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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Rieti, via Parte_1 C.F._1
Cavour n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Mario Lotti che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Fara in Sabina Controparte_1 C.F._2
(RI), Via Antonio Gramsci n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Viviana Pirino Sergola che la rappresenta e difende giusta procura in atti resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 13.09.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Roma (RM) Controparte_1 il 14.06.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (anno 2009, numero 429, parte II, serie A).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione matrimoniale è nato il [...]; i Persona_1 coniugi avevano fissato la casa familiare in Fiano Romano (RI), Via G. Rodari, n. 15; la lavora CP_1
pagina 1 di 4 presso la GSE mentre il è titolare di una ditta individuale;
con sentenza del 18.01.2022 è stata Parte_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi;
con sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Rieti, su ricorso congiunto delle parti, sono state modificate alcune condizioni stabilite in sede di separazione;
sono trascorsi oltre sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione senza che vi sia stata alcuna riconciliazione.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita deducendo di avere nelle more raggiunto un accordo con il ricorrente Controparte_1 chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione cosi come modificate con la sentenza n.
138/2024.
Con note scritte depositate in sostituzione della udienza del 13 dicembre 2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla seguenti condizioni congiunte:
Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambe i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale;
Prevedere il collocamento prevalente del minore presso la madre nell'abitazione familiare sita in Fiano Romano (RI) Via G.
Rodari n.15, che dovrà essere assegnata alla stessa;
Disporre che il padre possa tenere con se compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e salvo diverso accordo Per_1 tra le parti, con le seguenti modalità: a) tutti i martedì dalle 17.30 del pomeriggio con pernotto sino alla mattina entro le 7.00 per raggiungere la scuola in Roma, nonché tutti i mercoledì dalle ore 17.30 alle 22.30 nella settimana in cui sarà Per_1 con il padre durante il fine settimana, e dalle 17.30 sino alla mattina successiva alle 7.00 per andare a scuola con pernotto, nella settimana in cui sarà con la madre durante il fine settimana. b) nel fine settimana alternativamente con la Per_1 madre nelle stesse modalità attualmente vigenti ovvero riportandolo presso l'abitazione materna per le 20.30;
Al minore sarà garantito un proprio spazio per lo studio e per dormire presso l'abitazione paterna, non condiviso, affinché sia rispettata la sua privacy e le sue esigenze.
Il padre si rende disponibile a coadiuvare la madre in caso di suo impedimento nell'accompagnamento a scuola, portando alla stazione del treno per consentirgli il raggiungimento dell'Istituto scolastico. Per_1
I genitori provvederanno ad accompagnare agli impegni sportivi ed extrascolastici nei rispettivi giorni di permanenza, Per_1 salvo diversi accordi tra le parti.
Durante il periodo estivo i genitori trascorreranno 30 giorni, anche non consecutivi, di vacanze con il minore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, il minore sarà con un genitore il 23 ed il 24 dicembre nonchè dalla mattina del 31 dicembre sino al 6 gennaio, mentre resterà con l'altro genitore dal 25 dicembre al 31 dicembre riportando il figlio entro le 12, ad anni alterni, così da permettere un possibile viaggio. Nei periodi in cui il ragazzo sarà con un genitore, potrà anche partire con lo stesso, a condizione che il viaggio abbia termine all'interno dei giorni di propria spettanza;
pagina 2 di 4 Durante le vacanze pasquali, la domenica di Pasqua il ragazzo starà con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con l'altro, mentre per i restanti giorni delle vacanze di Pasqua, ossia dal giovedì al sabato ed il martedì successivo al giorno di pasquetta, gli stessi andranno divisi in modo equo, ad esempio due giorni ciascuno, ed i genitori dovranno organizzarsi come dividersi i giorni, salvo il caso in cui, se uno dei due genitori intendesse organizzare un eventuale viaggio con il minore potrà farlo, comunicando tempestivamente all'altro genitore tale sua intenzione ed eventualmente, in caso di accordo, recuperando, poi,
l'anno successivo i predetti giorni nelle vacanze di Pasqua;
Per le festività civili dell'anno: 1maggio, 25 aprile, 2 giugno e 15 agosto saranno gestite in modo equo ad anni alterni;
Per il giorno del compleanno del minore, qualora dovesse capitare in un giorno infrasettimanale, il pranzo lo trascorrerà con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni. Qualora il compleanno dovesse capitare di sabato o di domenica il pranzo lo trascorrerà con l'uno e la cena con l'altro genitore, avendo cura che il minore trascorra il suo compleanno in egual modo con entrambe i genitori.
Il giorno del compleanno del genitore dovrà essere trascorso con il rispettivo genitore.
Disporre che il versi per il mantenimento di l'importo mensile di € 350,00 rivalutabili annualmente in Parte_1 Per_1 base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
Disporre che l'assegno unico per il minore sia corrisposto in misura del 100% in favore della SI.ra ; Controparte_1
Disporre che i genitori contribuiscano in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, a titolo semplificativo: spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Rieti;
Disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento in favore dell'uno o l'altro coniuge poiché economicamente autonomi ed indipendenti;
Autorizzare il rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche del minore.
Il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 23/11/2017, e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 3 di 4 Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate vista la domanda congiunta delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Roma (RM) il 14.06.2009;
[...]
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in epigrafe e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (atto anno 429, parte II, serie A, anno 2009).
Così deciso in Rieti, il 27 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Rieti, via Parte_1 C.F._1
Cavour n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Mario Lotti che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Fara in Sabina Controparte_1 C.F._2
(RI), Via Antonio Gramsci n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Viviana Pirino Sergola che la rappresenta e difende giusta procura in atti resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 13.09.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Roma (RM) Controparte_1 il 14.06.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma (anno 2009, numero 429, parte II, serie A).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione matrimoniale è nato il [...]; i Persona_1 coniugi avevano fissato la casa familiare in Fiano Romano (RI), Via G. Rodari, n. 15; la lavora CP_1
pagina 1 di 4 presso la GSE mentre il è titolare di una ditta individuale;
con sentenza del 18.01.2022 è stata Parte_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi;
con sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Rieti, su ricorso congiunto delle parti, sono state modificate alcune condizioni stabilite in sede di separazione;
sono trascorsi oltre sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione senza che vi sia stata alcuna riconciliazione.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita deducendo di avere nelle more raggiunto un accordo con il ricorrente Controparte_1 chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione cosi come modificate con la sentenza n.
138/2024.
Con note scritte depositate in sostituzione della udienza del 13 dicembre 2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla seguenti condizioni congiunte:
Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambe i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale;
Prevedere il collocamento prevalente del minore presso la madre nell'abitazione familiare sita in Fiano Romano (RI) Via G.
Rodari n.15, che dovrà essere assegnata alla stessa;
Disporre che il padre possa tenere con se compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e salvo diverso accordo Per_1 tra le parti, con le seguenti modalità: a) tutti i martedì dalle 17.30 del pomeriggio con pernotto sino alla mattina entro le 7.00 per raggiungere la scuola in Roma, nonché tutti i mercoledì dalle ore 17.30 alle 22.30 nella settimana in cui sarà Per_1 con il padre durante il fine settimana, e dalle 17.30 sino alla mattina successiva alle 7.00 per andare a scuola con pernotto, nella settimana in cui sarà con la madre durante il fine settimana. b) nel fine settimana alternativamente con la Per_1 madre nelle stesse modalità attualmente vigenti ovvero riportandolo presso l'abitazione materna per le 20.30;
Al minore sarà garantito un proprio spazio per lo studio e per dormire presso l'abitazione paterna, non condiviso, affinché sia rispettata la sua privacy e le sue esigenze.
Il padre si rende disponibile a coadiuvare la madre in caso di suo impedimento nell'accompagnamento a scuola, portando alla stazione del treno per consentirgli il raggiungimento dell'Istituto scolastico. Per_1
I genitori provvederanno ad accompagnare agli impegni sportivi ed extrascolastici nei rispettivi giorni di permanenza, Per_1 salvo diversi accordi tra le parti.
Durante il periodo estivo i genitori trascorreranno 30 giorni, anche non consecutivi, di vacanze con il minore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, il minore sarà con un genitore il 23 ed il 24 dicembre nonchè dalla mattina del 31 dicembre sino al 6 gennaio, mentre resterà con l'altro genitore dal 25 dicembre al 31 dicembre riportando il figlio entro le 12, ad anni alterni, così da permettere un possibile viaggio. Nei periodi in cui il ragazzo sarà con un genitore, potrà anche partire con lo stesso, a condizione che il viaggio abbia termine all'interno dei giorni di propria spettanza;
pagina 2 di 4 Durante le vacanze pasquali, la domenica di Pasqua il ragazzo starà con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con l'altro, mentre per i restanti giorni delle vacanze di Pasqua, ossia dal giovedì al sabato ed il martedì successivo al giorno di pasquetta, gli stessi andranno divisi in modo equo, ad esempio due giorni ciascuno, ed i genitori dovranno organizzarsi come dividersi i giorni, salvo il caso in cui, se uno dei due genitori intendesse organizzare un eventuale viaggio con il minore potrà farlo, comunicando tempestivamente all'altro genitore tale sua intenzione ed eventualmente, in caso di accordo, recuperando, poi,
l'anno successivo i predetti giorni nelle vacanze di Pasqua;
Per le festività civili dell'anno: 1maggio, 25 aprile, 2 giugno e 15 agosto saranno gestite in modo equo ad anni alterni;
Per il giorno del compleanno del minore, qualora dovesse capitare in un giorno infrasettimanale, il pranzo lo trascorrerà con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni. Qualora il compleanno dovesse capitare di sabato o di domenica il pranzo lo trascorrerà con l'uno e la cena con l'altro genitore, avendo cura che il minore trascorra il suo compleanno in egual modo con entrambe i genitori.
Il giorno del compleanno del genitore dovrà essere trascorso con il rispettivo genitore.
Disporre che il versi per il mantenimento di l'importo mensile di € 350,00 rivalutabili annualmente in Parte_1 Per_1 base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
Disporre che l'assegno unico per il minore sia corrisposto in misura del 100% in favore della SI.ra ; Controparte_1
Disporre che i genitori contribuiscano in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, a titolo semplificativo: spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Rieti;
Disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento in favore dell'uno o l'altro coniuge poiché economicamente autonomi ed indipendenti;
Autorizzare il rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche del minore.
Il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 23/11/2017, e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 3 di 4 Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate vista la domanda congiunta delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Roma (RM) il 14.06.2009;
[...]
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in epigrafe e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (atto anno 429, parte II, serie A, anno 2009).
Così deciso in Rieti, il 27 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4