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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8061 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8061/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. NERVI MARIA ANGELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via A. Saffi, n. 16
e
(c.f. ), con l'avv. NERVI MARIA ANGELA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via A. Saffi, n. 16
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 24.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) La casa coniugale sita Manerbio (BS) in Via Solferino n° 35, di proprietà esclusiva della signora
, continuerà ad essere abitata dalla signora con e . Parte_1 Parte_1 Per_1 Per_2
2) Il padre provvederà a versare a titolo di contributo nel mantenimento ordinario direttamente alle figlie e la somma mensile di Euro 400,00, Euro 200,00 per ciascuna figlia, a mezzo Per_1 Per_2
bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sui c/c intestati ad e le cui coordinate Per_1 Per_2
sono note al signor . Il predetto contributo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_2
ISTAT, verrà versato dal padre sino a quanto e non saranno economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti. 3) Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per le figlie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia che dovranno in ogni caso essere documentate fiscalmente e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario.
4) Il contributo unico INPS per le figlie verrà percepito integralmente dalla signora in quanto Pt_1
genitore convivente con e , e le figlie rimarranno fiscalmente a carico della signora Per_1 Per_2
nella misura del 100%. Pt_1
5) I coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale
e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto di coniugio.
6) I coniugi rinunciano all'udienza di comparizione delle Parti chiedendo che venga sostituita dalle note di trattazione scritta.
7) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
8) Spese legali compensate tra le Parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15.9.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Verolanuova (anno 2001, parte II^, serie A, n. 26) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n.605 del 17.10.24, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Verolanuova (BS) il 15.9.2001, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte II^, serie A, n. 26;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8061/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. NERVI MARIA ANGELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via A. Saffi, n. 16
e
(c.f. ), con l'avv. NERVI MARIA ANGELA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via A. Saffi, n. 16
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 24.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) La casa coniugale sita Manerbio (BS) in Via Solferino n° 35, di proprietà esclusiva della signora
, continuerà ad essere abitata dalla signora con e . Parte_1 Parte_1 Per_1 Per_2
2) Il padre provvederà a versare a titolo di contributo nel mantenimento ordinario direttamente alle figlie e la somma mensile di Euro 400,00, Euro 200,00 per ciascuna figlia, a mezzo Per_1 Per_2
bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sui c/c intestati ad e le cui coordinate Per_1 Per_2
sono note al signor . Il predetto contributo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_2
ISTAT, verrà versato dal padre sino a quanto e non saranno economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti. 3) Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per le figlie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia che dovranno in ogni caso essere documentate fiscalmente e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario.
4) Il contributo unico INPS per le figlie verrà percepito integralmente dalla signora in quanto Pt_1
genitore convivente con e , e le figlie rimarranno fiscalmente a carico della signora Per_1 Per_2
nella misura del 100%. Pt_1
5) I coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale
e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto di coniugio.
6) I coniugi rinunciano all'udienza di comparizione delle Parti chiedendo che venga sostituita dalle note di trattazione scritta.
7) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
8) Spese legali compensate tra le Parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15.9.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Verolanuova (anno 2001, parte II^, serie A, n. 26) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n.605 del 17.10.24, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Verolanuova (BS) il 15.9.2001, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte II^, serie A, n. 26;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti