Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al n. 2850/2024 RG;
T R A
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Liccardi e dall'Avv. Alfonso Liccardi;
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente rappresentava che aveva lavorato alle dipendenze della CP_2 fino al 29 febbraio 2020, quando si era dimesso per giusta causa, attesa la
[...] omessa corresponsione delle retribuzioni maturate;
che il Tribunale di Torino con sentenza n. 34 del 04.02.2020 dichiarava lo stato di insolvenza della ponendo la società in amministrazione straordinaria. Controparte_2
Aggiungeva che provvedeva a depositare l'istanza di insinuazione al passivo, rubricata al n. 1254 e che i crediti previsti dall'art. 2 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 venivano ammessi al passivo (cfr. doc. in atti). Allegava che aveva presentato il 14.12.2022 la domanda amministrativa all' , allegando la necessaria documentazione, al fine di ricevere il CP_1 pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto. Esponeva che: “7) che l'importo da corrispondersi per i crediti diversi resta contenuto nei limiti fissati ex art.2 n.2 D.Legs. 80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la Circolare n. 20 del 10.02.2020 (doc. all. 7). Essa, poiché il ricorrente CP_1 percepiva una retribuzione lorda entro euro 2.159,48, corrisponde ad euro 998,18 lorde mensili, che moltiplicati per tre volte darà un massimale di euro 2.994.54;
1
2) in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati dalla domanda (14.12.2022), al dì di effettivo soddisfo, detraendosi quanto per tali titoli liquidato..”. Si costituiva l' esponendo che l' aveva liquidato la somma indicata CP_1 CP_1 nel modello sr52 di euro 2.199,30 lordi ed aggiungendo “Si rileva, peraltro, che il quantum richiesto non trova corrispondenza neppure nello stato passivo ove è stato ammesso un importo, a titolo di ultime mensilità di retribuzione, pari ad € 2.366,10 (cfr. allegati alla domanda doc.2), mentre l'ulteriore somma di € 1.852,42 veniva ammessa con una formula generica che comprendeva i “danni” più vari, senza alcuna precisazione neppure alle mensilità di riferimento.”
L'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 rubricato Fondo di garanzia prevede testualmente:
“È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte….”.
2 L'art. 2 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, che costituisce Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro rubricato “Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297” prevede:
“1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa………… 5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.”
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 07/08/2020, n. 16852) afferma: “6. Questa Corte con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo di Garanzia costituito presso l e alle CP_1 obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti (v., da ultimo, Cass. 3 gennaio 2020, n. 32; v., in precedenza, Cass. n. 26819 del 2016, n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005), ha ritenuto che nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1 - vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" - il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione delle somme a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).”
Nella fattispecie concreta in esame, secondo quanto emerge dallo stato passivo, i crediti della ricorrente previsti dall'art. 2 del Decreto legislativo 27 gennaio
3 1992, n. 80 venivano ammessi per l'importo di euro 2.366,10 (cfr. doc. in atti). La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9231 del 19/04/2010), con orientamento interpretativo condiviso da questo giudicante, afferma che il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell , in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all' previdenziale della CP_1 sussistenza dei presupposti e della misura del credito. La Corte nella suddetta pronuncia afferma: “La disciplina dell'istituto, prevista dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, commi da 1 a 7, e' stata costantemente interpretata da questa Corte di legittimita' (cfr, da ultimo, Cass. 24 aprile 2008 n. 10713, in motivazione), nel senso che il diritto del lavoratore alla prestazione da parte del Fondo - diritto che non nasce direttamente dal rapporto di lavoro, ma dal distinto rapporto assicurativo - sussiste ove concorrano (sempre con riferimento alla fattispecie in esame) i seguenti presupposti: a) l'insolvenza del datore di lavoro;
b) l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di quest'ultima. Ha aggiunto la sentenza sopra citata che le previsioni di cui alla L. n. 297 del 1982, citato art. 2 da un lato escludono che il Fondo debba intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere;
dall'altro non dettano alcuna disposizione affinche' l' venga informato degli elementi necessari per CP_1
l'accertamento del diritto e della misura della prestazione, essendo sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia la dimostrazione che il credito sia stato immesso al passivo. Tale conclusione, che deve essere in questa sede pienamente ribadita, appare in primo luogo coerente con i principi comunitari che hanno imposto agli Stati membri l'introduzione di istituti idonei a garantire al lavoratore l'adempimento di determinati crediti retributivi;
in secondo luogo con la disciplina nazionale la cui ratio e', coerentemente con i principi comunitari, quella di garantire al lavoratore, in particolare, il trattamento di fine rapporto che sia rimasto insoddisfatto per l'insolvenza del datore di lavoro. La decisione impugnata si e' sostanzialmente conformata ai suddetti principi avendo osservato che dal verbale di verificazione dello stato passivo relativo al fallimento della s.r.l. Bari Uno, era risultata la sussistenza del credito vantato dalla C., derivante dal precorso rapporto di lavoro subordinato con la societa' fallita, la natura dello stesso (TFR) ed il relativo ammontare. La Corte di merito ha sottolineato inoltre che non vi era stata opposizione ne' impugnazione dei crediti come inseriti nello stato passivo.
4 Tale conclusione resiste agevolmente alla contestazione dell' basata sulla CP_1 circostanza, da ritenersi pacifica fra le parti, dell'omessa compilazione e sottoscrizione, da parte del curatore del fallimento de quo, del modello TFR 3 bis che, secondo le norme regolamentari dell' , doveva essere consegnato CP_1 dalla lavoratrice interessata al Fondo di garanzia al fine di consentire la liquidazione, in suo favore, del TFR. Il potere di organizzazione e regolamentazione riconosciuto all' da disposizioni di legge ordinaria deve CP_1 essere esercitato a pena di illegittimita', anche con riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, nell'ambito dei confini imposti dalle disposizioni legislative che disciplinano la materia e secondo un criterio di ragionevolezza, in modo tale, cioe', da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore.” Anche la successiva giurisprudenza della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 24730 del 04/12/2015) ha affermato che la definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito (nella specie, il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l' al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto CP_1 che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti. Pertanto non può ritenersi vincolante la somma indicata nel modello sr52 in difetto di prova da parte dell' di specifiche circostanze tali da comportare CP_1 una riduzione dell'importo indicato nello stato passivo.
Per quanto attiene alla somma dovuta a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria deve seguirsi l'orientamento della Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14220 del 03/10/2002). La Corte afferma che il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di CP_1 lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Pertanto l' deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 della somma complessiva di €166,80 a titolo di crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, dal 14.12.2022 (data di presentazione della domanda amministrativa) fino al saldo. Emergendo inoltre che l' ha liquidato unicamente la somma a titolo di CP_1
5 interessi legali per l'importo di €2,11, l' deve essere condannato (cfr. Sez. CP_1
U, Sentenza n. 14220 del 03/10/2002 sopra menzionata) al pagamento della somma spettante a titolo di differenza tra la somma maturata a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sull'importo lordo di €2.199,30 dal 14.12.2022 fino al saldo e la somma già liquidata a titolo di interessi di €2,11 (cfr. prospetto di liquidazione allegato alla comunicazione dell' del 12.7.2023 in atti). CP_1
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della misura dell'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_1 complessiva di €166,80 a titolo di crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, dal 14.12.2022 (data di presentazione della domanda amministrativa) fino al saldo;
- condanna l al pagamento della somma spettante a titolo di differenza tra CP_1 la somma maturata a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sull'importo lordo di €2.199,30 dal 14.12.2022 fino al saldo e la somma già liquidata a titolo di interessi di €2,11 (cfr. prospetto di liquidazione allegato alla comunicazione dell' del 12.7.2023 in atti); CP_1
- compensa le spese di lite. Così deciso il 25.03.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
6