autoveicolo Toyota Highlander Hybrid faceva ingresso in Italia, proveniente dalla Slovenia attraverso il valico Sant'Andrea, da una pattuglia della Guardia di Finanza, Gruppo di Gorizia;
b) che durante i controlli veniva rinvenuta la somma di danaro contante di complessivi € 109.638,24 (in parte dollari statunitensi, in parte in euro); c) di non aver esibito, alla richiesta degli operanti, la dichiarazione prevista dall'art. 3, co. II, D. Lgs. 195/2008 in quanto inconsapevole del relativo obbligo;
d) che gli agenti accertatori contestavano la relativa violazione, sottoponendo a sequestro amministrativo la somma pari al 50% dell'importo trasportato;
e) di aver telematicamente depositato in data 13/02/2024, per il tramite del proprio difensore, presso la P.A. resistente, ricorso per la definizione del procedimento e restituzione della somma sottoposta a sequestro: in tale scritto veniva evidenziato come non fosse a Parte_1 conoscenza della normativa in materia di dichiarazio
[...]
, determinasse con decreto motivato la somma dovuta per la Controparte_1 ituzione delle somme, fatte salve le decadenze eventualmente maturate a norma dell'art. 8, comma III, del D. Lgs. 195/2008, trasponendo tali conclusioni in via principale (facendo valere la decadenza asseritamente maturata) e in via subordinata (determinazione della sanzione nel minimo edittale ); f) che interveniva in data 09/05/2024 il parere della Commissione Consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio – senza determinazioni in punto di decadenza di cui al III comma citato – sulla base del quale veniva emanato il decreto oggetto di impugnazione mediante cui il la P.A. irrogava la sanzione pecuniaria al ricorrente.
Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha eccepito in primo luogo il difetto di motivazione del decreto sanzionatorio impugnato, difettando in punto di asserita decadenza dei poteri sanzionatori e, in secondo luogo, l'illegittimità del provvedimento, essendo lo stesso emanato quando il termine previsto dall'art. 8, comma III D. Lgs. 195/2008 era ormai spirato.
Fissata udienza con decreto e notificato il ricorso, si è costituito in giudizio il
[...]
, contestando le deduzioni del ricorrente. In Controparte_1 P.A. resistente richiamando il relativo verbale di accertamento, ha meglio descritto le circostanze in cui il controllo del 12/03/2023 è avvenuto, specificando come alla primaria richiesta degli operanti della Guardia di Finanza avesse dichiarato di avere al seguito la somma di $ 3.500,00 e Parte_1 che, a segu niva rinvenuta la somma di € 106.350,00 nel doppio fondo di una valigia posta nel bagagliaio della vettura e ha inoltre allegato che: a) gli operanti all'esito dell'accertamento consegnavano copia del verbale di contestazione al ricorrente, trasmettendone altra copia Contr al in data 26/02/2024; b) che il ricorso, contenente deduzioni difensive, del ricorrente del 13/02/2024 veniva respinto con provvedimento motivato del 06/03/2024.
Sulla scorta di tali allegazioni, la P.A. resistente, domandando il rigetto del ricorso, ha argomentando in punto di legittimità dell'iter sanzionatorio, rilevando come il verbale di accertamento pervenuto al CP_1
2 in dara 26/02/2024 (come evincibile dall'estratto di protocollo informatico) e il provvedimento impugnato intervenuto in data 13/05/2024 e notificato al ricorrente in data 16/05/2024, e di correttezza motivazionale del provvedimento impugnato, argomentando anche in punto di pretestuosità dell'impugnazione e chiedendo la condanna dell'opponente a norma dell'art. 96, comma III, c.p.c.
All'udienza del 10/10/2024 la difesa di parte ricorrente ha eccepito l'invalidità della documentazione dimessa dall'Amministrazione resistente atta a comprovare la trasmissione del verbale al nella CP_1 data indicata e ha rilevato come i verbali di contestazione venivano comunque trasmessi a Parte_2 in data 14/03/2023. Concessi brevi termini per note difensive per dedurre sul punto, all'udienza
[...]
1/2024, comparsa solo parte ricorrente, la stessa si è richiamata alle conclusioni contenute nei propri atti e ha discusso la causa, precisando le conclusioni nei termini sopra indicati. Il Giudice ha deciso pertanto la causa, dando lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c.
2. Il ricorso promosso da deve essere rigettato per le seguenti ragioni. Parte_1
Preliminarmente è da osservarsi come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 6 D. Lgs. 150/2011 si configuri come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria dell'autorità amministrativa, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento. L'oggetto del giudizio è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione. In questa prospettiva, le vesti sostanziali di attore e di convenuto, anche in punto di onere della prova, sono ascrivibili, rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente. Pertanto, sulla prima incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa mentre all'opponente, al contrario, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito.
Nel caso di specie, si osserva come l'art. 3 D. Lgs. 195/2008 preveda l'obbligo per chi entra nel territorio nazionale con denaro contante pari o superiore al valore di € 10.000,00 di dichiarare tali somme di danaro all' La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica o consegnata in forma Parte_2 sc ssaggio, presso gli uffici doganali. L'omissione di tali obblighi è sanzionata dall'art. 9, che prevede l'irrogazione di una sanzione dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia richiamata, se tale valore è superiore a € 10.000. Si rammenta che, per giurisprudenza consolidata, ratio della norma è permettere il monitoraggio, nell'ambito del territorio nazionale, dell'ingresso e della circolazione del denaro contante che, stante la difficile tracciabilità dello stesso, è passabile di essere utilizzato per attività illegali o irregolari. In tale prospettiva, trattandosi di una mera dichiarazione fatta dal soggetto dichiarante, l'onere imposto non appare in contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali nell'ambito del territorio dell'Unione Europea: anzi, la normativa comunitaria disciplina, tramite il Reg. UE 1672/2018, detta una disciplina analoga, prevedendo l'obbligo di effettuare dichiarazione valutaria all'ingresso in uno dei territori degli Stati membri. La provenienza delle somme di denaro, lecita o illecita che sia, non incide sulla configurabilità della violazione.
Si osserva inoltre come il III comma del richiamato articolo preveda come il decreto mediante cui la somma dovuta per la violazione viene determinata da Controparte_4
è adottato da quest'ultimo nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i
[...] ontestazione. Si osserva come, rispetto a tale termine, il momento di decorrenza è stato modificato a seguito della novella operata dal D.L. 16/2012: mentre in passato il dies a quo per la decorrenza del termine era da individuarsi nel trentesimo giorno dalla ricezione, da parte del ricorrente, della contestazione, la normativa attuale consente all'Amministrazione di assumere le proprie determinazioni, e adottare il provvedimento sanzionatorio, dal momento della ricezione del verbale di contestazione.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, è da ritenersi che la Pubblica Amministrazione
3 resistente abbia correttamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, essendo circostanza pacifica e non contestata che non abbia adempiuto, colpevolmente, agli obblighi Parte_1 di cui all'art. 3 del D. o la somma di denaro contante € 109.638,24 senza aver effettuato l'apposita dichiarazione doganale per la somma eccedente € 10.000,00.
Si ritiene invece che parte ricorrente non abbia provato la sussistenza di Parte_1 adeguate circostanze incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato.
In primo luogo, si osserva come il abbia Controparte_1 emanato il provvedimento impugnato all'art. 8, comma III, del D. Lgs. 195/2008. Dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 2 resistente) emerge infatti come la Guardia di Finanza abbia trasmesso i verbali di contestazione al
[...]
in data 26/02/2024 e che il decreto sanzionatorio è stato Controparte_1 emesso nei successivi 77 giorni, come da data di protocollazione informatica agli atti.
Per quanto la trasmissione, da parte della Guardia di Finanza, degli atti al ai fini del CP_1 procedimento sanzionatorio appaia tardiva a norma dell'art. 4, co. VI del citato decre ivo, si ritiene che tale termine di trasmissione non abbia natura perentoria e che, di conseguenza, la violazione dello stesso non determini nullità o faccia venir meno il potere sanzionatorio in capo alla P.A. procedente: si osserva infatti che tale decadenza sarebbe stata appositamente espressa dal legislatore come fatto nella previsione del citato comma III dell'art. 8 del medesimo corpus normativo. La circostanza che la Guardia di Finanza abbia trasmesso in data 14/03/2023 i verbali di accertamento all' Parte_4
(come risulta dalla documentazione versata dalla PA resistente)
[...] questione, posto che lo stesso art. 4, già menzionato, attua una distinzione, ai commi V e VI, tra la Contr trasmissione all (organo sprovvisto, nella specie, di poteri sanzionatori) e al Parte_2 competente per procedimento sanzionatorio. È agevole infine osservare che l'adozione del provvedimento sanzionatorio – nonostante la tardività della trasmissione del verbale – sia intervenuta comunque entro il termine prescrizionale quinquennale dall'accertamento della violazione.
Non colgono poi nel segno le doglianze mosse da parte ricorrente rispetto al valore probatorio della documentazione dimessa dalla P.A. resistente, con particolare riguardo a parte del doc. 2 (la comunicazione da parte del Nucleo Operativo G.d.F. Gorizia al Controparte_1
). Sul punto, si osserva come tale documentazione appaia come la riproduzione di una copia
[...]
i un documento informatico privo di attestazione di conformità da parte del funzionario preposto ma tuttavia munito del contrassegno di stampa di cui dell'art. 23, comma II bis del D. Lgs. 82/2005 (il c.d. CAD), idoneo a permettere l'accesso al documento informatico e a verificarne la corrispondenza allo stesso. Tale riproduzione conserva, a norma dell'art. 2712 c.c., l'efficacia probatoria dell'originale, salvo disconoscimento. Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Giudice, a mente del quale in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 12794/2021). Si ribadisce poi come il disconoscimento in parola non produca lo stesso effetto rispetto al disconoscimento della scrittura privata di cui all'art. 215 c.p.c. (il quale, come è noto, in difetto di richiesta di verificazione o di esito positivo della stessa preclude l'utilizzo probatorio della scrittura), essendo permesso al Giudice l'accertamento di conformità all'originale anche per il tramite di presunzioni (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 13519/2022).
Brevemente richiamate tali coordinate ermeneutiche si osserva come le contestazioni sollevate dal ricorrente nel corso della prima udienza e nella successiva memoria integrativa, sebbene tempestive, non assumono il valore di disconoscimento idoneo a compromettere l'efficacia probatoria della riproduzione in parola, essendosi il ricorrente limitato a dubitare della validità formale del documento (tra l'altro
4 ipotizzando la predisposizione di un documento falso/artefatto da parte della Pubblica Amministrazione) senza tuttavia addurre alcun elemento positivo in tal senso che sarebbe potuto emergere da opportune verifiche in fase di opposizione alla sanzione davanti alla stessa Pubblica Amministrazione. Si osserva infine come il decreto sanzionatorio oggetto della presente opposizione indichi come il processo verbale e di accertamento sia stato acquisito dal proprio alla data del 26/02/2024 e ciò si pone quale ulteriore CP_1 elemento volto a presumere che la data di trasmissione sia quella indicata.
Ciò chiarito, si ritengono in secondo luogo prive di pregio le doglianze attinenti all'omessa motivazione, in punto di esaurimento del potere sanzionatorio in forza dell'art. 8, co. III, D. Lgs. 195/2008, del provvedimento impugnato.
Sul punto, osservato che l'art. 8, co. II del D. Lgs. 195/2008 parli espressamente di decreto motivato, si rammenta preliminarmente come l'onere di motivazione dei provvedimenti amministrativi abbia fondamento Costituzionale (artt. 97 e 113) e sia in linea generale previsto dall'art. 3 della L. 241/1990 con la finalità di permettere al destinatario del provvedimento amministrativo di ricostruire con facilità l'iter logico-argomentativo adottato dalle PP.AA. e verificarne così la correttezza e il buon andamento dell'operato. Sulla scorta di tali finalità, la Giurisprudenza Amministrativa dominante ammette la possibilità di motivazione implicita qualora il contenuto del provvedimento impugnato consentano di intuire facilmente le ragioni che hanno determinato l'amministrazione a determinarsi in tale maniera.
Ciò detto – tralasciando la circostanza che il ricorrente ha dedotto (peraltro in via ipotetica, utilizzando la locuzione salve le decadenze eventualmente maturate in capo alla p.a. procedente ex art. 8 co. 3 d.lgs. 195/08 che appare come clausola di stile) tale argomentazione nell'ambito del procedimento di opposizione al sequestro delle somme di cui al comma V dell'art. 6 del citato decreto legislativo – è agevole osservare come sia il parere della Commissione Consultiva del 09/05/2024 sia il provvedimento sanzionatorio n.451520/V contengano espressa menzione della circostanza che i verbali di accertamento sono stati acquisiti dalla Guardia di Finanza – Gruppo Gorizia in data 26/02/2024, permettendo in tal modo di ricostruire agevolmente come la P.A. abbia positivamente valutato sussistere il presupposto temporale per l'emanazione del provvedimento sanzionatorio, conformemente a quanto previsto dal citato comma III.
3. In punto di spese di lite, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità del funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (così, Cass Civ. Sez II, n. 11389/2011, ribadita recentemente da Cass Civ, Sez. VI, ord. 9900/2021).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate devono essere liquidate le spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, in quanto il si Controparte_1
è costituito in giudizio e ha resistito per il t di avvocati. Si ritiene poi di applicare in via analogica quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., secondo cui nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo D.M. 55/2014: tenuto conto del valore della controversia (determinato nel valore della sanzione elevata), con riferimento ai parametri medi in considerazione della complessità delle questioni trattate e applicando i valori minimi in relazione alla sola fase istruttoria stante la natura squisitamente documentale della causa ed applicata la richiamata riduzione
5 del 20%.
La trasmissione tardiva del verbale di accertamento dalla Guardia di Finanza al , risulta essere CP_1 fatto non addebitabile al ricorrente e idoneo a determinare diverse interpretazioni operare dalla P.A. resistente e giustifica la compensazione delle spese di lite, come sopra determinate, nella misura di 1/3, rimanendo i restanti 2/3 a carico del ricorrente rimasto soccombente.
Per tale ultimo ordine di ragioni non si ritengono sussistere nel caso di specie i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c., non emergendo profili di colpa grave in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e deduzione assorbita e disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto,
Conferma l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto sanzionatorio n. 451520/V emanato in data 13/05/2024;
Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
spese del presente grado del giudizio, c Controparte_1 3.580,27, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Gorizia il 20/11/2024
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
6
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 524/ 2024
Oggi, 20/11/2024, alle ore 9.15 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente , l'Avv. Giovanni Gozzi;
Parte_1
Per parte resistente nessuno compare;
Controparte_1
Il Giudice dà atto che sono intervenuti i depositi delle memorie concesse nel corso della precedente udienza.
L'Avv. Gozzi rappresenta come controparte nulla abbia rilevato in riferimento al valore probatorio della stampigliatura contenuta nel documento n. 2, più volte contestata. Inoltre rappresenta come nulla sia stato opposto in riferimento alla natura giuridica dell' Parte_2
Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte presente a precisare le conclusioni, richiamando l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, in forza del quale a mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni e di discussione di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla, cosa che nel caso di specie si ritiene non sussistere a fronte del deposito dell'ultima memoria e di una mancata ed espressa rinuncia agli atti.
L'Avv. Gozzi si richiama al ricorso e alle conclusioni ivi riportate con le argomentazioni svolte tanto nel ricorso introduttivo quanto nelle successive memorie
Il Giudice, dato atto, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
(dott. Stefano Bergonzi)
0 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 524/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...] 48/54, con domicilio presso l'attuale residenza in Alicante Via Indalecio Prieto 1 po 1, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giovanni Gozzi del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, assistito e difeso ex lege dal dirigente Avv. Catia Livio e dai funzionari Avv. Mauro CP_2 tro e Avv. Sandro Nardellotto con domicilio eletto al seguente indirizzo telematico t Email_2
Resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 451520/V del 13/05/2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: IN VIA PRINCIPALE
1) Accertarsi e dichiararsi la decadenza della pubblica amministrazione, individuata nel Controparte_1
dai poteri sanzionatori, essendo decorso infruttuosamente il termine di cui all'art. 8 co. 3 d.lgs. 195/08
[...]
2) Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte di a titolo di sanzione in conseguenza della Parte_3 contestazione di cui al “Verbale di accertamento e contestuale sequestro amministrativo per violazione della normativa valutaria” “GDF – 2023 – CODICE UFF GO134 – PROGRESSIVO VERBALE NR. 40 DEL 2023”, in data 12.3.2023 della Guardia di Finanza – Gruppo di Gorizia, di cui si dichiara l'invalidità e l'inefficacia
3) Condannarsi il o gli organi da questo eventualmente delegati, a restituire tutta la Controparte_1 somma illegittimamente sequestrata in danno di e quanto ad oggi non ancora a lui restituito a seguito Parte_3 del procedimento amministrativo introdotto di con ogni Controparte_1 statuizione in favore del medesimo in ordine al pagamento degli interessi sulle somme sequestrate, Parte_3 trattenute e non restituite
4) Spese, competenze e spese generali al 15% completamente rifuse
1 Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata.
- condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa e/o quelle per lite temeraria.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, depositato in data 11/07/2024,
[...]
ha domandato l'annullamento del decreto sanzionatorio n. 451520/V emanato in data Parte_1 te cui veniva elevata nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria di € 29.911,00 (comprensivo di € 20,00 per spese) per aver omesso, in violazione dell'art. 3 D. Lgs. 195/2008, di redigere la dichiarazione di importazione al seguito di denaro contante (in parte in euro, in parte in dollari statunitensi) per l'importo di € 109.638,24, eccedente per l'importo di € 99.638,24 il limite consentito, allegando: a) di essere stato fermato in data 12/03/2023 mentre, a bordo del proprio autoveicolo Toyota Highlander Hybrid faceva ingresso in Italia, proveniente dalla Slovenia attraverso il valico Sant'Andrea, da una pattuglia della Guardia di Finanza, Gruppo di Gorizia;
b) che durante i controlli veniva rinvenuta la somma di danaro contante di complessivi € 109.638,24 (in parte dollari statunitensi, in parte in euro); c) di non aver esibito, alla richiesta degli operanti, la dichiarazione prevista dall'art. 3, co. II, D. Lgs. 195/2008 in quanto inconsapevole del relativo obbligo;
d) che gli agenti accertatori contestavano la relativa violazione, sottoponendo a sequestro amministrativo la somma pari al 50% dell'importo trasportato;
e) di aver telematicamente depositato in data 13/02/2024, per il tramite del proprio difensore, presso la P.A. resistente, ricorso per la definizione del procedimento e restituzione della somma sottoposta a sequestro: in tale scritto veniva evidenziato come non fosse a Parte_1 conoscenza della normativa in materia di dichiarazio
[...]
, determinasse con decreto motivato la somma dovuta per la Controparte_1 ituzione delle somme, fatte salve le decadenze eventualmente maturate a norma dell'art. 8, comma III, del D. Lgs. 195/2008, trasponendo tali conclusioni in via principale (facendo valere la decadenza asseritamente maturata) e in via subordinata (determinazione della sanzione nel minimo edittale ); f) che interveniva in data 09/05/2024 il parere della Commissione Consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio – senza determinazioni in punto di decadenza di cui al III comma citato – sulla base del quale veniva emanato il decreto oggetto di impugnazione mediante cui il la P.A. irrogava la sanzione pecuniaria al ricorrente.
Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha eccepito in primo luogo il difetto di motivazione del decreto sanzionatorio impugnato, difettando in punto di asserita decadenza dei poteri sanzionatori e, in secondo luogo, l'illegittimità del provvedimento, essendo lo stesso emanato quando il termine previsto dall'art. 8, comma III D. Lgs. 195/2008 era ormai spirato.
Fissata udienza con decreto e notificato il ricorso, si è costituito in giudizio il
[...]
, contestando le deduzioni del ricorrente. In Controparte_1 P.A. resistente richiamando il relativo verbale di accertamento, ha meglio descritto le circostanze in cui il controllo del 12/03/2023 è avvenuto, specificando come alla primaria richiesta degli operanti della Guardia di Finanza avesse dichiarato di avere al seguito la somma di $ 3.500,00 e Parte_1 che, a segu niva rinvenuta la somma di € 106.350,00 nel doppio fondo di una valigia posta nel bagagliaio della vettura e ha inoltre allegato che: a) gli operanti all'esito dell'accertamento consegnavano copia del verbale di contestazione al ricorrente, trasmettendone altra copia Contr al in data 26/02/2024; b) che il ricorso, contenente deduzioni difensive, del ricorrente del 13/02/2024 veniva respinto con provvedimento motivato del 06/03/2024.
Sulla scorta di tali allegazioni, la P.A. resistente, domandando il rigetto del ricorso, ha argomentando in punto di legittimità dell'iter sanzionatorio, rilevando come il verbale di accertamento pervenuto al CP_1
2 in dara 26/02/2024 (come evincibile dall'estratto di protocollo informatico) e il provvedimento impugnato intervenuto in data 13/05/2024 e notificato al ricorrente in data 16/05/2024, e di correttezza motivazionale del provvedimento impugnato, argomentando anche in punto di pretestuosità dell'impugnazione e chiedendo la condanna dell'opponente a norma dell'art. 96, comma III, c.p.c.
All'udienza del 10/10/2024 la difesa di parte ricorrente ha eccepito l'invalidità della documentazione dimessa dall'Amministrazione resistente atta a comprovare la trasmissione del verbale al nella CP_1 data indicata e ha rilevato come i verbali di contestazione venivano comunque trasmessi a Parte_2 in data 14/03/2023. Concessi brevi termini per note difensive per dedurre sul punto, all'udienza
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1/2024, comparsa solo parte ricorrente, la stessa si è richiamata alle conclusioni contenute nei propri atti e ha discusso la causa, precisando le conclusioni nei termini sopra indicati. Il Giudice ha deciso pertanto la causa, dando lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c.
2. Il ricorso promosso da deve essere rigettato per le seguenti ragioni. Parte_1
Preliminarmente è da osservarsi come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 6 D. Lgs. 150/2011 si configuri come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria dell'autorità amministrativa, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento. L'oggetto del giudizio è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione. In questa prospettiva, le vesti sostanziali di attore e di convenuto, anche in punto di onere della prova, sono ascrivibili, rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente. Pertanto, sulla prima incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa mentre all'opponente, al contrario, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito.
Nel caso di specie, si osserva come l'art. 3 D. Lgs. 195/2008 preveda l'obbligo per chi entra nel territorio nazionale con denaro contante pari o superiore al valore di € 10.000,00 di dichiarare tali somme di danaro all' La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica o consegnata in forma Parte_2 sc ssaggio, presso gli uffici doganali. L'omissione di tali obblighi è sanzionata dall'art. 9, che prevede l'irrogazione di una sanzione dal 30% al 50% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia richiamata, se tale valore è superiore a € 10.000. Si rammenta che, per giurisprudenza consolidata, ratio della norma è permettere il monitoraggio, nell'ambito del territorio nazionale, dell'ingresso e della circolazione del denaro contante che, stante la difficile tracciabilità dello stesso, è passabile di essere utilizzato per attività illegali o irregolari. In tale prospettiva, trattandosi di una mera dichiarazione fatta dal soggetto dichiarante, l'onere imposto non appare in contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali nell'ambito del territorio dell'Unione Europea: anzi, la normativa comunitaria disciplina, tramite il Reg. UE 1672/2018, detta una disciplina analoga, prevedendo l'obbligo di effettuare dichiarazione valutaria all'ingresso in uno dei territori degli Stati membri. La provenienza delle somme di denaro, lecita o illecita che sia, non incide sulla configurabilità della violazione.
Si osserva inoltre come il III comma del richiamato articolo preveda come il decreto mediante cui la somma dovuta per la violazione viene determinata da Controparte_4
è adottato da quest'ultimo nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i
[...] ontestazione. Si osserva come, rispetto a tale termine, il momento di decorrenza è stato modificato a seguito della novella operata dal D.L. 16/2012: mentre in passato il dies a quo per la decorrenza del termine era da individuarsi nel trentesimo giorno dalla ricezione, da parte del ricorrente, della contestazione, la normativa attuale consente all'Amministrazione di assumere le proprie determinazioni, e adottare il provvedimento sanzionatorio, dal momento della ricezione del verbale di contestazione.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, è da ritenersi che la Pubblica Amministrazione
3 resistente abbia correttamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, essendo circostanza pacifica e non contestata che non abbia adempiuto, colpevolmente, agli obblighi Parte_1 di cui all'art. 3 del D. o la somma di denaro contante € 109.638,24 senza aver effettuato l'apposita dichiarazione doganale per la somma eccedente € 10.000,00.
Si ritiene invece che parte ricorrente non abbia provato la sussistenza di Parte_1 adeguate circostanze incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato.
In primo luogo, si osserva come il abbia Controparte_1 emanato il provvedimento impugnato all'art. 8, comma III, del D. Lgs. 195/2008. Dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 2 resistente) emerge infatti come la Guardia di Finanza abbia trasmesso i verbali di contestazione al
[...]
in data 26/02/2024 e che il decreto sanzionatorio è stato Controparte_1 emesso nei successivi 77 giorni, come da data di protocollazione informatica agli atti.
Per quanto la trasmissione, da parte della Guardia di Finanza, degli atti al ai fini del CP_1 procedimento sanzionatorio appaia tardiva a norma dell'art. 4, co. VI del citato decre ivo, si ritiene che tale termine di trasmissione non abbia natura perentoria e che, di conseguenza, la violazione dello stesso non determini nullità o faccia venir meno il potere sanzionatorio in capo alla P.A. procedente: si osserva infatti che tale decadenza sarebbe stata appositamente espressa dal legislatore come fatto nella previsione del citato comma III dell'art. 8 del medesimo corpus normativo. La circostanza che la Guardia di Finanza abbia trasmesso in data 14/03/2023 i verbali di accertamento all' Parte_4
(come risulta dalla documentazione versata dalla PA resistente)
[...] questione, posto che lo stesso art. 4, già menzionato, attua una distinzione, ai commi V e VI, tra la Contr trasmissione all (organo sprovvisto, nella specie, di poteri sanzionatori) e al Parte_2 competente per procedimento sanzionatorio. È agevole infine osservare che l'adozione del provvedimento sanzionatorio – nonostante la tardività della trasmissione del verbale – sia intervenuta comunque entro il termine prescrizionale quinquennale dall'accertamento della violazione.
Non colgono poi nel segno le doglianze mosse da parte ricorrente rispetto al valore probatorio della documentazione dimessa dalla P.A. resistente, con particolare riguardo a parte del doc. 2 (la comunicazione da parte del Nucleo Operativo G.d.F. Gorizia al Controparte_1
). Sul punto, si osserva come tale documentazione appaia come la riproduzione di una copia
[...]
i un documento informatico privo di attestazione di conformità da parte del funzionario preposto ma tuttavia munito del contrassegno di stampa di cui dell'art. 23, comma II bis del D. Lgs. 82/2005 (il c.d. CAD), idoneo a permettere l'accesso al documento informatico e a verificarne la corrispondenza allo stesso. Tale riproduzione conserva, a norma dell'art. 2712 c.c., l'efficacia probatoria dell'originale, salvo disconoscimento. Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Giudice, a mente del quale in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 12794/2021). Si ribadisce poi come il disconoscimento in parola non produca lo stesso effetto rispetto al disconoscimento della scrittura privata di cui all'art. 215 c.p.c. (il quale, come è noto, in difetto di richiesta di verificazione o di esito positivo della stessa preclude l'utilizzo probatorio della scrittura), essendo permesso al Giudice l'accertamento di conformità all'originale anche per il tramite di presunzioni (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 13519/2022).
Brevemente richiamate tali coordinate ermeneutiche si osserva come le contestazioni sollevate dal ricorrente nel corso della prima udienza e nella successiva memoria integrativa, sebbene tempestive, non assumono il valore di disconoscimento idoneo a compromettere l'efficacia probatoria della riproduzione in parola, essendosi il ricorrente limitato a dubitare della validità formale del documento (tra l'altro
4 ipotizzando la predisposizione di un documento falso/artefatto da parte della Pubblica Amministrazione) senza tuttavia addurre alcun elemento positivo in tal senso che sarebbe potuto emergere da opportune verifiche in fase di opposizione alla sanzione davanti alla stessa Pubblica Amministrazione. Si osserva infine come il decreto sanzionatorio oggetto della presente opposizione indichi come il processo verbale e di accertamento sia stato acquisito dal proprio alla data del 26/02/2024 e ciò si pone quale ulteriore CP_1 elemento volto a presumere che la data di trasmissione sia quella indicata.
Ciò chiarito, si ritengono in secondo luogo prive di pregio le doglianze attinenti all'omessa motivazione, in punto di esaurimento del potere sanzionatorio in forza dell'art. 8, co. III, D. Lgs. 195/2008, del provvedimento impugnato.
Sul punto, osservato che l'art. 8, co. II del D. Lgs. 195/2008 parli espressamente di decreto motivato, si rammenta preliminarmente come l'onere di motivazione dei provvedimenti amministrativi abbia fondamento Costituzionale (artt. 97 e 113) e sia in linea generale previsto dall'art. 3 della L. 241/1990 con la finalità di permettere al destinatario del provvedimento amministrativo di ricostruire con facilità l'iter logico-argomentativo adottato dalle PP.AA. e verificarne così la correttezza e il buon andamento dell'operato. Sulla scorta di tali finalità, la Giurisprudenza Amministrativa dominante ammette la possibilità di motivazione implicita qualora il contenuto del provvedimento impugnato consentano di intuire facilmente le ragioni che hanno determinato l'amministrazione a determinarsi in tale maniera.
Ciò detto – tralasciando la circostanza che il ricorrente ha dedotto (peraltro in via ipotetica, utilizzando la locuzione salve le decadenze eventualmente maturate in capo alla p.a. procedente ex art. 8 co. 3 d.lgs. 195/08 che appare come clausola di stile) tale argomentazione nell'ambito del procedimento di opposizione al sequestro delle somme di cui al comma V dell'art. 6 del citato decreto legislativo – è agevole osservare come sia il parere della Commissione Consultiva del 09/05/2024 sia il provvedimento sanzionatorio n.451520/V contengano espressa menzione della circostanza che i verbali di accertamento sono stati acquisiti dalla Guardia di Finanza – Gruppo Gorizia in data 26/02/2024, permettendo in tal modo di ricostruire agevolmente come la P.A. abbia positivamente valutato sussistere il presupposto temporale per l'emanazione del provvedimento sanzionatorio, conformemente a quanto previsto dal citato comma III.
3. In punto di spese di lite, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità del funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (così, Cass Civ. Sez II, n. 11389/2011, ribadita recentemente da Cass Civ, Sez. VI, ord. 9900/2021).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate devono essere liquidate le spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, in quanto il si Controparte_1
è costituito in giudizio e ha resistito per il t di avvocati. Si ritiene poi di applicare in via analogica quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., secondo cui nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo D.M. 55/2014: tenuto conto del valore della controversia (determinato nel valore della sanzione elevata), con riferimento ai parametri medi in considerazione della complessità delle questioni trattate e applicando i valori minimi in relazione alla sola fase istruttoria stante la natura squisitamente documentale della causa ed applicata la richiamata riduzione
5 del 20%.
La trasmissione tardiva del verbale di accertamento dalla Guardia di Finanza al , risulta essere CP_1 fatto non addebitabile al ricorrente e idoneo a determinare diverse interpretazioni operare dalla P.A. resistente e giustifica la compensazione delle spese di lite, come sopra determinate, nella misura di 1/3, rimanendo i restanti 2/3 a carico del ricorrente rimasto soccombente.
Per tale ultimo ordine di ragioni non si ritengono sussistere nel caso di specie i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c., non emergendo profili di colpa grave in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e deduzione assorbita e disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto,
Conferma l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto sanzionatorio n. 451520/V emanato in data 13/05/2024;
Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
spese del presente grado del giudizio, c Controparte_1 3.580,27, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Gorizia il 20/11/2024
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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