Art. 3.
I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865.
Collo stesso Decreto Reale sara' pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.
I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865.
Collo stesso Decreto Reale sara' pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.