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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 12/12/2024, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 847/2023
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DELL'11 dicembre 2024 PROC. N. 847/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza dell'11 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(P.I. , in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Antonio Maria Sabato e Edoardo Lombardi ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale nonché presso lo studio del primo in
Campobasso al viale Giuseppe Ferro. opponente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Raffaella Pette, giusta procura in calce ex art 83 c.p.c. al ricorso per decreto ingiuntivo R.G.L.
686/23, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia al Corso Risorgimento n.193.
opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Larino il 13 ottobre 2023 con il quale si ingiungeva all'odierna parte opponente il pagamento della somma di €.2.991,20, oltre interessi e spese di procedura.
Segnatamente, la pretesa monitoria di dipendente della società con contratto a CP_1
tempo indeterminato, qualifica di operatore di esercizio, con trattamento economico regolato dal
C.C.N.L. autoferrotranvieri – in servizio presso la sede di Termoli- aveva ad oggetto il recupero del maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c., derivato dal ritardato pagamento dello stipendio, essendo stato costretto ad agire giudizialmente dinanzi al Tribunale di Campobasso, presso il quale aveva depositava diversi ricorsi monitori (da gennaio 2021 a settembre 2022)
A fondamento dell'opposizione l' eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza Pt_1
territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Campobasso e il bis in idem, preso atto delle sentenze emesse dal Tribunale di Campobasso (passate in giudicato). Segnatamente, deduceva l'inammissibilità del procedimento monitorio, attesa l'insufficienza ed inidoneità della prova documentale fornita a sostegno del ricorso. Pertanto, rilevando l'infondatezza della domanda e l'insussistenza del credito dell'opponente, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale richiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del medesimo provvedimento monitorio.
Con ordinanza del 22 maggio 2024, previo rigetto della domanda ex art. 648 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente è priva di pregio, dal momento che la sede lavorativa dell'opposto è sita in Termoli, ragion per cui - ai sensi dell'art. 413 co. 2 c.p.c. – la presente controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale di Larino.
L'opposizione, nel merito, merita accoglimento.
Fondata è l'eccezione di bis in idem sollevata dall'Atm, perché nel presente giudizio non si fa altro che qualificare con diversa definizione (maggior danno anziché quanto dovuto a titolo di spese legali) una voce risarcitoria su cui il Tribunale di Campobasso si è già pronunciato nelle sentenze (passate in giudicato) prodotte nel fascicolo di parte opposta (già presenti nel fascicolo monitorio).
In altri e più compiuti termini e premesso che spetta al Giudice il potere di qualificare la domanda, nel caso di specie, si chiede di fatto il pagamento delle spese legali per i procedimenti monitori per i quali è già intervenuto giudicato (peraltro anche in assenza di prova di esborso corrispondente da parte dell'opposto al proprio legale). Alla luce delle suesposte considerazioni il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in riferimento alle fasi espletate (esclusa istruttoria) secondo i parametri minimi, stante il carattere seriale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rappresentante p.t., le spese di lite liquidate in euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 11 dicembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DELL'11 dicembre 2024 PROC. N. 847/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza dell'11 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(P.I. , in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Antonio Maria Sabato e Edoardo Lombardi ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale nonché presso lo studio del primo in
Campobasso al viale Giuseppe Ferro. opponente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Raffaella Pette, giusta procura in calce ex art 83 c.p.c. al ricorso per decreto ingiuntivo R.G.L.
686/23, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia al Corso Risorgimento n.193.
opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Larino il 13 ottobre 2023 con il quale si ingiungeva all'odierna parte opponente il pagamento della somma di €.2.991,20, oltre interessi e spese di procedura.
Segnatamente, la pretesa monitoria di dipendente della società con contratto a CP_1
tempo indeterminato, qualifica di operatore di esercizio, con trattamento economico regolato dal
C.C.N.L. autoferrotranvieri – in servizio presso la sede di Termoli- aveva ad oggetto il recupero del maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c., derivato dal ritardato pagamento dello stipendio, essendo stato costretto ad agire giudizialmente dinanzi al Tribunale di Campobasso, presso il quale aveva depositava diversi ricorsi monitori (da gennaio 2021 a settembre 2022)
A fondamento dell'opposizione l' eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza Pt_1
territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Campobasso e il bis in idem, preso atto delle sentenze emesse dal Tribunale di Campobasso (passate in giudicato). Segnatamente, deduceva l'inammissibilità del procedimento monitorio, attesa l'insufficienza ed inidoneità della prova documentale fornita a sostegno del ricorso. Pertanto, rilevando l'infondatezza della domanda e l'insussistenza del credito dell'opponente, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale richiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del medesimo provvedimento monitorio.
Con ordinanza del 22 maggio 2024, previo rigetto della domanda ex art. 648 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente è priva di pregio, dal momento che la sede lavorativa dell'opposto è sita in Termoli, ragion per cui - ai sensi dell'art. 413 co. 2 c.p.c. – la presente controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale di Larino.
L'opposizione, nel merito, merita accoglimento.
Fondata è l'eccezione di bis in idem sollevata dall'Atm, perché nel presente giudizio non si fa altro che qualificare con diversa definizione (maggior danno anziché quanto dovuto a titolo di spese legali) una voce risarcitoria su cui il Tribunale di Campobasso si è già pronunciato nelle sentenze (passate in giudicato) prodotte nel fascicolo di parte opposta (già presenti nel fascicolo monitorio).
In altri e più compiuti termini e premesso che spetta al Giudice il potere di qualificare la domanda, nel caso di specie, si chiede di fatto il pagamento delle spese legali per i procedimenti monitori per i quali è già intervenuto giudicato (peraltro anche in assenza di prova di esborso corrispondente da parte dell'opposto al proprio legale). Alla luce delle suesposte considerazioni il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in riferimento alle fasi espletate (esclusa istruttoria) secondo i parametri minimi, stante il carattere seriale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rappresentante p.t., le spese di lite liquidate in euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 11 dicembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella